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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2236/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
MI RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18572/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741-1419 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2303/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, il sig. LA LO, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento imu anno 2020 provvedimento n.
183741/1419 del 22/07/2025.
In sintesi il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per:
- Difetto di motivazione;
- Difetto del presupposto impositivo trattandosi di abitazione principale.
Non si costituisce la Napoli obiettivo valore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta inammissibile e quindi va respinto, il medesimo infatti risulta notificato a
Email_2;
Tuttavia, come indicato nell'atto odiernamente impugnato la pec doveva essere inoltrata a affarilegali- Email_3 e come indicato a latere in alto a destra nelle pagine del provvedimento, ove si specifica che i ricorsi telematici devono essere inviati esclusivamente a tale indirizzo pec.
L'errata notifica a indirizzo pec diverso da quella su citato non ha consentito alla Napoli obiettivo valore di costituirsi e di poter offrire prova contraria di quanto contestato dal ricorrente.
Secondo giurisprudenza costante la mancata o non corretta notifica e quindi l'inesistenza della notifica del ricorso comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso ( cfr. Cass. Cass. n. 13639 del
2010).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Spese compensate in virtù dell'inammissibilità.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. 2, nella persona del GM,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
MI RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18572/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741-1419 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2303/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, il sig. LA LO, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento imu anno 2020 provvedimento n.
183741/1419 del 22/07/2025.
In sintesi il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per:
- Difetto di motivazione;
- Difetto del presupposto impositivo trattandosi di abitazione principale.
Non si costituisce la Napoli obiettivo valore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta inammissibile e quindi va respinto, il medesimo infatti risulta notificato a
Email_2;
Tuttavia, come indicato nell'atto odiernamente impugnato la pec doveva essere inoltrata a affarilegali- Email_3 e come indicato a latere in alto a destra nelle pagine del provvedimento, ove si specifica che i ricorsi telematici devono essere inviati esclusivamente a tale indirizzo pec.
L'errata notifica a indirizzo pec diverso da quella su citato non ha consentito alla Napoli obiettivo valore di costituirsi e di poter offrire prova contraria di quanto contestato dal ricorrente.
Secondo giurisprudenza costante la mancata o non corretta notifica e quindi l'inesistenza della notifica del ricorso comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso ( cfr. Cass. Cass. n. 13639 del
2010).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Spese compensate in virtù dell'inammissibilità.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. 2, nella persona del GM,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.