Accoglimento
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/10/2025, n. 7778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7778 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07778/2025REG.PROV.COLL.
N. 07786/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7786 del 2023, proposto da IO Di NA, AR SU Di NA, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3434/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il Cons. Marco Morgantini e udito l’Avv. Umberto Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato deciso il ricorso proposto per l'annullamento delle comunicazioni di rilascio della concessione in sanatoria e di richiesta contestuale di pagamento dei conguagli n. 59705 e n. 59706 del 12/08/13 emesse dal Comune di Roma Capitale, nella parte in cui richiedono ai ricorrenti le somme ivi indicate a titolo di oneri concessori, oblazione e danni ambientali.
È stata accolta parzialmente la domanda caducatoria e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento prot. n. 2013/59705 del 12/08/13 nella sola parte in cui ha determinato l’oblazione nella misura di euro 3.682,98 oltre interessi anziché di euro 3.130,53 oltre interessi.
Per il resto il ricorso è stato respinto.
IO Di NA e AR SU Di NA impugnavano le comunicazioni di rilascio della concessione in sanatoria e di richiesta contestuale di pagamento dei conguagli n. 59705 e n. 59706 del 12/08/13 emesse dal Comune di Roma Capitale, nella parte in cui richiedono ai ricorrenti le somme ivi indicate a titolo di oneri concessori, oblazione e danni ambientali, e chiedevano la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni.
Con la prima censura i ricorrenti prospettavano la violazione degli artt. 97 Cost., 35 l. n. 47/85 e 39 l. n. 724/94 in quanto nella fattispecie si sarebbe perfezionata la prescrizione in ordine alle pretese del Comune concernenti le maggiori somme richieste a titolo di oblazione ed oneri concessori; in particolare, le istanze di condono sarebbero state presentate nel 1995 mentre le richieste di Roma Capitale, aventi ad oggetto l’integrazione della documentazione relativa alle sanatorie, sarebbero intervenute dopo il decorso del termine prescrizionale e, comunque, avrebbero riguardato atti già presenti nei procedimenti di sanatoria.
Il Tar ha considerato che, secondo l’art. 35 l. n. 47/85, richiamato dall’art. 39 l. n. 724/94 applicabile alla fattispecie in considerazione della data di presentazione dei due condoni dei ricorrenti (1995), “fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti”.
Il Tar ha osservato che il decorso del termine prescrizionale per il conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori presuppone la completezza della documentazione e l’esistenza dei requisiti sostanziali necessari per l’accoglimento della sanatoria (Cons. Stato n. 1287/21, Cons. Stato n. 3241/19, Cons. Stato n. 4706/16).
Nella fattispecie, le domande di condono presentate dai ricorrenti erano carenti della visura storica e della planimetria catastale, del certificato d’idoneità statica e della dichiarazione sullo stato dei lavori al 31/12/93, richiesti da Roma Capitale con note prot. n. 63752 e n. 63754 del 12/12/11; la contraria affermazione dei ricorrenti circa la presenza di tale documentazione nei procedimenti di sanatoria non è stata dagli stessi comprovata in maniera idonea ed, anzi, è smentita dal comportamento successivo degli interessati i quali in data 02/07/12 hanno prodotto a Roma Capitale le integrazioni documentali richieste.
Il Tar ha poi considerato che, poiché i beni oggetto di condono risultano gravati da vincolo paesaggistico, solo dopo il completo deposito della documentazione da parte dei ricorrenti il Comune, con nota prot. n. 26647 del 12/04/13 (allegata alla documentazione depositata da Roma Capitale il 03/02/14), ha potuto richiedere alla competente autorità il nulla osta relativo al vincolo.
Con la seconda censura i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 39 l. n. 724/94 in quanto il Comune avrebbe richiesto i conguagli nonostante fosse ancora proprietario dei terreni a seguito del provvedimento di acquisizione.
Il Tar ha richiamato l’art. 39 comma 19 l. n. 724/94, nel testo vigente alla data di presentazione delle domande di condono, secondo cui “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del Comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994”.
Dalla disposizione in esame emerge che la richiesta dei conguagli non è subordinata all’annullamento dell’acquisizione ma costituisce il presupposto per ottenere tale annullamento.
Il Tar ha osservato che i ricorrenti, alle condizioni previste dalla disposizione in esame, possono richiedere a Roma Capitale l’annullamento dell’acquisizione che ha riguardato gli immobili di loro proprietà, adempimento che, dagli atti, non risulta che gli stessi abbiano ancora posto in essere nonostante le richieste, in tal senso, formulate dall’ente locale con le note prot. n. 30341 del 03/03 /14 e prot. n. 30538 del 04/03/14.
Con la terza censura i ricorrenti prospettavano la violazione degli artt. 97 Cost., 1 e 10 bis l. n. 241/90 lamentando la mancata trasparenza e l’omesso contraddittorio in riferimento al calcolo delle somme richieste e l’illegittimità delle stesse, anche perché gli interessi sarebbero stati calcolati anche per il periodo in cui l’amministrazione avrebbe ritardato nell’esitare i due procedimenti di condono.
Il Tar ha ritenuto tale motivo parzialmente fondato.
Come risulta dalla nota prot. n. 4150 dell’08/07/22, trasmessa da Risorse per Roma, il corretto importo dell’oblazione per la pratica n. 0/17179 è pari ad euro 3.130,53 e non già ad euro 3.682,98, come indicato nel gravato provvedimento prot. n. 59705 del 12/08/13 che, pertanto, in parte qua è stato annullato.
Il Tar ha ritenuto invece la censura infondata nella parte in cui ha ad oggetto le ulteriori somme richieste da Roma Capitale.
Dalla predetta nota di Risorse per Roma risulta che sull’oblazione dovuta sono stati calcolati gli interessi a decorrere dal 15 aprile 1995 fino alla data di convocazione per il ritiro del titolo.
Tale modus procedendi è stato ritenuto corretto dal Tar considerando quanto segue:
- l’art. 39 comma 5 l. n. 724/94 prevedeva che l’oblazione dovesse essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995;
- secondo l’art. 2 comma 40 l. n. 662/96, “per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994 o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994 comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei Comuni dell'obbligo di pagamento”.
Nella fattispecie l’inadempimento dei ricorrenti all’obbligo di pagamento dell’oblazione entro le scadenze previste dall’art. 39 comma 5 l. n. 724/94 (risulta, infatti, versata solo la quota fissa di euro 1.032,91) comporta che gli stessi siano tenuti al pagamento dell’interesse legale sulle somme, già ab origine dovute, per tutto il periodo di durata del procedimento, onere che gli stessi avrebbero potuto, in qualunque momento, evitare versando a Roma Capitale quanto da essi dovuto già dal 12 aprile 1995.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi in riferimento agli oneri concessori che, ai sensi dell’art. 39 comma 9 l. n. 724/94, avrebbero dovuto essere corrisposti, per ogni procedimento di sanatoria, nella misura di 150.000 lire per metro quadro (l’abuso è di mq. 132,06) corrispondenti a complessivi euro 10.230 mentre ognuno dei ricorrenti ha corrisposto solo 3.468,12 euro; sulla somma residua correttamente Roma Capitale ha calcolato l’interesse del dieci per cento annuo in ossequio a quanto previsto dall’art. 39 comma 10 l. n. 724/94 (Cons. Stato n. 5338/13).
Il Tar ha pertanto osservato che Roma Capitale non ha richiesto interessi sulle somme dovute a titolo di conguaglio degli oneri concessori, ma solo sulle somme (oblazione completa e residuo dell’anticipazione degli oneri concessori) che i ricorrenti, benché fosse loro onere, hanno colpevolmente omesso di versare nella misura e nei termini previsti dalle disposizioni primarie in precedenza indicate.
Ne consegue che il ritardo nella definizione dei procedimenti, lamentato dai ricorrenti, ha per essi comportato la negativa conseguenza del decorrere degli interessi per le sole somme da essi colpevolmente non tempestivamente versate, ferma restando la già ricordata possibilità, per gli stessi, di adempiere in qualunque momento all’originario obbligo di pagamento ed evitare il maturarsi di successivi accessori.
Con la quarta censura i ricorrenti prospettavano il vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria in quanto, ai fini del conguaglio, il Comune avrebbe omesso di considerare alcune somme da loro versate.
Il Tar ha respinto anche tale censura, considerando che dalla documentazione depositata dai ricorrenti risulta che gli oneri concessori da loro effettivamente versati (il cui pagamento è documentato solo per la Di NA) sono pari, per ciascuna pratica, ad euro 3.468,12 corrispondente all’importo calcolato da Roma Capitale nelle richieste di conguaglio.
Per quanto concerne l’oblazione, Risorse per Roma nella nota prot. n. 4150/22 dell’08/07/22 evidenzia che sono stati pagati, per ogni procedimento di condono, euro 1.032,91 facendo riferimento a due bollettini postali del 15/12/94 aventi numero 869 RM Montesacro e n. 870 RM Montesacro.
I ricorrenti hanno prodotto copia di tali bollettini nonché di altri due bollettini (n. 822 Piazza Dante dell’importo di lire 739.780 intestato a IO Di NA e n. 821 Roma Piazza Dante del 16/03/95 di lire 1.835.680 intestato a AR SU Di NA) i quali ultimi, però, non trovano corrispondenza negli atti di Roma Capitale e, secondo il Tar, non possono essere presi in considerazione anche perché prodotti in giudizio solo in copia fotostatica e non in originale.
Il Tar ha infine respinto la domanda risarcitoria, motivata in relazione alla limitazione degli interessi dovuti a Roma Capitale “che andrebbero limitati ai 24 mesi di decorrenza dell’istanza” (pag. 11 dell’atto introduttivo).
Nella memoria conclusionale i ricorrenti quantificavano, poi, il danno in euro duemila, per ognuno di essi e per ogni anno necessario al perfezionamento dei procedimenti di condono, ed in altri duemila, nella medesima misura, per l’illegittima acquisizione.
Il Tar ha osservato che il decorrere degli interessi è conseguenza del colpevole inadempimento agli obblighi di pagamento specificamente previsti dalla l. n. 724/94 e che i ricorrenti non hanno comprovato le voci di danno descritte nel gravame e, comunque, il danno richiesto in relazione al provvedimento di acquisizione postula una declaratoria d’illegittimità del provvedimento stesso che non è stata mai pronunciata dal giudice amministrativo e che in questa sede non può essere emessa, nemmeno incidentalmente, specie se si considera che il provvedimento di acquisizione è stato notificato il 17/02/94 (come emerge dalla sentenza n. 33101/10 del TAR Lazio), e non nel 2000 come deducono i ricorrenti, e che le domande di condono risalgono all’anno successivo.
2. Parte appellante richiama l'art. 35, comma 12, della L. 47/1985 che prevede il termine di trentasei mesi di prescrizione “breve” per richiedere integrazioni o conguagli dell’oblazione; mentre, dall’altra parte, soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale il diritto dell’ente pubblico a richiedere eventuali maggiorazioni degli oneri concessori.
Tale termine sarebbe stato disatteso da parte della Amministrazione; essendo state presentate le due istanze di condono nel febbraio 1995, ed essendo tardiva tale richiesta da parte del Comune del novembre 2011, essendo passati oltre 16 anni di tempo, si dovrebbe ritenere che ogni richiesta di oblazioni ed oneri concessori fosse prescritta.
Secondo parte appellante la pratica sarebbe stata depositata già ab origine completa di ogni documentazione, e le richieste del Comune del dicembre 2011 (16 anni dopo) sarebbero solo un mero tentativo di interrompere tale termine.
Osserva che il termine di prescrizione relativo alle somme dovute a titolo di oblazione è quello breve di 36 mesi (giusta il disposto dell’art. 35, co. 18 l. n. 47/1985), decorrente dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini della definizione della domanda di condono mentre il diritto al conguaglio delle somme dovute a titolo di contributi concessori, disciplinato dall’art. 37 della medesima l. n. 47/1985, può essere fatto valere nel termine ordinario di prescrizione decennale.
Nel caso di specie il secondo termine sarebbe decorso.
Parte appellante lamenta la violazione dell’art. 39 della legge n° 724 del 1994 per non avere Roma Capitale annullato l’acquisizione al patrimonio comunale che avrebbe dovuto essere annullata nel momento della proposizione della richiesta di sanatoria.
Parte appellante lamenta la non chiara quantificazione delle somme dovute.
Osserva che il Comune ha applicato gli interessi del 10% annuo in base al comma 10 dell’art. 39 della legge n. 724/94.
Tuttavia ritiene che tale norma sia applicabile solo alle domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell’oblazione.
Gli interessi relativi agli oneri di urbanizzazione andrebbero quantificati in base al tasso di interesse legale (e non con la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 39, comma 10, della legge n. 724 del 1994).
Risulterebbe pertanto fondata la pretesa di restituzione degli interessi versati in eccesso.
Lamenta che non sarebbe stato applicato, per Di NA AR SU, l’art. 39 comma 13 della legge n. 724 del 1994, secondo cui “per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla legge”.
Parte appellante lamenta e l’Amministrazione solo dopo 16 anni ha chiesto una integrazione documentale agli istanti, chiudendo la pratica di condono dopo ben 18 anni e sei mesi, per due immobili attualmente di proprietà del Comune.
Ritiene che il Comune non potesse richiedere gli interessi a decorrere dal momento della domanda.
Contesta la sentenza appellata nella parte in cui non ha riconosciuto il pagamento dimostrato con bollettini prodotti solo in copia fotostatica e non in originale.
Tale documentazione dovrebbe ritenersi acquisita agli atti, non avendo Roma Capitale contestato tale documentazione.
Parte appellante lamenta la differenza fra i due conteggi a fronte di due situazioni del tutto analoghe, sia per quanto riguarda gli abusi commessi che per quanto riguarda i redditi di riferimento.
Sull'errato presupposto che la signora Di NA non avesse compiutamente istruito la pratica per quanto riguardava i redditi, è stata computata una somma di circa 10.000 euro maggiore di quella del fratello, circostanza che avrebbe potuto/dovuto essere risolta in sede istruttoria, chiedendo alla signora i redditi di riferimento al fine di procedere col corretto calcolo.
Parte appellante ripropone la domanda risarcitoria per danno da ritardo respinta dal Tar.
Fa riferimento al danno derivante dall'avere Roma Capitale acquisito sin dal lontano 2000 il terreno e contestualmente le abitazioni dei ricorrenti, che ovviamente avrebbero potuto in questo lasso di tempo decidere di vendere il compendio o anche solo avere un mutuo bancario per avere un finanziamento (anche del caso per pagare questi oneri).
Per quanto riguarda poi la quantificazione del risarcimento del danno per mancato godimento del bene a cagione dell’occupazione illegittima, ritiene di poter fare applicazione, in via equitativa, dei criteri risarcitori dettati dall’art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001 e dunque in una somma pari al 5% annuo del valore del terreno, oltre rivalutazione e interessi legali.
In subordine e in via forfettaria, trattandosi di un comportamento illegittimo e reiterato, ritiene equo un risarcimento forfettario di 2000 euro annui per ognuno dei ricorrenti.
Ritiene errata la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto il ricorso perché "il decorrere degli interessi è conseguenza del colpevole inadempimento agli obblighi di pagamento specificamente previsti dalla l. n. 724/94", sia perché "i ricorrenti non hanno, in alcun modo, comprovato le voci di danno descritte nel gravame e, comunque, il danno richiesto in relazione al provvedimento di acquisizione postula una declaratoria d’illegittimità del provvedimento stesso che non è stata mai pronunciata dal giudice amministrativo e che in questa sede non può essere emessa, nemmeno incidentalmente, specie se si considera che il provvedimento di acquisizione è stato notificato il 17/02/94 (come emerge dalla sentenza n. 33101/10 del TAR Lazio), e non nel 2000 come deducono i ricorrenti, e che le domande di condono risalgono all’anno successivo".
3. L’appello è in parte infondato.
In primo luogo si osserva che il credito relativo alle somme richieste da Roma Capitale non si è prescritto.
La documentazione depositata nel 1995, al momento della presentazione delle istanze di condono, non era completa sulla base di quanto prescrive l’art. 39 L. 724/1994.
Il decorso del termine di prescrizione relativo al credito per conguagli degli oneri di urbanizzazione e delle oblazioni per condono, non inizia a decorrere fintanto che l’Ente procedente non sia in possesso di tutta la documentazione necessaria al fine di una completa istruttoria del procedimento.
La documentazione prodotta al momento della presentazione delle istanze non era completa e pertanto il termine di prescrizione poteva iniziare a decorrere solo a partire dal deposito del 2 luglio 2012 successivo alla richiesta d’integrazione documentale del 12 dicembre 2011.
La decorrenza del termine di prescrizione presuppone che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e siano, per l’effetto, precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’an ed il quantum dell’obbligazione gravante sul privato.
Ciò è coerente con la disciplina di cui all’art. 2935 del cod. civ., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
D’altro canto il ritardo di Roma Capitale non è stato colpevole, ma motivato in relazione definizione dei due giudizi pendenti avverso l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione al patrimonio, precedenti rispetto alle due istante di condono e definiti nell’ottobre 2010 con dichiarazione d’improcedibilità del ricorso.
Il collegio osserva che:
- l’art. 39 comma 5 l. n. 724/94 prevedeva che l’oblazione dovesse essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995;
- secondo l’art. 2 comma 40 l. n. 662/96, “per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994 o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994 comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei Comuni dell'obbligo di pagamento”.
Nella fattispecie l’inadempimento dei ricorrenti all’obbligo di pagamento dell’oblazione entro le scadenze previste dall’art. 39 comma 5 l. n. 724/94 (risulta, infatti, versata solo la quota fissa di euro 1.032,91) comporta che gli stessi siano tenuti al pagamento dell’interesse legale sulle somme, già ab origine dovute, per tutto il periodo di durata del procedimento, onere che gli stessi avrebbero potuto, in qualunque momento, evitare versando a Roma Capitale quanto da essi dovuto già dal 12 aprile 1995.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi in riferimento agli oneri concessori che, ai sensi dell’art. 39 comma 9 l. n. 724/94, avrebbero dovuto essere corrisposti, per ogni procedimento di sanatoria, nella misura di 150.000 lire per metro quadro (l’abuso è di mq. 132,06) corrispondenti a complessivi euro 10.230 mentre ognuno dei ricorrenti ha corrisposto solo 3.468,12 euro.
Roma Capitale ha correttamente richiesto interessi solo sulle somme (oblazione completa e residuo dell’anticipazione degli oneri concessori) che i ricorrenti, benché fosse loro onere, hanno colpevolmente omesso di versare nella misura e nei termini previsti dalle disposizioni primarie in precedenza indicate.
Ne consegue che il ritardo nella definizione dei procedimenti, lamentato dai ricorrenti, ha per essi comportato la negativa conseguenza del decorrere degli interessi per le sole somme da essi colpevolmente non tempestivamente versate, ferma restando la già ricordata possibilità, per gli stessi, di adempiere in qualunque momento all’originario obbligo di pagamento ed evitare il maturarsi di successivi accessori.
Per il calcolo dei conguagli Roma Capitale ha applicato i criteri previsti nelle delibere n.133/93 e n. 214/96 di cui parte appellante non ha dimostrato l’erroneità.
4. Risulta invece in parte fondata la censura secondo cui Roma Capitale avrebbe omesso di considerare alcune somme versate.
Il Tar ha sotto tale profilo precisamente evidenziato che dalla documentazione depositata dai ricorrenti risulta che gli oneri concessori da loro effettivamente versati sono pari, per ciascuna pratica, ad euro 3.468,12 corrispondente all’importo calcolato da Roma Capitale nelle richieste di conguaglio.
Per quanto concerne l’oblazione, Risorse per Roma nella nota prot. n. 4150/22 dell’08/07/22 evidenzia che sono stati pagati, per ogni procedimento di condono, euro 1.032,91 facendo riferimento a due bollettini postali del 15/12/94 aventi numero 869 RM Montesacro e n. 870 RM Montesacro.
I ricorrenti hanno prodotto inoltre due bollettini (n. 822 Piazza Dante dell’importo di lire 739.780 intestato a IO Di NA e n. 821 Roma Piazza Dante del 16/03/95 di lire 1.835.680 intestato a AR SU Di NA) che secondo il Tar Roma Capitale giustamente non avrebbe considerato perché non troverebbero corrispondenza negli atti di Roma Capitale e perché sono stati prodotti in giudizio solo in copia fotostatica e non in originale.
Con esclusivo riferimento alla mancata considerazione dei sopra indicati due bollettini l’appello merita accoglimento.
Il collegio osserva che, in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, l'art. 2719 c.c. impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
La presunta non corrispondenza negli atti di Roma Capitale, cui ha fatto riferimento il Tar, è un’asserzione generica, come tale non valida.
L'eccezione di non conformità tra copia ed originale va sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (così Cass. Civ. n° 14945 del 4 giugno 2025), altrimenti la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass. n. 882/2018; n. 4053/2018). Perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. civ, Sez. V, n. 23246/2020).
Nel caso di specie, il Comune di Roma non ha adeguatamente disconosciuto l’autenticità di tale documentazione, né in primo, né in secondo grado e da ciò consegue che l’importo di cui ai sopra indicati due bollettini deve essere riconosciuto come effettivamente pagato, in parziale accoglimento dell’appello.
Da ciò consegue che devono essere ricalcolati gli oneri concessori dovuti, sottraendo anche le sopraindicate somme già pagate dai ricorrenti con conseguente ricalcolo degli interessi anche alla luce della statuizione di cui al punto seguente.
5. L’appello è inoltre fondato nella parte in cui Roma Capitale ha calcolato sulle somme dovute, in luogo dell’interesse legale, l’interesse del 10 per cento annuo sulla base dell’art. 39, comma 10, l. n. 724/94.
Il collegio evidenzia che la previsione dell’interesse del 10 per cento ha natura di sanzione se superiore al tasso di interesse legale.
Nel caso di specie:
- come sopra evidenziato sub 4) taluni importi, effettivamente pagati, non sono stati erroneamente considerati dall’Amministrazione;
- il Tar ha annullato il provvedimento prot. n. 2013/59705 del 12/08/13 nella sola parte in cui ha determinato l’oblazione nella misura di euro 3.682,98 oltre interessi anziché di euro 3.130,53 oltre interessi e tale punto non è stato appellato.
Ne consegue che, anche considerando il lungo tempo in cui il procedimento si è svolto, si deve ritenere che gli specifici sopra indicati errori nella definizione del procedimento determinano la non applicabilità degli interessi nella misura del 10 per cento, dovendosi invece applicare la misura del tasso legale.
Infatti non trova giustificazione l’aggravio di costi risultante dalla differenza tra interessi annui del 10 per cento e interessi legali.
In accoglimento dell’appello ed in parziale annullamento della sentenza appellata e dei provvedimenti di Roma Capitale, l’Amministrazione si dovrà rideterminare tenendo conto di quanto sopra espresso ai punti 4 e 5 della presente sentenza.
6. La censura avente ad oggetto ulteriori presunti errori nel calcolo delle somme e differenze di richieste di importi dovuti con riferimento a Di NA IO e Di NA AR SU, proposta con l’appello, a prescindere dalla sua inammissibilità per non essere stata formulata in primo grado, è comunque infondata in quanto genericamente proposta senza un adeguato supporto probatorio.
7. Non inficia, inoltre, la legittimità del procedimento di condono la circostanza che l’area interessata dagli abusi edilizi sia stata già acquisita di diritto.
Lo stesso art. 39 comma 19 della legge n° 724 del 1994 stabilisce che il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare.
Dunque il presupposto per ottenere l’annullamento dell’acquisizione è non solo la presentazione dell’istanza di condono ma anche il perfezionamento del relativo procedimento e il completo adempimento degli oneri connessi (così Consiglio di Stato II n° 1413 del 12 febbraio 2024).
Nel caso di specie le somme sono state quantificate e sono dovute, non essendosi verificato il completo pagamento e dunque non sussiste allo stato il titolo alla retrocessione.
Esulano dal presente giudizio le questioni di legittimità del provvedimento di acquisizione adottato in data 17 febbraio 1994 dunque prima della presentazione delle istanze di condono in data 17 febbraio 1995.
8. E’ infine infondata la domanda risarcitoria. Sotto tale profilo il Tar ha correttamente evidenziato che il decorrere degli interessi è conseguenza del colpevole inadempimento agli obblighi di pagamento specificamente previsti dalla l. n. 724/94.
Inoltre il danno richiesto in relazione al provvedimento di acquisizione postula una declaratoria d’illegittimità del provvedimento stesso che non è stata mai pronunciata dal giudice amministrativo.
Né sussiste danno da mancata retrocessione perché come sopra precisato, non si è verificato il completo pagamento.
Il collegio osserva infine che parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da ritardo.
Si osserva che l’errata quantificazione di alcuni importi (come specificato sub 4 e sub 5) non integra i presupposti per configurare un danno da ritardo e quindi non può giustificare la condanna dell’Amministrazione al risarcimento, in quanto in alcun modo i ricorrenti hanno dimostrato si aver subito un danno e il nesso di causalità con il ritardo.
Anzi il parziale accoglimento dell’appello nei termini sopra esposti risulta pienamente satisfattivo, tenendo conto che, anche in ragione del tempo trascorso, è stata esclusa l’applicabilità degli interessi nella misura del 10 per cento.
La necessaria rideterminazione da parte di Roma Capitale degli importi sub 4) e 5) previene di per sé la configurazione di un danno risarcibile.
L’appello deve pertanto essere accolto solo in parte nei sensi di cui in motivazione.
In parziale accoglimento dell’appello deve essere parzialmente annullata la sentenza appellata nei sensi di cui in motivazione.
Per l’effetto devono essere parzialmente annullati i provvedimenti impugnati in primo grado nei sensi di cui in motivazione e deve essere ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi come da motivazione.
Per il resto l’appello è respinto.
La soccombenza reciproca impone di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla parzialmente la sentenza appellata nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, accoglie in parte il ricorso di primo grado e annulla parzialmente i provvedimenti impugnati in primo grado nei sensi di cui in motivazione e ordina all’Amministrazione di rideterminarsi come da motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO