Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 841/2022 R.G., vertente TRA
, ,. in persona del Presidente e Parte_1 Pt_2 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Controparte_1 rappresentato e difeso come da procura generale alle liti collettivamente conferita collettivamente per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio Persona_1 37875 – Raccolta 7313, e da memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Angela Maria Laganà t., C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo n. 15 appellante CONTRO
P_ appellato contumace E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 appellata contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 30.07.2021 innanzi al Tribunale di Palmi, P_ proponeva azione di accertamento negativo, per l'annullamento del carico contributivo sotteso al ruolo portato dall'avviso di addebito n. 39420120001081239, relativo a Contributi Ivs anno 2010-2011, di € 4.503,90, chiedendo, che, venisse dichiarato estinto il detto credito, per intervenuta prescrizione, atteso che, l'istanza di annullamento in autotutela, avanzata all'ente impositore, in data 22 giugno 2021, era rimasta inevasa. Si costituiva in giudizio l , impugnando e contestando il dedotto avversario, Pt_2 deducendo l'inammissibilità della domanda. Restava contumace l' . Controparte_3
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1487/2022 pubblicata il 21/10/2022 il Tribunale di Palmi così provvedeva: “1) Estromette dal giudizio 2) Dichiara prescritto il credito contributivo CP_1 portato dall'avviso di addebito opposto;
3) Dichiara che l e per esso Pt_2 CP_3 [...]
non hanno più il diritto di riscuotere i crediti in essa indicati;
4) Condanna alla CP_4 Pt_2 rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €. 844,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
5) Compensa le spese di lite tra il Contr ricorrente ed ”. Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall' , Pt_2 osservando che, nel silenzio della legge e stante la scissione - operata dalla riforma della riscossione esattoriale - tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, era da ritenere che il difetto di legittimazione passiva dell'ente sussistesse solo nei casi in cui le doglianze riguardassero esclusivamente l'attività del concessionario e non involgessero, neppure di riflesso, il diritto di credito dell'ente impositore. Nel caso di specie, l'opponente aveva avanzato censure inerenti sia il merito della pretesa contributiva che la regolarità della notifica della cartella esattoriale impugnata, onde gli opposti dovevano ritenersi tutti legittimi contraddittori. Andava, invece, estromessa dal giudizio la in quanto, non risultava cessionaria CP_1 del credito per la cui riscossione si procede a mezzo ruolo. Rigettava anche l'eccezione relativa all'inammissibilità della domanda per non essere impugnabile l'estratto di ruolo, ai sensi dell'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cd. decreto fiscale), che aveva stabilito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché alcuni limiti all'impugnabilità del ruolo e della cartelle, in base al principio “tempus regit processum”, in forza del quale la disposizione non aveva efficacia retroattiva, come disposizione di carattere processuale e non era applicabile al presente ricorso incardinato prima della sua entrata in vigore. Affermava sussistente l'interesse ad agire, osservando che il ricorrente era comunque munito dell'interesse nelle ipotesi, come quella in esame, in cui aveva presentato l'istanza di sgravio non positivamente riscontrata dall'ente impositore o dall'agente per la riscossione. Il rigetto di una richiesta di eliminazione dagli archivi di una posizione debitoria non poteva che ritenersi equivalente ad un'affermazione di attualità del credito che legittimava il debitore ad azionare il giudizio per l'accertamento del contrario. Ciò posto, considerando che il ricorrente aveva eccepito la prescrizione quinquennale del diritto delle parti convenute a riscuotere le somme indicate negli estratti di ruolo, per il decorso del termine quinquennale e preso atto che l'avviso di addebito risultava notificato in data 16 maggio 2012, non ravvisandosi atti interruttivi della prescrizione, i crediti Pt_2 doveva dichiararsi prescritti ed estinto il diritto dell'Istituto a recuperare le somme indicate nella cartella. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' , che affermava la non impugnabilità Pt_2 dell'estratto ruolo, richiamato che lo stesso ricorrente una tale impugnazione aveva proposto. La sentenza era errata per non aver applicato le disposizioni contenuta nella L. 215/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 146/2021, che all'art. 3 bis, che aveva modificato l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendo il comma 4-bis, aveva previsto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, né ricorreva l'ipotesi di pregiudizio, contemplata nel medesimo articolo, che sarebbe potuto derivare al ricorrente dalla limitazione all'impugnabilità del ruolo. La norma, in mancanza di disposizioni transitorie, era immediatamente applicabile ai rapporti pendenti e non ancora esauriti. (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 29321 del 21/10/2021 (Rv. 662604 - 01). 3
Al riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, investite al fine di precisare le modalità applicative dell'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 (inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, in cui ha inserito il comma 4 bis), in materia di impugnazione di estratto ruolo, erano intervenute, con la sentenza n. 26283 del 19.07.2022, affermando l'immediata applicabilità della norma ai procedimenti pendenti, ragion per cui l'originario ricorso, doveva essere dichiarato inammissibile.
Con ordinanza del 22.09.2024 veniva dichiarata la contumacia di e di P_
, appellati non costituiti, benché regolarmente citati. Controparte_3
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello proposto dall' è fondato. Pt_2 Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione 4
dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo, né l'istanza di sgravio è inclusa fra le evenienze tassativamente elencate dalla norma.
5. Ciò posto, la domanda proposta dal ricorrente non può qualificarsi come opposizione all'esecuzione, posto che non era stata avviata alcuna esecuzione forzata e non ne era stato neanche minacciato l'avvio. Il ricorrente ha proposto la sua azione a seguito dell'estratto di ruolo e delle relative risultanze. L'estratto di ruolo, tuttavia, non è un atto esecutivo/e/o un atto impositivo, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria de Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Non essendoci procedura esecutiva avviata, la domanda non avrebbe potuto qualificarsi come opposizione all'esecuzione, avuto riguardo all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Considerato che a fondamento della domanda erano state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo. Ancora, ove la domanda potesse esser qualificata come domanda di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, essa necessiterebbe di essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, 5
fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, l'appello proposto da è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso Pt_2 proposto da va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. P_ La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_2 P_ Controparte_3
avverso la sentenza n. 1487/2022 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in
[...] data 21.10.2022, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da . P_
2. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti