CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2624/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Luogo_1 - Via Gramsci 39 71100 Luogo_1 FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200010289391000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210007560333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320220006914568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320230007985970000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente si riporta a quanto già dedotto in atti.
Il giudice monocratico da atto della sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 15 dicembre 2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, impugnando quattro cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Luogo_1 in data 16 ottobre 2025, recanti i numeri 04320200010289391000, 04320210007560333000, 04320220006914568000 e 04320230007985970000, relative alla tassa automobilistica per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dovuta per i veicoli targati Targa_1 e Targa_2, per un importo complessivo di tributo pari a euro 910,93, oltre sanzioni ed interessi per euro 304,76.
Il ricorrente eccepiva in via preliminare la prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, secondo cui l'azione di recupero delle tasse automobilistiche si prescrive entro il terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, sostenendo di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento presupposti alle cartelle e rilevando che, anche ove fossero stati notificati, dalla data di notifica degli stessi alla data di notifica delle cartelle era comunque decorso il termine triennale, come dimostrato dal dettaglio degli addebiti riportato nelle cartelle stesse.
Il ricorrente richiamava inoltre il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, secondo cui la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 cod. civ., e contestava l'applicabilità al caso di specie del comma 163 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante i tributi locali, ritenendo invece applicabile la disciplina speciale della tassa automobilistica.
Unitamente al ricorso, il sig. Ricorrente_1 proponeva istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 175 (già art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), deducendo la sussistenza del fumus boni iuris nella palese fondatezza dell'eccezione di prescrizione e del periculum in mora nel grave danno derivante dall'avvio di procedure esecutive, quali pignoramenti o fermi amministrativi, per crediti ormai sostanzialmente estinti.
Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, eccependo l'infondatezza del ricorso e contestando puntualmente le avverse deduzioni.
In particolare, la Regione sosteneva di aver regolarmente notificato gli avvisi di accertamento per ciascuna annualità entro i termini di legge, allegando la relativa documentazione.
La Regione rilevava inoltre che il ricorrente non aveva dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di aggiornare la residenza nei pubblici registri, come imposto dall'art. 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1996, n. 610 e concludeva per il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese, depositando il dettaglio delle cartelle, gli avvisi di accertamento con le relative ricevute di ritorno, i prospetti anagrafici ACI e l'ordinanza della Cassazione n.
20964 del 2022.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla censura di prescrizione, in quanto l'onere di provare la tempestiva notifica degli avvisi di accertamento e l'interruzione della prescrizione incombeva esclusivamente sull'ente impositore, ossia la
Regione Puglia. L'Agenzia evidenziava che i ruoli relativi alle cartelle per gli anni 2015 e 2016 erano stati consegnati all'Agente della riscossione rispettivamente il 25 maggio 2020 e il 25 aprile 2021, ovvero nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e richiamava la sospensione straordinaria dei termini di cui all'art. 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, che aveva disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi diciotto mesi, e il successivo comma 4-bis del medesimo articolo, che prevedeva un'ulteriore proroga di ventiquattro mesi per i ruoli consegnati in tale periodo, rimettendo comunque alla Regione la verifica del rispetto dei termini.
In relazione all'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente, l'Agenzia ne contestava integralmente la fondatezza.
L'Agenzia concludeva pertanto per il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso nei propri confronti, con vittoria di spese, depositando estratti di ruolo, la procura speciale e una nota spese.
In prossimità dell'udienza camerale fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione, il difensore del ricorrente, depositava note difensive, insistendo nella richiesta di sospensiva e ribadendo la tardività della notifica delle cartelle di pagamento, anche ove si fosse tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19.
All'udienza del 19.02.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento relative alla tassa automobilistica per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 si fonda essenzialmente su due ordini di censure: la prescrizione triennale del credito, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, e l'invalidità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici, asseritamente eseguita presso un indirizzo non più corrispondente alla residenza effettiva del contribuente.
Tali doglianze, per quanto suggestivamente prospettate, non trovano riscontro né in fatto né in diritto alla luce delle puntuali deduzioni svolte dalla Regione Puglia e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché della documentazione versata in atti.
Quanto alla dedotta estinzione del credito per prescrizione, occorre preliminarmente osservare che l'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito con modificazioni dalla L. n. 53 del 1983, stabilisce che l'azione di recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Tuttavia, tale termine è suscettibile di interruzione mediante la notifica di un atto di accertamento, che fa decorrere un nuovo periodo prescrizionale di pari durata.
Nel caso di specie, la Regione Puglia ha fornito prova documentale, mediante produzione degli avvisi di accertamento e delle relative ricevute di ritorno, di avere tempestivamente notificato al ricorrente gli atti impositivi per ciascuna annualità: per l'anno 2015 l'avviso risulta spedito a mezzo raccomandata e notificato per compiuta giacenza in data 9 dicembre 2017; per l'anno 2016 la notifica è avvenuta per compiuta giacenza il 26 novembre 2018; per l'anno 2017 la notifica è stata eseguita personalmente il 13 novembre 2019; per l'anno 2018, infine, gli avvisi sono stati notificati personalmente in data 30 settembre 2020 e 2 ottobre 2020.
Tali date, tutte antecedenti al termine triennale dalla scadenza del pagamento, dimostrano che l'azione impositiva è stata validamente interrotta, con conseguente inizio di un nuovo periodo prescrizionale.
Orbene, una volta notificati gli avvisi di accertamento, il termine di prescrizione per la successiva attività di riscossione decorre nuovamente dalla data di tale notifica.
Le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione sono state notificate il 16 ottobre 2025, sicché è necessario verificare se tra la data di notifica di ciascun avviso e quella della cartella sia interamente decorso il triennio senza che sia intervenuta alcuna altra causa interruttiva.
Dall'esame degli estratti di ruolo e della documentazione prodotta dalla Regione emerge che gli avvisi di accertamento per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono stati notificati rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019, con la conseguenza che il triennio sarebbe maturato, in assenza di sospensioni, rispettivamente nel 2020,
2021 e 2022. Tuttavia, la notifica delle cartelle è avvenuta solo nell'ottobre 2025, apparentemente oltre il termine.
Senonché, come correttamente eccepito dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, deve tenersi conto della sospensione straordinaria dei termini disposta dal legislatore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, infatti, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per un periodo complessivo di circa diciotto mesi, ulteriormente esteso di ventiquattro mesi per i ruoli consegnati nell'intervallo temporale considerato. I ruoli relativi agli anni 2015 e 2016 sono stati consegnati all'agente della riscossione rispettivamente il 25 maggio 2020 e il 25 aprile 2021, ossia in piena vigenza della sospensione, sicché il termine per la notifica delle relative cartelle ha subito uno slittamento che, una volta computato, rende tempestiva la notifica effettuata il 16 ottobre 2025. Analogo effetto sospensivo ha operato per le annualità successive, stante la natura generale della disciplina emergenziale.
Sotto altro profilo, peraltro, la Regione Puglia ha correttamente evidenziato che la notifica degli avvisi di accertamento è stata eseguita all'indirizzo risultante dai registri del Pubblico Registro Automobilistico e dalla carta di circolazione, come prescritto dall'art. 2, comma 5, della L. n. 27 del 1978, norma speciale che, in materia di tasse automobilistiche, deroga alle ordinarie disposizioni sulla notifica.
Tale disposizione considera validamente eseguita la notifica quando sia effettuata alla residenza risultante dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione, indipendentemente dalla effettiva residenza anagrafica del contribuente, qualora questi non abbia provveduto all'aggiornamento dei dati nei pubblici registri.
La giurisprudenza di legittimità, anche con recenti pronunce, ha costantemente ribadito la validità di tale modalità notificatoria, trattandosi di una forma semplificata giustificata dalla funzione pubblicistica della riscossione e dalla necessità di assicurare la pronta realizzazione del credito erariale.
Nel caso in esame, la Regione ha prodotto i prospetti anagrafici dell'ACI attestanti che all'epoca delle notifiche l'indirizzo del ricorrente risultava essere quello di Indirizzo_1 in Luogo_1, medesimo indirizzo utilizzato per le raccomandate.
Il ricorrente si duole di avere cambiato residenza da oltre dieci anni, ma non ha fornito alcuna prova di aver ottemperato all'onere, previsto dall'art. 94 del Codice della Strada e dal D.P.R. n. 495 del 1992, di comunicare la variazione anagrafica agli uffici competenti (PRA o Motorizzazione) entro sessanta giorni.
Ne consegue che la notifica deve ritenersi legittima e che l'eccezione di nullità è priva di pregio. Quanto alla eccepita prescrizione del credito tra la notifica degli avvisi e quella delle cartelle, va altresì rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il termine triennale non è quello di decadenza per la notifica della cartella, bensì il termine di prescrizione del diritto alla riscossione, che può essere interrotto da qualsiasi atto proveniente dal creditore.
Nella fattispecie, la Regione ha notificato gli avvisi di accertamento nei termini, e successivamente ha affidato i ruoli all'agente della riscossione, il quale ha provveduto alla notifica delle cartelle. Il decorso del tempo tra la notifica dell'avviso e quella della cartella è stato influenzato dalle sospensioni normative e, in ogni caso, non ha comportato il maturarsi della prescrizione, come dimostrato dalla documentazione prodotta. Inoltre, giova ricordare che il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
23397 del 2016, richiamato dal ricorrente, riguarda l'ipotesi in cui si intenda sostenere la conversione del termine breve in quello ordinario decennale per effetto della formazione del giudicato sull'atto impositivo non impugnato, ma non incide sulla tempestività della notifica della cartella quando questa avvenga nel rispetto dei termini di prescrizione, eventualmente sospesi.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso si rivela infondato nel merito in ogni sua parte.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2624/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Luogo_1 - Via Gramsci 39 71100 Luogo_1 FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200010289391000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210007560333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320220006914568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320230007985970000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente si riporta a quanto già dedotto in atti.
Il giudice monocratico da atto della sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 15 dicembre 2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, impugnando quattro cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Luogo_1 in data 16 ottobre 2025, recanti i numeri 04320200010289391000, 04320210007560333000, 04320220006914568000 e 04320230007985970000, relative alla tassa automobilistica per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dovuta per i veicoli targati Targa_1 e Targa_2, per un importo complessivo di tributo pari a euro 910,93, oltre sanzioni ed interessi per euro 304,76.
Il ricorrente eccepiva in via preliminare la prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, secondo cui l'azione di recupero delle tasse automobilistiche si prescrive entro il terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, sostenendo di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento presupposti alle cartelle e rilevando che, anche ove fossero stati notificati, dalla data di notifica degli stessi alla data di notifica delle cartelle era comunque decorso il termine triennale, come dimostrato dal dettaglio degli addebiti riportato nelle cartelle stesse.
Il ricorrente richiamava inoltre il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, secondo cui la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 cod. civ., e contestava l'applicabilità al caso di specie del comma 163 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante i tributi locali, ritenendo invece applicabile la disciplina speciale della tassa automobilistica.
Unitamente al ricorso, il sig. Ricorrente_1 proponeva istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 175 (già art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), deducendo la sussistenza del fumus boni iuris nella palese fondatezza dell'eccezione di prescrizione e del periculum in mora nel grave danno derivante dall'avvio di procedure esecutive, quali pignoramenti o fermi amministrativi, per crediti ormai sostanzialmente estinti.
Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, eccependo l'infondatezza del ricorso e contestando puntualmente le avverse deduzioni.
In particolare, la Regione sosteneva di aver regolarmente notificato gli avvisi di accertamento per ciascuna annualità entro i termini di legge, allegando la relativa documentazione.
La Regione rilevava inoltre che il ricorrente non aveva dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di aggiornare la residenza nei pubblici registri, come imposto dall'art. 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1996, n. 610 e concludeva per il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese, depositando il dettaglio delle cartelle, gli avvisi di accertamento con le relative ricevute di ritorno, i prospetti anagrafici ACI e l'ordinanza della Cassazione n.
20964 del 2022.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla censura di prescrizione, in quanto l'onere di provare la tempestiva notifica degli avvisi di accertamento e l'interruzione della prescrizione incombeva esclusivamente sull'ente impositore, ossia la
Regione Puglia. L'Agenzia evidenziava che i ruoli relativi alle cartelle per gli anni 2015 e 2016 erano stati consegnati all'Agente della riscossione rispettivamente il 25 maggio 2020 e il 25 aprile 2021, ovvero nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e richiamava la sospensione straordinaria dei termini di cui all'art. 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, che aveva disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi diciotto mesi, e il successivo comma 4-bis del medesimo articolo, che prevedeva un'ulteriore proroga di ventiquattro mesi per i ruoli consegnati in tale periodo, rimettendo comunque alla Regione la verifica del rispetto dei termini.
In relazione all'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente, l'Agenzia ne contestava integralmente la fondatezza.
L'Agenzia concludeva pertanto per il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso nei propri confronti, con vittoria di spese, depositando estratti di ruolo, la procura speciale e una nota spese.
In prossimità dell'udienza camerale fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione, il difensore del ricorrente, depositava note difensive, insistendo nella richiesta di sospensiva e ribadendo la tardività della notifica delle cartelle di pagamento, anche ove si fosse tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19.
All'udienza del 19.02.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento relative alla tassa automobilistica per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 si fonda essenzialmente su due ordini di censure: la prescrizione triennale del credito, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, e l'invalidità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici, asseritamente eseguita presso un indirizzo non più corrispondente alla residenza effettiva del contribuente.
Tali doglianze, per quanto suggestivamente prospettate, non trovano riscontro né in fatto né in diritto alla luce delle puntuali deduzioni svolte dalla Regione Puglia e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché della documentazione versata in atti.
Quanto alla dedotta estinzione del credito per prescrizione, occorre preliminarmente osservare che l'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito con modificazioni dalla L. n. 53 del 1983, stabilisce che l'azione di recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Tuttavia, tale termine è suscettibile di interruzione mediante la notifica di un atto di accertamento, che fa decorrere un nuovo periodo prescrizionale di pari durata.
Nel caso di specie, la Regione Puglia ha fornito prova documentale, mediante produzione degli avvisi di accertamento e delle relative ricevute di ritorno, di avere tempestivamente notificato al ricorrente gli atti impositivi per ciascuna annualità: per l'anno 2015 l'avviso risulta spedito a mezzo raccomandata e notificato per compiuta giacenza in data 9 dicembre 2017; per l'anno 2016 la notifica è avvenuta per compiuta giacenza il 26 novembre 2018; per l'anno 2017 la notifica è stata eseguita personalmente il 13 novembre 2019; per l'anno 2018, infine, gli avvisi sono stati notificati personalmente in data 30 settembre 2020 e 2 ottobre 2020.
Tali date, tutte antecedenti al termine triennale dalla scadenza del pagamento, dimostrano che l'azione impositiva è stata validamente interrotta, con conseguente inizio di un nuovo periodo prescrizionale.
Orbene, una volta notificati gli avvisi di accertamento, il termine di prescrizione per la successiva attività di riscossione decorre nuovamente dalla data di tale notifica.
Le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione sono state notificate il 16 ottobre 2025, sicché è necessario verificare se tra la data di notifica di ciascun avviso e quella della cartella sia interamente decorso il triennio senza che sia intervenuta alcuna altra causa interruttiva.
Dall'esame degli estratti di ruolo e della documentazione prodotta dalla Regione emerge che gli avvisi di accertamento per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono stati notificati rispettivamente nel 2017, 2018 e 2019, con la conseguenza che il triennio sarebbe maturato, in assenza di sospensioni, rispettivamente nel 2020,
2021 e 2022. Tuttavia, la notifica delle cartelle è avvenuta solo nell'ottobre 2025, apparentemente oltre il termine.
Senonché, come correttamente eccepito dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, deve tenersi conto della sospensione straordinaria dei termini disposta dal legislatore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, infatti, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per un periodo complessivo di circa diciotto mesi, ulteriormente esteso di ventiquattro mesi per i ruoli consegnati nell'intervallo temporale considerato. I ruoli relativi agli anni 2015 e 2016 sono stati consegnati all'agente della riscossione rispettivamente il 25 maggio 2020 e il 25 aprile 2021, ossia in piena vigenza della sospensione, sicché il termine per la notifica delle relative cartelle ha subito uno slittamento che, una volta computato, rende tempestiva la notifica effettuata il 16 ottobre 2025. Analogo effetto sospensivo ha operato per le annualità successive, stante la natura generale della disciplina emergenziale.
Sotto altro profilo, peraltro, la Regione Puglia ha correttamente evidenziato che la notifica degli avvisi di accertamento è stata eseguita all'indirizzo risultante dai registri del Pubblico Registro Automobilistico e dalla carta di circolazione, come prescritto dall'art. 2, comma 5, della L. n. 27 del 1978, norma speciale che, in materia di tasse automobilistiche, deroga alle ordinarie disposizioni sulla notifica.
Tale disposizione considera validamente eseguita la notifica quando sia effettuata alla residenza risultante dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione, indipendentemente dalla effettiva residenza anagrafica del contribuente, qualora questi non abbia provveduto all'aggiornamento dei dati nei pubblici registri.
La giurisprudenza di legittimità, anche con recenti pronunce, ha costantemente ribadito la validità di tale modalità notificatoria, trattandosi di una forma semplificata giustificata dalla funzione pubblicistica della riscossione e dalla necessità di assicurare la pronta realizzazione del credito erariale.
Nel caso in esame, la Regione ha prodotto i prospetti anagrafici dell'ACI attestanti che all'epoca delle notifiche l'indirizzo del ricorrente risultava essere quello di Indirizzo_1 in Luogo_1, medesimo indirizzo utilizzato per le raccomandate.
Il ricorrente si duole di avere cambiato residenza da oltre dieci anni, ma non ha fornito alcuna prova di aver ottemperato all'onere, previsto dall'art. 94 del Codice della Strada e dal D.P.R. n. 495 del 1992, di comunicare la variazione anagrafica agli uffici competenti (PRA o Motorizzazione) entro sessanta giorni.
Ne consegue che la notifica deve ritenersi legittima e che l'eccezione di nullità è priva di pregio. Quanto alla eccepita prescrizione del credito tra la notifica degli avvisi e quella delle cartelle, va altresì rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il termine triennale non è quello di decadenza per la notifica della cartella, bensì il termine di prescrizione del diritto alla riscossione, che può essere interrotto da qualsiasi atto proveniente dal creditore.
Nella fattispecie, la Regione ha notificato gli avvisi di accertamento nei termini, e successivamente ha affidato i ruoli all'agente della riscossione, il quale ha provveduto alla notifica delle cartelle. Il decorso del tempo tra la notifica dell'avviso e quella della cartella è stato influenzato dalle sospensioni normative e, in ogni caso, non ha comportato il maturarsi della prescrizione, come dimostrato dalla documentazione prodotta. Inoltre, giova ricordare che il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
23397 del 2016, richiamato dal ricorrente, riguarda l'ipotesi in cui si intenda sostenere la conversione del termine breve in quello ordinario decennale per effetto della formazione del giudicato sull'atto impositivo non impugnato, ma non incide sulla tempestività della notifica della cartella quando questa avvenga nel rispetto dei termini di prescrizione, eventualmente sospesi.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso si rivela infondato nel merito in ogni sua parte.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026