Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5638/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione II civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5638/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
D'ALESSANDRIS ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MONTE ISABELLA ANNALISA
CONVENUTO
OGGETTO: subappalto, difetti dell'opera, risarcimento danni;
artt. 1667,1668 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni Parte_1
- rigettarsi ogni istanza e pretesa avversaria in quanto infondate in fatto e diritto, per tutto quanto suesposto, pertanto nulla è dovuto CP_1
pagina 1 di 9
in via meramente subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi in cui il credito vantato da anche solo CP_1 parzialmente venga accertato e riconosciuto in corso di causa, si disponga la compensazione con il maggior credito vantato d Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario”.
Conclusioni Controparte_1
“Nel merito, in via principale: respingersi le domande formulate dalla società nei confronti di Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio esposte nella CP_1 presente comparsa;
In via riconvenzionale: accertarsi il credito vantato d nei confronti d per i lavori CP_1 Parte_1 appaltati ed effettuati per conto di quest'ultima e, per l'effetto, condannarsi
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento della Parte_1 somma di Euro 27.438,68 con gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di pagamento indicata nelle fatture e sino al saldo;
Relativamente al credito sopra esposto, emettersi ordinanza di pagamento, ai sensi degli artt. 186 bis o 186 ter c.p.c., per la somma di Euro 6.210,00, in quanto non contestata e documentalmente provata Relativamente al residuo credito di Euro 21.228,68, emettersi ordinanza di pagamento, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., documentalmente provata. In via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche parziale, di somme a favore di dichiararsi la compensazione giudiziale con il credito vantato da Parte_1 pari ad Euro 27.438,68 ed azionato in via riconvenzionale nel presente CP_1 giudizio;
In ogni caso: Spese e compensi di causa rifusi, oltre a rimborso forfettario C.P.A. ed I.V.A. se dovuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso pagina 2 di 9 le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015).
Deve quindi richiamarsi il contenuto dell'atto di citazione depositato da Parte_1 nonché la comparsa di costituzione e risposta della convenuta
[...] Controparte_1 quanto alla parte espositiva del fatto. In breve, la società attrice ha esposto di avere affidato lavori in subappalto a
[...] nel corso dei mesi di aprile e maggio 2023 per l'esecuzione delle opere di CP_1 installazione di impianti fotovoltaici, forniti da essa appaltatrice principale, presso gli immobili dei committenti in Comune di Toscolano Maderno (BS), Parte_2
Albergo Ristorante AL CACCIATORE, in Comune di Ferrara di Montebaldo (VR) e Giambrino ZORZAN, in Comune di Lugagnano di Sona (VR); secondo la prospettazione attorea, la subappaltatrice avrebbe eseguito i lavori non a regola d'arte, in ragione dell'erronea installazione delle staffe di sostegno degli impianti, al punto da determinare nel cantiere anche un parziale scoperchiamento di una falda del tetto, nonché della Pt_2 rottura e del riposizionamento instabile, peraltro con schiuma poliuretanica in eccesso, di numerosi coppi ed altresì a causa di incuria nell'applicazione delle viti di fissaggio, tale da cagionare fori passanti forieri di infiltrazioni di acqua piovana;
ha Parte_1 quindi evidenziato di avere dovuto apprestare interventi di riparazione, sia con proprio personale, sia avvalendosi di terze imprese, sostenendone integralmente i costi, oltre ad avere dovuto concedere ai committenti uno sconto per il disagio arrecato;
conseguentemente, ha chiesto di accertarsi l'inadempimento della convenuta e la sua condanna alla ripetizione delle somme sostenute per i lavori di ripristino, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per un ammontare complessivo indicato in € 45.206,56, anche in eventuale compensazione con le somme in ipotesi riconosciute in favore della subappaltatrice a titolo di corrispettivo residuo. ha contestato la pretesa attorea, negando i difetti di opera dalla stessa Controparte_1 invocati: in relazione al cantiere ha eccepito di essere intervenuta ad eseguire gli Pt_2 interventi correttivi richiesti;
quanto ai lavori presso il Ristorante AL CACCIATORE, ha evidenziato come il proprietario fosse salito sul tetto danneggiando intenzionalmente parte della struttura portante, senza successivamente poter portare a termine le opere, sebbene ormai in fase di ultimazione, per essere stata estromessa dal cantiere;
quanto al committente
, ha precisato di avere eseguito lavori di sola posa dei coppi presso l'immobile di _2
, in conformità alle richieste ed al rapporto di intervento sottoscritto dal Controparte_3 proprietario, avendo invece realizzato l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del diverso committente non oggetto di contenzioso ed Persona_1 integralmente pagati. La convenuta ha quindi eccepito di non avere ricevuto alcuna denuncia in relazione ai difetti di opera contestati dalla società attrice e di avere in ogni caso adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, sotto la supervisione del Diretto Lavori di parte attrice, CP
.
[...] pagina 3 di 9 La stessa ha inoltre contestato i conteggi svolti da in relazione al Parte_1 danno patrimoniale invocato ed in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, indicati nell'importo di € 27.438,68.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione dei mezzi di prova orale (per interrogatorio formale e per testimoni) dedotti da entrambe le parti e mediante le rispettive produzioni documentali.
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di decadenza, invero non oggetto di specifica domanda nelle conclusioni di parte convenuta, ma argomentata in comparsa di costituzione e risposta a confutazione della prospettazione attorea in ordine alla sussistenza dei vizi nella installazione degli impianti fotovoltaici. Emerge infatti sia dalla rappresentazione dei fatti offerta da entrambe le parti, sia dalla istruttoria orale, come i difetti di costruzioni siano stati tempestivamente segnalati da ciascun committente principale alla appaltatrice e da questa alla Parte_1 subappaltatrice Controparte_1
In riferimento ai lavori eseguiti presso l'immobile di si evince come a Parte_2 fronte di una prima contestazione ai primi giorni di giugno 2023 da parte della committente che aveva lamentato il mal posizionamento dei coppi con evidenti tracce di schiuma di poliuretano visibili dal piano strada e con infiltrazioni in casa di acqua meteorica, le parti si sono incontrate per un sopralluogo in data 16.06.2023, cui è seguito un primo intervento di ripristino che la società convenuta risulta avere affidato all'impresa edile individuale
, a cui la stessa già aveva commissionato i lavori di installazione dell'impianto CP_5 fotovoltaico fornito da emerge peraltro dalla documentazione in atti e Parte_1 dalla deposizione del teste come in sede di sopralluogo partecipò pure Controparte_4 deputata alla messa in funzione del sistema di produzione energetica Controparte_6 dell'impianto, poiché nell'esecuzione delle opere la convenuta non aveva provveduto a stendere le linee di collegamento dei pannelli all'inverter (cfr. deposizione teste e CP teste dell'11.06.2024); quindi dopo il primo intervento di ripristino, risulta la nuova ES denuncia di del 22 luglio 2023, con la quale la committente ebbe a lamentarsi del Pt_2 danno subito a seguito del temporale occorso il 13.07.2022, con il distacco dalla copertura del tessuto impermeabilizzante del colmo del tetto e di numerosi coppi, caduti a terra col vento (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo). In ordine a tale secondo difetto emerge che la società attrice sia intervenuta direttamente al ripristino (avvalendosi dell'impresa edile individuale di ), dandone CP_7 immediata notizia alla convenuta (pec del 17.07.2023, doc. 18 e 21 fascicolo attoreo). Dunque, la denuncia risulta tempestivamente eseguita entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1667 secondo comma c.c. In riferimento al cantiere del Ristorante AL CACCIATORE, la tempestività della denuncia neppure è oggetto di seria contestazione, risultando dalla stessa documentazione prodotta in atti e riferibile anche alla parte convenuta, come al momento della denuncia del 10.08.2023 i lavori presso il ristorante non fossero ancora terminati (cfr. doc. 2, 2A e 2B fascicolo attoreo e comparsa di costituzione e risposta p. 9 secondo capoverso). Per quanto riguarda il cantiere ZORZAN, vi è in atti la pec inviata il 21.07.2023 per la pagina 4 di 9 denuncia delle infiltrazioni di acqua piovana verificatesi a seguito del temporale occorso quello stesso giorno, con allegata documentazione video (doc. 23 fascicolo attoreo). Deve peraltro condividersi la difesa attorea nella parte in cui ha rilevato come in ogni caso l'atto di citazione, contenente le contestazioni di difetti d'opera e la domanda risarcitoria, con riferimento a tutti e tre i cantieri, risulta peraltro notificato entro i termini dell'art. 1667 secondo comma c.c., in data 18.08.2023 (cfr. doc. 25 fascicolo parte convenuta). L'eccezione di decadenza risulta pertanto priva di fondamento e deve essere respinta.
L'inadempimento della società convenuta per i difetti delle opere Controparte_1 eseguite nei tre cantieri menzionati risulta provato dalla documentazione prodotta in atti e dalle deposizioni dei testimoni assunti alle udienze del giorno 11.06.2024 e 10 luglio 2024. Con riferimento al cantiere la prova dei difetti emerge chiaramente dalle Pt_2 dichiarazioni rilasciate dalla committente con riferimento ai problemi di infiltrazioni e di scopertura parziale della falda del tetto interessata dai lavori a causa dell'erroneo fissaggio del tessuto di impermeabilizzazione del colmo, dei coppi e delle staffe di ancoraggio dell'impianto fotovoltaico, nonché dalle dichiarazioni di in ordine alle CP_7 opere di ripristino eseguite;
ulteriore conferma circa l'imperizia manifestata dal personale incaricato da nell'esecuzione dei lavori di fissaggio delle staffe di Controparte_1 ancoraggio dei pannelli alla copertura, nonché dei pannelli medesimi alle suddette staffe si traggono pure dalle deposizioni dei testi (anche in relazione al Testimone_2 cantiere del Ristorante AL CACCIATORE), (con riferimento al cantiere Testimone_3
), nonché e (con riferimento _2 Controparte_4 Testimone_4
a tutti e tre i cantieri). Le testimonianze rese dalle persone indicate risultano certamente credibili, non emergendo motivi di inattendibilità intrinseca di nessuno dei testimoni, che peraltro avrebbero dovuto essere in ipotesi rilevati dalla parte convenute ed emergendo anzi elementi di attendibilità estrinseca, tenuto conto della sostanziale convergenza delle diverse deposizioni in ordine alla tipologia di difetti riscontrati ed alle relative cause generative (in estrema sintesi ravvisabile nell'applicazione delle viti di fissaggio con foratura dello strato impermeabilizzante sottostante senza alcun accorgimento per isolare il foro conseguentemente creato, nel fissaggio instabile delle staffe e dei coppi, nella incuria durante lo svolgimento dei lavori, con rottura, per calpestio, di numerosi coppi); inoltre le deposizioni dei testimoni citati dalla società attrice risultano suffragate dalla documentazione fotografica prodotta in atti (sub doc. 1, con riferimento al cantiere sub doc. 2 con riferimento al cantiere del Ristorante Pt_2
AL CACCIATORE;
sub doc. 9 con riferimento al cantiere ZORZAN). Quanto al cantiere presso il Ristorante AL CACCIATORE, la prova dei difetti costruttivi e dei conseguenti danni patrimoniali subiti da per lo sconto applicato e Parte_1
l'esecuzione delle opere di ripristino, emerge anzitutto dalla deposizione de teste Tes_5 proprietario dell'esercizio commerciale, che ha affermato di avere riscontrato i
[...] fori passanti all'interno dei locali adibiti a camera d'albergo, a causa della erronea applicazione di viti e staffe. Non assume rilievo rispetto alla verifica dell'inadempimento di la Controparte_1 verifica della esatta condotta assunta dal proprietario del ristorante nel corso dei lavori. Invero, sebbene il teste abbia negato di essere salito sul tetto e di avere divelto le staffe pagina 5 di 9 appena installate dagli operai di manifestando una versione dei fatti Parte_3 difforme da quella emergente dalla e-mail inviata in data 29.05.2023 da Controparte_4 per conto della società attrice in risposta alla correlativa contestazione di CP_1
nella parte in cui si dava atto di avere riscontrato che il proprietario era invece
[...] effettivamente salito sul tetto, pur senza arrecare danni ed al fine di sostituire alcune tegole andate rotte nel corso dei lavori eseguiti, la circostanza risulta ininfluente rispetto al successivo andamento dei fatti. Risulta infatti dalle deposizioni dei testimoni della stessa parte convenuta ( Tes_6
, e ) che in ogni caso
[...] Testimone_7 Testimone_8 [...]
(amministratore unico e legale rappresentante di CP_8 Controparte_1 avesse dato l'ordine di ripristinare le staffe danneggiate e di riprendere i lavori. Dunque, la circostanza di un eventuale rallentamento nell'esecuzione delle opere e in un maggior aggravio economico a causa di detto frangente è stata di fatto superata dalle parti e, dunque, dalla stessa convenuta, la quale neppure ha documentato, né richiesto, a tale riguardo alcuna forma di risarcimento o di ripetizione di costi in esubero. Neppure dalla circostanza può farsi derivare per ciò solo un giudizio di inattendibilità del teste in punto di verifica dei danni per la foratura della copertura e per la rottura Tes_5 delle tegole. Tali vizi, unitamente agli ulteriori di non corretto posizionamento dei tubi e cavi di collegamento, tale da ostruire i canali di scarico della copertura, di mancato corretto rivestimento dei cavi e chiusura dei tubi, di rimozione della schiuma in poliuretano in eccesso, di erroneo ancoraggio alle staffe dei pannelli fotovoltaici sul lato corto, invece che su quello lungo, onde evitarne flessioni e rotture, sono stati oggetto di denuncia del 10.08.2023 e sostanzialmente riconosciuti dalla parte convenuta (cfr. doc. 2, 2A e 2B fascicolo attoreo). Inoltre, i difetti descritti sono stati confermati dai testimoni _9 ES [...]
e alle udienze del 11.06.2024 e del 10.07.2024 e trovano riscontro Tes_4 CP nella documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 2). Quanto al cantiere emerge dalla deposizione dei testi e _2 CP [...]
come i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico abbiano Tes_4 effettivamente interessato la falda del tetto di proprietà di e non PA
, nonostante l'emissione della fattura n. 31/2023 di cui al doc. 20 di Persona_1 parte attrice nei confronti di quest'ultima. I testimoni hanno chiarito come a favore di entrambi i committenti siano stato realizzato un impianto fotovoltaico e che tuttavia quello installato presso fu l'ultimo Controparte_9 posto in essere direttamente da rima di subappaltare i (soli) lavori di Parte_1 installazione, dai cui seguì il rapporto collaborativo con alla quale Controparte_1 furono quindi commissionate le ultime opere di ripristino sistemazione dei coppi, oltre all'intero lavoro di installazione sull'altra falda di copertura in favore di . Controparte_3
Sul punto le deposizioni dei testimoni risultano precise e fra loro convergenti. Vi è inoltre prova dei difetti costruttivi anche in relazione all'installazione dell'impianto presso questo cantiere, come si evince chiaramente dalle deposizioni dei due testi già menzionati e del teste con riferimento ai medesimi vizi di erronea Testimone_3 foratura della copertura, di erroneo fissaggio delle staffe di ancoraggio, di rottura dei coppi, pagina 6 di 9 nonché dalla documentazione fotografia cui ai doc. 9 e 10. La sottoscrizione del rapportino di fine lavori da parte del committente risulta irrilevante rispetto all'accertamento dei difetti riscontrati, sia poiché apposta non dalla appaltatrice (committente di bensì dal proprietario dell'immobile, da ritenere Controparte_1 soggetto non qualificato a verificare la compiuta realizzazione ad opera d'arte delle opere appaltate, per le quali evidentemente occorrevano gli interventi di attivazione dell'impianto e collaudo da parte di sia poiché apposta in epoca antecedente alla Parte_1 manifestazione dei vizi occulti di infiltrazione di acqua piovana, dovuti ai difetti costruttivi menzionati (il rapportino di fine lavori risulta sottoscritto in data 20.06.2023 a fronte di vizi e difetti denunciati in data 21.07.2023 in occasione delle evidenze emerse solo a seguito del temporale del medesimo giorno;
cfr. doc. 25 fascicolo parte convenuta). L'inadempimento di parte convenuta nella sua qualità di subappaltatrice risulta pertanto definitivamente accertato.
All'accertamento dell'inadempimento di consegue il diritto di Controparte_1
VERDEPOSITIVO alla ripetizione delle somme anticipate per il ripristino delle opere, oltre al risarcimento del danno. A tale riguardo possono essere confermate le voci dei costi sostenuti per il ripristino, siccome indicate nella fattura n. 131/2023 emessa da nei confronti di Parte_1 [...]
n data 17.07.2023, con le precisazioni e nei limiti di seguito indicati. CP_1
Nella menzionata fattura sono riportati anzitutto esborsi sostenuti in via diretta per i lavori commissionati alle imprese terze , che devono senz'altro CP_7 Tes_3 _9 essere riconosciuti per gli importi confermati in sede di audizione testimoniali e sulla base della documentazione in atti (doc. 14, 15, 16 e 22 fascicolo attoreo). Parimenti devono essere riconosciute le somme sostenute per il noleggio della piattaforma telescopica necessaria ad eseguire i lavori sulle coperture degli immobili dei committenti principali, che trovano parimenti riscontro documentale, sebbene per importi parzialmente diversi rispetto a quelli conteggiati nella menzionata fattura 131/2023 (€ 1.061,08 invece che € 1.020,00 per il cantiere ZORZAN;
€ 1.244,13 invece che € 1.360,00 per il Ristorante AL CACCIATORE). Possono pure riconoscersi tutte le voci di costo indicate per sopralluoghi tecnici e per lavori eseguiti con proprio personale, in relazione ai quali la società attrice ha offerto prova testimoniale sufficientemente circostanziata in ordine ai numerosi interventi e conseguenti sopralluoghi sia per la verifica delle denunce dei committenti, sia per concordare i lavori di ripristino da eseguire (estesi anche in relazione alle opere commissionate a terze imprese). Non possono invece riconoscersi le voci di costo relative a smaltimento rifiuti nel cantiere AL CACCIATORE e alla seconda uscita del personale di che costituiscono Parte_5 esborsi diretti di cui non è stata fornita prova documentale. Inoltre, voci di costo per lavori eseguiti in proprio sono riconoscibili solo in riferimento al cantiere del ristorante, mentre per i cantieri e ZORZAN, in assenza di più precisa Pt_2 prova, i costi risultano già integralmente coperti in ragione delle opere affidate alle imprese terze. Infine, deve ritenersi che le somme indicate nella fattura 131/2023 siano già tutte comprensive di IVA, dunque da non ricalcolare ulteriormente. pagina 7 di 9 Infatti, si evince dal confronto con le fatture emesse dalla società di noleggio
[...] nonché dalle imprese e , come i relativi Parte_6 _9 Tes_3 CP_7 importi siano già comprensivi di imposta. Pertanto, l'applicazione dell'aliquota del 22% di cui alla fattura 131/2023 costituisce una locupletazione che non può essere riconosciuta. Incoerente risulterebbe peraltro, l'applicazione di IVA (al 10%) con riferimento allo sconto accordato al proprietario del Ristorante AL CACCIATORE, trattandosi di un mancato guadagno, sul quale non è concepibile l'applicazione di alcuna aliquota fiscale. Deve quindi riconoscersi a favore di la somma complessiva di € Parte_1
34.949,37. Con tale importo deve ritenersi siano state integralmente ripristinate le opere commissionate a alla quale deve conseguentemente essere riconosciuta la porzione di Controparte_1 corrispettivo non versato in relazione alle opere appaltate;
corrispettivo che parte convenuta ha documentato in € 27.438,68 mediante la produzione di copia delle relative fatture emesse nei confronti di già comprensive di IVA al 22%). Parte_1
Dunque, operata la parziale compensazione, deve essere dichiarata Controparte_1 tenuta e condannata a pagare a favore di la somma complessiva di € Parte_1
7.510,69 in ragione dei costi sostenuti per gli interventi di ripristino e per il mancato guadagno conseguente allo sconto concesso al committente del Ristorante AL CACCIATORE in conseguenza dei disagi alo stesso arrecati. Il debito, ha natura di debito di valore, poiché avente valenza risarcitoria. Pertanto, su detto importo deve essere applicata la rivalutazione monetaria e gli interessi (di natura compensativa e da conteggiare sulla somma via via rivalutata giorno per giorno), con decorrenza dall'epoca in cui ha dovuto sostenere i costi di ripristino, Parte_1 ravvisabile dalla data di emissione della fattura 131/2023 del 17.07.2023 e fino al saldo effettivo.
Le spese processuali possono essere compensate parzialmente, nella misura di un mezzo, in ragione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta in punto di diritto al corrispettivo e della conseguente parziale soccombenza di parte attrice in punto di quantum debeatur;
dunque dovuta la metà delle spese legali da parte di CP_1
a favore di
[...] Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori medi e dello scaglione di riferimento di cui al vigente D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5638/2023 R.G.; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA l'inadempimento della subappaltatrice nell'esecuzione Controparte_1 delle opere oggetto del contratto concluso fra le parti in ragione dei difetti costruttivi indicati in parte motiva ed il diritto della appaltatrice principale a conseguire Parte_1 gli interventi di ripristino ed il risarcimento del danno, secondo quanto indicato in parte motiva.
pagina 8 di 9 ACCERTA il diritto di di conseguire il corrispettivo residuo delle Controparte_1 opere eseguite, secondo quanto indicato in parte motiva, con parziale compensazione sul maggior credito di Parte_1
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la subappaltatrice pagare alla Controparte_1 appaltatrice principale la somma di € 7.510,69 oltre la rivalutazione Parte_1 monetaria e gli interessi (di natura compensativa e da conteggiare sulla somma via via rivalutata giorno per giorno), con decorrenza dal 17.07.2023 e fino al saldo effettivo.
DISPONE la parziale compensazione fra lee parti delle spese processuali, nei limiti di un mezzo;
dunque dovuta la metà delle spese legali da parte di favore di Controparte_1
Parte_1
CONDANNA la subappaltatrice a pagare alla appaltatrice principale Controparte_1 la metà delle spese di lite, che si liquidano, già operata la Parte_1 compensazione parziale, in € 545,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%. Sui compensi, IVA e Cassa.
Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 07.03.2025. Il giudice Francesco Bartolotti
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