Ordinanza cautelare 26 marzo 2021
Ordinanza collegiale 25 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 7 ottobre 2022
Sentenza 30 giugno 2023
Decreto collegiale 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/06/2023, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2023
N. 02059/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01396/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2020, proposto da
Epsilon 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Assessorato Territorio e Ambiente, Struttura Territoriale Ambiente di TA / Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di TA, domiciliataria in TA, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Agata Senfett, Giovanni Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento del Dirigente S.T.A. CT/EN prot. n. 37462 del 02.07.2020, comunicato con pec del 04.07.2020, con il quale è stata rigettata la richiesta di variante, presentata in data 04.02.2020 prot. n. 6782, della concessione demaniale marittima n. 455/2007;
-del parere del Settore Gestione Demanio, Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro del Comune di Acireale prot. n. 27154 del 20.05.2020, e della successiva nota prot. n. 51626 del 25.06.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente, del Comune di Acireale e della Struttura Territoriale Ambiente di TA/Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è titolare della concessione demaniale marittima n. 455/2007 per uno stabilimento balneare della superficie di metri quadri 2450 in località Santa Tecla e, con istanza n. 6782 in data 4 febbraio 2020, ha richiesto una variante della concessione, in relazione alla quale la Struttura Territoriale Ambiente di TA-Enna, con nota n. 28042 del 22 maggio 2020, ha rappresentato che il Comune di Acireale ha espresso parere sfavorevole, adottando successivamente il provvedimento in questa sede impugnato.
Nel parere del Comune si afferma, in sintesi, quanto segue: a) il progetto di variante contempla anche l’occupazione di suolo pubblico comunale (parte terminale della sede stradale comunale denominata via Balestrate), ma nessuna richiesta è pervenuta al riguardo all’Amministrazione e, comunque, l’area deve rimanere libera al fine di favorire l’accesso dei cittadini al tratto di mare posto più a sud della struttura; b) inoltre, la parte iniziale dell’area che si intende occupare costituisce via di accesso ad una proprietà privata cui l’Amministrazione ha rilasciato segnale di passo carraio, avendo, quindi, l’obbligo di garantirne l’accesso; c) atteso, poi, che l’erosione della costa ha di fatto ristretto la spiaggia, al fine di consentire una migliore fruizione della stessa da parte dei cittadini, risulta opportuno che il fronte lungo la via Argenta venga sensibilmente ridotto.
2. Con gravame ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato il provvedimento della Struttura Territoriale Ambiente di TA-Enna n. 37462 in data 2 luglio 2020 ed il parere del Settore Gestione Demanio, Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro del Comune di Acireale n. 27154 in data 20 maggio 2020 e la successiva nota n. 51626 del 25 giugno 2020, articolando i seguenti motivi: 1) Sviamento di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà; 2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità, per motivazione perplessa ed incongrua e per difetto di istruttoria; 3) Violazione art. 18, comma 2°, lett. b) e lett. c), nonché commi 3°, 5°, L.R. n.7/2019. Risarcimento del danno.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate.
In particolare, l’Amministrazione regionale, precisato che in data 22 ottobre 2019 con nota n. 69571 è stato avviato un procedimento finalizzato alla revoca della concessione demaniale marittima n. 455/2007 in ragione delle evidenti variazioni delle condizioni relative all’area in concessione, ha ribadito di essersi adeguata alle valutazioni sfavorevoli espresse dal Comune di Acireale.
Il Comune ha rappresentato che nessuna contraddittorietà, né alcun travisamento dei fatti è ravvisabile nell’operato dell’ente ed ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con memoria in data 13 ottobre 2021 la ricorrente ha sinteticamente ribadito le difese già svolte anche alla luce delle deduzioni avversarie, confermando la richiesta risarcitoria, in quanto la società non ha potuto svolgere l’attività commerciale negli anni 2020 e 2021.
5. Con Ordinanza istruttoria n. 228/2022 in data 25 gennaio 2022, è stata disposta verificazione in quanto, sulla base delle affermazioni e contestazioni delle parti, nonché degli atti del fascicolo, non appariva chiara l’attuale situazione dei luoghi, né le variazioni che sarebbero intervenute relativamente alle condizioni della area in concessione; è stato inoltre chiesto all’amministrazione regionale di fornire documentati chiarimenti in ordine allo stato, e all’eventuale conclusione, del procedimento di revoca della concessione demaniale marittima n. 455/2007, che sarebbe stato avviato da oltre due anni.
6. In adempimento del disposto incombente istruttorio, l’organo verificatore ha depositato in data 9 gennaio 2023 la relazione conclusiva con i relativi allegati con la quale ha, in sintesi, accertato che:
1) nessuna “strada comunale” è interessata dal progetto di variante (come dimostra la stessa documentazione prodotta dal comune). L’area in contestazione, sotto il profilo catastale, è qualificata come “strada vicinale”, ovvero area privata che nel tempo ha perso le caratteristiche di “strada” per cause non accertabili.
2) l’area oggetto di contenzioso non corrisponde con la via Balestrate, la quale si trova più a sud e collega la strada provinciale con la struttura alberghiera S. Tecla;
3) il ricorrente ha presentato richiesta di occupazione di suolo pubblico al Comando della Polizia Municipale in data 14/02/2020 prot. N. 15151 con allegata planimetria per una superficie pari a mq. 115, insistente in prossimità dell’area oggetto del contenzioso, ma sulla scorta dei documenti in possesso, si può dichiarare che il ricorrente ha presentato detta richiesta in quanto “ evidentemente non aveva una approfondita conoscenza dello stato di fatto e ricostruiva il rilievo topografico sulla base della mappa catastale ”;
4) la spiaggia libera prospiciente su via Argenta, da almeno 11 anni, come dimostra la documentazione fotografica allegata, non ha subito erosione marina, pertanto, non sussistono le condizioni dichiarate dal Comune nel parere.
7. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno scambiato memorie e repliche.
8. Alla pubblica udienza in data odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
9. Il ricorso è fondato con riguardo alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, mentre non può trovare accoglimento l’istanza risarcitoria.
9.1 Alla luce del chiaro esito della disposta verificazione, favorevole alla pretesa avanzata dalla ricorrente, il Collegio non ritiene sussistano ragioni per dissentire dalle motivate conclusioni fornite dall’organo verificatore, il quale ha infatti analiticamente documentato e dimostrato che nessuna delle ragioni addotte dal Comune, nel parere prot. n. 27154 del 20.05.2020, sono tali da giustificare il rigetto della richiesta di variante nei termini in cui essa è stata formulata da parte ricorrente.
Ed invero, il verificatore – effettuate le propedeutiche verifiche documentali, nonché gli indispensabili rilievi tecnici sui luoghi nel contraddittorio di tutte le parti – ha, innanzitutto, escluso che parte dello stabilimento balneare, nella configurazione presentata con il progetto di variante, ricada su strada pubblica denominata Balestrate, ma ha anche precisato, come si ricava dalla lettura combinata delle risposte fornite ai quesiti 1 e 2 (cfr lettera A) della relazione tecnica, che “ nell’area, oggetto di contestazione, non vi sia alcuna traccia di “strada comunale” (quindi né via Balestrate, né altre vie, come si evince anche dalla foto satellitare allegata a pag. 23 della relazione e dalla figura 4 a pag 24).
Il verificatore ha, inoltre, accertato (cfr lettera D) che parte ricorrente ha avanzato, con nota prot. 15151 in data 14/02/2020 al Comando di Polizia Municipale, richiesta di occupazione di suolo pubblico per una superficie di mq 115, in prossimità dell’area oggetto di contenzioso, ma ha anche chiarito che – alla luce di quanto sopra appurato – detta richiesta non sarebbe stata, in sostanza, necessaria non potendosi qualificare detta area come demaniale. Sul punto precisa il verificatore, ed il dato è rimasto incontestato da parte del Comune resistente, che “ L’ipotesi che si tratti di demanio comunale viene esclusa dalla stessa documentazione prodotta dal comune e pubblicata nel WEB GIS Istituzionale ”.
A ciò si aggiunga che la difesa Comunale (cfr pag. 3 della memoria depositata in data 23 marzo 2023) ha affermato che “a prescindere dal fatto che sui luoghi tale area concretizzi una strada oppure no” (lasciando quindi emergere fondati dubbi circa la qualificazione dell’area come demanio stradale), il Comune avrebbe spiegato - in seno al parere impugnato – che, comunque, “ tale area debba rimanere libera al fine di favorire l’accesso ai cittadini al tratto di mare posto più a sud” , affermazione questa, tuttavia, smentita in occasione del sopralluogo sui luoghi, come emerge dal verbale delle operazioni del 7 dicembre 2022 (allegato alla verificazione), nella parte in cui riporta che il rappresentante del Comune ha chiarito che il restringimento della struttura balneare era stato chiesto per consentire una maggiore fruizione della spiaggia da parte dei cittadini, “ non ponendosi invece alcun problema in ordine al varco pubblico di accesso che esiste ed è posto a dovuta distanza dallo stabilimento ”.
In definitiva, nemmeno il riferimento ad un possibile ostacolo della struttura all’accesso alla spiaggia può validamente sorreggere la motivazione posta a fondamento del parere negativo impugnato.
E’ stato infine dimostrato, sulla base delle misurazioni effettuate che, contrariamente a quanto affermato nel parere comunale, nessun significativo ritiro della linea di costa si è verificato negli anni mantenendosi questa ad una profondità pressochè costante di 23 metri circa e, conseguentemente, nessun fenomeno di erosione può essere invocato per giustificare la richiesta di riduzione del fronte lungo la via Argenta.
Per ciò che attiene, da ultimo, alla motivazione contenuta nel parere di diniego secondo cui la parte iniziale dell’area che si intende occupare costituirebbe via di accesso ad una proprietà privata cui l’Amministrazione ha rilasciato segnale di passo carraio, avendo, quindi, l’obbligo di garantirne l’accesso, il Collegio rileva che parte ricorrente, con l’ausilio di una relazione tecnica di parte, ha rappresentato che tale circostanza non trova corrispondenza nella situazione dei luoghi.
Da tale relazione (che non è stata contestata dal Comune e da cui il collegio ritiene di desumere elementi di prova) emerge che la struttura balneare è ubicata oltre il passo carraio autorizzato dal Comune e ad una quota inferiore di circa 1,5 metri, cosicchè non lo ostruisce.
Deve, peraltro, aggiungersi che tale dichiarazione, in quanto contenuta nella relazione tecnica di parte, condiziona l’oggetto dell’ampliamento richiesto che non può estendersi ad area costituente ostacolo all’accesso alla proprietà in questione.
9.2. E’ invece infondata nell’ an e va, pertanto, respinta la domanda risarcitoria formulata con il terzo motivo di ricorso.
Lamenta la ricorrente la violazione dei termini previsti per la conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 7 del 2019, inoltre afferma che il provvedimento di rigetto adottato in data 2 luglio 2020 avrebbe precluso di poter operare per la stagione balneare, causando un lucro cessante quantificato in €. 20.000,00.
Come noto, per consolidata giurisprudenza, è possibile pervenire al risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo soltanto se l’attività illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega.
È soltanto la lesione al bene della vita, infatti, che qualifica in termini di “ingiustizia” il danno derivante dal provvedimento illegittimo e rimproverabile dell’Amministrazione e lo rende risarcibile. (cfr. ex multis Cons. Stato sez. V, 17/01/2023, n.591; Cons. Stato sez. V, 04/10/2022, n.8480Cons. Stato, sez. IV, n. 1437 del 2020; n. 358 del 2019).
In particolare, per gli interessi pretensivi, occorre stabilire se il privato sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina di settore applicabile, era destinata, in base a un criterio di normalità, ad un esito favorevole.
Ne consegue che, affinché la lesione possa considerarsi ingiusta e quindi risarcibile, è necessario che il giudice verifichi in modo rigoroso, attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse.
Nonostante l’intervenuto accertamento dell’illegittimità del parere del Comune di Acireale prot. n. 27154 del 20.05.2020, nonchè del provvedimento del Dirigente S.T.A. CT/EN prot. n. 37462 del 02.07.2020 che sul primo si fonda, ad avviso del Collegio non può comunque ritenersi raggiunta la dimostrazione della c.d. spettanza del bene della vita, cui è condizionato il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo.
Analoghi principi valgono nel caso di risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento,
Per poter riconoscere la tutela risarcitoria in tali fattispecie, come in quelle in cui la lesione nasce da un provvedimento espresso, non può quindi in alcun caso prescindersi dalla spettanza di un bene della vita, configurandosi l’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa, solo ove il provvedimento favorevole sia stata adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico, effettuabile sia in caso di provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1437; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 6 aprile 2022, n. 2356; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 22 marzo 2022, n. 1903; Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7; Cons. Stato, Sez. IV, 1 luglio 2021, n. 5033Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2022, n. 7754; T.A.R. Veneto, Sez. II, 8 agosto 2022, n. 1288).
Applicando i principi ora richiamati alla fattispecie esaminata, ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente non meriti accoglimento, atteso che l’Amministrazione regionale – quale autorità cui compete la determinazione in via definitiva sull’istanza di parte ricorrente – ha rappresentato e documentato in giudizio di aver avviato, in data 22/10/2019, il procedimento volto alla revoca della concessione demaniale marittima n. 455/2007, procedimento del quale, allo stato, e nonostante i chiarimenti richiesti in merito dal Tribunale, non è dato conoscere l’esito.
Ne discende che, pur essendo l’Amministrazione regionale certamente vincolata dall’effetto confermativo scaturente dalla presente pronuncia di annullamento, non può escludersi che essa, nell’esercizio del potere alla stessa ancora spettante, addivenga alla adozione di un provvedimento comunque sfavorevole, sia pur fondato su ragioni diverse dal richiamo al parere comunale in questa sede annullato.
10. In conclusione, il ricorso va accolto con riguardo alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, mentre la domanda di condanna al risarcimento dei danni va rigettata.
11. La soccombenza parziale e la peculiarità delle questioni trattate consentono di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di verificazione sono invece poste per metà a carico dell’Amministrazione regionale e, per l’altra metà, a carico dell’Amministrazione comunale e saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati; b) rigetta la domanda risarcitoria; c) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO