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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 6 maggio 2025, ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
S E N T E N Z A il processo iscritto al n. 951/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto l'istanza di revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Prima Se- zione Civile, n. 13/2025 (v.g.), pubblicata l'11 febbraio 2025, proposta, ai sensi dell'art. 395 n.
4) c.p.c., con un ricorso depositato il 5 marzo 2025,
DA
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5 ottobre 1963 e residente in [...], e la
[...]
codice fiscale ), con sede legale in Castel- Parte_2 P.IVA_1
lammare di Stabia, alla Via dei Mugnai n. 14, in persona dello stesso , suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Langella (co- dice fiscale ) e Annarita Del Gaudio (codice fiscale C.F._2
- istanti - C.F._3
CONTRO la (codice fiscale ), con sede in Seren del Grappa (BL), Controparte_1 P.IVA_2
località Santa Lucia, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rappresen- CP_2
tante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Lauro (codice fiscale
) - resistente - C.F._4
E il Controparte_3
N. 951/2025 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 1 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(codice fiscale ) E DEL DI (codice fiscale P.IVA_1 Parte_3 Parte_1
), pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata col n. 30/2024, in per- C.F._1
sona dell'avv. Eugenia Iemmino - intimato non costituitosi -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli istanti vorrebbero che la sentenza con cui questa Corte d'Appello ha rigettato il reclamo da loro proposto, ai sensi dell'art. 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
(c.c.i.i.), avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 54/2024, pubblicata il 29 ot- tobre 2024, che aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale dei loro patri- moni, fosse revocata siccome pronunciata senza prendere in considerazione le dichiarazioni dei redditi relativi agli anni dal 2018 al 2023 presentate dalla Parte_4
e da loro prodotte in giudizio il 29 gennaio 2025, che, a loro avviso, provano che detta
[...]
società è titolare di una cd. impresa minore e in quanto tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
2. La loro istanza va dunque esaminata alla luce dell'art. 395, n. 4), c.p.c., che consente l'impugnazione per revocazione (cd. ordinaria) della sentenza viziata da un error facti consi- stente nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure dell'inesistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente provata dagli atti o dai docu- menti della causa, sempreché, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il fatto del quale il giudice abbia erroneamente supposto l'esistenza o l'inesistenza non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il medesimo giudice si sia pronunciato.
3. Ciò premesso, l'istanza in esame deve essere giudicata manifestamente inammissi- bile, sia perché il possesso da parte della di tutti i Parte_2
requisiti occorrenti per essere considerata titolare di una cd. impresa minore, secondo la defi- nizione datane dall'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., costituiva, nel giudizio di reclamo esitato nella sentenza nella specie impugnata, un punto controverso tra le parti sul quale il Giudice del re- clamo s'è espressamente pronunciato (evidentemente, in senso negativo), sia perché le dichia- razioni dei redditi che gli istanti sostengono erroneamente non prese in considerazione dal dice del reclamo sono palesemente inidonee a dimostrare che la suddetta società possedeva tutti quei requisiti, nulla dicendo in ordine all'ammontare dell'attivo patrimoniale ed a quello dei
N. 951/2025 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
debiti della medesima società.
4. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna degli istanti in solido a rifondere alla le spese del processo di revocazione, che, in mancanza della rela- Controparte_1
tiva notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giu- stizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, da considerare indeter- minabile.
5. Alla dichiarazione dell'inammissibilità in esame va infine fatta seguire – ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – la declaratoria della sussistenza dei presupposti del versamento da parte degli istanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione per revocazione da loro proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'istanza di revocazione della sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 13/2025 (v.g.), pubblicata l'11 febbraio 2025, proposta, ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c., da e dalla il 5 marzo Parte_1 Parte_2
2025;
A) dichiara inammissibile l'istanza di revocazione;
B) condanna gli istanti in solido a rifondere alla le spese del pro- Controparte_1
cesso di revocazione, che liquida nel complessivo importo di 5.980,00 €, di cui 5.200,00 € per il totale dei compensi e 780,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli istanti in so- lido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione per revocazione da loro proposta.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 951/2025 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_1
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 6 maggio 2025, ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
S E N T E N Z A il processo iscritto al n. 951/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto l'istanza di revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Prima Se- zione Civile, n. 13/2025 (v.g.), pubblicata l'11 febbraio 2025, proposta, ai sensi dell'art. 395 n.
4) c.p.c., con un ricorso depositato il 5 marzo 2025,
DA
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5 ottobre 1963 e residente in [...], e la
[...]
codice fiscale ), con sede legale in Castel- Parte_2 P.IVA_1
lammare di Stabia, alla Via dei Mugnai n. 14, in persona dello stesso , suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Langella (co- dice fiscale ) e Annarita Del Gaudio (codice fiscale C.F._2
- istanti - C.F._3
CONTRO la (codice fiscale ), con sede in Seren del Grappa (BL), Controparte_1 P.IVA_2
località Santa Lucia, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rappresen- CP_2
tante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Lauro (codice fiscale
) - resistente - C.F._4
E il Controparte_3
N. 951/2025 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 1 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
(codice fiscale ) E DEL DI (codice fiscale P.IVA_1 Parte_3 Parte_1
), pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata col n. 30/2024, in per- C.F._1
sona dell'avv. Eugenia Iemmino - intimato non costituitosi -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli istanti vorrebbero che la sentenza con cui questa Corte d'Appello ha rigettato il reclamo da loro proposto, ai sensi dell'art. 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
(c.c.i.i.), avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 54/2024, pubblicata il 29 ot- tobre 2024, che aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale dei loro patri- moni, fosse revocata siccome pronunciata senza prendere in considerazione le dichiarazioni dei redditi relativi agli anni dal 2018 al 2023 presentate dalla Parte_4
e da loro prodotte in giudizio il 29 gennaio 2025, che, a loro avviso, provano che detta
[...]
società è titolare di una cd. impresa minore e in quanto tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
2. La loro istanza va dunque esaminata alla luce dell'art. 395, n. 4), c.p.c., che consente l'impugnazione per revocazione (cd. ordinaria) della sentenza viziata da un error facti consi- stente nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure dell'inesistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente provata dagli atti o dai docu- menti della causa, sempreché, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il fatto del quale il giudice abbia erroneamente supposto l'esistenza o l'inesistenza non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il medesimo giudice si sia pronunciato.
3. Ciò premesso, l'istanza in esame deve essere giudicata manifestamente inammissi- bile, sia perché il possesso da parte della di tutti i Parte_2
requisiti occorrenti per essere considerata titolare di una cd. impresa minore, secondo la defi- nizione datane dall'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., costituiva, nel giudizio di reclamo esitato nella sentenza nella specie impugnata, un punto controverso tra le parti sul quale il Giudice del re- clamo s'è espressamente pronunciato (evidentemente, in senso negativo), sia perché le dichia- razioni dei redditi che gli istanti sostengono erroneamente non prese in considerazione dal dice del reclamo sono palesemente inidonee a dimostrare che la suddetta società possedeva tutti quei requisiti, nulla dicendo in ordine all'ammontare dell'attivo patrimoniale ed a quello dei
N. 951/2025 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
debiti della medesima società.
4. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna degli istanti in solido a rifondere alla le spese del processo di revocazione, che, in mancanza della rela- Controparte_1
tiva notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giu- stizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, da considerare indeter- minabile.
5. Alla dichiarazione dell'inammissibilità in esame va infine fatta seguire – ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – la declaratoria della sussistenza dei presupposti del versamento da parte degli istanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione per revocazione da loro proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'istanza di revocazione della sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 13/2025 (v.g.), pubblicata l'11 febbraio 2025, proposta, ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c., da e dalla il 5 marzo Parte_1 Parte_2
2025;
A) dichiara inammissibile l'istanza di revocazione;
B) condanna gli istanti in solido a rifondere alla le spese del pro- Controparte_1
cesso di revocazione, che liquida nel complessivo importo di 5.980,00 €, di cui 5.200,00 € per il totale dei compensi e 780,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli istanti in so- lido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione per revocazione da loro proposta.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 951/2025 r.g.aa.cc. + 1 c. + 1 Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_1