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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/04/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Feola, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 10911 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
Tra
E, in persona dell'Amministratore p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Costantino Maglione appellante contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfausto Palange Controparte_1
e Veronica Ricca appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato e tempestivamente proposto, il e impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere, n. 5545/2018, con la quale il giudice di prime cure revocava il decreto ingiuntivo n. 410/2016, con il quale era stato ingiunto al condomino CP_1
il pagamento della somma di euro 1.650,14, oltre interessi e spese, quale
[...]
quota straordinaria, approvata con delibera del 03.03.2015.
In particolare, parte appellante deduceva che in virtù della suddetta delibera assembleare, la quota condominiale gravante a carico di Controparte_1
ammontava a complessivi euro 3.310,00, poi ridottosi ad euro 1.650,14 a seguito della compensazione dell'importo di euro 1.659,86, risultante dall'atto di precetto notificato il 03.07.2015.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale preliminarmente eccepiva la tardività della documentazione prodotta in appello, in particolare di un prospetto datato
17.09.2015 concernente una presunta morosità dell'odierno appellato;
nel merito, contestava gli avversi motivi di gravame chiedendone il rigetto.
Ciò premesso, l'appello è infondato e non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Giova premettere come il contenuto sostanziale della pretesa trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo (Rg n. 2288/2016 – Giudice di Pace di S. Maria C.V.) con il quale il e chiedeva ingiungersi al condomino Parte_1 CP_1
il pagamento della somma di euro 1.650,14 quale “residuo/quota parte –
[...]
danni patrimoniali (lastrico solare)” (cfr ricorso per d.i. in atti), senza ulteriori specificazioni al riguardo, meramente richiamando al capo c) della premessa un prospetto riepilogativo delle debenze del 17.09.2015.
Solo successivamente, nel ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo (Rg n.
6950/2016 – Giudice di Pace di S. Maria C.V.), promosso da il Controparte_1
e esplicitava il calcolo algebrico dal quale sarebbe scaturita la Parte_1
somma richiesta di euro 1.650,14 (€ 3.310,00 - € 1.659,84 = € 1.650,14), richiamando, a tal uopo, il già menzionato prospetto riepilogativo debenze successivo alla delibera condominiale del 03.03.2015 (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione); documento, quest'ultimo, al quale continua a fare riferimento il nella presente fase di giudizio. Parte_1
Ebbene, di tal prospetto datato 17.09.2015, nel quale sarebbe stato effettuato un ricalcolo delle debenze dei vari condomini (e dal quale emergerebbe una presunta morosità di di euro 3.310,00), non vi è prova di tempestivo Controparte_1 deposito in primo grado, dal momento che l'indice della produzione di parte del primo grado di giudizio è priva del timbro e della sottoscrizione di cancelliere, ai sensi dell'art. 74 disp att. cod. proc. civ., né risulta il deposito di tale documento nei verbali di causa.
Analoga mancanza si rinviene nella produzione di parte del procedimento monitorio.
Di conseguenza, il deposito di tale documento va considerato tardivo. Invero, in punto di diritto, è stato affermato il principio per cui: “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile, in quanto riferita a un'eccezione sollevata solo in appello, la produzione di un documento avanti al giudice del gravame, ritenendo che in caso contrario si sarebbe reintrodotta una valutazione ex post di indispensabilità della produzione a fini del decidere, espressamene espunta dalla novella del 2012.)” (ex plurimis Cassazione civile sez. I, 12/06/2024, n.16289).
Su tali presupposti e, dunque, sulla base degli atti a disposizione di questo giudice, risulta che la somma ingiunta è stata già compensata con il maggior credito vantato all'epoca dall'odierno appellato nei confronti del in virtù della sentenza Parte_1
n.3751/14 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, come si evince dall'atto di precetto del 03.07.2015, allegato alla produzione di primo grado, nel quale vengono sottratte dalle somme dovute dal la quota di spettanza di pari Parte_1 CP_1
ad euro 1.659,86, che è quella pretesa dal con il ricorso monitorio. Parte_1
Pertanto, così come statuito dal giudice di prime cure, la quota dovuta da Parte_2
in virtù della delibera condominiale del 03.03.2015, non è dovuta perché
[...]
già decurtata dal maggior credito vantato e, dunque, alcuna ulteriore pretesa creditoria può essere avanzata in questa sede da parte del appellante. Parte_1
Ne consegue, per tali motivi, il rigetto del presente gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.127,00 per compensi oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge con attribuzione agli avv.ti Gianfausto Palange e Veronica
Ricca, anticipatari.
S. Maria Capua Vetere, 24.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Feola