Articolo 7 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 marzo 1968
Art. 7. Struttura dell'ente ospedaliero

Ciascun ente ospedaliero comprende uno o piu' ospedali, quali stabilimenti dotati di servizi sanitari funzionalmente autonomi, anche se situati in regioni diverse quando si tratti di ospedali climatici specializzati.
Gli ospedali si distinguono secondo la classificazione contenuta nel titolo III della presente legge.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente