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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 34484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Maraglino come da Parte_1
procura in atti ricorrente contro
CP_1
contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio l e, Parte_1 CP_1
premesso di essere titolare di pensione d'inabilità ex art. 12 l. 118/71 n. 700107122827 chiedeva accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito oggettivo chiestogli in restituzione dall con nota del 4 luglio 2024 del seguente tenore: “Gentile Signore, la CP_2
sua pensione numero 700107122827 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021: il ricalcolo comprende la: revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge 448/2001.
Pertanto da gennaio 2022 a luglio 2024 sulla pensione numero 700107122827 categoria INVCIV,
l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo lordo di €
1548,36”. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva l'irripetibilità di quanto richiesto in restituzione e in ogni caso la propria buona fede.
La ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/ irripetibilità dell'indebito oggettivo contestato pari ad euro 1548,36 preteso dall avverso il ricorrente, nei limiti e per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Pur se ritualmente convenuto in giudizio, l non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter da parte ricorrente, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell CP_1
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di assegno sociale. Sulla natura di tale beneficio si è di recente pronunciata la Cassazione, la quale ha chiarito che “l'assegno sociale ha natura assistenziale dal momento che, gravando sulla fiscalità generale, persegue le finalità proprie dell'art. 38 Cost., ovvero garantire il mantenimento e
l'assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere” (Cass. sent. n. 13917/2021). Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile. Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n. 264/2004). Ciò in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario. Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98). Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e
15719 del 2019).
In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art 2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza/modificazione del requisito reddituale, in ragione del di quanto dichiarato per l'anno 2021, troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall'art.
3-ter d.l. 850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv. Con modif. l. 291/88).
Dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza o modificazione del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta ovvero era dovuta in misura inferiore, e cioè dalla data del provvedimento che verifica il mutamento del requisito reddituale. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020; 13915/2021).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che accerta l'indebito e verifica la variazione del reddito cui è ricollegato l'importo della pensione d'invalidità è stato adottato in data
04.07.2024.
Pertanto, in applicazione della normativa richiamata, solo da tale momento in poi l'istituto poteva legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate. Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo al ricorrente,
l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non è determinante dell'indebita erogazione
(Cass. n.8731/2019).
Inoltre, ai sensi de D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati CP_1
a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
In definitiva, l'adozione da parte dell del provvedimento di accertamento CP_1
dell'indebito in data 04.07.2024 e la mancanza di dolo in capo alla ricorrente per il periodo antecedente escludono la ripetibilità della somma di € 1.548,36 a titolo di indebito assistenziale per l'anno 2021, in quanto precedente alla contestazione.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe;
1.Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di € 1.548,36 accertata dall quale indebito assistenziale con provvedimento del 04.07.2024; CP_1
2. Condanna l al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.000,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Roma, 28.02.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Maraglino come da Parte_1
procura in atti ricorrente contro
CP_1
contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio l e, Parte_1 CP_1
premesso di essere titolare di pensione d'inabilità ex art. 12 l. 118/71 n. 700107122827 chiedeva accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito oggettivo chiestogli in restituzione dall con nota del 4 luglio 2024 del seguente tenore: “Gentile Signore, la CP_2
sua pensione numero 700107122827 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021: il ricalcolo comprende la: revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge 448/2001.
Pertanto da gennaio 2022 a luglio 2024 sulla pensione numero 700107122827 categoria INVCIV,
l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo lordo di €
1548,36”. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva l'irripetibilità di quanto richiesto in restituzione e in ogni caso la propria buona fede.
La ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/ irripetibilità dell'indebito oggettivo contestato pari ad euro 1548,36 preteso dall avverso il ricorrente, nei limiti e per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Pur se ritualmente convenuto in giudizio, l non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter da parte ricorrente, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell CP_1
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di assegno sociale. Sulla natura di tale beneficio si è di recente pronunciata la Cassazione, la quale ha chiarito che “l'assegno sociale ha natura assistenziale dal momento che, gravando sulla fiscalità generale, persegue le finalità proprie dell'art. 38 Cost., ovvero garantire il mantenimento e
l'assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere” (Cass. sent. n. 13917/2021). Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile. Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n. 264/2004). Ciò in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario. Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98). Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e
15719 del 2019).
In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art 2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato al ricorrente si fonda sulla carenza/modificazione del requisito reddituale, in ragione del di quanto dichiarato per l'anno 2021, troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall'art.
3-ter d.l. 850/76 (con. Con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv. Con modif. l. 291/88).
Dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza o modificazione del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta ovvero era dovuta in misura inferiore, e cioè dalla data del provvedimento che verifica il mutamento del requisito reddituale. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo (Cass. 13223/2020; 13915/2021).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che accerta l'indebito e verifica la variazione del reddito cui è ricollegato l'importo della pensione d'invalidità è stato adottato in data
04.07.2024.
Pertanto, in applicazione della normativa richiamata, solo da tale momento in poi l'istituto poteva legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate. Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo al ricorrente,
l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non è determinante dell'indebita erogazione
(Cass. n.8731/2019).
Inoltre, ai sensi de D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati CP_1
a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1
In definitiva, l'adozione da parte dell del provvedimento di accertamento CP_1
dell'indebito in data 04.07.2024 e la mancanza di dolo in capo alla ricorrente per il periodo antecedente escludono la ripetibilità della somma di € 1.548,36 a titolo di indebito assistenziale per l'anno 2021, in quanto precedente alla contestazione.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe;
1.Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di € 1.548,36 accertata dall quale indebito assistenziale con provvedimento del 04.07.2024; CP_1
2. Condanna l al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.000,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Roma, 28.02.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni