Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2014, n. 8406
CASS
Sentenza 10 aprile 2014

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

I fatti relativi all'attendibilità, ovvero all'affidabilità personale del consulente tecnico di ufficio non possono essere oggetto di prova testimoniale, in quanto deducibili solo nel procedimento di ricusazione sotto il profilo della carenza di imparzialità dell'ausiliario.

Commentari2

  • 1Processo verbale e relazione
    https://www.brocardi.it/

    Il giudice quando affida l'incarico al consulente tecnico d'ufficio, gli indica anche una cornice temporale entro la quale deve svolgere le attività che gli vengono demandate. Visto l'art. 195 c.p.c., il Giudice individua un termine entro il quale il c.t.u. deve depositare l'esito del suo lavoro, ovverosia la relazione tecnica. Da tale termine decorre un'ulteriore scadenza, che nel suo caso era di 20 giorni, entro il quale le parti in causa devono far avere al c.t.u. le proprie osservazioni sulla relazione stessa. Tali osservazioni possono essere inoltrate al c.t.u. con qualsiasi mezzo, l'art. 194 c.p.c. prevede infatti che le parti nel partecipare alle operazioni peritali "possono …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2014, n. 8406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8406
Data del deposito : 10 aprile 2014

Testo completo