Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3675/2024
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3675/2024 promossa da:
"con il patrocinio dell'avv. Barbara Melinato e dell'avv. Devis Guidolin Parte 1
Parte attrice contro con il patrocinio dell'avv. Valeria Gloder e dell'avv. Antonio Zaccaria CP 1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni conformi delle parti:
All'udienza del 4.2.2025 le parti raggiungevano il seguente accordo a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza divorzile n. 877/2021 che prevede “che i figli stiano con il padre tutti i mercoledì per il pernotto, tutti i giovedì da dopo scuola fino all'indomani mattina e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
invita entrambe le parti ad essere flessibili in ordine agli orari in maniera tale da venire incontro anche alle esigenze o alle richieste dei figli;
conferma per il resto il calendario delle vacanze annuali previste nella sentenza divorzile. L'assegno unico per il nucleo familiare sarà diviso al 50% tra le parti;
il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di € 450,00, già attualizzata alla data odierna, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo tribunale".
12.9.1980, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 30.4.2006 a NO TI
(VI), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 5, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2006.
Dalla loro unione nascevano due figli: Per_1 il 25.1.2009, e Per 2 il 6.8.2010. '
Con decreto n. 10076/2019 del 23.12.2019 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al
Presidente delegato del 3.12.2019.
Con sentenza n. 877/2021 del 27.4.2021 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Parte 2 con ricorso del 23.7.2024, chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio sopra menzionata. CP 1 si costituiva ritualmente, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.1.2025 comparivano entrambe le parti e il giudice, ritenuta la necessità di sentire i minori in ordine al cambiamento di permanenza con ciascun genitore, rinviava all'udienza del
4.2.2025.
All'udienza di cui sopra venivano sentiti entrambi i minori;
quindi, dopo ampia discussione, le parti addivenivano ad una soluzione conciliativa precisando le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice si riservava di riferire al collegio.
L'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili di illegittimità e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni e, anche tenuto conto dei desiderata dei minori, adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Attesa la natura della lite in questione e l'accordo raggiunto, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza divorzile n.
877/2021 di Questo Tribunale, così dispone:
1. prende atto dell'accordo riportato in epigrafe;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.02.25
Il Presidente rel
Chiara-Ilaria Bitozzi