TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/07/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU TT Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice
Dott.ssa IA NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
1.10.2024, assunto in decisione in data 10.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Elisa Andrea Malvicini e Isaac Nicola Rancic ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sesto San Giovanni alla via Gorizia n. 23;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: alla udienza del 10.7.2025 il legale della ricorrente dichiara che la signora non intende proseguire nel procedimento
e ne chiede l'estinzione.
Motivi della decisione
Premesso che :
- e anno intrattenuto una relazione dalla quale è Parte_1 Controparte_1
Per_ nato in data [...].
-Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. con il quale ha chiesto, ex art. 337 ter e Parte_1
Per_ segg. cod. civ., nei confronti di l'affidamento esclusivo di , con collocazione della Controparte_1 residenza presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
che fosse disposto un contributo al mantenimento del minore a carico di ella misura mensile di 350,00 CP_1 euro oltre al rimborso dell'80% delle c.d. spese straordinarie;
che le venisse riconosciuto l'intero ammontare dell'Assegno Unico;
a sostegno delle sue domande la ricorrente ha esposto che la relazione tra le parti iniziava nel 2010 e la coppia viveva in Umbria;
che la relazione terminava per incompatibilità caratteriali nel giugno 2018; di essere tornata a vivere dalla di lei madre in Sesto San Giovanni, in accordo Per_ con il resistente, con il figlio;
che il resistente esercitava il diritto di visita solo immediatamente dopo la fine della relazione;
che egli non versava il contributo al mantenimento del figlio;
che egli lavorava presso l'azienda del di lui fratello;
di essere alla ricerca di stabile occupazione;
di essere aiutata economicamente dalla di lei madre.
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia;
alla udienza del 10.7.2025 la ricorrente dichiarava quanto in epigrafe riportato.
*******
Ai sensi dell'articolo 473bis.21 c.p.c. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.
La dichiarazione di rinuncia operata dal legale della ricorrente alla udienza del 10.7.2025 determina l'estinzione del procedimento.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dichiara l'estinzione del procedimento;
II. Spese irripetibili. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.7.2025
Il Giudice Rel.
IA NO
Il Presidente
AU TT
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU TT Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice
Dott.ssa IA NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
1.10.2024, assunto in decisione in data 10.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avvocati Elisa Andrea Malvicini e Isaac Nicola Rancic ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sesto San Giovanni alla via Gorizia n. 23;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: alla udienza del 10.7.2025 il legale della ricorrente dichiara che la signora non intende proseguire nel procedimento
e ne chiede l'estinzione.
Motivi della decisione
Premesso che :
- e anno intrattenuto una relazione dalla quale è Parte_1 Controparte_1
Per_ nato in data [...].
-Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. con il quale ha chiesto, ex art. 337 ter e Parte_1
Per_ segg. cod. civ., nei confronti di l'affidamento esclusivo di , con collocazione della Controparte_1 residenza presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
che fosse disposto un contributo al mantenimento del minore a carico di ella misura mensile di 350,00 CP_1 euro oltre al rimborso dell'80% delle c.d. spese straordinarie;
che le venisse riconosciuto l'intero ammontare dell'Assegno Unico;
a sostegno delle sue domande la ricorrente ha esposto che la relazione tra le parti iniziava nel 2010 e la coppia viveva in Umbria;
che la relazione terminava per incompatibilità caratteriali nel giugno 2018; di essere tornata a vivere dalla di lei madre in Sesto San Giovanni, in accordo Per_ con il resistente, con il figlio;
che il resistente esercitava il diritto di visita solo immediatamente dopo la fine della relazione;
che egli non versava il contributo al mantenimento del figlio;
che egli lavorava presso l'azienda del di lui fratello;
di essere alla ricerca di stabile occupazione;
di essere aiutata economicamente dalla di lei madre.
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia;
alla udienza del 10.7.2025 la ricorrente dichiarava quanto in epigrafe riportato.
*******
Ai sensi dell'articolo 473bis.21 c.p.c. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.
La dichiarazione di rinuncia operata dal legale della ricorrente alla udienza del 10.7.2025 determina l'estinzione del procedimento.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dichiara l'estinzione del procedimento;
II. Spese irripetibili. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.7.2025
Il Giudice Rel.
IA NO
Il Presidente
AU TT