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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. DI GL Giudice est. dr. Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1705/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: , difeso dall'Avv. Filomena ZACCARIA Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc.: , difeso dall'Avv. Diego LIBRARO;
CP_1 C.F._2
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: Divorzio contenzioso. Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 18/11/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/06/2025 ha premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 BRINDISI in data 30/08/2003 con , dalla cui unione era nata la figlia , e che con CP_1 Per_1 sentenza n.456/2023 del 15/03/2023 era stata pronunziata la separazione personale dal predetto coniuge. Ciò premesso, ha adito questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio anzidetto alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitosi in giudizio , concordava sulla declaratoria di divorzio avanzata dalla CP_1 controparte, ma alle diverse condizioni proposte nella propria comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 18/11/2025 le parti congiuntamente chiedevano la trasformazione della procedura giudiziale e la relativa definizione in via consensuale alle condizioni concordate a verbale.
Ciò premesso, la domanda congiunta di divorzio è fondata e meritevole d'accoglimento.
Risulta infatti provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunziata con sentenza n. 456/2023 del 15/03/2023.
È incontestato poi che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Nel caso di specie ricorre, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 74/1987, nonché dall'art. 1 della Legge n. 55/2015. Del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
1 Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato le questioni accessorie al divorzio secondo le condizioni di cui a verbale dell'udienza del 18/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e la relativa non contrarietà agli interessi della prole impongono al collegio di recepirle come da dispositivo.
Spese integralmente compensate come da accordi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/08/2003 a BRINDISI da
, nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il Parte_1 CP_1 22/05/1977, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di BRINDISI dell'anno 2003, p. II, s.A, al numero 14.
b) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui a verbale dell'udienza del 18/11/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza;
c) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
d) COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. DI GL
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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