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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/12/2024, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4451/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato GERMANA FOGLIA LAGANA' ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Martino n. 168, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato BARBARA Parte_2 C.F._2
FORLEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San
Martino n. 168, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Affidamento.
La figlia minore sarà affidata ad entrambi in affidamento condiviso, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre nell'abitazione della nonna materna in Viareggio fraz. Torre del Lago.
Casa Familiare.
La casa familiare sita in Lucca Via del Garbini resterà nella disponibilità del padre titolare del contratto di comodato.
Diritto di Visita.
1 Il padre svolge la professione di operaio ed ha un lavoro che prevede dei turni anche notturni, pertanto si stabilisce che lo stesso trascorrerà con la figlia minore tre pomeriggi alla settimana dalle
16,00 alle 19,30 quando la riaccompagnerà dalla madre, oltre un giorno intero alla settimana con pernottamento dalle ore 16,00 fino al giorno seguente quando riaccompagnerà la figlia all'asilo o a casa della madre entro le ore 9,00. I giorni delle visite pomeridiane vengono individuati in martedì, mercoledì e giovedì ma potranno variare a seconda dei turni di lavoro del padre, mentre il pernottamento si indica nel giorno di venerdì o sabato a seconda dei turni di lavoro del padre.
Il padre trascorrerà con la figlia un periodo di vacanza di quindici giorni durante l'anno anche non continuativi previa comunicazione dei singoli periodi alla madre con preavviso di almeno trenta giorni.
Durante il periodo estivo la minore verrà iscritta ad un campo solare ed i genitori continueranno ad applicare il calendario delle visite.
La madre svolge la professione di parrucchiera e si occuperà quotidianamente della figlia, coadiuvata dalla nonna materna.
I nonni paterni manterranno i rapporti con la nipote nei tempi in cui la stessa è affidata al padre.
Durante le festività natalizie la minore trascorrerà con i genitori alternativamente la sera della vigilia di Natale, il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Tutte le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori.
Mantenimento.
Il signor dichiara di svolgere la professione di operaio e che il suo reddito netto negli Parte_2 ultimi tre anni è stato pari a:
- € 24.648,00 nell'anno 2021;
- € 25.598,06 nell'anno 2022;
- € 28.734,40 nell'anno 2023; la signora attualmente svolge la professione di parrucchiera e che il suo reddito netto Parte_1 negli ultimi tre anni è stato pari a:
- € 0 nell'anno 2021;
- € 2227,00 nell'anno 2022;
- € 2.184,22 nell'anno 2023.
Le parti convengono che il padre verserà in favore della madre quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di € 250,00 mensili sul seguente conto Poste Pay Evolution IBAN IT
78O3608105138286802786821 alla stessa intestato entro il giorno 10 di ciascun mese;
l'assegno di contributo al mantenimento sarà aggiornabile annualmente secondo indici Istat. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% fra ciascun genitore con le modalità previste nel protocollo vigente presso il Tribunale di Lucca».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , Per_1 nata fuori dal matrimonio (il 24/7/2021) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato GERMANA FOGLIA LAGANA' ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Martino n. 168, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato BARBARA Parte_2 C.F._2
FORLEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San
Martino n. 168, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Affidamento.
La figlia minore sarà affidata ad entrambi in affidamento condiviso, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre nell'abitazione della nonna materna in Viareggio fraz. Torre del Lago.
Casa Familiare.
La casa familiare sita in Lucca Via del Garbini resterà nella disponibilità del padre titolare del contratto di comodato.
Diritto di Visita.
1 Il padre svolge la professione di operaio ed ha un lavoro che prevede dei turni anche notturni, pertanto si stabilisce che lo stesso trascorrerà con la figlia minore tre pomeriggi alla settimana dalle
16,00 alle 19,30 quando la riaccompagnerà dalla madre, oltre un giorno intero alla settimana con pernottamento dalle ore 16,00 fino al giorno seguente quando riaccompagnerà la figlia all'asilo o a casa della madre entro le ore 9,00. I giorni delle visite pomeridiane vengono individuati in martedì, mercoledì e giovedì ma potranno variare a seconda dei turni di lavoro del padre, mentre il pernottamento si indica nel giorno di venerdì o sabato a seconda dei turni di lavoro del padre.
Il padre trascorrerà con la figlia un periodo di vacanza di quindici giorni durante l'anno anche non continuativi previa comunicazione dei singoli periodi alla madre con preavviso di almeno trenta giorni.
Durante il periodo estivo la minore verrà iscritta ad un campo solare ed i genitori continueranno ad applicare il calendario delle visite.
La madre svolge la professione di parrucchiera e si occuperà quotidianamente della figlia, coadiuvata dalla nonna materna.
I nonni paterni manterranno i rapporti con la nipote nei tempi in cui la stessa è affidata al padre.
Durante le festività natalizie la minore trascorrerà con i genitori alternativamente la sera della vigilia di Natale, il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Tutte le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori.
Mantenimento.
Il signor dichiara di svolgere la professione di operaio e che il suo reddito netto negli Parte_2 ultimi tre anni è stato pari a:
- € 24.648,00 nell'anno 2021;
- € 25.598,06 nell'anno 2022;
- € 28.734,40 nell'anno 2023; la signora attualmente svolge la professione di parrucchiera e che il suo reddito netto Parte_1 negli ultimi tre anni è stato pari a:
- € 0 nell'anno 2021;
- € 2227,00 nell'anno 2022;
- € 2.184,22 nell'anno 2023.
Le parti convengono che il padre verserà in favore della madre quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di € 250,00 mensili sul seguente conto Poste Pay Evolution IBAN IT
78O3608105138286802786821 alla stessa intestato entro il giorno 10 di ciascun mese;
l'assegno di contributo al mantenimento sarà aggiornabile annualmente secondo indici Istat. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% fra ciascun genitore con le modalità previste nel protocollo vigente presso il Tribunale di Lucca».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , Per_1 nata fuori dal matrimonio (il 24/7/2021) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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