TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/10/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1020/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1020/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EO PA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. EO PA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del chiedendo, CP_2
previa declaratoria di illegittimità dei contratti a tempo determinato instaurati tra le parti per un periodo superiore a mesi trentasei, la condanna del resistente al pagamento del risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a termine pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di
4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero, nel caso di stabilizzazione del ricorrente con contratto a tempo indeterminato nelle more del procedimento, la condanna del al risarcimento del danno CP_2
cagionato dal ritardo nell'immissione in ruolo.
A sostegno delle proprie richieste assume il ricorrente che al momento sta svolgendo attività di docenza con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica,; che ad oggi ha prestato attività didattica alle dipendenze del resistente, in forza di reiterati contratti a termine, stipulati per un CP_1
periodo superiore a 36 mesi;
che i contratti sono stati conclusi per sopperire ad esigenze lavorative assolutamente non transitorie nonché ad un fabbisogno durevole, al fine di sopperire alle carenze strutturali e permanenti del comparto scuola;
che con diffida, inviata all'amministrazione resistente, parte ricorrente rivendicava nuovamente il predetto vantaggio economico ed il risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti per supplenze annuali aventi una durata complessiva superiore a 36 mesi
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare – e contestualmente decisa – a seguito di scambio di note scritte fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Sulle pretese risarcitorie fondate sulla abusiva reiterazione dei contratti a termine
In ordine alla fondatezza della pretesa risarcitoria di parte ricorrente, suffragata dall'asserita reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato,
l'odierno giudicante richiama anzitutto – ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – l'insegnamento di Corte appello Firenze sez. lav.,
2 11/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 11/05/2021), n. 130, per cui «Al termine della complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine (c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (Corte Cost. ord. n. 2072013; CGCU 26 novembre 2014, ; Corte Cost. n. 1872016), la Corte di Cassazione con Per_1
più sentenze (per tutte n. 225522016 e n. 225582016), ha enunciato i seguenti principi a) il corpo normativo che regola le assunzioni del personale scolastico
(docente e ATA) è norma speciale rispetto al d.gs. n. 368/2001, e lo era anche prima che la legge lo prevedesse espressamente;
b) le regole e le diverse ipotesi di assunzione precaria (supplenze annuali, supplenze fino al termine delle attività didattiche, supplenze temporanee) rappresentano una esauriente previsione ex ante dei casi di autorizzazione del contratto a tempo determinato;
c) tuttavia l'abuso del tipo contrattuale deve essere adeguatamente sanzionato mediante strumenti di dissuasione effettiva e ciò a partire dal luglio 2001, termine ultimo per adeguare la normativa interna alla direttiva europea sul contratto a termine;
d) non vi è però abuso nei casi di supplenze temporanee e, salvo particolari condizioni, nel caso di supplenze fino al termine delle attività didattiche;
e) nel caso di supplenze annuali, al contrario, si ha abuso quando nel complesso siano durate più di 36 mesi, salvo che non vi sia stata assunzione in ruolo o che la fattispecie non rientri fra le previsioni di concreta e tempestiva stabilizzazione di cui alla L. n. 107/2015; f) riscontrato l'abuso, la sanzione è il risarcimento cd comunitario di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n.
5072/2016; g) nella irrilevanza della eventuale illegittimità del termine, al dipendente assunto a tempo determinato va corrisposta la retribuzione tenendo conto dell'anzianità effettivamente maturata nella successione dei contratti e secondo le previsioni dei CCNL tempo per tempo vigenti.
Sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, non è illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato (nel lavoro pubblico come nel lavoro privato, e nonostante l'espansione del tipo contrattuale realizzata con i più recenti interventi normativi).
Al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa
3 sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la nota definizione che è stata data dalla CGCE (sentenza 26 novembre 2014, ). Per_1
In tal senso la disposizioni esaminate vanno lette secondo il criterio della c.d. interpretazione conforme (per una simile individuazione dei limiti dell'interpretazione conforme Corte di Giustizia C 378/07 23 Persona_2
aprile 2009, punti da 197 a 200 secondo la quale nell'applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma, CE.
Siffatto obbligo d'interpretazione conforme riguarda l'insieme delle disposizioni del diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva di cui trattasi ... trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli della certezza del diritto e dell'irretroattività, e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale ... Tuttavia, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima.
Che la durata del precariato debba essere limitata a tre anni e, soprattutto, che l'aver prestato l'attività per tre anni nella medesima struttura scolastica coincida con la presunzione di stabilità del posto, si ricava agevolmente, oltre che dalla pronuncia europea richiamata, dalle disposizioni innovative del D.lgs. n. 368/2001 e da quante previsioni di legge abbiano considerato il periodo di trentasei mesi come utile ai fini della c.d. stabilizzazione (ad esempio, la varie ipotesi di stabilizzazione: negli enti locali, art. 1, comma 558, l. n. 296/2006; dei dipendenti della Croce Rossa Italiana, loc. ult. cit., comma 519; del Ministero dell'interno per gli addetti allo sportello per l'immigrazione; dei Vigili del Fuoco;
vedi anche il c.d. piano Madia per le stabilizzazioni nelle pubbliche amministrazioni).
4 Se, allora, la specificità (anche rispetto alla disciplina generale dell'insegnamento pubblico) consente l'uso del contratto a tempo determinato, la stessa non è sufficiente ad escludere che per questa categoria di lavoratori avvenga l'abuso dello stesso tipo contrattuale. E ciò in quanto, come si è visto, la durata del rapporto ulteriore rispetto ai tre anni denuncia il venir meno (se non l'originaria insussistenza) della ragione di flessibilità prevista dalla legge speciale (art. 2 L. n. 186/2003).
Non vale neppure affermare che l'abuso sia escluso dalla previsione della norma primaria che non esprime alcun limite temporale e che prevede il rinnovo
'automatico' di anno in anno per gli insegnanti precari. Il non aver previsto un limite, infatti, non preclude l'operazione ermeneutica di interpretazione conforme alla direttiva europea (v. per tutte la pronuncia cit.) ed al Per_1
complessivo sistema dell'ordinamento, che, come si è visto, considera abusiva l'utilizzazione del contratto a tempo determinato quando la durata complessiva superi i tre anni».
Tale orientamento giurisprudenziale, formatosi in relazione ai docenti
“ordinari”, è stato seguito dalla giurisprudenza di legittimità anche per gli insegnanti di religione, non ostando alle tutele riconosciute ai primi la disciplina speciale di cui alla L.186/2003. Difatti la Corte di legittimità ha recejntemente ritenuto che “"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del
2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28,
5 comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infra-annuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_1
risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso"
(Cass. civ. sez. lav., 12/08/2022, n. 24761; nello stesso senso Cass. civ. sez. lav.,
15/07/2022, n. 22420; Cass. civ. sez. lav., 15/06/2022, n. 19315) .
Il ha sostenuto che il ricorrente non ha superato alcune prove CP_1
dei concorsi banditi e che non ha partecipato ad altre procedure selettive, insinuando una carenza di iniziativa da parte dello stesso.
Tuttavia, tale argomentazione è infondata, in quanto per la classe di appartenenza del ricorrente, la procedura concorsuale ha previsto pochissimi posti disponibili, a fronte di una prova alla quale hanno partecipato migliaia di aspiranti insegnanti.
Pertanto la partecipazione ai concorsi è stata resa inefficace dalla scarsità di posti banditi a livello nazionale e dalle scelte ministeriali di allocazione.
Orbene – traslando gli esposti princìpi alla presente fattispecie – deve ritenersi che i contratti a termine stipulati tra le parti debbano essere dichiarati illegittimi in quanto la durata complessiva degli stessi ha superato il termine di legge di mesi 36.
Sotto il profilo risarcitorio la sanzione dissuasiva va liquidata secondo i parametri di cui alle Sez. Un. n. 5072/2016, nella misura di 4 mensilità
6 dell'ultima retribuzione globale di fatto, che appare al giudicante equa tenendo conto della contenuta estensione diacronica del rapporto in essere.
Ogni ulteriore questione si intende assorbita dall'accoglimento della domanda principale del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria, stante l'assenza di questioni di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione di parte ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
2. DA l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente nella misura di un'indennità pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di parte ricorrente;
3. DA l'Amministrazione resistente al pagamento – in favore di parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatario, ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 15/10/2025
Il giudice
Giorgio RI
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1020/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EO PA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. EO PA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del chiedendo, CP_2
previa declaratoria di illegittimità dei contratti a tempo determinato instaurati tra le parti per un periodo superiore a mesi trentasei, la condanna del resistente al pagamento del risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a termine pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di
4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero, nel caso di stabilizzazione del ricorrente con contratto a tempo indeterminato nelle more del procedimento, la condanna del al risarcimento del danno CP_2
cagionato dal ritardo nell'immissione in ruolo.
A sostegno delle proprie richieste assume il ricorrente che al momento sta svolgendo attività di docenza con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica,; che ad oggi ha prestato attività didattica alle dipendenze del resistente, in forza di reiterati contratti a termine, stipulati per un CP_1
periodo superiore a 36 mesi;
che i contratti sono stati conclusi per sopperire ad esigenze lavorative assolutamente non transitorie nonché ad un fabbisogno durevole, al fine di sopperire alle carenze strutturali e permanenti del comparto scuola;
che con diffida, inviata all'amministrazione resistente, parte ricorrente rivendicava nuovamente il predetto vantaggio economico ed il risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti per supplenze annuali aventi una durata complessiva superiore a 36 mesi
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare – e contestualmente decisa – a seguito di scambio di note scritte fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Sulle pretese risarcitorie fondate sulla abusiva reiterazione dei contratti a termine
In ordine alla fondatezza della pretesa risarcitoria di parte ricorrente, suffragata dall'asserita reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato,
l'odierno giudicante richiama anzitutto – ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – l'insegnamento di Corte appello Firenze sez. lav.,
2 11/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 11/05/2021), n. 130, per cui «Al termine della complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine (c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (Corte Cost. ord. n. 2072013; CGCU 26 novembre 2014, ; Corte Cost. n. 1872016), la Corte di Cassazione con Per_1
più sentenze (per tutte n. 225522016 e n. 225582016), ha enunciato i seguenti principi a) il corpo normativo che regola le assunzioni del personale scolastico
(docente e ATA) è norma speciale rispetto al d.gs. n. 368/2001, e lo era anche prima che la legge lo prevedesse espressamente;
b) le regole e le diverse ipotesi di assunzione precaria (supplenze annuali, supplenze fino al termine delle attività didattiche, supplenze temporanee) rappresentano una esauriente previsione ex ante dei casi di autorizzazione del contratto a tempo determinato;
c) tuttavia l'abuso del tipo contrattuale deve essere adeguatamente sanzionato mediante strumenti di dissuasione effettiva e ciò a partire dal luglio 2001, termine ultimo per adeguare la normativa interna alla direttiva europea sul contratto a termine;
d) non vi è però abuso nei casi di supplenze temporanee e, salvo particolari condizioni, nel caso di supplenze fino al termine delle attività didattiche;
e) nel caso di supplenze annuali, al contrario, si ha abuso quando nel complesso siano durate più di 36 mesi, salvo che non vi sia stata assunzione in ruolo o che la fattispecie non rientri fra le previsioni di concreta e tempestiva stabilizzazione di cui alla L. n. 107/2015; f) riscontrato l'abuso, la sanzione è il risarcimento cd comunitario di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n.
5072/2016; g) nella irrilevanza della eventuale illegittimità del termine, al dipendente assunto a tempo determinato va corrisposta la retribuzione tenendo conto dell'anzianità effettivamente maturata nella successione dei contratti e secondo le previsioni dei CCNL tempo per tempo vigenti.
Sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, non è illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato (nel lavoro pubblico come nel lavoro privato, e nonostante l'espansione del tipo contrattuale realizzata con i più recenti interventi normativi).
Al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa
3 sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la nota definizione che è stata data dalla CGCE (sentenza 26 novembre 2014, ). Per_1
In tal senso la disposizioni esaminate vanno lette secondo il criterio della c.d. interpretazione conforme (per una simile individuazione dei limiti dell'interpretazione conforme Corte di Giustizia C 378/07 23 Persona_2
aprile 2009, punti da 197 a 200 secondo la quale nell'applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma, CE.
Siffatto obbligo d'interpretazione conforme riguarda l'insieme delle disposizioni del diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva di cui trattasi ... trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli della certezza del diritto e dell'irretroattività, e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale ... Tuttavia, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima.
Che la durata del precariato debba essere limitata a tre anni e, soprattutto, che l'aver prestato l'attività per tre anni nella medesima struttura scolastica coincida con la presunzione di stabilità del posto, si ricava agevolmente, oltre che dalla pronuncia europea richiamata, dalle disposizioni innovative del D.lgs. n. 368/2001 e da quante previsioni di legge abbiano considerato il periodo di trentasei mesi come utile ai fini della c.d. stabilizzazione (ad esempio, la varie ipotesi di stabilizzazione: negli enti locali, art. 1, comma 558, l. n. 296/2006; dei dipendenti della Croce Rossa Italiana, loc. ult. cit., comma 519; del Ministero dell'interno per gli addetti allo sportello per l'immigrazione; dei Vigili del Fuoco;
vedi anche il c.d. piano Madia per le stabilizzazioni nelle pubbliche amministrazioni).
4 Se, allora, la specificità (anche rispetto alla disciplina generale dell'insegnamento pubblico) consente l'uso del contratto a tempo determinato, la stessa non è sufficiente ad escludere che per questa categoria di lavoratori avvenga l'abuso dello stesso tipo contrattuale. E ciò in quanto, come si è visto, la durata del rapporto ulteriore rispetto ai tre anni denuncia il venir meno (se non l'originaria insussistenza) della ragione di flessibilità prevista dalla legge speciale (art. 2 L. n. 186/2003).
Non vale neppure affermare che l'abuso sia escluso dalla previsione della norma primaria che non esprime alcun limite temporale e che prevede il rinnovo
'automatico' di anno in anno per gli insegnanti precari. Il non aver previsto un limite, infatti, non preclude l'operazione ermeneutica di interpretazione conforme alla direttiva europea (v. per tutte la pronuncia cit.) ed al Per_1
complessivo sistema dell'ordinamento, che, come si è visto, considera abusiva l'utilizzazione del contratto a tempo determinato quando la durata complessiva superi i tre anni».
Tale orientamento giurisprudenziale, formatosi in relazione ai docenti
“ordinari”, è stato seguito dalla giurisprudenza di legittimità anche per gli insegnanti di religione, non ostando alle tutele riconosciute ai primi la disciplina speciale di cui alla L.186/2003. Difatti la Corte di legittimità ha recejntemente ritenuto che “"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del
2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28,
5 comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infra-annuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_1
risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso"
(Cass. civ. sez. lav., 12/08/2022, n. 24761; nello stesso senso Cass. civ. sez. lav.,
15/07/2022, n. 22420; Cass. civ. sez. lav., 15/06/2022, n. 19315) .
Il ha sostenuto che il ricorrente non ha superato alcune prove CP_1
dei concorsi banditi e che non ha partecipato ad altre procedure selettive, insinuando una carenza di iniziativa da parte dello stesso.
Tuttavia, tale argomentazione è infondata, in quanto per la classe di appartenenza del ricorrente, la procedura concorsuale ha previsto pochissimi posti disponibili, a fronte di una prova alla quale hanno partecipato migliaia di aspiranti insegnanti.
Pertanto la partecipazione ai concorsi è stata resa inefficace dalla scarsità di posti banditi a livello nazionale e dalle scelte ministeriali di allocazione.
Orbene – traslando gli esposti princìpi alla presente fattispecie – deve ritenersi che i contratti a termine stipulati tra le parti debbano essere dichiarati illegittimi in quanto la durata complessiva degli stessi ha superato il termine di legge di mesi 36.
Sotto il profilo risarcitorio la sanzione dissuasiva va liquidata secondo i parametri di cui alle Sez. Un. n. 5072/2016, nella misura di 4 mensilità
6 dell'ultima retribuzione globale di fatto, che appare al giudicante equa tenendo conto della contenuta estensione diacronica del rapporto in essere.
Ogni ulteriore questione si intende assorbita dall'accoglimento della domanda principale del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria, stante l'assenza di questioni di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione di parte ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
2. DA l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente nella misura di un'indennità pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di parte ricorrente;
3. DA l'Amministrazione resistente al pagamento – in favore di parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatario, ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 15/10/2025
Il giudice
Giorgio RI
7