Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989.
Articolo 1 della Legge 7 gennaio 1992, n. 20
Articolo 2
- Legge 7 gennaio 1992, n. 20
Articolo 1 della Legge 7 gennaio 1992, n. 20
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24 gennaio 1992
24 gennaio 1992
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