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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e promossa
[...]
con l'Avv. FERRARO MARCO VIALE Parte_1 C.F._1
REGINA MARGHERITA 278 ROMA
APPELLANTE
CONTRO con l'Avv. MARROZZINI SONIA Controparte_1 C.F._2
VIA DEL TRIVIO, 1 C/O AVV. ISABELLA BARBIERI 63100 ASCOLI PICENO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n.703/2022 del 28/12/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha citato il Notaio Dott. deducendo il suo inadempimento Controparte_1 Parte_1
contrattuale per la tardiva trascrizione dell'atto di compravendita ricevuto dal Dott. in data 6 Parte_1
pagina 1 di 5 giugno 1997, mediante il quale l'istante aveva acquistato dalla Sig.ra un Parte_2
appezzamento di terreno sito in Fermo - che avrebbe permesso ad un terzo (tale di Persona_1
trascrivere un atto di citazione contro la Sig.ra ex art. 2932 c.c., sfociata poi nella Parte_2
sentenza n. 176/2017 del 23.01.2017 che ha privato di effetti l'acquisto del CP_1
Ha quindi chiesto la condanna al risarcimento dei danni.
Il Notaio si è costituito resistendo.
Il Tribunale ha così deciso:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto:
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice Parte_1 [...]
della somma pari ad euro 56.600,00, oltre interessi e rivalutazione;
Controparte_1
3) visto il D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018, condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte Parte_1
attrice, delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 14.862,00, oltre spese forfettarie, IVA e
Cpa come per legge.
Ha tempestivamente impugnato la sentenza il Notaio;
si è costituito resistendo l'appellato.
Primo motivo: erroneità della sentenza in punto di prescrizione.
Il Dott. ha eccepito in primo grado la intervenuta prescrizione del diritto del Parte_1 CP_1
siccome quest'ultimo ha avuto conoscenza (o quantomeno oggettiva conoscibilità) della formalità pregiudizievole sin dalla trascrizione di questa, avvenuta il 13.06.1997, mentre la prima contestazione scritta rivolta al Notaio è stata effettuata allorché il termine decennale era ormai ampiamente decorso e cioè in data 2 gennaio 2018.
Secondo l'appellante, il fatto che gli effetti della trascrizione si siano prodotti in danno del CP_1
solo dopo quattro gradi di giudizio, quando la domanda del terzo è stata ritenuta fondata con sentenza passata in giudicato, non vale ad impedire il decorso della prescrizione, posto che in giurisprudenza è pacifico il principio per cui è sufficiente la conoscibilità del pregiudizio e non la soggettiva conoscenza del medesimo.
Ritiene la Corte che il motivo non possa essere accolto.
Con ampia motivazione, il primo giudice ha spiegato che è pacifico il principio per cui, l'azione contro il debitore inadempiente, presuppone la produzione del danno e quindi la relativa azione non può proporsi prima (oppure senza) che il danno si sia prodotto (Cass. 3176 del 2016).
Non si tratta quindi di conoscibilità del fatto (rectius inadempimento) ma del prodursi del pregiudizio, che attribuisce al soggetto l'azione.
Solo dal momento in cui il danno si produce, quindi, il termine di prescrizione inizia a decorrere.
pagina 2 di 5 Nel caso di specie il danno si è concretizzato ed è stato conoscibile come tale dal solo il 5 CP_1
aprile 2017, quando il terzo ha rivendicato il bene in virtù della sentenza definitiva che lo ha dichiarato proprietario.
Secondo motivo: erroneità della sentenza in punto di accertamento della responsabilità.
L'appellante critica la decisione anche laddove ha ritenuto l'inadempimento per avere, il Notaio, trascritto l'atto dopo 19 giorni dalla stipula: termine che, nel 1997 era invece del tutto congruo.
Tuttavia anche questa critica non coglie pienamente il senso della motivazione del primo giudice.
Il quale, benché ritenga 19 giorni un termine troppo lungo, osserva come un inadempimento ben più grave sia stato il non aggiornare le visure prima di trascrivere.
Se ciò fosse stato fatto, il sarebbe stato posto in grado di accertare la presenza della CP_1
trascrizione della domanda giudiziale aprendo così la possibilità di agire onde ottenere la restituzione del prezzo dalla evitando di giungere, dopo altre venti anni, a subire le Parte_2
conseguenze di tale inadempimento.
Terzo motivo: erroneità' della sentenza in punto di accertamento di nesso causale tra condotta e danno.
Con questo terzo profilo di doglianza, il Notaio rileva come il avrebbe potuto evitare di CP_1
subire le conseguenze della sentenza a favore del terzo, eccependogli l'intervenuta usucapione ultraventennale .
Tuttavia, l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (azionata dal terzo), previsto dall'art. 2652 c.c. il quale dispone che ”La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda” determina che l'avvenuta trascrizione del terzo siccome precedente a quella del è opponibile a quest'ultimo. CP_1
Inoltre, a norma dell'art. 1165 c.c. “Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.”.
A norma del combinato disposto degli articoli 2943 e 2945 c.c. la proposizione di una domanda giudiziale interrompe il corso della prescrizione e lo sospende fino a definizione del giudizio.
Ciò determina che non avrebbero potuti essere opposti, al terzo, i 20 anni di possesso.
Quarto motivo: erroneità della sentenza in punto di liquidazione del danno.
Sotto altro profilo, il Dott. deduce che la liquidazione del danno operata dal Tribunale risulta Parte_1
iniqua ed erronea sotto due profili: uno strettamente quantitativo ed uno, invece, dipendente dalla assenza dei presupposti della immediatezza e della derivazione diretta di cui agli artt. 1223 e 1225 c.c..
pagina 3 di 5 Il primo giudice ha liquidato il danno in euro 56.600,00: risultante dalla somma di euro 50.000,00 pagata dal al in virtù dell'atto transattivo di cui infra oltre 6.600,00 euro quali spese CP_1 Per_1
di rogito sostenute dal per intestarsi, dal il bene. CP_1 Per_1
Il ha definito con unico atto transattivo, la controversia col terzo, e con la CP_1 Persona_1
sua dante causa, nonché altre controversie tra lo stesso la compagna ed il figlio di lui, da una CP_1
parte e dall'altra, impegnandosi a versare al signor la somma complessiva di Per_1 Persona_1
Euro 15.000,00 (quindicimila) per riacquistare dal medesimo l'appezzamento di terreno oggetto della compravendita vanificata dalla trascrizione del ed a corrispondere le spese legali liquidate in Per_1
favore del nella sentenza n.176/2017 della Corte d'Appello di Bologna (quella resta tra Per_1 Per_1
e . La signora dante causa del e parte soccombente nella sentenza della Corte Pt_2 Pt_2 CP_1
di Appello n.176/2017, a titolo di partecipazione alle spese legali prese in carico dal si è CP_1
impegnata a cedere allo stesso una porzione di terreno sita a Fermo descritto in Catasto Terreni di detto
Comune al foglio 47 con la particella 261.
Secondo l'appellante il danno effettivo dovrebbe limitarsi ai 15.000,00 euro pagati per il riacquisto del terreno, mentre il pagamento delle spese legali (tra l'altro abnormi essendo state quantificate in 19.500 euro oltre accessori per una causa di valore di 3.500 euro) non sarebbe causalmente legato all'opponibilità dell'acquisto del al ma conseguirebbe ad una complessiva Per_1 CP_1
sistemazione di pendenze che nulla hanno a che vedere con l'inadempimento del Notaio.
Ed infine, il primo giudice non avrebbe considerato che la dante causa del ha Pt_2 CP_1
contribuito alle spese pagate da quest'ultimo trasferendogli un terreno e che il ha trasferito un Per_1
terreno alla compagna del CP_1
Le doglianze sono in parte fondate.
Ritiene questa Corte che il danno immediato e diretto conseguente all'inadempimento del Notaio, consista nei 15.000 euro pagati per riacquistare il terreno, mentre la cessione dei terreni ed il pagamento delle spese legali, costituiscano patti legati alla definizione di altre controversie tra e CP_1 Per_1
Il danno effettivo e diretto consiste quindi in 15.000 euro, cui devono aggiungersi 6.600 euro di spese di rogito.
Pertanto la sentenza va riformata liquidando il danno in euro 21.600,00 oltre rivalutazione ed interessi, siccome debito di valore.
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) che comunque vede soccombente il Notaio, che dovrà quindi sopportare il costo della controversia.
pagina 4 di 5 P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
ei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l pagamento a favore Parte_1
di della somma di euro 21.600,00 oltre rivalutazione ed interessi Controparte_1
dalla domanda al saldo, condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 14.000,00 e per l'appello in euro 9.991,00 oltre 15% cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e promossa
[...]
con l'Avv. FERRARO MARCO VIALE Parte_1 C.F._1
REGINA MARGHERITA 278 ROMA
APPELLANTE
CONTRO con l'Avv. MARROZZINI SONIA Controparte_1 C.F._2
VIA DEL TRIVIO, 1 C/O AVV. ISABELLA BARBIERI 63100 ASCOLI PICENO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n.703/2022 del 28/12/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha citato il Notaio Dott. deducendo il suo inadempimento Controparte_1 Parte_1
contrattuale per la tardiva trascrizione dell'atto di compravendita ricevuto dal Dott. in data 6 Parte_1
pagina 1 di 5 giugno 1997, mediante il quale l'istante aveva acquistato dalla Sig.ra un Parte_2
appezzamento di terreno sito in Fermo - che avrebbe permesso ad un terzo (tale di Persona_1
trascrivere un atto di citazione contro la Sig.ra ex art. 2932 c.c., sfociata poi nella Parte_2
sentenza n. 176/2017 del 23.01.2017 che ha privato di effetti l'acquisto del CP_1
Ha quindi chiesto la condanna al risarcimento dei danni.
Il Notaio si è costituito resistendo.
Il Tribunale ha così deciso:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto:
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice Parte_1 [...]
della somma pari ad euro 56.600,00, oltre interessi e rivalutazione;
Controparte_1
3) visto il D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018, condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte Parte_1
attrice, delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 14.862,00, oltre spese forfettarie, IVA e
Cpa come per legge.
Ha tempestivamente impugnato la sentenza il Notaio;
si è costituito resistendo l'appellato.
Primo motivo: erroneità della sentenza in punto di prescrizione.
Il Dott. ha eccepito in primo grado la intervenuta prescrizione del diritto del Parte_1 CP_1
siccome quest'ultimo ha avuto conoscenza (o quantomeno oggettiva conoscibilità) della formalità pregiudizievole sin dalla trascrizione di questa, avvenuta il 13.06.1997, mentre la prima contestazione scritta rivolta al Notaio è stata effettuata allorché il termine decennale era ormai ampiamente decorso e cioè in data 2 gennaio 2018.
Secondo l'appellante, il fatto che gli effetti della trascrizione si siano prodotti in danno del CP_1
solo dopo quattro gradi di giudizio, quando la domanda del terzo è stata ritenuta fondata con sentenza passata in giudicato, non vale ad impedire il decorso della prescrizione, posto che in giurisprudenza è pacifico il principio per cui è sufficiente la conoscibilità del pregiudizio e non la soggettiva conoscenza del medesimo.
Ritiene la Corte che il motivo non possa essere accolto.
Con ampia motivazione, il primo giudice ha spiegato che è pacifico il principio per cui, l'azione contro il debitore inadempiente, presuppone la produzione del danno e quindi la relativa azione non può proporsi prima (oppure senza) che il danno si sia prodotto (Cass. 3176 del 2016).
Non si tratta quindi di conoscibilità del fatto (rectius inadempimento) ma del prodursi del pregiudizio, che attribuisce al soggetto l'azione.
Solo dal momento in cui il danno si produce, quindi, il termine di prescrizione inizia a decorrere.
pagina 2 di 5 Nel caso di specie il danno si è concretizzato ed è stato conoscibile come tale dal solo il 5 CP_1
aprile 2017, quando il terzo ha rivendicato il bene in virtù della sentenza definitiva che lo ha dichiarato proprietario.
Secondo motivo: erroneità della sentenza in punto di accertamento della responsabilità.
L'appellante critica la decisione anche laddove ha ritenuto l'inadempimento per avere, il Notaio, trascritto l'atto dopo 19 giorni dalla stipula: termine che, nel 1997 era invece del tutto congruo.
Tuttavia anche questa critica non coglie pienamente il senso della motivazione del primo giudice.
Il quale, benché ritenga 19 giorni un termine troppo lungo, osserva come un inadempimento ben più grave sia stato il non aggiornare le visure prima di trascrivere.
Se ciò fosse stato fatto, il sarebbe stato posto in grado di accertare la presenza della CP_1
trascrizione della domanda giudiziale aprendo così la possibilità di agire onde ottenere la restituzione del prezzo dalla evitando di giungere, dopo altre venti anni, a subire le Parte_2
conseguenze di tale inadempimento.
Terzo motivo: erroneità' della sentenza in punto di accertamento di nesso causale tra condotta e danno.
Con questo terzo profilo di doglianza, il Notaio rileva come il avrebbe potuto evitare di CP_1
subire le conseguenze della sentenza a favore del terzo, eccependogli l'intervenuta usucapione ultraventennale .
Tuttavia, l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (azionata dal terzo), previsto dall'art. 2652 c.c. il quale dispone che ”La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda” determina che l'avvenuta trascrizione del terzo siccome precedente a quella del è opponibile a quest'ultimo. CP_1
Inoltre, a norma dell'art. 1165 c.c. “Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.”.
A norma del combinato disposto degli articoli 2943 e 2945 c.c. la proposizione di una domanda giudiziale interrompe il corso della prescrizione e lo sospende fino a definizione del giudizio.
Ciò determina che non avrebbero potuti essere opposti, al terzo, i 20 anni di possesso.
Quarto motivo: erroneità della sentenza in punto di liquidazione del danno.
Sotto altro profilo, il Dott. deduce che la liquidazione del danno operata dal Tribunale risulta Parte_1
iniqua ed erronea sotto due profili: uno strettamente quantitativo ed uno, invece, dipendente dalla assenza dei presupposti della immediatezza e della derivazione diretta di cui agli artt. 1223 e 1225 c.c..
pagina 3 di 5 Il primo giudice ha liquidato il danno in euro 56.600,00: risultante dalla somma di euro 50.000,00 pagata dal al in virtù dell'atto transattivo di cui infra oltre 6.600,00 euro quali spese CP_1 Per_1
di rogito sostenute dal per intestarsi, dal il bene. CP_1 Per_1
Il ha definito con unico atto transattivo, la controversia col terzo, e con la CP_1 Persona_1
sua dante causa, nonché altre controversie tra lo stesso la compagna ed il figlio di lui, da una CP_1
parte e dall'altra, impegnandosi a versare al signor la somma complessiva di Per_1 Persona_1
Euro 15.000,00 (quindicimila) per riacquistare dal medesimo l'appezzamento di terreno oggetto della compravendita vanificata dalla trascrizione del ed a corrispondere le spese legali liquidate in Per_1
favore del nella sentenza n.176/2017 della Corte d'Appello di Bologna (quella resta tra Per_1 Per_1
e . La signora dante causa del e parte soccombente nella sentenza della Corte Pt_2 Pt_2 CP_1
di Appello n.176/2017, a titolo di partecipazione alle spese legali prese in carico dal si è CP_1
impegnata a cedere allo stesso una porzione di terreno sita a Fermo descritto in Catasto Terreni di detto
Comune al foglio 47 con la particella 261.
Secondo l'appellante il danno effettivo dovrebbe limitarsi ai 15.000,00 euro pagati per il riacquisto del terreno, mentre il pagamento delle spese legali (tra l'altro abnormi essendo state quantificate in 19.500 euro oltre accessori per una causa di valore di 3.500 euro) non sarebbe causalmente legato all'opponibilità dell'acquisto del al ma conseguirebbe ad una complessiva Per_1 CP_1
sistemazione di pendenze che nulla hanno a che vedere con l'inadempimento del Notaio.
Ed infine, il primo giudice non avrebbe considerato che la dante causa del ha Pt_2 CP_1
contribuito alle spese pagate da quest'ultimo trasferendogli un terreno e che il ha trasferito un Per_1
terreno alla compagna del CP_1
Le doglianze sono in parte fondate.
Ritiene questa Corte che il danno immediato e diretto conseguente all'inadempimento del Notaio, consista nei 15.000 euro pagati per riacquistare il terreno, mentre la cessione dei terreni ed il pagamento delle spese legali, costituiscano patti legati alla definizione di altre controversie tra e CP_1 Per_1
Il danno effettivo e diretto consiste quindi in 15.000 euro, cui devono aggiungersi 6.600 euro di spese di rogito.
Pertanto la sentenza va riformata liquidando il danno in euro 21.600,00 oltre rivalutazione ed interessi, siccome debito di valore.
La parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) che comunque vede soccombente il Notaio, che dovrà quindi sopportare il costo della controversia.
pagina 4 di 5 P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
ei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l pagamento a favore Parte_1
di della somma di euro 21.600,00 oltre rivalutazione ed interessi Controparte_1
dalla domanda al saldo, condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 14.000,00 e per l'appello in euro 9.991,00 oltre 15% cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5