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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CH NT, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 502/2023 depositato il 26/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25125 Brescia BS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H06B102025 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Brescia a seguito di un controllo sulla documentazione trasmessa dalla società Ricorrente_1 S.r.l. che ha sede in Travagliato (Bs), Indirizzo_1 la quale esercita l' “Attività di altri servizi di sostegno alle imprese”, in evasione ad un questionario seguito da uno svolto contraddittorio ha notificato l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2016 n. T9H06B102025/2022 con il quale ha richiesto il pagamento di € 13.300,00 a titolo di Imposta sul valore aggiunto oltre interessi, irrogando conseguenti sanzioni sull'imposta, contestando altresì la violazione dell'art. 17, comma 5, del D.P.R. 633/72, per aver annotato la fattura emessa in data
Società_111.11.2016 dalla spa in fallimento - società cedente - in ritardo rispetto al termine prescritto dalla richiamata norma. Alla base del recupero l'Agenzia delle
Entrate ha motivato l'attività accertativa sostenendo l'indetraibilità oggettiva dell'imposta, ai sensi dell'art. 19 – bis comma 1 lettera i) del D.P.R. 633/72, sull'acquisto di un immobile condominiale in Brescia, Indirizzo_2 accatastato alle categorie A/2 e C/6 in assenza di inerenza con l'attività dichiarata per come svolta dalla cessionaria.
La società Ricorrente_1 SRL rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1, elettivamente domiciliata presso il suo studio con dichiarato indirizzo di p.e.c. -
Email_1 -, ha proposto tempestivo ricorso con la richiesta di dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile e comunque privo di effetti giuridici l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione in relaziona alla richiesta di pagamento dellìIva. A sostegno della domanda la società ha rappresentato che la detraibilità ovvero l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto non è esclusivamente riconducibile alla categoria catastale di appartenenza del bene ma dal suo impiego con l'attività d'impresa; afferma che il diritto alla detrazione e collegato
2 Società_2all'attività di impresa di questa società con altra società Srl, di cui la ricorrente detiene una quota del 50% del suo capitale sociale. Richiama, in diritto, sentenze di legittimità e decisioni della Corte di Giustizia europea.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate di Brescia per richiedere la reiezione del ricorso con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di causa. Ad avviso dell'Ufficio il testo normativo di cui all'art. 19-bis l, primo comma, lett. i), del
DPR n. 633 del 1972 è chiaro nel perimetrare il regime di indetraibilità oggettiva riferibile all'IVA assolta sull'acquisto di immobili abitativi classificati catastalmente nel gruppo A, ad eccezione della categoria A/10 e che prescinde dall'utilizzo effettivo dei medesimi. Richiama documenti di prassi confermative delle tesi illustrate. All Società_3'udienza sono comparsi per la società il difensore e per l'Ufficio un proprio rappresentante i quali hanno illustrato i termini della vicenda contenziosa e la
Corte si riservava la decisione.
Motivi della decisione
In fatto non è controversa la circostanza che l'immobile acquistato dalla ricorrente è stato adibito ad attività di impresa e di completamento con l'attività resa dalla società
Società_2 s.r.l. operante nel settore del commercio di legame in anteriorità svolto dalla stessa ricorrente di poi rimodulata attraverso una riorganizzazione societaria. Se quindi, da una parte, l'impiego dell'immobile è finalizzato all'attività di impresa non essendo controversa la sua evidenza anche alla luce delle allegazioni proposte dalla difesa della ricorrente, il tema centrale rimane la detraibilità (oggettiva) dell'Iva sull'acquisto dell'immobile il cui diritto sarebbe precluso in relazione alla categoria catastale dell'immobile in categoria A/2, classe 6, nonché l'autorimessa
Dati_catastali_1pertinenziale, catastalmente identificata al categoria C/6, classe 4 e ciò, secondo le prospettazioni dell'Ufficio, alla luce dell'art. 19-bis l, primo comma, lett.
3 i), del DPR n. 633 del 1972. Tuttavia per comprendere la portata della norma richiamata occorre precisare che il meccanismo dell'IVA è finalizzato ad esonerare il soggetto IVA
(impresa, imprenditore ecc.) dall'Iva dovuta o assolta per ogni attività economica come manifestazione del c.d. principio di neutralità dell'imposta a condizione che siano a loro volta soggette all'imposta sul valore aggiunto tanto le c.d. operazioni a monte tanto di quelle a valle. Detto principio è stato più volte ribadito, oltre che dal giudice di legittimità interno anche dalla Corte di giustizia europea (16 febbraio 2012, C-118/11,
EON Aset Menidjmunt, punto 43). Il tema trova quindi soluzione nella doppia verifica da svolgere sulla inerenza e cioè l'utilizzo del bene/servizio oggetto di acquisto nell'ambito di impresa e la sua afferenza intesta come destinazione del bene/servizio acquistato volto alla realizzazione di operazioni imponibili o ad esse assimiliate ai fini della detrazione dell'imposta. Su questo ultimo profilo la Suprema Corte di Cassazione con orientamento nomofilattico consolidato, secondo il quale "In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività" (Cass., n. 5559 del 26/02/2019, Rv. 652960 - 01) ne ha riconosciuto la detraibilità a prescindere dalla evidenza catastale. Pur non risultando contestato dall'Ufficio quanto affermato, in fatto dalla Ricorrente, sull'attività di impresa e della destinazione dell'unità immobiliare posto che il recupero si fonda solo ed unicamente sulla risultanza catastale, nel merito
Società_3la società ha allegato di svolgere l'attività di parte della gestione della società
Società_2 S.r.l. di cui ne detiene il 50% (parte correlata) fornendo servizi di: gestione del magazzino;
gestione della clientela;
organizzazione della rete vendita e di consulenza in ambito commerciale mostrando alcuni dati di gestione e di fatturato
4 estrapolati dai bilanci dei due sodalizi che non sono controversi. Detto assetto e la siffatta fattispecie è riconducibile alla normativa unionale, alle sentenze della Corte di
Giustizia della UE nonché della Corte di Cassazione le quali, sostanzialmente all'unisono, indicano esplicitamente che quel che rileva ai fini della detrazione IVA è la strumentalità all'esercizio d'impresa e non la classificazione catastale dell'immobile.
Il ricorso quindi deve essere accolto e le spese di causa possono essere compensate alla luce del disallineamento della disposizione interna con il diritto unionale ed i principi che regolano l'imposta sul valore aggiunto.
P.Q.M.
la Corte, a scioglimento della riserva, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento nella parte impugnata. Spese compensate. dott. Valter Seddio – est. dott. Antonio Chiappani – pres.
5
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CH NT, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 502/2023 depositato il 26/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25125 Brescia BS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H06B102025 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Brescia a seguito di un controllo sulla documentazione trasmessa dalla società Ricorrente_1 S.r.l. che ha sede in Travagliato (Bs), Indirizzo_1 la quale esercita l' “Attività di altri servizi di sostegno alle imprese”, in evasione ad un questionario seguito da uno svolto contraddittorio ha notificato l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2016 n. T9H06B102025/2022 con il quale ha richiesto il pagamento di € 13.300,00 a titolo di Imposta sul valore aggiunto oltre interessi, irrogando conseguenti sanzioni sull'imposta, contestando altresì la violazione dell'art. 17, comma 5, del D.P.R. 633/72, per aver annotato la fattura emessa in data
Società_111.11.2016 dalla spa in fallimento - società cedente - in ritardo rispetto al termine prescritto dalla richiamata norma. Alla base del recupero l'Agenzia delle
Entrate ha motivato l'attività accertativa sostenendo l'indetraibilità oggettiva dell'imposta, ai sensi dell'art. 19 – bis comma 1 lettera i) del D.P.R. 633/72, sull'acquisto di un immobile condominiale in Brescia, Indirizzo_2 accatastato alle categorie A/2 e C/6 in assenza di inerenza con l'attività dichiarata per come svolta dalla cessionaria.
La società Ricorrente_1 SRL rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1, elettivamente domiciliata presso il suo studio con dichiarato indirizzo di p.e.c. -
Email_1 -, ha proposto tempestivo ricorso con la richiesta di dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile e comunque privo di effetti giuridici l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione in relaziona alla richiesta di pagamento dellìIva. A sostegno della domanda la società ha rappresentato che la detraibilità ovvero l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto non è esclusivamente riconducibile alla categoria catastale di appartenenza del bene ma dal suo impiego con l'attività d'impresa; afferma che il diritto alla detrazione e collegato
2 Società_2all'attività di impresa di questa società con altra società Srl, di cui la ricorrente detiene una quota del 50% del suo capitale sociale. Richiama, in diritto, sentenze di legittimità e decisioni della Corte di Giustizia europea.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate di Brescia per richiedere la reiezione del ricorso con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di causa. Ad avviso dell'Ufficio il testo normativo di cui all'art. 19-bis l, primo comma, lett. i), del
DPR n. 633 del 1972 è chiaro nel perimetrare il regime di indetraibilità oggettiva riferibile all'IVA assolta sull'acquisto di immobili abitativi classificati catastalmente nel gruppo A, ad eccezione della categoria A/10 e che prescinde dall'utilizzo effettivo dei medesimi. Richiama documenti di prassi confermative delle tesi illustrate. All Società_3'udienza sono comparsi per la società il difensore e per l'Ufficio un proprio rappresentante i quali hanno illustrato i termini della vicenda contenziosa e la
Corte si riservava la decisione.
Motivi della decisione
In fatto non è controversa la circostanza che l'immobile acquistato dalla ricorrente è stato adibito ad attività di impresa e di completamento con l'attività resa dalla società
Società_2 s.r.l. operante nel settore del commercio di legame in anteriorità svolto dalla stessa ricorrente di poi rimodulata attraverso una riorganizzazione societaria. Se quindi, da una parte, l'impiego dell'immobile è finalizzato all'attività di impresa non essendo controversa la sua evidenza anche alla luce delle allegazioni proposte dalla difesa della ricorrente, il tema centrale rimane la detraibilità (oggettiva) dell'Iva sull'acquisto dell'immobile il cui diritto sarebbe precluso in relazione alla categoria catastale dell'immobile in categoria A/2, classe 6, nonché l'autorimessa
Dati_catastali_1pertinenziale, catastalmente identificata al categoria C/6, classe 4 e ciò, secondo le prospettazioni dell'Ufficio, alla luce dell'art. 19-bis l, primo comma, lett.
3 i), del DPR n. 633 del 1972. Tuttavia per comprendere la portata della norma richiamata occorre precisare che il meccanismo dell'IVA è finalizzato ad esonerare il soggetto IVA
(impresa, imprenditore ecc.) dall'Iva dovuta o assolta per ogni attività economica come manifestazione del c.d. principio di neutralità dell'imposta a condizione che siano a loro volta soggette all'imposta sul valore aggiunto tanto le c.d. operazioni a monte tanto di quelle a valle. Detto principio è stato più volte ribadito, oltre che dal giudice di legittimità interno anche dalla Corte di giustizia europea (16 febbraio 2012, C-118/11,
EON Aset Menidjmunt, punto 43). Il tema trova quindi soluzione nella doppia verifica da svolgere sulla inerenza e cioè l'utilizzo del bene/servizio oggetto di acquisto nell'ambito di impresa e la sua afferenza intesta come destinazione del bene/servizio acquistato volto alla realizzazione di operazioni imponibili o ad esse assimiliate ai fini della detrazione dell'imposta. Su questo ultimo profilo la Suprema Corte di Cassazione con orientamento nomofilattico consolidato, secondo il quale "In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività" (Cass., n. 5559 del 26/02/2019, Rv. 652960 - 01) ne ha riconosciuto la detraibilità a prescindere dalla evidenza catastale. Pur non risultando contestato dall'Ufficio quanto affermato, in fatto dalla Ricorrente, sull'attività di impresa e della destinazione dell'unità immobiliare posto che il recupero si fonda solo ed unicamente sulla risultanza catastale, nel merito
Società_3la società ha allegato di svolgere l'attività di parte della gestione della società
Società_2 S.r.l. di cui ne detiene il 50% (parte correlata) fornendo servizi di: gestione del magazzino;
gestione della clientela;
organizzazione della rete vendita e di consulenza in ambito commerciale mostrando alcuni dati di gestione e di fatturato
4 estrapolati dai bilanci dei due sodalizi che non sono controversi. Detto assetto e la siffatta fattispecie è riconducibile alla normativa unionale, alle sentenze della Corte di
Giustizia della UE nonché della Corte di Cassazione le quali, sostanzialmente all'unisono, indicano esplicitamente che quel che rileva ai fini della detrazione IVA è la strumentalità all'esercizio d'impresa e non la classificazione catastale dell'immobile.
Il ricorso quindi deve essere accolto e le spese di causa possono essere compensate alla luce del disallineamento della disposizione interna con il diritto unionale ed i principi che regolano l'imposta sul valore aggiunto.
P.Q.M.
la Corte, a scioglimento della riserva, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento nella parte impugnata. Spese compensate. dott. Valter Seddio – est. dott. Antonio Chiappani – pres.
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