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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 31/07/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1648/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Flaminia Ielo Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
Il Collegio, all'esito dell'udienza del 5.6.2025, deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1648 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
TRA
nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
– C.U.I.: , rappresentato e difeso dell'Avv. Jurgina Xhani, che lo rappresenta C.F._2
e difende in virtù di procura in atti.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliata ex lege a L'Aquila, Via San Domenico n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, che lo rappresenta e difende ex lege, con il
Procuratore dello Stato, dott. . Controparte_2
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore del ricorrente concludeva come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/08/2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Questura di Chieti al fine di sentir - previo annullamento del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Il per la Questura di Chieti, si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
1. Tanto premesso, il provvedimento in questa sede gravato addiviene all'esito reiettivo dell'istanza presentata dal ricorrente in data 29/7/2022, sulla scorta del parere negativo adottato dalla Commissione territoriale all'uopo richiesta ex art. 19, comma 1.2.,
T.U.Imm. E ciò in quanto parte resistente ha qualificato siffatto parere come parere vincolante e impediente l'esame del merito della domanda spiegata dal migrante. Tale tesi non è condivisa dal Collegio. Nel diritto amministrativo, l'atto con funzione pareristica tende all'acquisizione - da parte di un soggetto di solito esterno, ma talvolta anche interno, all'amministrazione - di un punto di vista qualificato, in chiave giuridica, circa la spettanza del bene della vita cui anela il privato. Poiché tale incombente finisce per aggravare l'iter del procedimento amministrativo, il rispetto del divieto del gold plating di cui all'art. 1, comma 2, L. 241/90 impone che siffatto passaggio procedimentale venga normativamente previsto e il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa impone che di esso venga esplicitato l'impatto sul potere decisorio dell'amministrazione procedente. In tale ultimo senso, se la legge intende riconoscere al parere in parola il carattere vincolante per l'autorità richiedente, allora essa è tenuto a esplicitare siffatta circostanza;
e ciò in quanto, in tal caso, la P.A. richiedente non può discostarsi, nella propria decisione, dalle conclusioni di cui al parere da essa richiesto.
Nel silenzio della legge, la previsione normativa dell'attività pareristica mera deve invece essere intesa quale attività finalizzata all'esercizio della funzione consultiva tout court, di modo che l'amministrazione tenuta all'adozione del provvedimento finale può, se ritiene
2 e nell'esercizio della propria discrezionalità, discostarsi dalle conclusioni di cui al parere appunto non vincolante.
Applicando tali principi al caso di specie, l'art. 19, comma 1.2, nulla dice in CP_3 ordine alla natura del parere richiesto alla Commissione, cosicché esso non può essere qualificato come parere vincolante.
Alla luce di quanto precede, la Questura, a fronte del parere negativo non vincolante della
C.T., non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza del ricorrente, ma avrebbe comunque dovuto procedere al suo esame nel merito.
Il provvedimento in questa sede impugnato risulta pertanto illegittimo.
Ciò posto, il Tribunale in questa sede adito è tenuto, in omaggio al principio del petitum sostanziale, ad accertare il diritto soggettivo posto alla base dell'istanza presentata dal ricorrente dinanzi alla Questura (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022) cosicché, anche a fronte di un provvedimento amministrativo di inammissibilità, il Collegio è comunque chiamato a entrare nel merito della vicenda e ad accertare o meno la sussistenza del diritto soggettivo azionato dal ricorrente (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022).
2. Nel merito, la domanda spiegata da quest'ultimo è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Giova premettere come, ai fini dell'individuazione ratione temporis del diritto processuale applicabile al caso di specie, debba aversi riguardo all'art. 19 ter D. Lgs.
150/2011 nella formulazione successiva all'entrata in vigore della Riforma Cartabia (1° marzo 2023). E ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data
21.08.2023, ha determinato la litispendenza del processo successivamente al 1° marzo
2023.
Quanto all'individuazione ratione temporis del diritto sostanziale applicabile al caso di specie, deve aversi riguardo alla data di deposito dell'istanza in sede amministrativa. Sul punto, avendo il ricorrente presentato, dinanzi alla Questura, domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 29/7/2022, trova applicazione, ai fini che qui interessano,
l'art. 19 T.U.Imm. nel testo vigente prima delle modificazioni normative introdotte, a far data dal 11.3.2023, con il c.d. Decreto Cutro (D.L. 20/2023), conv. in L. n. 50 del
5.5.2023.
Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accorda al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla
3 Commissione territoriale competente per la protezione internazionale) direttamente alla
Questura, competente per territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020
- applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di
Cassazione, SS.UU., n. 24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, nonchè “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Ne deriva che il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., ssicura e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare CP_3 tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali (Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022).
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del
D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n. 4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n.
171302020, ord. n. 1104/2020)”.
In tale ottica, assume, tra l'altro, rilievo, l'inserimento del migrante nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la prova dello svolgimento di
4 attività lavorativa, anche di tipo stagionale (Cass. civ., nn. 19466/2022, 8373/2022,
7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021, 7396/2021).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento e integrazione), il Giudice di legittimità a Sezioni
Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn.
19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022); b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n. 13400/2022).
In tale alveo, la giurisprudenza, già da tempo impone ai giudici di merito di riconoscere la protezione speciale con riferimento a quei Paesi soggetti a eventi naturali e disastrosi, anche dovuto ai grandi cambiamenti climatici (Cass. civ., nn. 7832/19, 4455/18).
5 Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
2.1. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata.
Dalla disamina della documentazione versata in atti, è emerso come gli elementi acquisiti, tenuto conto della durata del soggiorno in Italia del richiedente (già radicato sul territorio nazionale da diversi anni dal 2020), attestino una condizione di effettivo inserimento sociale in Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente, in quanto lesivo del suo diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Difatti, è emerso come esso risulti socialmente integrato in Italia e ivi svolga attività lavorativa.
In particolare, il sig. (in passato detentore del permesso di soggiorno n. Parte_1
rilasciato dalla Questura di Chieti, scaduto il 07.04.2021, per motivi di Numero_1
“Lavoro Stagionale” in qualità di coltivatore agricolo, cfr.: all. n. 5 di parte ricorrente), risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la mansione di CP manovale edile, presso la società FLAELBA EDIL a . , con decorrenza dal 19.10.2022
(cfr. all. n. 6: contratto di lavoro a tempo indeterminato e relativa comunicazione Unilav;
buste paga per le mensilità di retribuzione da gennaio ad aprile 2025; buste paga per le mensilità di retribuzione da gennaio a dicembre 2024; CUD 2024, anno 2023, reddito da lavoro dipendente pari a € 24.080,07; buste paga per le mensilità di retribuzione da ottobre
2022 – data inizio rapporto – a dicembre 2022).
In secondo luogo, il ricorrente ha dato prova di piena autonomia abitativa in quanto conduttore di immobile sito nel Comune di Francavilla al Mare (cfr. all. n. 7: contratto di locazione di abitativa agevolata, debitamente registrato, di unità immobiliare sita nel
Comune di Francavilla al Mare, Via Montefalcone n. 2, durata contrattuale 3+2, con
6 decorrenza dal 16.12.2020; certificato di residenza rilasciato dal Comune di Rimini in data 21.8.2023).
Peraltro, l'istante, sebbene in atti non risulti documentato il rapporto di parentela, ha dichiarato che nel summenzionato Comune abruzzese vive stabilmente la sorella CP_5 unitamente al coniuge ed ai figli (cfr.: all. 9 stato di famiglia di e ). Per_1 Per_2
Da ultimo ha allegato patente di guida italiana in corso di validità (cfr.: all. n 8).
Pertanto, benché l'Albania risulti inserita nella lista dei Paesi sicuri di cui alla L.
187/2024, che ha modificato l'art. 2 bis D. Lgs. 25/2008, ritiene il Collegio che il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto appare altresì funzionale ad accordargli un congruo periodo di stabilità, anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, ritenendosi sussistente la prova che esso abbia compiuto sinceri sforzi nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
3. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2. , D. Lgs. 286/1998.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono al Collegio di compensare, ex art. 92, comma 2, c.p.c., integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1648/2023
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Giudice est. Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
7 Dott.ssa Elvira Buzzelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Flaminia Ielo Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
Il Collegio, all'esito dell'udienza del 5.6.2025, deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1648 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
TRA
nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
– C.U.I.: , rappresentato e difeso dell'Avv. Jurgina Xhani, che lo rappresenta C.F._2
e difende in virtù di procura in atti.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliata ex lege a L'Aquila, Via San Domenico n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, che lo rappresenta e difende ex lege, con il
Procuratore dello Stato, dott. . Controparte_2
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore del ricorrente concludeva come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/08/2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Questura di Chieti al fine di sentir - previo annullamento del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Il per la Questura di Chieti, si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
1. Tanto premesso, il provvedimento in questa sede gravato addiviene all'esito reiettivo dell'istanza presentata dal ricorrente in data 29/7/2022, sulla scorta del parere negativo adottato dalla Commissione territoriale all'uopo richiesta ex art. 19, comma 1.2.,
T.U.Imm. E ciò in quanto parte resistente ha qualificato siffatto parere come parere vincolante e impediente l'esame del merito della domanda spiegata dal migrante. Tale tesi non è condivisa dal Collegio. Nel diritto amministrativo, l'atto con funzione pareristica tende all'acquisizione - da parte di un soggetto di solito esterno, ma talvolta anche interno, all'amministrazione - di un punto di vista qualificato, in chiave giuridica, circa la spettanza del bene della vita cui anela il privato. Poiché tale incombente finisce per aggravare l'iter del procedimento amministrativo, il rispetto del divieto del gold plating di cui all'art. 1, comma 2, L. 241/90 impone che siffatto passaggio procedimentale venga normativamente previsto e il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa impone che di esso venga esplicitato l'impatto sul potere decisorio dell'amministrazione procedente. In tale ultimo senso, se la legge intende riconoscere al parere in parola il carattere vincolante per l'autorità richiedente, allora essa è tenuto a esplicitare siffatta circostanza;
e ciò in quanto, in tal caso, la P.A. richiedente non può discostarsi, nella propria decisione, dalle conclusioni di cui al parere da essa richiesto.
Nel silenzio della legge, la previsione normativa dell'attività pareristica mera deve invece essere intesa quale attività finalizzata all'esercizio della funzione consultiva tout court, di modo che l'amministrazione tenuta all'adozione del provvedimento finale può, se ritiene
2 e nell'esercizio della propria discrezionalità, discostarsi dalle conclusioni di cui al parere appunto non vincolante.
Applicando tali principi al caso di specie, l'art. 19, comma 1.2, nulla dice in CP_3 ordine alla natura del parere richiesto alla Commissione, cosicché esso non può essere qualificato come parere vincolante.
Alla luce di quanto precede, la Questura, a fronte del parere negativo non vincolante della
C.T., non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza del ricorrente, ma avrebbe comunque dovuto procedere al suo esame nel merito.
Il provvedimento in questa sede impugnato risulta pertanto illegittimo.
Ciò posto, il Tribunale in questa sede adito è tenuto, in omaggio al principio del petitum sostanziale, ad accertare il diritto soggettivo posto alla base dell'istanza presentata dal ricorrente dinanzi alla Questura (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022) cosicché, anche a fronte di un provvedimento amministrativo di inammissibilità, il Collegio è comunque chiamato a entrare nel merito della vicenda e ad accertare o meno la sussistenza del diritto soggettivo azionato dal ricorrente (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022).
2. Nel merito, la domanda spiegata da quest'ultimo è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Giova premettere come, ai fini dell'individuazione ratione temporis del diritto processuale applicabile al caso di specie, debba aversi riguardo all'art. 19 ter D. Lgs.
150/2011 nella formulazione successiva all'entrata in vigore della Riforma Cartabia (1° marzo 2023). E ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data
21.08.2023, ha determinato la litispendenza del processo successivamente al 1° marzo
2023.
Quanto all'individuazione ratione temporis del diritto sostanziale applicabile al caso di specie, deve aversi riguardo alla data di deposito dell'istanza in sede amministrativa. Sul punto, avendo il ricorrente presentato, dinanzi alla Questura, domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 29/7/2022, trova applicazione, ai fini che qui interessano,
l'art. 19 T.U.Imm. nel testo vigente prima delle modificazioni normative introdotte, a far data dal 11.3.2023, con il c.d. Decreto Cutro (D.L. 20/2023), conv. in L. n. 50 del
5.5.2023.
Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accorda al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla
3 Commissione territoriale competente per la protezione internazionale) direttamente alla
Questura, competente per territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020
- applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di
Cassazione, SS.UU., n. 24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, nonchè “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Ne deriva che il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., ssicura e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare CP_3 tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali (Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022).
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del
D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n. 4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n.
171302020, ord. n. 1104/2020)”.
In tale ottica, assume, tra l'altro, rilievo, l'inserimento del migrante nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la prova dello svolgimento di
4 attività lavorativa, anche di tipo stagionale (Cass. civ., nn. 19466/2022, 8373/2022,
7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021, 7396/2021).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento e integrazione), il Giudice di legittimità a Sezioni
Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn.
19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022); b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n. 13400/2022).
In tale alveo, la giurisprudenza, già da tempo impone ai giudici di merito di riconoscere la protezione speciale con riferimento a quei Paesi soggetti a eventi naturali e disastrosi, anche dovuto ai grandi cambiamenti climatici (Cass. civ., nn. 7832/19, 4455/18).
5 Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
2.1. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata.
Dalla disamina della documentazione versata in atti, è emerso come gli elementi acquisiti, tenuto conto della durata del soggiorno in Italia del richiedente (già radicato sul territorio nazionale da diversi anni dal 2020), attestino una condizione di effettivo inserimento sociale in Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente, in quanto lesivo del suo diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Difatti, è emerso come esso risulti socialmente integrato in Italia e ivi svolga attività lavorativa.
In particolare, il sig. (in passato detentore del permesso di soggiorno n. Parte_1
rilasciato dalla Questura di Chieti, scaduto il 07.04.2021, per motivi di Numero_1
“Lavoro Stagionale” in qualità di coltivatore agricolo, cfr.: all. n. 5 di parte ricorrente), risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la mansione di CP manovale edile, presso la società FLAELBA EDIL a . , con decorrenza dal 19.10.2022
(cfr. all. n. 6: contratto di lavoro a tempo indeterminato e relativa comunicazione Unilav;
buste paga per le mensilità di retribuzione da gennaio ad aprile 2025; buste paga per le mensilità di retribuzione da gennaio a dicembre 2024; CUD 2024, anno 2023, reddito da lavoro dipendente pari a € 24.080,07; buste paga per le mensilità di retribuzione da ottobre
2022 – data inizio rapporto – a dicembre 2022).
In secondo luogo, il ricorrente ha dato prova di piena autonomia abitativa in quanto conduttore di immobile sito nel Comune di Francavilla al Mare (cfr. all. n. 7: contratto di locazione di abitativa agevolata, debitamente registrato, di unità immobiliare sita nel
Comune di Francavilla al Mare, Via Montefalcone n. 2, durata contrattuale 3+2, con
6 decorrenza dal 16.12.2020; certificato di residenza rilasciato dal Comune di Rimini in data 21.8.2023).
Peraltro, l'istante, sebbene in atti non risulti documentato il rapporto di parentela, ha dichiarato che nel summenzionato Comune abruzzese vive stabilmente la sorella CP_5 unitamente al coniuge ed ai figli (cfr.: all. 9 stato di famiglia di e ). Per_1 Per_2
Da ultimo ha allegato patente di guida italiana in corso di validità (cfr.: all. n 8).
Pertanto, benché l'Albania risulti inserita nella lista dei Paesi sicuri di cui alla L.
187/2024, che ha modificato l'art. 2 bis D. Lgs. 25/2008, ritiene il Collegio che il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto appare altresì funzionale ad accordargli un congruo periodo di stabilità, anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, ritenendosi sussistente la prova che esso abbia compiuto sinceri sforzi nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
3. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2. , D. Lgs. 286/1998.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono al Collegio di compensare, ex art. 92, comma 2, c.p.c., integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1648/2023
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Giudice est. Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
7 Dott.ssa Elvira Buzzelli
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