Sentenza breve 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 16/04/2021, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00503/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2021, proposto da
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Tricamo, Antonietta Favale, Flavia Anelli, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Zero e Regione del TO non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di misure cautelari
- del verbale del 22 febbraio 2021 con cui il seggio di gara ha escluso l'odierno ricorrente dalla procedura di gara aperta telematica ai sensi dell'art. 60, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di controllo dell'accesso ai varchi delle Amministrazioni del servizio sanitario della Regione del TO per 12 mesi nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, comunicata via pec in data 4 marzo 2021;
- delle operazioni di gara e segnatamente di tutti i verbali oltre quello espressamente sopra impugnato, ivi compreso il verbale dell'11 marzo 2021 e il verbale del 18 marzo;
- della nota del 12 marzo 2021 con cui la stazione appaltante, in riscontro alla diffida presentata dall'odierno ricorrente, ha confermato il provvedimento di esclusione;
- per quanto occorrer possa, in parte qua del bando, del disciplinare e del capitolato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che con ricorso depositato in data 1 aprile 2021 la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, contestando l’illegittimità dell’esclusione disposta da Azienda Zero;
che nessuno si è costituito in giudizio per le Amministrazioni resistenti;
che all’esito dell’udienza del 14 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata;
che con memoria notificata e depositata in data 12 aprile 2021 la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso dando conto del fatto che <<in data 6 aprile 2021, il Seggio di Gara di Azienda Zero si è riunito ed ha preso atto dei motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo del presente giudizio, in particolare di quanto stabilito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2588 del 29.3.2021, riconoscendo in capo al Consorzio Leonardo il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale relativi ai servizi analoghi prestati. Per l’effetto, con il verbale del 6 aprile u.s., comunicato solo il 12 aprile, Azienda Zero ha annullato l’esclusione disposta con il verbale del 22.2.2021 gravato in questa sede, avviando contestualmente il procedimento di soccorso istruttorio al fine di consentire al ricorrente di rimediare alla mancanza di alcuni documenti amministrativi>>;
che, la rinuncia non è stata notificata nel termine di 10 giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 84 c.p.a.;
che, alla luce di quanto sopra, deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione nel merito per essere stato integralmente soddisfatto l’interesse perseguito dalla ricorrente con l’introduzione del presente giudizio;
che le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO