Sentenza 10 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/06/2022, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00970/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01706/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1706 del 2021, proposto da
DO AN, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Foresio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 922/21 del Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, depositata il 4.3.2021 e notificata l’11.3.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la proposizione del ricorso all’esame, il Sig. AN ha agito per l’ottemperanza della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Giudice Ordinario ha accertato il suo diritto alla pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dall’1.12.2018 e, per l’effetto, ha condannato l’INPS al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi legali.
L’INPS si è costituito in giudizio, instando per l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza della domanda.
All’udienza camerale del 24 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. di profili di irricevibilità del ricorso.
Deve essere preliminarmente esaminata la questione, rilevata ex officio , di tardività del deposito del ricorso, in quanto effettuato oltre il termine dimidiato di 15 giorni dalla notifica, per come fissato dal combinato disposto degli artt. 45, 1° comma, e 87, comma 3, c.p.a.
A tal riguardo, osserva il Collegio che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 19 novembre 2021 e che lo stesso è stato depositato in data 16 dicembre 2021, ovvero ben oltre il termine di legge di 15 giorni, che veniva a scadenza il 4 dicembre 2021.
Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato irricevibile, in quanto depositato tardivamente.
Considerata la definizione in rito della controversia, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO