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26 agosto 1978
26 agosto 1978
Art. 26-bis. (( I programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 7.
I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla regione anche presso aziende o loro consorzi per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalita' in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro oltre alle attivita' formative proprie del progetto.
Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non puo' essere inferiore al trenta per cento delle ore di attivita' lavorativa prevista dal contratto.
Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori indicati all'articolo 1 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le regioni possono avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi (FORMEZ).
La quota dei finanziamenti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori spettante alle regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all'articolo 16-bis della presente legge.))
I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla regione anche presso aziende o loro consorzi per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalita' in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro oltre alle attivita' formative proprie del progetto.
Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non puo' essere inferiore al trenta per cento delle ore di attivita' lavorativa prevista dal contratto.
Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori indicati all'articolo 1 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le regioni possono avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi (FORMEZ).
La quota dei finanziamenti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori spettante alle regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all'articolo 16-bis della presente legge.))
Giurisprudenza • 10
- 1. Corte Cost., sentenza 25/05/1987, n. 190Provvedimento: […] d) 21, nella parte in cui detta l'ultimo comma dell'art. 26-bis della legge n. 285 del 1977, il quale stabilisce che la quota di finanziamento del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, spettante alle Regioni, deve essere destinato, in via primaria, alle iniziative connesse a contratti di formazione ed a cicli formativi. […] C) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351, convertito in legge 4 agosto 1978 n. 479, nella parte in cui introduce l'ultimo comma dell'art. 26- bis della legge 1° giugno 1977 n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla NE RD (Reg. Ric. n. 27/1978).Leggi di più...
- occupazione giovanile·
- formazione professionale·
- attribuzione ad organi statali (commissioni regionali per l'impiego)·
- funzioni amministrative relative ai contratti di formazione e lavoro·
- livello di formazione raggiunto dai lavoratori·
- fondo per l'addestramento professinale dei lavoratori·
- sent. 190/87 b. lavoro (collocamento al)·
- vincolo di destinazione·
- quota di finanziamenti spettante alle regioni·
- omessa previsione·
- cessazione della materia del contendere.·
- attribuzioni delle commissioni regionali per l'impiego·
- accertamento da parte delle competenti strutture regionali·
- non fondatezza della questione.·
- sent. 190/87 c. lavoro (collocamento al )