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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/05/2024, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1648 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2024, previa concessione di termini anticipati per il deposito di scritti conclusionali, vertente
TRA
(C.F. , rappresento e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Procopio giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t.; P.IVA_1
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 412/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 16.3.2021 e depositata il 26.4.2021
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate all'udienza del 21.05.2024 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente depositato adiva il Giudice di Pace di Lamezia Parte_1
Terme spiegando opposizione avverso il provvedimento Area III – Prot. Uscita nr. 0088339 del 16.10.2020, emesso dalla Prefettura di e notificato il 18.10.2020, con il quale P_
veniva disposta la sospensione della sua patente di guida cat. B n. per la durata NumeroD_1
di mesi 3 (tre) a decorrere dalla data del ritiro 10.10.2020.
A fondamento della spiegata opposizione il ricorrente deduceva: che in data 10.10.2020, in
Curinga (CZ), i carabinieri della Compagnia di Girifalco procedevano ad un controllo del tasso alcolemico del alla guida di veicolo modello Smart;
che gli agenti Pt_1
trasmettevano il rapporto alla Prefettura di che in data 16.10.2020 emetteva il P_
decreto prefettizio Area III – Prot. Uscita nr. 0088339, con il quale si contestava al ricorrente
Pagina 1 di 7 la violazione della norma di cui all'art. 186 comma 2 lettera b) C.d.S. e si ritirava la parente di guida, disponendone la sospensione per la durata di 3 mesi a decorrere dalla data del ritiro del
10.10.2020.
Il ricorrente eccepiva, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 223 CdS e dell'art. 186 CdS per avere la , a fronte di un tasso alcolemico accertato di 0.94 g/l, P_
applicato la sanzione cautelativa della sospensione della patente la quale, invece, trova applicazione solo quando il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, la sospensione del provvedimento impugnato e nel merito l'annullamento ovvero la declaratoria di nullità e/o inefficacia dello stesso, statuendo anche che il ricorrente non dovesse sottoporsi ad alcun accertamento medico per valutare il possesso dei requisiti psico-fisici di idoneità di guida.
Non si costituiva la , rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza 412/2021 emessa il 16.03.2021 e depositata in data 26.04.2021, il Giudice di
Pace di Lamezia Terme disattendeva la tesi difensiva dell'opponente, rigettando il ricorso con compensazione delle spese di lite.
1.2 Avverso tale sentenza proponeva appello deducendo l'illegittimità della Parte_1
stessa per non avere valutato, in modo corretto, in fatto e in diritto i presupposti su cui era fondato il suo ricorso. Lamentava, in particolare, l'illegittimità della sentenza appellata per la contraddittorietà e illogicità della motivazione e si riportava, nel merito, alle medesime argomentazione di cui all'atto introduttivo in primo grado. Concludeva, chiedendo in via preliminare, la sospensione esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, la sua riforma integrale con l'accoglimento dell'opposizione spiegata in prime cure, il tutto con il successo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Neanche nella fase di gravame si costituiva la , rimanendo così Controparte_1
contumace.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2024, previa concessione di termini anticipati per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, giova osservare che, come ormai chiarito dalla Suprema Corte
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a
Pagina 2 di 7 garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito” con la conseguenza che “deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 19/12/2022, n. 37137).
Alla luce della richiamata giurisprudenza è, quindi, compatibile con la trattazione scritta la decisione della causa secondo il modulo decisorio dell'art. 281 sexies c.p.c. purché sia concesso un termine unico e comune per il deposito di note scritte.
Ebbene, con decreto del 22.04.2024, lo scrivente G.I. – al fine di consentire un più compiuto contraddittorio conclusivo – ha concesso due termini comuni alle parti: un termine per il deposito di memorie conclusive ed un termine per eventuali repliche, così assicurando una più ampia esplicazione del diritto di difesa, in vista della decisione della vertenza.
Peraltro, una volta assicurata la possibilità di un completo scambio di scritti conclusivi, il decidente ha ritenuto assolutamente indifferente per le parti l'assunzione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexiex c.p.c. (che, nella formulazione ante riforma Cartabia, impone il deposito della sentenza al termine della discussione) ovvero senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (che, invece, consente al decidente il deposito della sentenza nei successivi
30 giorni e, pertanto, avuto riguardo al carico decisorio dell'udienza e agli incombenti di cancelleria legati alla pubblicazione delle sentenze contestuali, risulta essere il modulo decisorio più compatibile, allo stato, con le contingenti esigenze di servizio) e, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione secondo la detta ultima opzione procedurale.
3. Ciò precisato, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della P_
, in persona del Prefetto p.t., ritualmente citata e non costituita in giudizio.
[...]
3.1 Passando al merito giova premettere che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5,
Pagina 3 di 7 Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005).
Tanto premesso, l'appello è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto, l'art. 186 CdS sanziona la violazione della guida in stato di ebrezza e, per quel che interessa nell'odierno giudizio, dispone testualmente: “E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza
e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 543 a € 2.170)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a
1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. […]
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi
2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”.
L'art. 223 CdS preveda, dal suo canto, che “
1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida,
l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio,
Pagina 4 di 7 alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
Ebbene, nel provvedimento prefettizio impugnato in prime cure, dato atto della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b) e della competenza a giudicare di tale reato del Tribunale in composizione monocratica anche in merito all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da mesi sei ad un anno, si afferma “ritenuto, tuttavia, ai sensi dell'art. 223, comma 1, del Codice della Strada, di dover disporre la sospensione della validità della patente in via cautelare e provvisoria nelle more del giudizio penale” e si decreta, così, la sospensione della patente per la durata di mesi tre dalla data di ritiro della stessa (10.10.2020).
E tuttavia, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice;
nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti (cfr. Cass. Sez. II 23.06.2021
n.17999 “Si deve richiamare in premessa la distinzione da tempo enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre Cass. n.21447 del 2010), secondo cui la sospensione della patente di guida ex art. 186 CDS consegue a titolo di sanzione accessoria del reato, ed è quindi disposta dal giudice penale pur se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 223 CDS risponde alle finalità di impedire che, nell'immediatezza del fatto, il soggetto possa continuare a tenere una condotta pericolosa per la pubblica incolumità”).
Ne consegue che - in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689 - ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del
Pagina 5 di 7 codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (cfr. Cassazione civile, sez. VI-II, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9539).
Invero, “l'accertamento, a carico del conducente del veicolo sottoposto a controllo, della contravvenzione di cui all'art. 186 del Codice della Strada (D.lgs n.285 del 1992), comporta la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma nono dell'articolo predetto, ossia in ipotesi di valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. In mancanza, e dunque qualora
l'esito positivo dell'accertamento rilevi un tasso alcolemico inferiore a quello innanzi menzionato, deve farsi luogo all'annullamento del provvedimento del Prefetto” (Trib. Milano
Sez. I, 15.04.2013).
Ebbene, nel caso di specie, come detto, il tasso alcolemico accertato era pari a 0,94 g/l e, quindi, non superiore a 1,5 grammi per litro, sicché la violazione contestata è quella dell'art. 186, comma 2, lett. b) CdS.
Come correttamente rilevato dall'opponente in primo grado, quindi, con il provvedimento impugnato, al è stata irrogata una sanzione (la sospensione cautelare della patente di Pt_1
guida) che, come detto, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Come nel caso trattato dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato (cfr. Cass. civ. Sez. II,
Ord., 18-04-2018, n. 9539 cit.) “risulta quindi violato l'art. 186 C.d.S., comma 9, che per la sospensione in via cautelare della patente di guida presuppone un accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, nonchè la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14 per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata - considerato che la sanzione comminata” al “era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a Pt_1 quest'ultimo in sede di contestazione”.
Per queste ragioni, deve ritenersi che l'appello proposto sia fondato e debba quindi essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata n. 412/2021 emessa dal Giudice di
Pagina 6 di 7 Pace di Lamezia Terme il 16.3.2021 e depositata il 26.4.2021 e annullamento del provvedimento impugnato in prime cure.
4. Quanto alle spese di lite, attesa l'esistenza di variegata giurisprudenza di merito in materia e la mancata costituzione di parte resistente, si reputa equo disporre l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1
412/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 16.3.2021 e depositata il
26.4.2021, annulla il provvedimento prefettizio Area III – Prot. Uscita nr. 0088339 emesso il
16.10.2020 dalla;
Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Lamezia Terme, 29.05.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1648 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2024, previa concessione di termini anticipati per il deposito di scritti conclusionali, vertente
TRA
(C.F. , rappresento e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Procopio giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t.; P.IVA_1
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 412/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 16.3.2021 e depositata il 26.4.2021
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate all'udienza del 21.05.2024 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente depositato adiva il Giudice di Pace di Lamezia Parte_1
Terme spiegando opposizione avverso il provvedimento Area III – Prot. Uscita nr. 0088339 del 16.10.2020, emesso dalla Prefettura di e notificato il 18.10.2020, con il quale P_
veniva disposta la sospensione della sua patente di guida cat. B n. per la durata NumeroD_1
di mesi 3 (tre) a decorrere dalla data del ritiro 10.10.2020.
A fondamento della spiegata opposizione il ricorrente deduceva: che in data 10.10.2020, in
Curinga (CZ), i carabinieri della Compagnia di Girifalco procedevano ad un controllo del tasso alcolemico del alla guida di veicolo modello Smart;
che gli agenti Pt_1
trasmettevano il rapporto alla Prefettura di che in data 16.10.2020 emetteva il P_
decreto prefettizio Area III – Prot. Uscita nr. 0088339, con il quale si contestava al ricorrente
Pagina 1 di 7 la violazione della norma di cui all'art. 186 comma 2 lettera b) C.d.S. e si ritirava la parente di guida, disponendone la sospensione per la durata di 3 mesi a decorrere dalla data del ritiro del
10.10.2020.
Il ricorrente eccepiva, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 223 CdS e dell'art. 186 CdS per avere la , a fronte di un tasso alcolemico accertato di 0.94 g/l, P_
applicato la sanzione cautelativa della sospensione della patente la quale, invece, trova applicazione solo quando il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, la sospensione del provvedimento impugnato e nel merito l'annullamento ovvero la declaratoria di nullità e/o inefficacia dello stesso, statuendo anche che il ricorrente non dovesse sottoporsi ad alcun accertamento medico per valutare il possesso dei requisiti psico-fisici di idoneità di guida.
Non si costituiva la , rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza 412/2021 emessa il 16.03.2021 e depositata in data 26.04.2021, il Giudice di
Pace di Lamezia Terme disattendeva la tesi difensiva dell'opponente, rigettando il ricorso con compensazione delle spese di lite.
1.2 Avverso tale sentenza proponeva appello deducendo l'illegittimità della Parte_1
stessa per non avere valutato, in modo corretto, in fatto e in diritto i presupposti su cui era fondato il suo ricorso. Lamentava, in particolare, l'illegittimità della sentenza appellata per la contraddittorietà e illogicità della motivazione e si riportava, nel merito, alle medesime argomentazione di cui all'atto introduttivo in primo grado. Concludeva, chiedendo in via preliminare, la sospensione esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, la sua riforma integrale con l'accoglimento dell'opposizione spiegata in prime cure, il tutto con il successo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Neanche nella fase di gravame si costituiva la , rimanendo così Controparte_1
contumace.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2024, previa concessione di termini anticipati per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, giova osservare che, come ormai chiarito dalla Suprema Corte
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a
Pagina 2 di 7 garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito” con la conseguenza che “deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 19/12/2022, n. 37137).
Alla luce della richiamata giurisprudenza è, quindi, compatibile con la trattazione scritta la decisione della causa secondo il modulo decisorio dell'art. 281 sexies c.p.c. purché sia concesso un termine unico e comune per il deposito di note scritte.
Ebbene, con decreto del 22.04.2024, lo scrivente G.I. – al fine di consentire un più compiuto contraddittorio conclusivo – ha concesso due termini comuni alle parti: un termine per il deposito di memorie conclusive ed un termine per eventuali repliche, così assicurando una più ampia esplicazione del diritto di difesa, in vista della decisione della vertenza.
Peraltro, una volta assicurata la possibilità di un completo scambio di scritti conclusivi, il decidente ha ritenuto assolutamente indifferente per le parti l'assunzione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexiex c.p.c. (che, nella formulazione ante riforma Cartabia, impone il deposito della sentenza al termine della discussione) ovvero senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (che, invece, consente al decidente il deposito della sentenza nei successivi
30 giorni e, pertanto, avuto riguardo al carico decisorio dell'udienza e agli incombenti di cancelleria legati alla pubblicazione delle sentenze contestuali, risulta essere il modulo decisorio più compatibile, allo stato, con le contingenti esigenze di servizio) e, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione secondo la detta ultima opzione procedurale.
3. Ciò precisato, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della P_
, in persona del Prefetto p.t., ritualmente citata e non costituita in giudizio.
[...]
3.1 Passando al merito giova premettere che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5,
Pagina 3 di 7 Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005).
Tanto premesso, l'appello è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto, l'art. 186 CdS sanziona la violazione della guida in stato di ebrezza e, per quel che interessa nell'odierno giudizio, dispone testualmente: “E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza
e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 543 a € 2.170)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a
1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. […]
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi
2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”.
L'art. 223 CdS preveda, dal suo canto, che “
1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida,
l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio,
Pagina 4 di 7 alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
Ebbene, nel provvedimento prefettizio impugnato in prime cure, dato atto della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b) e della competenza a giudicare di tale reato del Tribunale in composizione monocratica anche in merito all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da mesi sei ad un anno, si afferma “ritenuto, tuttavia, ai sensi dell'art. 223, comma 1, del Codice della Strada, di dover disporre la sospensione della validità della patente in via cautelare e provvisoria nelle more del giudizio penale” e si decreta, così, la sospensione della patente per la durata di mesi tre dalla data di ritiro della stessa (10.10.2020).
E tuttavia, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice;
nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti (cfr. Cass. Sez. II 23.06.2021
n.17999 “Si deve richiamare in premessa la distinzione da tempo enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre Cass. n.21447 del 2010), secondo cui la sospensione della patente di guida ex art. 186 CDS consegue a titolo di sanzione accessoria del reato, ed è quindi disposta dal giudice penale pur se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 223 CDS risponde alle finalità di impedire che, nell'immediatezza del fatto, il soggetto possa continuare a tenere una condotta pericolosa per la pubblica incolumità”).
Ne consegue che - in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689 - ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del
Pagina 5 di 7 codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (cfr. Cassazione civile, sez. VI-II, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9539).
Invero, “l'accertamento, a carico del conducente del veicolo sottoposto a controllo, della contravvenzione di cui all'art. 186 del Codice della Strada (D.lgs n.285 del 1992), comporta la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma nono dell'articolo predetto, ossia in ipotesi di valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. In mancanza, e dunque qualora
l'esito positivo dell'accertamento rilevi un tasso alcolemico inferiore a quello innanzi menzionato, deve farsi luogo all'annullamento del provvedimento del Prefetto” (Trib. Milano
Sez. I, 15.04.2013).
Ebbene, nel caso di specie, come detto, il tasso alcolemico accertato era pari a 0,94 g/l e, quindi, non superiore a 1,5 grammi per litro, sicché la violazione contestata è quella dell'art. 186, comma 2, lett. b) CdS.
Come correttamente rilevato dall'opponente in primo grado, quindi, con il provvedimento impugnato, al è stata irrogata una sanzione (la sospensione cautelare della patente di Pt_1
guida) che, come detto, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Come nel caso trattato dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato (cfr. Cass. civ. Sez. II,
Ord., 18-04-2018, n. 9539 cit.) “risulta quindi violato l'art. 186 C.d.S., comma 9, che per la sospensione in via cautelare della patente di guida presuppone un accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, nonchè la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14 per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata - considerato che la sanzione comminata” al “era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a Pt_1 quest'ultimo in sede di contestazione”.
Per queste ragioni, deve ritenersi che l'appello proposto sia fondato e debba quindi essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata n. 412/2021 emessa dal Giudice di
Pagina 6 di 7 Pace di Lamezia Terme il 16.3.2021 e depositata il 26.4.2021 e annullamento del provvedimento impugnato in prime cure.
4. Quanto alle spese di lite, attesa l'esistenza di variegata giurisprudenza di merito in materia e la mancata costituzione di parte resistente, si reputa equo disporre l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1
412/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 16.3.2021 e depositata il
26.4.2021, annulla il provvedimento prefettizio Area III – Prot. Uscita nr. 0088339 emesso il
16.10.2020 dalla;
Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Lamezia Terme, 29.05.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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