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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n.r.g. 439 anno 2025
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 04/06/2025, innanzi al Tribunale, sono comparsi:
- per parte reclamante l'avv. LIMINA GIOVANNI;
- per parte reclamata IN. l'avv. Francesca Salvatore;
Parte_1
I Procuratori delle parti si riportano integralmente ai rispettivi atti, impugnano e contestano tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e chiedono l'accoglimento delle proprie eccezioni, istanze e conclusioni.
In particolare, l'avv. Limina per il reclamante preliminarmente:
- segnala un errore materiale nella stesura del ricorso a pag. 4, laddove anziché scrivere …la creditrice intervenuta (riferita alla banca, ndr) è stato scritto …la creditrice procedente…”. Nel merito:
- in riferimento alla preliminare eccezione di legittimazione passiva avanzata dal resistente con la conseguente richiesta di estromissione dalla presente procedura, osserva che l'ing. non è stato chiamato in causa riguardo al primo motivo Pt_1 del proposto re , bensì in relazione al secondo motivo, per come chiaramente emerge dalle conclusioni rassegnate. Qualora, invece, l'eccezione medesima, ai fini del suo dell'accoglimento, avesse lo scopo di far affermare che i provvedimenti emessi dal Giudice dell'Esecuzione riguardo ai compensi che sarebbero stati liquidati non possono essere oggetto di censura da parte del reclamante, la stessa risulterebbe del tutto infondata. Ed infatti, tali eccezioni possono essere sollevate quando v'è mancanza della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, oppure per inesistenza del diritto o per essere il diritto stesso appartenente a un terzo. Questo perché una pronuncia di carenza di legittimazione passiva è una decisione di merito e non di rito, idonea a passare in cosa giudicata;
- in riferimento al primo motivo si riporta al contenuto del ricorso, a cui si rimanda;
- in riferimento al secondo motivo si riporta a quanto è stato esposto nell'atto introduttivo, per cui impugna e contesta il contenuto della comparsa di risposta del facendo ulteriormente rilevare che la somma di € 5.015,51, liquidata e Pt_1 che ha incassato (insieme all'acconto di € 300,00), di cui al decreto di liquidazione del 22.06.2022, doveva e deve ritenersi a saldo delle competenze che erano state richieste e liquidate del G.E. Nessuno mette in dubbio che esiste la normativa di portata generale evidenziata ed invocata da controparte. Ma, per il caso che ci occupa, è del tutto evidente che il CT , allorquando ha completato l'incarico, ha inequivocabilmente Pt_1 domanda liquidazione dell'intero suo onorario (includendo quello spettante al suo collaboratore) e non di un acconto (che aveva già chiesto ed ottenuto), per come obiettivamente si evince dal consistente e dettagliato contenuto dell'istanza di liquidazione onorari e spese sostenute, con relativi allegati, depositata agli atti della procedura esecutiva n. 68/21 R.G.E. il 15.04.2022 (depositata da controparte anche in questa sede come allegato 7 ). Per comune esperienza, non è quella la
maniera di chiedere un acconto, ammontante ad oltre cinquemila euro, anche perché non viene indicato l'importo totale del compenso e la rispettiva percentuale richiesta corrispondente alla somma di € 5.015,51. Né, tantomeno, può essere quella la forma del decreto emesso il 22.06.2022 per concedere un acconto ad un ausiliario, posto che un tale provvedimento del Giudice non è impugnabile ed ha veste discrezionale e provvisoria anche riguardo all'entità della somma da liquidare che, invero, non necessita di alcun preventivo calcolo da parte del professionista incaricato, né di alcuna relazione.
-prospettata lite temeraria e richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. – E' del tutto infondata e deve essere rigettata, posto che occorre dimostrare che si è agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero con la consapevolezza del proprio torto o senza l'ordinaria diligenza. È necessario, inoltre, dimostrare che la condotta temeraria abbia causato un danno alla parte che si lamenta. Elementi questi che, al di là delle carenze probatorie evidenziate, non possono oggettivamente rilevarsi per il caso di specie in quanto, se fosse vero quello che sostiene controparte, che sostanzialmente vuole negare a il diritto sacro ed inviolabile di potere agire e Parte_2 difendersi in gi ella Costituzione), per ogni causa che viene decisa il soccombente dovrebbe essere condannato per lite temeraria. E' evidente che trattasi di una domanda che parte resistente ha probabilmente voluto formulare per denigrare una persona che, come detto, ha ritenuto di far valere i propri diritti verso pretese ritenute non legittime, senza offesa alcuna verso la parte opposta. Come si fa, infatti, ad affermare che con il proposto reclamo abbia potuto ingiustificatamente gravare del peso emotivo Parte_2 ed economico il , quanto quest'ultimo: a) ha già percepito 5.300,00 che gli Pt_1 sono stati corris al reclamante;
b) risulta al momento dotato di altro titolo esecutivo di oltre 3.000,00 euro in base al quale ha già notificato l'atto di precetto;
c)- si sta difendendo in giudizio liberamente e senza alcun segno di contrarietà da parte del reclamante che è consapevole di poter avere torto (come lo è chiunque che intraprende un'azione giudiziaria). Da ciò ne discende che l'accusa di lite temeraria è del tutto gratuita ed offensiva e si chiede che l'On.le Giudicante voglia accertare se risulta violata la normativa di cui all'art. 88 c.p.c. che impone alle parti e ai suoi difensori il dovere di lealtà e probità. Insite per l'accoglimento del reclamo.
L'Avv. Salvatore si riporta alla memoria costitutiva ed insiste nelle proprie eccezioni preliminari. Insiste nel rigetto del reclamo.
Il Tribunale Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza che si allega
Il Presidente Dott.ssa Beatrice Magarò
R.G. n. 439/2025
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE nella persone di:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente Dott. Vincenzo Di Pede Giudice Dott. Raffaele Zibellini Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. iscritto al n. 439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promosso
DA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Limina. reclamante
CONTRO
CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 reclamata contumace
Parte_1 C.F._2 (CF: ), rappresentato e difeso ore. reclamato
Controparte_2 reclamato contumace
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. creditore procedente nella procedura R.G.E. n. 68/2021, Parte_2 ha proposto reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data
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20.2.2025 con la quale il G.E. aveva dichiarato l'estinzione del processo e liquidato i compensi in favore degli ausiliari nominati. Ha eccepito che: 1) il G.E. ha errato nel porre i compensi liquidati in favore del custode delegato Avv. e dell'esperto stimatore IN. Controparte_2 Parte_1 esclusivamente a carico del creditore procedente, anziché porli anche a carico solidale del creditore intervenuto Controparte_1
2) il G.E. ha errato nel liquidare in favore dell'IN. la somma di € Parte_1
2.475,13 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, accogliendo totalmente la nota spese prodotta dal professionista, in quanto l'esperto aveva già incassato l'intero compenso per come liquidato nel decreto del 22.6.2022. Ha quindi chiesto: “che l'adito On.le Collegio, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti interessate, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto: I)- dichiarare, in riforma di quanto stabilito nell'ordinanza reclamata, che i compensi effettivamente dovuti agli ausiliari vanno posti a carico ed in solido tra creditore procedente e creditori intervenuti, dichiarando altresì che, nei conseguenti rapporti di dare-avere tra le stesse parti creditrici, dovranno essere calcolate le somme che ognuna di esse ha anticipato come spese di procedura e come pagamenti di compensi a qualunque titolo verso i nominati ausiliari II)- dichiarare, in riforma della stessa ordinanza reclamata, non dovuto alcun compenso a favore dell'IN. , avendo questi interamente ottenuto nel 2022 il saldo dei suoi compensi Parte_1
a seguito dello svolgimento e conclusione dell'incarico che gli era stato conferito, dichiarando altresì illegittima, perché priva di motivazione, la disposta liquidazione decretata dal G.E. contenuta nell'ordinanza medesima che, pertanto, dovrà ritenersi priva di efficacia giuridica.”.
2. Si è costituito l'IN. chiedendo il rigetto del reclamo in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto.
3. Non si sono costituiti il e l'Avv. , pur a Controparte_1 Controparte_2 fronte della regolare notifica eseguita nei loro confronti. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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4. Il primo motivo di reclamo è infondato. Secondo il mai smentito indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio ritiene di dover condividere, “In tema di esecuzione immobiliare, il creditore procedente è obbligato a corrispondere al custode dei beni pignorati l'indennità a questi spettante per l'attività di custodia, nel caso in cui il ricavato della vendita di detti beni non sia stato sufficiente al pagamento del compenso, dovendo invece escludersi che siffatto obbligo gravi sul terzo intervenuto nell'esecuzione, che non abbia provocato atti del procedimento.” (Cassazione civile sez. VI, 02/12/2010, n.24443; in senso conforme cfr. Cass. 26 febbraio 2003 n. 2875). In sostanza, ad avviso della Suprema Corte di Cassazione, le spese rese indispensabili dell'avvio della procedura esecutiva devono gravare su colui che la promuove, vale a dire il soggetto che pone in essere il pignoramento ossia il creditore procedente.
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Il creditore intervenuto non è tenuto a corrispondere tali spese, salvo che lo stesso non abbia promosso singoli atti della procedura. Nel caso in disamina non è stato allegato dalla parte reclamante, né emerge dagli atti, che il creditore intervenuto abbia provocato atti del Controparte_1 procedimento. Per tali motivi non può ritenersi che il G.E. abbia errato nel porre esclusivamente a carico del creditore procedente le spese liquidate a favore dell'IN. Parte_1
e dell'Avv. . Controparte_2
Invero, la logica sottesa al sopra richiamato orientamento consente di affermare che ad una medesima conclusione possa giungersi anche per quel che riguarda il compenso dell'esperto stimatore.
5. Del pari infondato è il secondo motivo di reclamo. Non corrisponde al vero l'assunto di parte reclamante secondo cui quanto liquidato dal G.E. in favore dell'esperto IN. nel decreto del 22.6.2022, Parte_1 emesso a seguito del deposito della relazione di stima, corrispondesse già all'intero compenso dovuto allo stesso e non ad un mero acconto. Nel menzionato decreto si legge che l'onorario ex art. 13 del D.M. 30.6.2002 era stato liquidato “nei limiti del 50 %, salva la definitiva determinazione ex art. 161 d.a. c.p.c. in base al prezzo di vendita e la liquidazione del residuo spettante o della restituzione dovuta”. Da ciò si evince che in quella sede il G.E. si era limitato a liquidare solo la metà del compenso, determinato sulla base del valore di stima, in piena conformità a quanto statuito dall'art. 161 comma 3 disp. att. c.p.c. in base al quale prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. A ben vedere nell'ordinanza reclamata è stato liquidato il compenso dovuto a saldo nella misura corrispondente all'esatta metà di quanto dovuto in totale che, per come si legge nel provvedimento, il G.E. ha ragionevolmente inteso calcolare ancora sulla base del valore di stima visto che il bene non era stato giudicato. Dunque, a nulla rileva il fatto che l'IN. avesse concluso il proprio incarico nel Pt_1
2022 in quanto gli importi liquidati in suo favore nell'ordinanza del 20.2.2025 costituiscono il saldo dell'intero compenso a lui dovuto già liquidato per metà con il decreto del 22.6.2022. A nulla rileva il fatto che nella nota spese depositata dall'IN. il 16.2.2025 Pt_1 quest'ultimo non avesse detratto l'acconto di € 300,00 già corrisposto dal sig.
Parte_2
Si tratta di un vizio che non involge direttamente l'ordinanza reclamata e che riguarda più che altro i rapporti dare/avere tra le parti e che quindi dovrà essere contestato dal reclamante in altra sede laddove questi lamenti il non corretto calcolo delle somme fatturate dal professionista sulla base di quanto liquidato dal Giudice.
6. In definitiva, alla luce di quanto esposto, il reclamo va rigettato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
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7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio. Nulla va disposto sulle spese nei confronti del e dell'Avv. Controparte_1
stante la loro contumacia (v. Cassazione civile sez. VI, Controparte_2
06/09/2017, n.20869; Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019) Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., sollecitata nell'interesse dell'IN. non si ravvisa nella domanda avanzata dal reclamante una condotta Pt_1 censurabile sotto il profilo dell'abuso dello strumento processuale tale da giustificare la sanzione prevista dalla norma citata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA il reclamo proposto da Parte_2
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_2 Parte_1 liquidano in complessivi € 3.300,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per l'obbligo a carico del reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Castrovillari, 04/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente Dott. Raffaele Zibellini Dott.ssa Beatrice Magarò
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