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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58841/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 58841/2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GABRIEL FRASCA, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in VIA M.
BRAGADIN, N. 26, ROMA, presso lo studio dell'avv. GABRIEL FRASCA;
PARTE ATTRICE
contro
, nella persona dell'amministratore p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. SIMONE LA MARRA in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI, N. 26, ROMA, presso lo studio dell'avv.
SIMONE LA MARRA;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha rappresentato: - di essere conduttrice Controparte_1 dell'immobile sito al piano terreno di Via E. Cargiolli n. 3 in Roma, facente parte dell'omonimo
Condominio; - con decorrenza 10 settembre 2017, all'interno della sala n. 2 del predetto locale, adibito a palestra e centro fitness, fuoriuscivano liquidi e liquami provenienti da un pozzetto condominiale posto sotto la pavimentazione in parquet, all'interno del locale detenuto dall'attrice; - conseguentemente alla sopradetta fuoriuscita, la sala n. 2 restava chiusa al pubblico per svariate settimane ciò apportando molteplici danni;
- la inviava apposita comunicazione, sia al CP_1 condominio che alla Società proprietaria dell'immobile, sollecitando un rapido intervento ed evidenziando che, qualora nessuno fosse intervenuto celermente, avrebbe autonomamente provveduto al ripristino dei luoghi;
- nel contempo la a mezzo del proprio legale, diffidava il condominio a CP_1
risarcire tutti i danni subiti;
- stante il mancato intervento del condominio, la provvedeva a CP_1
ripristinare a proprie spese i danni arrecati dalla fuoriuscita di liquami attraverso l'intervento della Ditta di NE NI, con un esborso pari ad euro 13.084,50; - la intraprendeva apposito CP_1
procedimento di mediazione al fine di addivenire ad una bonaria soluzione della vertenza, senza però ottenere alcun esito;
- in data 28 gennaio 2019, al solo fine conciliativo inviava un'ulteriore missiva di sollecito al fine di addivenire ad un componimento bonario;
- il , nonostante i solleciti non CP_2
provvedeva né a rimuovere le cause di dette fuoriuscite, né a risarcire l'attrice;
La ha pertanto chiesto al Tribunale che venissero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: - In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità, anche ex art. 2051 c.c., del convenuto, per tutti i danni patrimoniali subiti CP_2
e subendi dalla e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di euro: a) 13.084,18 CP_1
per danno patrimoniale emergente;
b) 7.500,00 per danno da lucro cessante;
c) 5.000,00 per danno non patrimoniale da immagine. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora;
- in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento di tutti i danni subiti dall'attrice per la somma di euro 25.584,18 o in quella minore o maggiore, anche in via equitativa, ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora. § Con vittoria di spese, onorari e spese
pagina 2 di 7 generali, anche ex art. 96 c.p.c. stante la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Alla prima udienza di comparizione, 25 gennaio 2021 il giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto ed assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6 CP_2
c.p.c., così rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 30 aprile 2021,
In data 21 aprile 2021 si costituiva in giudizio il che, contestando Controparte_3
quanto ex adverso dedotto, chiedeva la revoca dell'ordinanza con cui il giudice aveva dichiarato la contumacia, nonché chiedeva di essere rimesso in termini e formulava le seguenti conclusioni di seguito riportate : “revocare l'ordinanza che dichiara la contumacia del Controparte_3
3, stante il mancato rispetto dei termini processuali nel periodo di sospensione di questi ultimi dovuto
[...] all'emergenza epidemiologica Covid-19; - disporre la rimessione in termini nel procedimento pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma, R.G. n. 58841/2019, con salvezza dei diritti di prima udienza, stante il mancato rispetto dei termini a comparire.”
Il giudice si riservava e con ordinanza del 19 ottobre 2021 disponeva la rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio del 15 novembre 2021 e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 4 marzo 2022, ore 10:30.
Si costituiva pertanto il contestando quanto ex adverso dedotto sia nell'an che nel CP_2
quantum e formulava richiesta di chiamata in causa del terzo e contestuale differimento dell'udienza:
“Piaccia all'Ill.mo Sig Giudice, previa fissazione della data della nuova udienza per consentire la rituale chiamata in causa della – cod. fisc. pec: - in persona CP_4 P.IVA_1 Email_1
del legale rappresentante pro tempore Sig. con sede a Roma in Via dei Gonzaga 186: 1) CP_5 respingere in toto la domanda di parte attrice per i motivi esposti, stante l'assenza di responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento dannoso ed essendo parte attrice sfornita di CP_2
prove sulla quantificazione dei presunti danni richiesti;
2) sempre in via principale, accertare la responsabilità del terzo chiamato ovvero dell'attrice medesima rispetto alla causazione dell'evento oggetto del presente giudizio;
3) in subordine, accertata anche la responsabilità del terzo chiamato ovvero dell'attrice medesima rispetto alla causazione dell'evento oggetto del presente giudizio, valutare percentualmente la presunta responsabilità del convenuto, respingendo CP_2
comunque la richiesta di risarcimento così come formulata dall'attrice, in quanto non sufficientemente provata secondo quanto dedotto;
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.”
La richiesta di chiamata in causa del proprietario dell'immobile condotto in locazione dall'attrice è stata rigettata, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.: pagina 3 di 7 dall'attrice sono stati allegati danni attinenti all'arredamento della palestra ed alla stessa attività commerciale;
d'altra parte, la responsabilità ex art. 2051 c.c.. è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa da cui deriva l'evento dannoso (nel caso di specie un pozzetto condominiale).
Nel corso del giudizio, dopo essere stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma nn. 1,2,3,
c.p.c., è stato conferito l'incarico peritale all'Ing. . Persona_1
All'esito della fase istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 novembre 2023 sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che si vanno ad illustrare.
Dagli atti peritali il Consulente d'ufficio ha svolto un lavoro completo, procedendo a sopralluogo, ad una illustrazione e rappresentazione dei luoghi e dei danni, ad un ragionevole e motivato computo dei danni medesimi, alla stesura di una relazione congruamente argomentata.
Il CTU designato Ing. è pervenuto alle seguenti conclusioni peritali “Le deduzioni Persona_1
della parte attrice risultano assolutamente verosimili e non in discussione. È stato possibile verificare, in sede di sopralluogo, la corrispondenza dei luoghi con la documentazione in atti. In particolare è stato individuato il pozzetto oggetto della fuoriuscita dei liquami che corrisponde alle foto in atti che documentano gli inconvenienti oggetto di causa;
L'inconveniente non può essere imputato ad una cattiva manutenzione da parte L'intervento della ditta (intervento di CP_6 Controparte_7
lavaggio, disostruzione e disinfestazione con annessa relazione tecnica in cui si attesta il corretto funzionamento della rete) è stato effettuato il 07.09.2017, quindi solamente 3 giorni antecedenti
l'evento di causa;
3. L'inconveniente non può essere imputato ad una causa esterna, in questo caso un evento metereologico estremo. Infatti lo studio effettuato ha evidenziato un evento pluviometrico di natura non straordinaria. L'evento in questione non è in gradi di mettere in crisi un sistema fognario correttamente dimensionato;
4. La natura dell'inconveniente è da ricercarsi quindi in un'occlusione parziale del tratto fognario in oggetto, evento di natura condominiale;
5. Per ciò che riguarda la congruità degli interventi di ristrutturazione posti in essere dalla conduttrice al fine di eliminare
l'inconveniente in oggetto non si hanno purtroppo riscontri oggettivi. Infatti la fattura della Ditta
Individuale di NE NI in cui sono riportati i lavori effettuati presso la palestra di
[...]
riporta una descrizione assai generica e non fornisce alcun tipo di indicazione su quanto CP_2
effettivamente fornito e posato. Inoltre non è presente alcuna foto della nuova pavimentazione che permetterebbe di acquisire ulteriori informazioni. Non è stato infine possibile verificare la fattibilità di pagina 4 di 7 un ripristino parziale della sola pavimentazione danneggiata in quanto non deducibile dalla documentazione agli atti. Alla luce di ciò si è proceduto alla computazione di un intervento che abbia la finalità di riportare lo stato dei luoghi come in origine, mediante l'attenta visione delle foto della pavimentazione lesionata allegate agli atti. Per far ciò si è utilizzato il prezziario unico del Cratere del
Centro Italia (Ordinanza n.7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14/12/2016), prezzario in uso ai tempi degli eventi di causa. La spesa necessaria per effettuare le lavorazioni di ripristino è pari ad € 9´088,33 oltre i.v.a.”
Ancora, il CTU ha determinato il costo degli interventi necessari al ristoro dei danni in un importo pari ad € 9.088,33.
Nel caso in esame, posto che il danno proviene da beni di natura condominiale (come pacifico in atti) e che la gestione di tali beni è demandata al convenuto, deve, in applicazione dell'art. 2051 CP_2
c.c., ritenersi la conseguente responsabilità dell'ente di gestione, quale custode.
Va rammentato che la responsabilità ex art. 2051 c.c., come responsabilità da custodia delle res dannose, sussiste a titolo oggettivo, per il solo fatto del nesso di causalità tra res custodita e danni determinatisi (cfr. Cass. n. 2660/2013), salvo prova del fortuito. È onere del custode dedurre e dimostrare il fortuito (quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso), che deve costituire un fattore estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, mentre al danneggiato basta dimostrare la derivazione causale dell'evento dannoso dalla res in altrui custodia (cfr. Cass. n. 20619/2014).
Nel caso di specie, il danneggiato ha dimostrato l'esistenza del danno ed il nesso causale con la cosa, mentre il in qualità di custode, non ha assolto l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso CP_2
fortuito.
Dei danni accertati dunque risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il CP_2
Ciò premesso, ritiene il giudicante che la domanda risarcitoria di parte attrice debba essere accolta secondo quanto accertato nella consulenza tecnica svolta, le cui considerazioni e conclusioni vanno pienamente condivise, in quanto corrette sotto il profilo logico e tecnico e supportate da idonea e comprensibile motivazione.
In definitiva, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Consulente in merito alla quantificazione dei danni, ritiene il giudicante che la dovrà ricevere a titolo di risarcimento la complessiva somma CP_1
pari ad € 9.088,33 su tale somma, rivalutata di anno in anno dalla data dell'evento dannoso – che per pagina 5 di 7 comodità di calcolo viene individuata nella data del deposito della ctu - alla data della presente pronunzia, si calcoleranno gl'interessi legali.
Mentre risulta del tutto sfornita di qualsivoglia allegazione probatoria la domanda di risarcimento del danno per lucro cessante, la quale va, pertanto, rigettata.
In ordine ai profili di danno non patrimoniale, va rilevata la mancanza di prova circa la sussistenza.
Pertanto, non può trovare accoglimento il risarcimento del danno non patrimoniale dedotto dalla parte attrice.
Questa, infatti, non ha adeguatamente provato il pregiudizio subito, né è stata sufficientemente provata dalla sui quali incombe l'onere probatorio, la lesione del diritto di godimento del proprio CP_1
immobile.
Il Condominio è soccombente sicché ex art. 91 c.p.c. vanno poste a suo carico le spese processuali della per la presente causa, che per la parte relativa ai compensi di difesa vengono liquidate CP_1
come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
Non si ravvisano nel caso in esame gli estremi della responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo al convenuto. CP_2
Le spese della CTU espletate nel corso del presente giudizio vengono poste definitivamente a carico del convenuto, così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Condanna il , nella persona dell'amministratore p.t., a corrispondere Controparte_8 all'attore a titolo risarcitorio l'importo di € 9.088,33; su tale somma, rivalutata di anno in anno dalla data dell'evento dannoso – che per comodità di calcolo viene individuata nella data del deposito della ctu - alla data della presente pronunzia, si calcoleranno gl'interessi legali.
2. Condanna il , nella persona dell'amministratore p.t., alla rifusione Controparte_8 delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 3.800,00 per onorari di avvocato, €
237,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti, da distrarsi in pagina 6 di 7 favore dell'avv. GABRIEL FRASCA, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Pone definitivamente le spese di
CTU a carico della parte convenuta, così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Roma, li 3 di marzo 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 58841/2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GABRIEL FRASCA, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in VIA M.
BRAGADIN, N. 26, ROMA, presso lo studio dell'avv. GABRIEL FRASCA;
PARTE ATTRICE
contro
, nella persona dell'amministratore p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. SIMONE LA MARRA in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI, N. 26, ROMA, presso lo studio dell'avv.
SIMONE LA MARRA;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha rappresentato: - di essere conduttrice Controparte_1 dell'immobile sito al piano terreno di Via E. Cargiolli n. 3 in Roma, facente parte dell'omonimo
Condominio; - con decorrenza 10 settembre 2017, all'interno della sala n. 2 del predetto locale, adibito a palestra e centro fitness, fuoriuscivano liquidi e liquami provenienti da un pozzetto condominiale posto sotto la pavimentazione in parquet, all'interno del locale detenuto dall'attrice; - conseguentemente alla sopradetta fuoriuscita, la sala n. 2 restava chiusa al pubblico per svariate settimane ciò apportando molteplici danni;
- la inviava apposita comunicazione, sia al CP_1 condominio che alla Società proprietaria dell'immobile, sollecitando un rapido intervento ed evidenziando che, qualora nessuno fosse intervenuto celermente, avrebbe autonomamente provveduto al ripristino dei luoghi;
- nel contempo la a mezzo del proprio legale, diffidava il condominio a CP_1
risarcire tutti i danni subiti;
- stante il mancato intervento del condominio, la provvedeva a CP_1
ripristinare a proprie spese i danni arrecati dalla fuoriuscita di liquami attraverso l'intervento della Ditta di NE NI, con un esborso pari ad euro 13.084,50; - la intraprendeva apposito CP_1
procedimento di mediazione al fine di addivenire ad una bonaria soluzione della vertenza, senza però ottenere alcun esito;
- in data 28 gennaio 2019, al solo fine conciliativo inviava un'ulteriore missiva di sollecito al fine di addivenire ad un componimento bonario;
- il , nonostante i solleciti non CP_2
provvedeva né a rimuovere le cause di dette fuoriuscite, né a risarcire l'attrice;
La ha pertanto chiesto al Tribunale che venissero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: - In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità, anche ex art. 2051 c.c., del convenuto, per tutti i danni patrimoniali subiti CP_2
e subendi dalla e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di euro: a) 13.084,18 CP_1
per danno patrimoniale emergente;
b) 7.500,00 per danno da lucro cessante;
c) 5.000,00 per danno non patrimoniale da immagine. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora;
- in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento di tutti i danni subiti dall'attrice per la somma di euro 25.584,18 o in quella minore o maggiore, anche in via equitativa, ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora. § Con vittoria di spese, onorari e spese
pagina 2 di 7 generali, anche ex art. 96 c.p.c. stante la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Alla prima udienza di comparizione, 25 gennaio 2021 il giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto ed assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6 CP_2
c.p.c., così rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 30 aprile 2021,
In data 21 aprile 2021 si costituiva in giudizio il che, contestando Controparte_3
quanto ex adverso dedotto, chiedeva la revoca dell'ordinanza con cui il giudice aveva dichiarato la contumacia, nonché chiedeva di essere rimesso in termini e formulava le seguenti conclusioni di seguito riportate : “revocare l'ordinanza che dichiara la contumacia del Controparte_3
3, stante il mancato rispetto dei termini processuali nel periodo di sospensione di questi ultimi dovuto
[...] all'emergenza epidemiologica Covid-19; - disporre la rimessione in termini nel procedimento pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma, R.G. n. 58841/2019, con salvezza dei diritti di prima udienza, stante il mancato rispetto dei termini a comparire.”
Il giudice si riservava e con ordinanza del 19 ottobre 2021 disponeva la rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio del 15 novembre 2021 e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 4 marzo 2022, ore 10:30.
Si costituiva pertanto il contestando quanto ex adverso dedotto sia nell'an che nel CP_2
quantum e formulava richiesta di chiamata in causa del terzo e contestuale differimento dell'udienza:
“Piaccia all'Ill.mo Sig Giudice, previa fissazione della data della nuova udienza per consentire la rituale chiamata in causa della – cod. fisc. pec: - in persona CP_4 P.IVA_1 Email_1
del legale rappresentante pro tempore Sig. con sede a Roma in Via dei Gonzaga 186: 1) CP_5 respingere in toto la domanda di parte attrice per i motivi esposti, stante l'assenza di responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento dannoso ed essendo parte attrice sfornita di CP_2
prove sulla quantificazione dei presunti danni richiesti;
2) sempre in via principale, accertare la responsabilità del terzo chiamato ovvero dell'attrice medesima rispetto alla causazione dell'evento oggetto del presente giudizio;
3) in subordine, accertata anche la responsabilità del terzo chiamato ovvero dell'attrice medesima rispetto alla causazione dell'evento oggetto del presente giudizio, valutare percentualmente la presunta responsabilità del convenuto, respingendo CP_2
comunque la richiesta di risarcimento così come formulata dall'attrice, in quanto non sufficientemente provata secondo quanto dedotto;
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.”
La richiesta di chiamata in causa del proprietario dell'immobile condotto in locazione dall'attrice è stata rigettata, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.: pagina 3 di 7 dall'attrice sono stati allegati danni attinenti all'arredamento della palestra ed alla stessa attività commerciale;
d'altra parte, la responsabilità ex art. 2051 c.c.. è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa da cui deriva l'evento dannoso (nel caso di specie un pozzetto condominiale).
Nel corso del giudizio, dopo essere stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma nn. 1,2,3,
c.p.c., è stato conferito l'incarico peritale all'Ing. . Persona_1
All'esito della fase istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 novembre 2023 sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che si vanno ad illustrare.
Dagli atti peritali il Consulente d'ufficio ha svolto un lavoro completo, procedendo a sopralluogo, ad una illustrazione e rappresentazione dei luoghi e dei danni, ad un ragionevole e motivato computo dei danni medesimi, alla stesura di una relazione congruamente argomentata.
Il CTU designato Ing. è pervenuto alle seguenti conclusioni peritali “Le deduzioni Persona_1
della parte attrice risultano assolutamente verosimili e non in discussione. È stato possibile verificare, in sede di sopralluogo, la corrispondenza dei luoghi con la documentazione in atti. In particolare è stato individuato il pozzetto oggetto della fuoriuscita dei liquami che corrisponde alle foto in atti che documentano gli inconvenienti oggetto di causa;
L'inconveniente non può essere imputato ad una cattiva manutenzione da parte L'intervento della ditta (intervento di CP_6 Controparte_7
lavaggio, disostruzione e disinfestazione con annessa relazione tecnica in cui si attesta il corretto funzionamento della rete) è stato effettuato il 07.09.2017, quindi solamente 3 giorni antecedenti
l'evento di causa;
3. L'inconveniente non può essere imputato ad una causa esterna, in questo caso un evento metereologico estremo. Infatti lo studio effettuato ha evidenziato un evento pluviometrico di natura non straordinaria. L'evento in questione non è in gradi di mettere in crisi un sistema fognario correttamente dimensionato;
4. La natura dell'inconveniente è da ricercarsi quindi in un'occlusione parziale del tratto fognario in oggetto, evento di natura condominiale;
5. Per ciò che riguarda la congruità degli interventi di ristrutturazione posti in essere dalla conduttrice al fine di eliminare
l'inconveniente in oggetto non si hanno purtroppo riscontri oggettivi. Infatti la fattura della Ditta
Individuale di NE NI in cui sono riportati i lavori effettuati presso la palestra di
[...]
riporta una descrizione assai generica e non fornisce alcun tipo di indicazione su quanto CP_2
effettivamente fornito e posato. Inoltre non è presente alcuna foto della nuova pavimentazione che permetterebbe di acquisire ulteriori informazioni. Non è stato infine possibile verificare la fattibilità di pagina 4 di 7 un ripristino parziale della sola pavimentazione danneggiata in quanto non deducibile dalla documentazione agli atti. Alla luce di ciò si è proceduto alla computazione di un intervento che abbia la finalità di riportare lo stato dei luoghi come in origine, mediante l'attenta visione delle foto della pavimentazione lesionata allegate agli atti. Per far ciò si è utilizzato il prezziario unico del Cratere del
Centro Italia (Ordinanza n.7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14/12/2016), prezzario in uso ai tempi degli eventi di causa. La spesa necessaria per effettuare le lavorazioni di ripristino è pari ad € 9´088,33 oltre i.v.a.”
Ancora, il CTU ha determinato il costo degli interventi necessari al ristoro dei danni in un importo pari ad € 9.088,33.
Nel caso in esame, posto che il danno proviene da beni di natura condominiale (come pacifico in atti) e che la gestione di tali beni è demandata al convenuto, deve, in applicazione dell'art. 2051 CP_2
c.c., ritenersi la conseguente responsabilità dell'ente di gestione, quale custode.
Va rammentato che la responsabilità ex art. 2051 c.c., come responsabilità da custodia delle res dannose, sussiste a titolo oggettivo, per il solo fatto del nesso di causalità tra res custodita e danni determinatisi (cfr. Cass. n. 2660/2013), salvo prova del fortuito. È onere del custode dedurre e dimostrare il fortuito (quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso), che deve costituire un fattore estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, mentre al danneggiato basta dimostrare la derivazione causale dell'evento dannoso dalla res in altrui custodia (cfr. Cass. n. 20619/2014).
Nel caso di specie, il danneggiato ha dimostrato l'esistenza del danno ed il nesso causale con la cosa, mentre il in qualità di custode, non ha assolto l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso CP_2
fortuito.
Dei danni accertati dunque risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il CP_2
Ciò premesso, ritiene il giudicante che la domanda risarcitoria di parte attrice debba essere accolta secondo quanto accertato nella consulenza tecnica svolta, le cui considerazioni e conclusioni vanno pienamente condivise, in quanto corrette sotto il profilo logico e tecnico e supportate da idonea e comprensibile motivazione.
In definitiva, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Consulente in merito alla quantificazione dei danni, ritiene il giudicante che la dovrà ricevere a titolo di risarcimento la complessiva somma CP_1
pari ad € 9.088,33 su tale somma, rivalutata di anno in anno dalla data dell'evento dannoso – che per pagina 5 di 7 comodità di calcolo viene individuata nella data del deposito della ctu - alla data della presente pronunzia, si calcoleranno gl'interessi legali.
Mentre risulta del tutto sfornita di qualsivoglia allegazione probatoria la domanda di risarcimento del danno per lucro cessante, la quale va, pertanto, rigettata.
In ordine ai profili di danno non patrimoniale, va rilevata la mancanza di prova circa la sussistenza.
Pertanto, non può trovare accoglimento il risarcimento del danno non patrimoniale dedotto dalla parte attrice.
Questa, infatti, non ha adeguatamente provato il pregiudizio subito, né è stata sufficientemente provata dalla sui quali incombe l'onere probatorio, la lesione del diritto di godimento del proprio CP_1
immobile.
Il Condominio è soccombente sicché ex art. 91 c.p.c. vanno poste a suo carico le spese processuali della per la presente causa, che per la parte relativa ai compensi di difesa vengono liquidate CP_1
come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
Non si ravvisano nel caso in esame gli estremi della responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo al convenuto. CP_2
Le spese della CTU espletate nel corso del presente giudizio vengono poste definitivamente a carico del convenuto, così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Condanna il , nella persona dell'amministratore p.t., a corrispondere Controparte_8 all'attore a titolo risarcitorio l'importo di € 9.088,33; su tale somma, rivalutata di anno in anno dalla data dell'evento dannoso – che per comodità di calcolo viene individuata nella data del deposito della ctu - alla data della presente pronunzia, si calcoleranno gl'interessi legali.
2. Condanna il , nella persona dell'amministratore p.t., alla rifusione Controparte_8 delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 3.800,00 per onorari di avvocato, €
237,00 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti, da distrarsi in pagina 6 di 7 favore dell'avv. GABRIEL FRASCA, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Pone definitivamente le spese di
CTU a carico della parte convenuta, così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Roma, li 3 di marzo 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
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