Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 172/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito promossa da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta Elisa Maria Spadaro –
Appellante contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e di- P.IVA_1 feso per procura generale alle liti dall'avv.ta Valentina Schilirò, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellato contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – C.F. , – in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_3 P.IVA_2 pore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Arena
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 3650 del 8.9.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso l'intimazione di pagamento n. 29320189023082964 dell'importo di euro 12.967,20 e ai sot- tesi avvisi di addebito n. 59320130003290129 e n. 59320140003425059, rela-
R.G. 172_2022
tivi ai contributi gestione commercianti per gli anni 2012 e 2013.
Il Tribunale dichiarava «precluso l'esame delle domande avanzate nei confron- ti dell'ente previdenziale» a causa del mancato rinnovo della notifica del ricor- so da parte del ricorrente;
respingeva l'eccezione di prescrizione successiva al- la notifica degli AVA in considerazione dell'effetto interruttivo dovuto alla domanda di definizione agevolata del 19.4.2017.
Appellava la suddetta pronuncia la soccombente con ricorso del 7.3.2022.
Resistevano al gravame l e l' . CP_1 Controparte_4
La causa veniva posta in decisione in data 13.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , CP_5 stante l'arresto di Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudi- zi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore.
Nel caso in esame manca del tutto qualsivoglia censura in ordine alla procedura esecutiva, essendo stata dedotta soltanto l'omessa «notifica delle cartelle di pa- gamento» (pag. 2 ricorso di primo grado).
2. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza per aver omesso di dichiarare la contumacia dell , sull'errato presupposto CP_1 dell'omessa notifica del ricorso introduttivo, che produce corredato dalla prova delle relazioni di notifica.
2.1. Il motivo è fondato.
Il primo giudice, facendo applicazione dell'art. 44 del D.L. 369/2003, converti- to nella L. 326/2003, ha ordinato (cfr. ordinanza del 15.1.2021) la rinnovazione della notifica all in quanto il ricorso originario era stato notificato alla CP_1 sede centrale e non a quella provinciale come previsto, a pena di nullità, dalla citata disposizione.
Osserva il collegio che la Suprema Corte, con la recente pronuncia
24048/2022, ha precisato che «la notifica degli atti introduttivi del giudizio di
R.G. 172_2022 3
cognizione nei confronti dell' va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, CP_1 comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modi- ficato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del
2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In ap- plicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ri- tenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell' ma CP_1 non anche presso il suo Ufficio Provinciale)».
Nel caso in esame, la prima notifica è stata regolarmente eseguita presso la se- de centrale dell , pertanto il contraddittorio era validamente instaurato e il CP_1 primo giudice ha erroneamente disposto la rinnovazione.
Secondo Cass. 35741/2022, «l'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata;
ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi con- sentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella va- lida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rin- novazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rin- novazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinata- rio inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della pro- pria inottemperanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di secondo grado che - in presenza di atto di riassunzione
R.G. 172_2022 4
notificato all'estero, tramite il di Londra che si era avvalso del ser- Parte_2 vizio postale inglese, e con attestazione del mancato ritiro del plico - aveva dapprima ordinato la rinnovazione della notifica, ritenendo non provata la ri- cezione dell'atto da parte del destinatario residente all'estero, e poi dichiarato
l'estinzione del giudizio, senza accertare se la notifica effettuata fosse valida secondo le disposizioni dello Stato di destinazione)».
Di conseguenza, il primo giudice ha erroneamente omesso di esaminare le do- mande avanzate nei confronti dell , qui confluenti nel secondo motivo di CP_1 appello.
3. Con il secondo motivo, l'appellante critica la sentenza per aver attribuito alla domanda di definizione agevolata l'efficacia di atto interruttivo della prescri- zione.
Alla luce della giurisprudenza, compresa quella di merito, ritiene che la do- manda di rateizzazione del debito non costituisca un riconoscimento del credito vantato dalla società di riscossione e, pertanto, non sarebbe atto idoneo ad in- terrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
3.1. Il motivo è infondato.
Va premesso che non è oggetto di appello il capo della sentenza nel quale il primo giudice ha indicato come data di “asserita” notifica degli AVA, il
13.12.2013 e il 7.10.2014. Peraltro, tali date sono indicate nella stessa intima- zione di pagamento prodotta in primo grado dal ricorrente.
Peraltro l ha documentato in questo grado la notifica degli AVA e tale CP_1 produzione è senz'altro ammissibile integrando una pista probatoria (cfr. Cass.
33393/2019).
Sul punto l'appellante non ha avanzato alcuna critica alla decisione impugnata, limitandosi a censurare l'efficacia interruttiva della domanda di definizione agevolata.
L'intimazione opposta è stata notificata il 10.5.2019, per cui l'AVA nr. 593
2013 00032901 29 000, notificato il 13.12.2013 ricadrebbe nel termine di pre- scrizione quinquennale.
La domanda di definizione agevolata, relativa anche agli AVA opposti (cfr. nn.
R.G. 172_2022 5
23 e 25 dell'elenco in atti, produzione ), è del 19.4.2017. CP_5
Sul valore di detto atto di parte - presentato per entrambi entro il termine pre- scrizionale quinquennale delle pretese contributive contestate - deve richiamar- si l'insegnamento della Corte di Cassazione. In particolare la Corte di Cassa- zione, con plurime decisioni (cfr. ex multis: n. 18904 del 07/09/2007; n. 20260 del 15/07/2021) ha precisato, in linea generale, che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescri- zione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamen- te, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà e che, quindi, il riconoscimento del diritto può esse- re anche tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibi- le con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
E, pertanto, la domanda di definizione agevolata ha interrotto i termini di pre- scrizione con la conseguenza che gli importi intimati sono dovuti.
4. L'appello va respinto.
5. Le spese, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al
DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 (scaglione da 1.101,00 a
5.200,00,00) – seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell . CP_1
6. Le spese nei confronti di devono essere compensate in considerazione CP_5 del contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni
Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
7. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_5 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore
R.G. 172_2022 6
dell , che liquida in € 1.458,00 oltre spese generali nella misura del 15%; CP_1 compensa le spese processuali tra l'appellante e . CP_5
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 13.2.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
R.G. 172_2022