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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/11/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1650/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1650/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
(CF: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/05/1968 ed elett.te dom.to in via Virgilio, 12 ad Albano Laziale (RM), presso lo studio legale dell'Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri (CF: ), giusta C.F._2 procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(di seguito ), con sede legale in Controparte_1 CP_2
AT, via Enrico Fermi 54 (C.F. , in persona del Presidente p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Ronconi (C.F. ) ed Eleonora C.F._3
VO (C.F. ), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._4
RESISTENTE E NEI CONFRONTI DI
– C.F. Controparte_3
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21 rappresentato e difeso dall'avv.to Simona Miglio
(c.f. ; indirizzo e-mail: fax n. 06.77382215; C.F._5 Email_1
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_2
Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974, rogito 21569, allegata Persona_1 alla memoria di costituzione
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 10/5/2021, chiedeva al Tribunale adito: Parte_1
“CAPO A:
1. accertare e dichiarare la natura subordinata dei servizi svolti dal ricorrente per l'INFN dal 01/09/1997 al 31/08/1999, dal 10/03/2005 al 15/12/2005, dal 21/12/2005 al 20/12/2006, dal 21/12/2006 al 31/12/2008, dal 01/01/2015 al 31/05/2015, dal 22/05/2017 al 23/06/2017, con fittizi co.co.co. ed altri contratti atipici;
2. per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia tra le parti dei contratti formalmente denominati di prestazione d'opera intellettuale e/o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dall' con il ricorrente in relazione ai suddetti periodi nonché di CP_2 ogni altro atto dal quale risulti diversamente disciplinato il dedotto rapporto di lavoro in quanto stipulati in violazione di norme imperative inerenti la disciplina del rapporto di lavoro subordinato effettivamente intercorso con la ricorrente ai sensi degli artt. 1418 e 1325
c.c.;
3. accertare e dichiarare che i suddetti servizi alle dipendenze dell' dal 01/09/1997 al CP_2
31/08/1999, dal 10/03/2005 al 15/12/2005, dal 21/12/2005 al 20/12/2006, dal 21/12/2006 al
2 31/12/2008, dal 01/01/2015 al 31/05/2015, dal 22/05/2017 al 23/06/2017, sono stati svolti dal ricorrente con mansioni corrispondenti al profilo Ricercatore liv. III (liv. II da agosto 2015); in subordine accertare e dichiarare che i suddetti servizi alle dipendenze dell' dal CP_2
01/09/1997 al 31/08/1999, dal 10/03/2005 al 15/12/2005, dal 21/12/2005 al 20/12/2006, dal
21/12/2006 al 31/12/2008, dal 01/01/2015 al 31/05/2015, dal 22/05/2017 al 23/06/2017, sono stati svolti dal ricorrente con mansioni corrispondenti in parte al profilo di . III Parte_2 ed in alra parte al profilo Ricercatore liv. III (liv. II da agosto 2015);
4. In ogni caso, condannare l' in persona del Controparte_4
Presidente legale rappresentante pro tempore, Prof. al pieno riconoscimento Parte_3 economico e giuridico (dunque anche ai fini concorsuali e di carriera) dei suddetti servizi svolti con fittizi co.co.co. e collaborazioni scientifiche, al pari di tutti gli altri pacificamente svolti dal ricorrente con contratti a tempo determinato nel profilo Ricercatore;
5. condannare la controparte a versare all' ed all' i contributi, limitatamente a CP_3 CP_5 quelli non prescritti, determinati in relazione a quanto accertato al punto di domanda n.1;
6. condannare la controparte a risarcire, per equivalente, a parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio o da liquidare in via equitativa;
7. con interessi legali come per legge;
8. con ogni ulteriore pronuncia consequenziale o necessaria ad assicurare gli effetti della emananda sentenza;
CAPO B:
1. previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, ed anche a mente di quanto accertato al Capo A.1 delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare il diritto di di partecipare alla stabilizzazione Parte_1 avviata dall' convenuto, ex art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n 75 e con CP_2 avviso n. 19964/2018, in qualità di candidato cd prioritario (in servizio al 22 giugno CP_2
2017) e per l'effetto accertare il suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell' nel profilo Ricercatore Liv. III a decorrere dal 1° ottobre 2018; CP_2
2. per l'effetto:
a) annullare e/o disapplicare la deliberazione n. 11696 del 16/05/2018, con la quale l' , CP_2 in palese violazione delle disposizioni impartite dal legislatore e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha deciso di avviare la procedura di
3 stabilizzazione per il solo personale in servizio a tempo determinato presso l' alla data CP_2 del 22/06/2017;
b) annullare e/o disapplicare l'avviso n. 19964 del 21/05/2018 con cui l' convenuto ha CP_2 dato concreto avvio alla suddetta procedura, riservandola in via esclusiva alla suddetta categoria di ricercatori e tecnologi precari;
c) annullare e/o disapplicare la deliberazione n. 14862 del 27/07/2018 con la quale l' CP_2 ha approvato la graduatoria finale e disposto l'assunzione a tempo indeterminato delle sole
76 unità di personale(tra beneficiarie della suddetta priorità Parte_4
(dunque dei soli tecnologi e ricercatori in servizio con contratto a tempo determinato alla data del 22.06.2017) a decorrere dal 1° ottobre 2018;
d) ordinare all'Ente oggi convenuto i conseguenti adempimenti finalizzati alla sua assunzione a tempo indeterminato nel profilo Ricercatore Liv. III all'esito della suddetta prima fase delle stabilizzazioni ex art 20 del d.lgs n 75/2017 o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia e/o equità;
e) condannare l' a corrispondergli, anche a titolo risarcitorio, tutte le differenze CP_2 retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto contrattualmente dovuto al ricorrente da ottobre 2018 (mese delle avvenute stabilizzazioni) sino alla data dell'emananda sentenza di accoglimento, considerato che l'attuale retribuzione percepita dal ricorrente è pari ad €
3.230,05; in subordine: previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere stabilizzato nell'ambito della medesima procedura di cui al cit. avviso n. 19964/2018, in qualità di candidato CP_2 non prioritario(non in servizio al 22 giugno 2017) e per l'effetto ordinare all'Ente oggi convenuto l'immediato riavvio della suddetta procedura di stabilizzazione per i conseguenti adempimenti finalizzati alla sua assunzione a tempo indeterminato nel profilo Ricercatore
Liv. III a decorrere dal 1° ottobre 2018 o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia e/o equità; in via ulteriormente gradata: previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere stabilizzato nell'ambito della seconda fase delle stabilizzazioni ex art. 20 del cit. d.lgs n 75/2017, avviata nel 2020 dall' con avviso n. 21874 del 12.02.2020, in qualità di candidato non CP_2 prioritario (non in servizio al 22 giugno 2017) e per l'effetto:
4 f) annullare e/o disapplicare la deliberazione n. 12437 del 26 giugno 2020 pubblicata CP_2 in data 01.07.2020, con la quale l'Ente convenuto ha approvato gli Elenchi delle procedure nn. 21874, 21875 formati dalla Commissione esaminatrice rispettivamente per il superamento del precariato di personale ricercatore livelli I-III e di personale tecnologo livelli I-III, laddove si stabilisce che le assunzioni conseguenti alle procedure di stabilizzazione vengano effettuate “con priorità” per il personale in servizio alla data del 22 giugno 2017;
g) in ogni caso, ordinare all'Ente oggi convenuto i conseguenti adempimenti finalizzati alla sua assunzione a tempo indeterminato nel profilo Ricercatore Liv. III all'esito della suddetta seconda fase delle stabilizzazioni ex art 20 del d.lgs n 75/2017 o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia e/o equità;
3. con ogni ulteriore pronuncia consequenziale o necessaria ad assicurare gli effetti della emananda sentenza;
4. predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c.
CAPO C:
1. accertare e dichiarare che lo Stato italiano è inadempiente all'obbligo di uniformarsi in toto ai principi di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato
CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70, come meglio precisati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 settembre 2007, causa c-307/05;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la contrarietà all'ordinamento giuridico comunitario
(artt. 10 e 249 Trattato CE) ed in ogni caso disapplicare la normativa nazionale di settore nella parte in cui non prevede il diritto del personale a tempo determinato al CP_2 riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato e dei correlati benefici economici e normativi (ivi compresi le progressioni economiche di anzianità e la ricostruzione di carriera);
3. segnatamente, accertare e dichiarare la contrarietà all'ordinamento giuridico comunitario
(artt. 10 e 249 Trattato CE) ed in ogni caso disapplicare la normativa nazionale di settore nella parte in cui non riconosce al personale a tempo determinato le progressioni economiche di anzianità previste dal CNL di comparto e, una volta assunto, il computo integrale del servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione carriera;
4. per i motivi esposti in fatto ed in diritto, e se del caso previa disapplicazione della normativa nazionale di settore, accertare e dichiarare la diretta applicabilità al caso di specie della Direttiva 1999/70, e dei principi di non discriminazione del personale a tempo
5 determinato in essa enunciati (come meglio precisati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 settembre 2007, causa c-307/05);
5. segnatamente accertare e dichiarare la diretta applicabilità nel nostro ordinamento e, segnatamente, al caso di specie, del principio in base al quale la fascia stipendiale
(anzianità) va determinata con riferimento (anche) agli anni di servizio prestati con tutti i contratti a termine e ciò ai fini sia della ricostruzione di carriera (pubblico impiego) che della stessa determinazione del trattamento economico dovuto al personale a tempo determinato.
6. per l'effetto, previa disapplicazione anche degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti nonché previo accertamento del diritto alla stabilizzazione, ordinare all in persona del Presidente Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, di riconoscere alla parte ricorrente l'inquadramento stipendiale corrispondente all'anzianità complessivamente maturata sino ad oggi in virtù dei contratti a termine stipulati, pari a complessivi anni 16 e mesi 10;
7. per gli stessi motivi ordinare all convenuto di riconoscerle tutti gli ulteriori benefici CP_2 correlati all'anzianità (es. titoli per concorsi interni per passaggi di livello);
8. conseguentemente, condannare Controparte_4
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore al pagamento in
[...] favore del Dott. – anche a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale subito (lucro cessante) - di una somma pari o comunque commisurata alle progressioni retributive da quest'ultimo sinora maturate nel corso degli anni di servizio svolti alle effettive dipendenze dell' e mai percepite, pari a complessivi € 23.815,13 (alla data CP_2 del 31 marzo 2021), per i titoli specificati in premessa e negli allegati conteggi, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile ovvero previo ordine di elaborazione conteggi da parte dello stesso oggi CP_2 convenuto ovvero ancora nel corso di separato giudizio, previa condanna generica;
in subordine, condannare l' convenuto, in persona del suo l.r.p.t. al Controparte_6 pagamento in favore del ricorrente – anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito (lucro cessante) - di una somma pari o comunque commisurata alle progressioni retributive da quest'ultimo sinora maturate nel corso dei soli anni di servizio svolti alle formali dipendenze dell' (con contratti a tempo determinato) e mai percepite, pari a CP_2 complessivi € 8.916,06 (alla data del 31 marzo 2021), per i titoli specificati in premessa e negli allegati conteggi, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con
6 valutazione equitativa e/o previa CTU contabile ovvero previo ordine di elaborazione conteggi da parte dello stesso oggi convenuto ovvero ancora nel corso di separato CP_2 giudizio, previa condanna generica;
9. oltre interessi legali come per legge;
10. predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c. 1.
CAPO D:
-accertare e dichiarare l'avvenuto superamento dei 36 mesi di servizio del ricorrente alle dipendenze dell' nel medesimo profilo di appartenenza nonché l'abusivo ricorso CP_2 dell'Ente convenuto a tipologie contrattuali in frode alla legge e, per l'effetto, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, condannare l' , in persona del Presidente p.t. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da CP_2
così come lamentati e richiesti in premessa, parti a complessivi Parte_1
€ 38.760,60, ovvero nella misura quantificata in corso di causa anche tramite CTU contabile o, ancora, valutata equitativamente, considerato che l'attuale retribuzione mensile del ricorrente è pari ad € 3.230,05;
2. oltre interessi legali come per legge;
CAPO E:
1. condannare il alla regolarizzazione contributiva e previdenziale Controparte_7 della parte ricorrente nonché al versamento in favore dell di tutti i contributi CP_3 conseguentemente ancora dovuti;
2. in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_4
23/10/2023 per chiedere: “-respinte le istanze istruttorie e la richiesta domanda provvisionale, disponga il rigetto delle domande tutte formulate nel ricorso nei confronti dell' perché infondate in fatto e in diritto e comunque prescritte, per i motivi indicati in CP_2 memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
7 3. Con memoria difensiva del 26/1/2022 si costituiva in giudizio l' per chiedere al CP_3
Tribunale adito: “disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ove venga accertato il diritto vantato dal ricorrente, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità CP_3 condannare il convenuto al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali, CP_2 CP_3 oltre sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' , nei limiti della CP_4 prescrizione quinquennale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4. La causa veniva assegnata al Giudice del lavoro dott. Cruciani che con decreto dell'8/6/2021 fissava la prima udienza di trattazione per il 15/2/2022, che veniva differita d'ufficio alle udienze del 7/9/2022, del 20/5/2023 e del 7/11/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e veniva così celebrata la prima udienza di trattazione. Seguiva l'ordinanza istruttoria dell'8/11/2023. Seguiva l'udienza del 30/4/2024 nella quale veniva sentito il teste di parte ricorrente. Testimone_1
Seguiva l'udienza del 2/7/2024 e l'ordinanza del 3/7/2024 con cui veniva disposta CTU contabile con nomina del dott. - consulente del lavoro - e formulazione del Persona_2 seguente quesito: “accerti il CTU nominato sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio, la misura delle differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente, con inquadramento di ricercatore III livello del CCNL per gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione del 6/12/2022 e pubblicato nella GU n 296/ del 20/12/2022 , con ricostruzione della carriera considerando come rapporti di lavoro subordinato quelli di collaborazione coordinata e continuativa ed atipici stipulati con con decorrenza CP_2 dall'1/1/2015, stante l'eccezione di prescrizione formulata da , con esclusione dei CP_2 periodi svolti come borsista e come dipendente di altro ente di ricerca (austriaco), il tutto con esclusione delle differenze retributive antecedenti al quinquennio rispetto alla domanda giudiziale del 10/5/2021 perchè coperte dalla prescrizione quinquennale eccepita da;
CP_2 calcoli il CTU il quantum eventualmente dovuto al lavoratore e il quantum dovuto a titolo di contributi nel periodo sopra indicato;
con ulteriore mandato al CTU a transigere la controversia”.
In data 13/9/2024 prestava giuramento il CTU nominato dott. il quale Persona_2 depositava la relazione peritale in data 19/3/2025.
8 All'udienza del 3/6/2025 parte ricorrente insisteva nella rimessione in istruttoria della causa alla luce delle deduzioni formulate nella memoria autorizzata;
l' si opponeva. CP_2
Con ordinanza del 3/6/2025 il Giudice disponeva una integrazione peritale “affidando al CTU il mandato di riformulare i conteggi con inquadramento nel III livello del CCNL solo fino al
31/12/2014 e con inquadramento nel II livello del CCNL di rif. di riferimento con decorrenza dall'1/8/2015 sino al 10/5/2021 data della domanda giudiziale con mandato, all'esito dei nuovi conteggi, a formulare alle parti una proposta conciliativa”.
La relazione peritale definitiva veniva depositata il 16/10/2025.
Su istanza di parte resistente l'udienza del 23/10/2025 fissata per la discussione veniva differita al 6/11/2025 per consentire il rispetto del termine concesso di 10 giorni prima per il deposito di note autorizzate.
All'udienza del 6/11/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, nell'assunzione della prova testimoniale resa da di parte Testimone_1 ricorrente e nell'espletamento di CTU contabile.
2. In fatto e in diritto
6. Nel merito, l'istruttoria ha consentito di accertare che il dott. è un Parte_1 ricercatore di fisica nucleare in servizio presso l' Controparte_4 di AT a tempo indeterminato, ma al momento della proposizione dell'odierno ricorso era in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato come ricercatore dal
7/1/2021 al 7/7/2021.
7. Il ricorrente aveva stipulato con l' una serie di contratti a tempo determinato CP_2 antecedentemente alla presentazione del presente ricorso sin dal 12/10/1999 come di seguito precisato:
- dal 12/10/1999 al 11/10/2001, presso LNF, con profilo di . 3 (ex art. 23 DPR Parte_2
171/1991), per una “collaborazione tecnica nell'ambito dell'esperimento DEAR, con
9 particolare riguardo allo sviluppo dell'elettronica di acquisizione e lettura dei rilevatori a
CCD ed alla presa ed analisi dati.” (v. doc. 12-a);
- dal 12/10/2001 al 11/10/2003, presso LNF, con profilo di 3 (ex art.23 DPR Parte_2
171/1991), nell'ambito di una “collaborazione tecnica nell'ambito dell'esperimento DEAR, con particolare riguardo alla acquisizione ed analisi dei dati.” (v. doc. 12-b);
- dal 18/02/2004 al 17/02/2005, presso LNF, con profilo di 3 Fascia 2 (ex Parte_2 art.23 DPR
171/1991), per una “collaborazione tecnica nell'ambito dell'esperimento DEAR, con particolare riguardo allo sviluppo del nuovo sistema di rivelatori SDD (Silicon Drift
Detector) e del relativo sistema di trigger” (v. doc. 12-c);
- dal 02/07/2012 al 01/01/2014, presso LNF, con profilo di Ricercatore Liv. 3 Fascia 4 (ex art.23 DPR 171/1991), per una “… collaborazione scientifica nell'ambito del progetto
HadronPhysics3, con particolare riguardo all'accesso transnazionale a LNF (TARI-LNF)”
(v. doc. 12-d);
- dal 02.01.2014 al 01.07.2014 presso LNF, con profilo di Ricercatore Liv. 3 Fascia 4 (ex art.23 DPR 171/1991), in regime di proroga del suddetto contratto (v. doc. 12-e);
- dal 02/07/2014 al 31/12/2014, presso LNF, con profilo di Ricercatore Liv. 3 Fascia 4 (ex art. 23 DPR 171/1991), per una “… collaborazione scientifica nell'ambito del progetto
HadronPhysics3, con particolare riguardo ad attività di “Link Scientist nell'accesso transnazionale ai LFN” (v. doc. 12-f);
- dal 01/08/2015 al 31/12/2015, presso LNF, con profilo di Primo Ricercatore Liv. 2 Fascia 1
(ex art.36, comma 2 D.Lgs 165/2001), per una “… collaborazione scientifica nell'ambito del progetto CIGS – ThinFilms, con particolare riguardo ad attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale per lo sviluppo di sistemi di rilevatori ed al coordinamento della progettazione e realizzazione di sistemi di controllo di acquisizione dati” (v. doc. 12-g);
- dal 01/01/2016 al 31.10.2016, presso LNF, con profilo di Primo Ricercatore Liv. 2, Fascia 1
(ex art.36 DPR 171/1991), per una “… collaborazione scientifica in attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale, con particolare riguardo allo sviluppo di sistemi di rilevatori, al coordinamento della progettazione e realizzazione di sistemi di controllo e di acquisizione dati nell'ambito del progetto “Hunt for the impossible atoms: the quest for a tiny violation of the Pauli Exclusion Principle” (v. doc. 12-h);
10 - dal 01.11.2016 al 30/04/2017, presso LNF, con profilo di Primo Ricercatore Liv.2 Fascia 1
(ex art.36, comma 2 D.Lgs 165/2001), in regime di proroga del suddetto ultimo contratto (v. doc. 12-i);
- dal 02/01/2020 al 31.12.2020, presso LNF, con profilo di Primo Ricercatore Liv.2 Fascia 1
(ex art.36, comma 2 D.Lgs 165/2001), per una “… collaborazione e sistemi di acquisizione dati e simulazioni MC per l'esperimento SIDDHARTA – 2 e sviluppo di un sistema di imaging
UV in Argon liquido per rilevatori di neutrini e per applicazioni mediche” (v. doc. 12-l);
- dal 07.01.2021 al 07.07.2021 presso LNF, con profilo di Primo Ricercatore Liv.2 Fascia 1
(ex art.36, comma 2 D.Lgs 165/2001), per una “… collaborazione ai sistemi di acquisizione dati e simulazioni MC per l'esperimento SIDDHARTA – 2 e sviluppo di un sistema di imaging
UV in Argon liquido per rivelatori di neutrini e per applicazioni mediche” (v. doc. 12-m).
8. Il ricorrente aveva inoltre lavorato per l' di AT anche con contratti di CP_2 collaborazione coordinata e continuativa nei seguenti periodi (v. doc. n 14):
- dal 01/09/1997 al 31/08/1999 presso i Laboratori Nazionali di AT dell' CP_2 nell'ambito di un postdoctoral Fellowship for foreign students (v. doc.);
- dal 10/03/2005 al 15/12/2005 presso LNF con profilo di Collaboratore Liv. C per una collaborazione finalizzata alla “… acquisizione dati e sistema di controlli dei rivelatori al silicio a deriva (SDD)” (v. doc. 14);
- dal 21/12/2005 al 20/12/2006 presso LNF con profilo di Collaboratore Liv. C per una collaborazione finalizzata al “… completamento e messa a punto del rilevatore dell'esperimento SIDDHARTA” (v. doc. 14);
- dal 21/12/2006 al 31/12/2008 presso LNF con profilo di Collaboratore Liv. C per una collaborazione finalizzata alla “… acquisizione dati, controlli e trigger dei rivelatori al silicio a deriva (SDD), relativo all'esperimento SIDDHARTA – Contratto UE n. R113 CT 2004
506078 “HADRON PHYSICS” attività JRA10” (v. doc. 14);
- dal 01/01/2015 al 31/05/2015 presso LNF con profilo di Collaboratore Liv. C per una collaborazione finalizzata allo “… studio di fattibilità delle misure interazione fotone-fotone
(real scattering), simulazioni TE CA e studio del rivelatore e ottimizzazione della macchina (STAR) (v. doc.);
- dal 22/05/2017 al 23/06/2017 presso LNF, nell'ambito di una “Collaborazione scientifica” sul progetto SIDDHARTA che lo ha visto responsabile del DAQ, del TE CA e dell'integrazione dei rivelatori con il front end (v. doc. 14).
11 9. In ordine alle domande formulate sub Cap B relative alla stabilizzazione del ricorrente con la procedura avviata dall' con avviso n. 19964/2018 deve dichiararsi la sopravvenuta CP_2 cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, poichè è stato assunto il 6 luglio 2021 con contratto a tempo indeterminato a seguito di ulteriore procedura concorsuale.
10. In ordine alle domande sub Capo A relative al riconoscimento per l'intero periodo di lavoro prestato presso l' della natura subordinata del rapporto di lavoro, si osserva che il CP_2 teste , dirigente del gruppo di ricerca di cui fa parte il ricorrente, ha Testimone_1 dichiarato in giudizio di aver iniziato a lavorare per l'Istituto nel 1994 con una borsa di studio con successivo contratto a tempo indeterminato nel 2003 o nel 2005, dirigente di ricerca dell'Istituto dal 2021. La teste ha precisato che le mansioni svolte dal ricorrente sono state sempre le medesime in tutti i periodi di lavoro prestati: “nell'ambito del lavoro di ricerca le mansioni svolte dal ricorrente sono sempre state le stesse a prescindere dal tipo di contratto stipulato, lui era responsabile sin dall'anno 2002 dei sistemi di acquisizione dati e ottimizzazione di rivelatori nell'ambito degli esperimenti di studio atomi esotici sull'acceleratore Dafne perseguiti dal 1998 e tuttora in essere omissis…il fatto che il ricorrente è diventato responsabile significa che coordina l'attività di altre persone da un punto di vista scientifico con riferimento al progetto di ricerca ” (v. teste verbale Tes_1 udienza 30/4/2024).
Con le risposte affermative ai capitoli A20, A21, A22, A23, A24, A 29 ed A31 (v. verbale udienza 30/4/2024) di cui al ricorso, la teste ha confermato che il ricorrente Tes_2 svolgeva l'attività di ricerca sotto la direzione ed il coordinamento del Prof. e Persona_3 della dott. ssa , dirigenti di ricerca dell' di I livello a capo dei Testimone_1 CP_2 rispettivi gruppi, confermando che, anche nei periodi in cui il ricorrente lavorava in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), la sua prestazione lavorativa era la medesima e si svolgeva secondo le medesime modalità ossia sotto la direzione e il controllo dei dirigenti di ricerca dell' , con utilizzo di dotazioni e apparecchiature messe CP_2
a disposizione dell'Ente, con orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, flessibili sia in ingresso che in uscita, con possibilità di modificare le ore lavorative da un giorno ad un altro e possibilità di lavorare anche fuori sede e nel fine settimana, come per tutto il personale di ricerca dell' . CP_2
12 11. Le dichiarazioni rese dalla teste permettono di ritenere accertata la natura Tes_2 subordinata dei rapporti di lavoro del ricorrente anche nei periodi in cui ha prestato attività lavorativa per l' con contratti di co.co.co. sin dall'1/9/1997, il che consente di ricostruire CP_2 la carriera del ricorrente tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dallo stesso presso l' , tenendo conto anche dei periodi di lavoro precedenti alla intervenuta stabilizzazione, CP_2 sia con i contratti di lavoro a tempo determinato, sia con i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sopra indicati, con esclusione dei periodi svolti come borsista e come dipendente di altro ente di ricerca (austriaco); con l'ulteriore precisazione che per le differenze retributive deve tenersi conto della prescrizione quinquennale eccepita dall' , CP_2 con calcolo a ritroso rispetto alla domanda del 10/5/2021.
12. Accerta la natura subordinata dei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente con l' , CP_2 con esclusione dei periodi svolti come borsista e come dipendente di altro ente di ricerca
(austriaco), si pone la questione dell'esatto inquadramento contrattuale.
13. Il ricorrente veniva inquadrato dall'INFN dapprima come Tecnologo di livello 3 e ciò fino a tutto il 2014, successivamente dal 2015 lo stesso INFN lo inquadrava come Primo
Ricercatore di Livello II Fascia 1; pertanto come accertato documentalmente - ma anche come confermato dalla teste che ha attribuito all' un ruolo di Tes_2 Pt_1 coordinamento di un gruppo di ricerca - il ricorrente dall'anno 2015 deve essere inquadrato nel livello II.
14. Ciò posto, il CTU ha accertato che il ricorrente ha lavorato per l'INFN con plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per complessivi ANNI 10 MESI 8 GIORNI 25 (totale
3915 giorni) e con plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa fittizi, che dissimulavano contratti di lavoro a tempo determinato per complessivi ANNI 0 MESI 6
GIORNI 2 (totale 182 giorni), per un totale di 4097 giorni effettivamente lavorati pari ad
ANNI 11 (undici) MESI 2 (due) e GIORNI 22 (ventidue; v. relazione peritale depositata il
16/10/2025 dott. pag. 6 e 7). Persona_2
15. Per il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, rispetto a quelli a tempo indeterminato, deve dunque essere riconosciuto il periodo di lavoro prestato prima della stabilizzazione ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione
13 di carriera e per l'effetto il CTU ha accertato che: “Il ricorrente maturava 2 anni di anzianità alla data del 11/10/2001, 730.mo giorno di effettivo lavoro (365x2=730) Prima Fascia 0-2
Anni.
Il ricorrente dalla data del 12/10/2001, data in cui raggiunge il 731.mo giorno di effettivo lavoro maturava l'inquadramento nella Seconda Fascia 3-7 Anni.
Il ricorrente maturava 7 anni di anzianità alla data del 04/07/2014, 2555.mo giorno di effettivo lavoro (365x7=2555) Seconda Fascia 3-7 Anni.
Il ricorrente dalla data del 05/07/2014, data in cui raggiunge il 2556.mo giorno di effettivo lavoro maturava l'inquadramento nella Terza Fascia 8-12 Anni.
Alla data del 17/04/2022, il 4381.mo giorno di effettivo lavoro, per anzianità maturata il ricorrente avrà diritto all'inquadramento nella Quarta Fascia Stipendiale 13-16 Anni” (v. relazione peritale depositata il 16/10/2025 dott. pag. 10). Persona_2
16. Ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara che il ricorrente al momento della domanda aveva maturato il diritto al riconoscimento dell'inquadramento nella Terza Fascia 8-12 anni, con diritto al passaggio alla Quarta Fascia stipendiale 13-16 anni con decorrenza dal
17/4/2022. Per l'effetto il Tribunale condanna l' al riconoscimento nei confronti del CP_2 ricorrente dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione con riconoscimento alla data del 10/5/2021 (data della domanda) dell'inquadramento nella Terza Fascia 8-12 anni e con diritto al passaggio alla Quarta Fascia stipendiale 13-16 anni con decorrenza dal
17/4/2022.
17. Il CTU ha quindi calcolato le differenze retributive dovute dall' al dott. CP_2 [...]
tenuto conto del corretto inquadramento nel II livello dall'anno 2015 e tenuto Parte_1 conto dei periodi coperti dalla prescrizione (sino al quinquennio anteriore alla domanda giudiziale) pari ad euro 31.876,57 lorde di cui € 11.131,37 per differenze contributive da versare all' (v. relazione CTU pag 16). CP_3
18. Il Giudice ritiene che la CTU espletata è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento ed è immune da vizi logici, per l'effetto il Giudice fa proprie le conclusioni dell'esperto; per l'effetto il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il precariato prestato
14 non coperte dalla prescrizione pari ad € 31.876,57 lorde di cui € 11.131,37 per differenze contributive da versare all' ; per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del CP_3 CP_2 ricorrente delle differenze retributive pari ad € 31.876,57 lorde di cui € 11.131,37 per differenze contributive da versare all' , oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del CP_3 dovuto al soddisfo.
19. In ordine alla domanda sub Capo D di parte ricorrente di violazione del termine di 36 mesi per il rinnovo dei contratti a tempo determinato deve ritenersi infondata perchè per il comparto di ricerca questo limite non vale ai sensi dell' art 10 comma 5 bis dlgsvo 368/2001 e oggi art 23 co 3 dlgs 81/2015. Ne consegue il rigetto dalla domanda sub Capo D.
20. Deve ancora rigettarsi la domanda di parte ricorrente relativa al risarcimento del danno per mancata stabilizzazione con il concorso del 2018 atteso che la stabilizzazione è intervenuta il 6/7/2021 all'esito di un concorso del 2020 (bando n. 22179/2020) anteriore al presente ricorso, dunque non è ipotizzabile una perdita di chance risarcibile ai sensi della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5072 del 2016 perchè stabilizzato con bando di concorso anteriore al presente ricorso.
21. Ancora deve rigettarsi la domanda di parte ricorrente di risarcimento del danno esistenziale perché il ricorrente non poteva accedere ai finanziamenti durante il periodo di precariato perché rimasta sfornita di prova.
22. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto, atteso l'esito della lite, compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' nella misura di 1/4 e condanna l' al pagamento CP_2 CP_2 delle spese di lite in favore di nella misura di 3/4, liquidate in Parte_1 applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore pari a €
38760,60 (compreso nel IV scaglione), come segue:
15 1) fase di studio della controversia: 3245,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 1622,50 €
2) fase introduttiva del giudizio: 1202,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 601,00 €
3) fase istruttoria: 1880,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 940,00 €
4) fase decisionale: 2930,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 1465,00 € per un totale di 4628,50 €; 3/4 = 3471,37 €
24. Per l'effetto, compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' nella misura di 1/4 e CP_2 condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_1 nella misura di 3/4, liquidate in € 259,00 per spese, in € 3471,37 per onorari, oltre 15% sugli onorari per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Spese compensate nei confronti dell' . CP_3
25. Poiché in ordine alle domande relative alla progressione di carriera e alle differenze retributive – domande per cui è stata necessaria la CTU - la parte ricorrente è stata interamente vittoriosa, condanna l' al pagamento delle spese di CTU liquidate con CP_2 separato decreto, salvo il vincolo di solidarietà tra le parti in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire con riferimento alle domande formulate nelle conclusioni sub Capo
B;
- accerta e dichiara che tra e l Parte_1 Controparte_4 sono intervenuti plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa
[...] nel periodo dall'1/9/1997 al 23/6/2017 fittizi, dissimulanti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con esclusione dei periodi svolti come borsista e come dipendente di altro ente di ricerca;
- accerta e dichiara che il periodo di precariato prestato dal ricorrente presso l' CP_2 deve essere considerato ai fini dell'anzianità di servizio ed è stato pari a 4097 giorni
16 effettivamente lavorati pari ad ANNI 11 (undici) MESI 2 (due) GIORNI 22
(ventidue);
- accerta e dichiara che il ricorrente al momento della domanda aveva maturato il diritto al riconoscimento dell'inquadramento nella Terza Fascia 8-12 anni, con diritto al passaggio alla Quarta Fascia stipendiale 13-16 anni con decorrenza dal 17/4/2022;
- condanna l' al riconoscimento nei confronti del ricorrente dell'anzianità di CP_2 servizio maturata prima della stabilizzazione con riconoscimento alla data del
10/5/2021 (data della domanda) dell'inquadramento nella Terza Fascia 8-12 anni e con diritto al passaggio alla Quarta Fascia stipendiale 13-16 anni con decorrenza dal
17/4/2022;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il precariato prestato non coperte dalla prescrizione pari ad €
31.876,57 lorde di cui € 11.131,37 per differenze contributive da versare all' ; CP_3
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive CP_2 maturate durante il periodo di precariato prestato non coperte dalla prescrizione pari ad € 31.876,57 lorde di cui € 11.131,37 per differenze contributive da versare all' , oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
CP_3
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' nella misura di 1/4 e condanna CP_2
l' al pagamento delle spese di lite in favore di nella CP_2 Parte_1 misura di 3/4, liquidate in € 259,00 per spese, in € 3471,37 per onorari, oltre 15% sugli onorari per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Spese compensate nei confronti dell' . Condanna l' al pagamento delle spese di CTU liquidate con CP_3 CP_2 separato decreto, salvo il vincolo di solidarietà tra le parti in favore del CTU.
Così deciso in Velletri, il 6 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1650/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
(CF: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/05/1968 ed elett.te dom.to in via Virgilio, 12 ad Albano Laziale (RM), presso lo studio legale dell'Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri (CF: ), giusta C.F._2 procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(di seguito ), con sede legale in Controparte_1 CP_2
AT, via Enrico Fermi 54 (C.F. , in persona del Presidente p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Ronconi (C.F. ) ed Eleonora C.F._3
VO (C.F. ), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._4
RESISTENTE E NEI CONFRONTI DI
– C.F. Controparte_3
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21 rappresentato e difeso dall'avv.to Simona Miglio
(c.f. ; indirizzo e-mail: fax n. 06.77382215; C.F._5 Email_1
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_2
Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974, rogito 21569, allegata Persona_1 alla memoria di costituzione
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 10/5/2021, chiedeva al Tribunale adito: Parte_1
“CAPO A:
1. accertare e dichiarare la natura subordinata dei servizi svolti dal ricorrente per l'INFN dal 01/09/1997 al 31/08/1999, dal 10/03/2005 al 15/12/2005, dal 21/12/2005 al 20/12/2006, dal 21/12/2006 al 31/12/2008, dal 01/01/2015 al 31/05/2015, dal 22/05/2017 al 23/06/2017, con fittizi co.co.co. ed altri contratti atipici;
2. per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia tra le parti dei contratti formalmente denominati di prestazione d'opera intellettuale e/o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dall' con il ricorrente in relazione ai suddetti periodi nonché di CP_2 ogni altro atto dal quale risulti diversamente disciplinato il dedotto rapporto di lavoro in quanto stipulati in violazione di norme imperative inerenti la disciplina del rapporto di lavoro subordinato effettivamente intercorso con la ricorrente ai sensi degli artt. 1418 e 1325
c.c.;
3. accertare e dichiarare che i suddetti servizi alle dipendenze dell' dal 01/09/1997 al CP_2
31/08/1999, dal 10/03/2005 al 15/12/2005, dal 21/12/2005 al 20/12/2006, dal 21/12/2006 al
2 31/12/2008, dal 01/01/2015 al 31/05/2015, dal 22/05/2017 al 23/06/2017, sono stati svolti dal ricorrente con mansioni corrispondenti al profilo Ricercatore liv. III (liv. II da agosto 2015); in subordine accertare e dichiarare che i suddetti servizi alle dipendenze dell' dal CP_2
01/09/1997 al 31/08/1999, dal 10/03/2005 al 15/12/2005, dal 21/12/2005 al 20/12/2006, dal
21/12/2006 al 31/12/2008, dal 01/01/2015 al 31/05/2015, dal 22/05/2017 al 23/06/2017, sono stati svolti dal ricorrente con mansioni corrispondenti in parte al profilo di . III Parte_2 ed in alra parte al profilo Ricercatore liv. III (liv. II da agosto 2015);
4. In ogni caso, condannare l' in persona del Controparte_4
Presidente legale rappresentante pro tempore, Prof. al pieno riconoscimento Parte_3 economico e giuridico (dunque anche ai fini concorsuali e di carriera) dei suddetti servizi svolti con fittizi co.co.co. e collaborazioni scientifiche, al pari di tutti gli altri pacificamente svolti dal ricorrente con contratti a tempo determinato nel profilo Ricercatore;
5. condannare la controparte a versare all' ed all' i contributi, limitatamente a CP_3 CP_5 quelli non prescritti, determinati in relazione a quanto accertato al punto di domanda n.1;
6. condannare la controparte a risarcire, per equivalente, a parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio o da liquidare in via equitativa;
7. con interessi legali come per legge;
8. con ogni ulteriore pronuncia consequenziale o necessaria ad assicurare gli effetti della emananda sentenza;
CAPO B:
1. previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, ed anche a mente di quanto accertato al Capo A.1 delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare il diritto di di partecipare alla stabilizzazione Parte_1 avviata dall' convenuto, ex art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n 75 e con CP_2 avviso n. 19964/2018, in qualità di candidato cd prioritario (in servizio al 22 giugno CP_2
2017) e per l'effetto accertare il suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell' nel profilo Ricercatore Liv. III a decorrere dal 1° ottobre 2018; CP_2
2. per l'effetto:
a) annullare e/o disapplicare la deliberazione n. 11696 del 16/05/2018, con la quale l' , CP_2 in palese violazione delle disposizioni impartite dal legislatore e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha deciso di avviare la procedura di
3 stabilizzazione per il solo personale in servizio a tempo determinato presso l' alla data CP_2 del 22/06/2017;
b) annullare e/o disapplicare l'avviso n. 19964 del 21/05/2018 con cui l' convenuto ha CP_2 dato concreto avvio alla suddetta procedura, riservandola in via esclusiva alla suddetta categoria di ricercatori e tecnologi precari;
c) annullare e/o disapplicare la deliberazione n. 14862 del 27/07/2018 con la quale l' CP_2 ha approvato la graduatoria finale e disposto l'assunzione a tempo indeterminato delle sole
76 unità di personale(tra beneficiarie della suddetta priorità Parte_4
(dunque dei soli tecnologi e ricercatori in servizio con contratto a tempo determinato alla data del 22.06.2017) a decorrere dal 1° ottobre 2018;
d) ordinare all'Ente oggi convenuto i conseguenti adempimenti finalizzati alla sua assunzione a tempo indeterminato nel profilo Ricercatore Liv. III all'esito della suddetta prima fase delle stabilizzazioni ex art 20 del d.lgs n 75/2017 o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia e/o equità;
e) condannare l' a corrispondergli, anche a titolo risarcitorio, tutte le differenze CP_2 retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto contrattualmente dovuto al ricorrente da ottobre 2018 (mese delle avvenute stabilizzazioni) sino alla data dell'emananda sentenza di accoglimento, considerato che l'attuale retribuzione percepita dal ricorrente è pari ad €
3.230,05; in subordine: previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere stabilizzato nell'ambito della medesima procedura di cui al cit. avviso n. 19964/2018, in qualità di candidato CP_2 non prioritario(non in servizio al 22 giugno 2017) e per l'effetto ordinare all'Ente oggi convenuto l'immediato riavvio della suddetta procedura di stabilizzazione per i conseguenti adempimenti finalizzati alla sua assunzione a tempo indeterminato nel profilo Ricercatore
Liv. III a decorrere dal 1° ottobre 2018 o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia e/o equità; in via ulteriormente gradata: previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere stabilizzato nell'ambito della seconda fase delle stabilizzazioni ex art. 20 del cit. d.lgs n 75/2017, avviata nel 2020 dall' con avviso n. 21874 del 12.02.2020, in qualità di candidato non CP_2 prioritario (non in servizio al 22 giugno 2017) e per l'effetto:
4 f) annullare e/o disapplicare la deliberazione n. 12437 del 26 giugno 2020 pubblicata CP_2 in data 01.07.2020, con la quale l'Ente convenuto ha approvato gli Elenchi delle procedure nn. 21874, 21875 formati dalla Commissione esaminatrice rispettivamente per il superamento del precariato di personale ricercatore livelli I-III e di personale tecnologo livelli I-III, laddove si stabilisce che le assunzioni conseguenti alle procedure di stabilizzazione vengano effettuate “con priorità” per il personale in servizio alla data del 22 giugno 2017;
g) in ogni caso, ordinare all'Ente oggi convenuto i conseguenti adempimenti finalizzati alla sua assunzione a tempo indeterminato nel profilo Ricercatore Liv. III all'esito della suddetta seconda fase delle stabilizzazioni ex art 20 del d.lgs n 75/2017 o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia e/o equità;
3. con ogni ulteriore pronuncia consequenziale o necessaria ad assicurare gli effetti della emananda sentenza;
4. predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c.
CAPO C:
1. accertare e dichiarare che lo Stato italiano è inadempiente all'obbligo di uniformarsi in toto ai principi di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato
CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70, come meglio precisati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 settembre 2007, causa c-307/05;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la contrarietà all'ordinamento giuridico comunitario
(artt. 10 e 249 Trattato CE) ed in ogni caso disapplicare la normativa nazionale di settore nella parte in cui non prevede il diritto del personale a tempo determinato al CP_2 riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato e dei correlati benefici economici e normativi (ivi compresi le progressioni economiche di anzianità e la ricostruzione di carriera);
3. segnatamente, accertare e dichiarare la contrarietà all'ordinamento giuridico comunitario
(artt. 10 e 249 Trattato CE) ed in ogni caso disapplicare la normativa nazionale di settore nella parte in cui non riconosce al personale a tempo determinato le progressioni economiche di anzianità previste dal CNL di comparto e, una volta assunto, il computo integrale del servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione carriera;
4. per i motivi esposti in fatto ed in diritto, e se del caso previa disapplicazione della normativa nazionale di settore, accertare e dichiarare la diretta applicabilità al caso di specie della Direttiva 1999/70, e dei principi di non discriminazione del personale a tempo
5 determinato in essa enunciati (come meglio precisati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 settembre 2007, causa c-307/05);
5. segnatamente accertare e dichiarare la diretta applicabilità nel nostro ordinamento e, segnatamente, al caso di specie, del principio in base al quale la fascia stipendiale
(anzianità) va determinata con riferimento (anche) agli anni di servizio prestati con tutti i contratti a termine e ciò ai fini sia della ricostruzione di carriera (pubblico impiego) che della stessa determinazione del trattamento economico dovuto al personale a tempo determinato.
6. per l'effetto, previa disapplicazione anche degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti nonché previo accertamento del diritto alla stabilizzazione, ordinare all in persona del Presidente Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, di riconoscere alla parte ricorrente l'inquadramento stipendiale corrispondente all'anzianità complessivamente maturata sino ad oggi in virtù dei contratti a termine stipulati, pari a complessivi anni 16 e mesi 10;
7. per gli stessi motivi ordinare all convenuto di riconoscerle tutti gli ulteriori benefici CP_2 correlati all'anzianità (es. titoli per concorsi interni per passaggi di livello);
8. conseguentemente, condannare Controparte_4
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore al pagamento in
[...] favore del Dott. – anche a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale subito (lucro cessante) - di una somma pari o comunque commisurata alle progressioni retributive da quest'ultimo sinora maturate nel corso degli anni di servizio svolti alle effettive dipendenze dell' e mai percepite, pari a complessivi € 23.815,13 (alla data CP_2 del 31 marzo 2021), per i titoli specificati in premessa e negli allegati conteggi, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile ovvero previo ordine di elaborazione conteggi da parte dello stesso oggi CP_2 convenuto ovvero ancora nel corso di separato giudizio, previa condanna generica;
in subordine, condannare l' convenuto, in persona del suo l.r.p.t. al Controparte_6 pagamento in favore del ricorrente – anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito (lucro cessante) - di una somma pari o comunque commisurata alle progressioni retributive da quest'ultimo sinora maturate nel corso dei soli anni di servizio svolti alle formali dipendenze dell' (con contratti a tempo determinato) e mai percepite, pari a CP_2 complessivi € 8.916,06 (alla data del 31 marzo 2021), per i titoli specificati in premessa e negli allegati conteggi, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con
6 valutazione equitativa e/o previa CTU contabile ovvero previo ordine di elaborazione conteggi da parte dello stesso oggi convenuto ovvero ancora nel corso di separato CP_2 giudizio, previa condanna generica;
9. oltre interessi legali come per legge;
10. predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c. 1.
CAPO D:
-accertare e dichiarare l'avvenuto superamento dei 36 mesi di servizio del ricorrente alle dipendenze dell' nel medesimo profilo di appartenenza nonché l'abusivo ricorso CP_2 dell'Ente convenuto a tipologie contrattuali in frode alla legge e, per l'effetto, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, condannare l' , in persona del Presidente p.t. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da CP_2
così come lamentati e richiesti in premessa, parti a complessivi Parte_1
€ 38.760,60, ovvero nella misura quantificata in corso di causa anche tramite CTU contabile o, ancora, valutata equitativamente, considerato che l'attuale retribuzione mensile del ricorrente è pari ad € 3.230,05;
2. oltre interessi legali come per legge;
CAPO E:
1. condannare il alla regolarizzazione contributiva e previdenziale Controparte_7 della parte ricorrente nonché al versamento in favore dell di tutti i contributi CP_3 conseguentemente ancora dovuti;
2. in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo;
Con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_4
23/10/2023 per chiedere: “-respinte le istanze istruttorie e la richiesta domanda provvisionale, disponga il rigetto delle domande tutte formulate nel ricorso nei confronti dell' perché infondate in fatto e in diritto e comunque prescritte, per i motivi indicati in CP_2 memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
7 3. Con memoria difensiva del 26/1/2022 si costituiva in giudizio l' per chiedere al CP_3
Tribunale adito: “disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ove venga accertato il diritto vantato dal ricorrente, nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità CP_3 condannare il convenuto al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali, CP_2 CP_3 oltre sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' , nei limiti della CP_4 prescrizione quinquennale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
4. La causa veniva assegnata al Giudice del lavoro dott. Cruciani che con decreto dell'8/6/2021 fissava la prima udienza di trattazione per il 15/2/2022, che veniva differita d'ufficio alle udienze del 7/9/2022, del 20/5/2023 e del 7/11/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e veniva così celebrata la prima udienza di trattazione. Seguiva l'ordinanza istruttoria dell'8/11/2023. Seguiva l'udienza del 30/4/2024 nella quale veniva sentito il teste di parte ricorrente. Testimone_1
Seguiva l'udienza del 2/7/2024 e l'ordinanza del 3/7/2024 con cui veniva disposta CTU contabile con nomina del dott. - consulente del lavoro - e formulazione del Persona_2 seguente quesito: “accerti il CTU nominato sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio, la misura delle differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente, con inquadramento di ricercatore III livello del CCNL per gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione del 6/12/2022 e pubblicato nella GU n 296/ del 20/12/2022 , con ricostruzione della carriera considerando come rapporti di lavoro subordinato quelli di collaborazione coordinata e continuativa ed atipici stipulati con con decorrenza CP_2 dall'1/1/2015, stante l'eccezione di prescrizione formulata da , con esclusione dei CP_2 periodi svolti come borsista e come dipendente di altro ente di ricerca (austriaco), il tutto con esclusione delle differenze retributive antecedenti al quinquennio rispetto alla domanda giudiziale del 10/5/2021 perchè coperte dalla prescrizione quinquennale eccepita da;
CP_2 calcoli il CTU il quantum eventualmente dovuto al lavoratore e il quantum dovuto a titolo di contributi nel periodo sopra indicato;
con ulteriore mandato al CTU a transigere la controversia”.
In data 13/9/2024 prestava giuramento il CTU nominato dott. il quale Persona_2 depositava la relazione peritale in data 19/3/2025.
8 All'udienza del 3/6/2025 parte ricorrente insisteva nella rimessione in istruttoria della causa alla luce delle deduzioni formulate nella memoria autorizzata;
l' si opponeva. CP_2
Con ordinanza del 3/6/2025 il Giudice disponeva una integrazione peritale “affidando al CTU il mandato di riformulare i conteggi con inquadramento nel III livello del CCNL solo fino al
31/12/2014 e con inquadramento nel II livello del CCNL di rif. di riferimento con decorrenza dall'1/8/2015 sino al 10/5/2021 data della domanda giudiziale con mandato, all'esito dei nuovi conteggi, a formulare alle parti una proposta conciliativa”.
La relazione peritale definitiva veniva depositata il 16/10/2025.
Su istanza di parte resistente l'udienza del 23/10/2025 fissata per la discussione veniva differita al 6/11/2025 per consentire il rispetto del termine concesso di 10 giorni prima per il deposito di note autorizzate.
All'udienza del 6/11/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, nell'assunzione della prova testimoniale resa da di parte Testimone_1 ricorrente e nell'espletamento di CTU contabile.
2. In fatto e in diritto
6. Nel merito, l'istruttoria ha consentito di accertare che il dott. è un Parte_1 ricercatore di fisica nucleare in servizio presso l' Controparte_4 di AT a tempo indeterminato, ma al momento della proposizione dell'odierno ricorso era in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato come ricercatore dal
7/1/2021 al 7/7/2021.
7. Il ricorrente aveva stipulato con l' una serie di contratti a tempo determinato CP_2 antecedentemente alla presentazione del presente ricorso sin dal 12/10/1999 come di seguito precisato:
- dal 12/10/1999 al 11/10/2001, presso LNF, con profilo di . 3 (ex art. 23 DPR Parte_2
171/1991), per una “collaborazione tecnica nell'ambito dell'esperimento DEAR, con
9 particolare riguardo allo sviluppo dell'elettronica di acquisizione e lettura dei rilevatori a
CCD ed alla presa ed analisi dati.” (v. doc. 12-a);
- dal 12/10/2001 al 11/10/2003, presso LNF, con profilo di 3 (ex art.23 DPR Parte_2
171/1991), nell'ambito di una “collaborazione tecnica nell'ambito dell'esperimento DEAR, con particolare riguardo alla acquisizione ed analisi dei dati.” (v. doc. 12-b);
- dal 18/02/2004 al 17/02/2005, presso LNF, con profilo di 3 Fascia 2 (ex Parte_2 art.23 DPR
171/1991), per una “collaborazione tecnica nell'ambito dell'esperimento DEAR, con particolare riguardo allo sviluppo del nuovo sistema di rivelatori SDD (Silicon Drift
Detector) e del relativo sistema di trigger” (v. doc. 12-c);
- dal 02/07/2012 al 01/01/2014, presso LNF, con profilo di Ricercatore Liv. 3 Fascia 4 (ex art.23 DPR 171/1991), per una “… collaborazione scientifica nell'ambito del progetto
HadronPhysics3, con particolare riguardo all'accesso transnazionale a LNF (TARI-LNF)”
(v. doc. 12-d);
- dal 02.01.2014 al 01.07.2014 presso LNF, con profilo di Ricercatore Liv. 3 Fascia 4 (ex art.23 DPR 171/1991), in regime di proroga del suddetto contratto (v. doc. 12-e);
- dal 02/07/2014 al 31/12/2014, presso LNF, con profilo di Ricercatore Liv. 3 Fascia 4 (ex art. 23 DPR 171/1991), per una “… collaborazione scientifica nell'ambito del progetto
HadronPhysics3, con particolare riguardo ad attività di “Link Scientist nell'accesso transnazionale ai LFN” (v. doc. 12-f);
- dal 01/08/2015 al 31/12/2015, presso LNF, con profilo di Primo Ricercatore Liv. 2 Fascia 1
(ex art.36, comma 2 D.Lgs 165/2001), per una “… collaborazione scientifica nell'ambito del progetto CIGS – ThinFilms, con particolare riguardo ad attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale per lo sviluppo di sistemi di rilevatori ed al coordinamento della progettazione e realizzazione di sistemi di controllo di acquisizione dati” (v. doc. 12-g);
- dal 01/01/2016 al 31.10.2016, presso LNF, con profilo di Primo Ricercatore Liv. 2, Fascia 1
(ex art.36 DPR 171/1991), per una “… collaborazione scientifica in attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale, con particolare riguardo allo sviluppo di sistemi di rilevatori, al coordinamento della progettazione e realizzazione di sistemi di controllo e di acquisizione dati nell'ambito del progetto “Hunt for the impossible atoms: the quest for a tiny violation of the Pauli Exclusion Principle” (v. doc. 12-h);
10 - dal 01.11.2016 al 30/04/2017, presso LNF, con profilo di Primo Ricercatore Liv.2 Fascia 1
(ex art.36, comma 2 D.Lgs 165/2001), in regime di proroga del suddetto ultimo contratto (v. doc. 12-i);
- dal 02/01/2020 al 31.12.2020, presso LNF, con profilo di Primo Ricercatore Liv.2 Fascia 1
(ex art.36, comma 2 D.Lgs 165/2001), per una “… collaborazione e sistemi di acquisizione dati e simulazioni MC per l'esperimento SIDDHARTA – 2 e sviluppo di un sistema di imaging
UV in Argon liquido per rilevatori di neutrini e per applicazioni mediche” (v. doc. 12-l);
- dal 07.01.2021 al 07.07.2021 presso LNF, con profilo di Primo Ricercatore Liv.2 Fascia 1
(ex art.36, comma 2 D.Lgs 165/2001), per una “… collaborazione ai sistemi di acquisizione dati e simulazioni MC per l'esperimento SIDDHARTA – 2 e sviluppo di un sistema di imaging
UV in Argon liquido per rivelatori di neutrini e per applicazioni mediche” (v. doc. 12-m).
8. Il ricorrente aveva inoltre lavorato per l' di AT anche con contratti di CP_2 collaborazione coordinata e continuativa nei seguenti periodi (v. doc. n 14):
- dal 01/09/1997 al 31/08/1999 presso i Laboratori Nazionali di AT dell' CP_2 nell'ambito di un postdoctoral Fellowship for foreign students (v. doc.);
- dal 10/03/2005 al 15/12/2005 presso LNF con profilo di Collaboratore Liv. C per una collaborazione finalizzata alla “… acquisizione dati e sistema di controlli dei rivelatori al silicio a deriva (SDD)” (v. doc. 14);
- dal 21/12/2005 al 20/12/2006 presso LNF con profilo di Collaboratore Liv. C per una collaborazione finalizzata al “… completamento e messa a punto del rilevatore dell'esperimento SIDDHARTA” (v. doc. 14);
- dal 21/12/2006 al 31/12/2008 presso LNF con profilo di Collaboratore Liv. C per una collaborazione finalizzata alla “… acquisizione dati, controlli e trigger dei rivelatori al silicio a deriva (SDD), relativo all'esperimento SIDDHARTA – Contratto UE n. R113 CT 2004
506078 “HADRON PHYSICS” attività JRA10” (v. doc. 14);
- dal 01/01/2015 al 31/05/2015 presso LNF con profilo di Collaboratore Liv. C per una collaborazione finalizzata allo “… studio di fattibilità delle misure interazione fotone-fotone
(real scattering), simulazioni TE CA e studio del rivelatore e ottimizzazione della macchina (STAR) (v. doc.);
- dal 22/05/2017 al 23/06/2017 presso LNF, nell'ambito di una “Collaborazione scientifica” sul progetto SIDDHARTA che lo ha visto responsabile del DAQ, del TE CA e dell'integrazione dei rivelatori con il front end (v. doc. 14).
11 9. In ordine alle domande formulate sub Cap B relative alla stabilizzazione del ricorrente con la procedura avviata dall' con avviso n. 19964/2018 deve dichiararsi la sopravvenuta CP_2 cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, poichè è stato assunto il 6 luglio 2021 con contratto a tempo indeterminato a seguito di ulteriore procedura concorsuale.
10. In ordine alle domande sub Capo A relative al riconoscimento per l'intero periodo di lavoro prestato presso l' della natura subordinata del rapporto di lavoro, si osserva che il CP_2 teste , dirigente del gruppo di ricerca di cui fa parte il ricorrente, ha Testimone_1 dichiarato in giudizio di aver iniziato a lavorare per l'Istituto nel 1994 con una borsa di studio con successivo contratto a tempo indeterminato nel 2003 o nel 2005, dirigente di ricerca dell'Istituto dal 2021. La teste ha precisato che le mansioni svolte dal ricorrente sono state sempre le medesime in tutti i periodi di lavoro prestati: “nell'ambito del lavoro di ricerca le mansioni svolte dal ricorrente sono sempre state le stesse a prescindere dal tipo di contratto stipulato, lui era responsabile sin dall'anno 2002 dei sistemi di acquisizione dati e ottimizzazione di rivelatori nell'ambito degli esperimenti di studio atomi esotici sull'acceleratore Dafne perseguiti dal 1998 e tuttora in essere omissis…il fatto che il ricorrente è diventato responsabile significa che coordina l'attività di altre persone da un punto di vista scientifico con riferimento al progetto di ricerca ” (v. teste verbale Tes_1 udienza 30/4/2024).
Con le risposte affermative ai capitoli A20, A21, A22, A23, A24, A 29 ed A31 (v. verbale udienza 30/4/2024) di cui al ricorso, la teste ha confermato che il ricorrente Tes_2 svolgeva l'attività di ricerca sotto la direzione ed il coordinamento del Prof. e Persona_3 della dott. ssa , dirigenti di ricerca dell' di I livello a capo dei Testimone_1 CP_2 rispettivi gruppi, confermando che, anche nei periodi in cui il ricorrente lavorava in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), la sua prestazione lavorativa era la medesima e si svolgeva secondo le medesime modalità ossia sotto la direzione e il controllo dei dirigenti di ricerca dell' , con utilizzo di dotazioni e apparecchiature messe CP_2
a disposizione dell'Ente, con orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, flessibili sia in ingresso che in uscita, con possibilità di modificare le ore lavorative da un giorno ad un altro e possibilità di lavorare anche fuori sede e nel fine settimana, come per tutto il personale di ricerca dell' . CP_2
12 11. Le dichiarazioni rese dalla teste permettono di ritenere accertata la natura Tes_2 subordinata dei rapporti di lavoro del ricorrente anche nei periodi in cui ha prestato attività lavorativa per l' con contratti di co.co.co. sin dall'1/9/1997, il che consente di ricostruire CP_2 la carriera del ricorrente tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dallo stesso presso l' , tenendo conto anche dei periodi di lavoro precedenti alla intervenuta stabilizzazione, CP_2 sia con i contratti di lavoro a tempo determinato, sia con i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sopra indicati, con esclusione dei periodi svolti come borsista e come dipendente di altro ente di ricerca (austriaco); con l'ulteriore precisazione che per le differenze retributive deve tenersi conto della prescrizione quinquennale eccepita dall' , CP_2 con calcolo a ritroso rispetto alla domanda del 10/5/2021.
12. Accerta la natura subordinata dei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente con l' , CP_2 con esclusione dei periodi svolti come borsista e come dipendente di altro ente di ricerca
(austriaco), si pone la questione dell'esatto inquadramento contrattuale.
13. Il ricorrente veniva inquadrato dall'INFN dapprima come Tecnologo di livello 3 e ciò fino a tutto il 2014, successivamente dal 2015 lo stesso INFN lo inquadrava come Primo
Ricercatore di Livello II Fascia 1; pertanto come accertato documentalmente - ma anche come confermato dalla teste che ha attribuito all' un ruolo di Tes_2 Pt_1 coordinamento di un gruppo di ricerca - il ricorrente dall'anno 2015 deve essere inquadrato nel livello II.
14. Ciò posto, il CTU ha accertato che il ricorrente ha lavorato per l'INFN con plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per complessivi ANNI 10 MESI 8 GIORNI 25 (totale
3915 giorni) e con plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa fittizi, che dissimulavano contratti di lavoro a tempo determinato per complessivi ANNI 0 MESI 6
GIORNI 2 (totale 182 giorni), per un totale di 4097 giorni effettivamente lavorati pari ad
ANNI 11 (undici) MESI 2 (due) e GIORNI 22 (ventidue; v. relazione peritale depositata il
16/10/2025 dott. pag. 6 e 7). Persona_2
15. Per il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, rispetto a quelli a tempo indeterminato, deve dunque essere riconosciuto il periodo di lavoro prestato prima della stabilizzazione ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione
13 di carriera e per l'effetto il CTU ha accertato che: “Il ricorrente maturava 2 anni di anzianità alla data del 11/10/2001, 730.mo giorno di effettivo lavoro (365x2=730) Prima Fascia 0-2
Anni.
Il ricorrente dalla data del 12/10/2001, data in cui raggiunge il 731.mo giorno di effettivo lavoro maturava l'inquadramento nella Seconda Fascia 3-7 Anni.
Il ricorrente maturava 7 anni di anzianità alla data del 04/07/2014, 2555.mo giorno di effettivo lavoro (365x7=2555) Seconda Fascia 3-7 Anni.
Il ricorrente dalla data del 05/07/2014, data in cui raggiunge il 2556.mo giorno di effettivo lavoro maturava l'inquadramento nella Terza Fascia 8-12 Anni.
Alla data del 17/04/2022, il 4381.mo giorno di effettivo lavoro, per anzianità maturata il ricorrente avrà diritto all'inquadramento nella Quarta Fascia Stipendiale 13-16 Anni” (v. relazione peritale depositata il 16/10/2025 dott. pag. 10). Persona_2
16. Ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara che il ricorrente al momento della domanda aveva maturato il diritto al riconoscimento dell'inquadramento nella Terza Fascia 8-12 anni, con diritto al passaggio alla Quarta Fascia stipendiale 13-16 anni con decorrenza dal
17/4/2022. Per l'effetto il Tribunale condanna l' al riconoscimento nei confronti del CP_2 ricorrente dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione con riconoscimento alla data del 10/5/2021 (data della domanda) dell'inquadramento nella Terza Fascia 8-12 anni e con diritto al passaggio alla Quarta Fascia stipendiale 13-16 anni con decorrenza dal
17/4/2022.
17. Il CTU ha quindi calcolato le differenze retributive dovute dall' al dott. CP_2 [...]
tenuto conto del corretto inquadramento nel II livello dall'anno 2015 e tenuto Parte_1 conto dei periodi coperti dalla prescrizione (sino al quinquennio anteriore alla domanda giudiziale) pari ad euro 31.876,57 lorde di cui € 11.131,37 per differenze contributive da versare all' (v. relazione CTU pag 16). CP_3
18. Il Giudice ritiene che la CTU espletata è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento ed è immune da vizi logici, per l'effetto il Giudice fa proprie le conclusioni dell'esperto; per l'effetto il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il precariato prestato
14 non coperte dalla prescrizione pari ad € 31.876,57 lorde di cui € 11.131,37 per differenze contributive da versare all' ; per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del CP_3 CP_2 ricorrente delle differenze retributive pari ad € 31.876,57 lorde di cui € 11.131,37 per differenze contributive da versare all' , oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del CP_3 dovuto al soddisfo.
19. In ordine alla domanda sub Capo D di parte ricorrente di violazione del termine di 36 mesi per il rinnovo dei contratti a tempo determinato deve ritenersi infondata perchè per il comparto di ricerca questo limite non vale ai sensi dell' art 10 comma 5 bis dlgsvo 368/2001 e oggi art 23 co 3 dlgs 81/2015. Ne consegue il rigetto dalla domanda sub Capo D.
20. Deve ancora rigettarsi la domanda di parte ricorrente relativa al risarcimento del danno per mancata stabilizzazione con il concorso del 2018 atteso che la stabilizzazione è intervenuta il 6/7/2021 all'esito di un concorso del 2020 (bando n. 22179/2020) anteriore al presente ricorso, dunque non è ipotizzabile una perdita di chance risarcibile ai sensi della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5072 del 2016 perchè stabilizzato con bando di concorso anteriore al presente ricorso.
21. Ancora deve rigettarsi la domanda di parte ricorrente di risarcimento del danno esistenziale perché il ricorrente non poteva accedere ai finanziamenti durante il periodo di precariato perché rimasta sfornita di prova.
22. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto, atteso l'esito della lite, compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' nella misura di 1/4 e condanna l' al pagamento CP_2 CP_2 delle spese di lite in favore di nella misura di 3/4, liquidate in Parte_1 applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore pari a €
38760,60 (compreso nel IV scaglione), come segue:
15 1) fase di studio della controversia: 3245,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 1622,50 €
2) fase introduttiva del giudizio: 1202,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 601,00 €
3) fase istruttoria: 1880,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 940,00 €
4) fase decisionale: 2930,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 1465,00 € per un totale di 4628,50 €; 3/4 = 3471,37 €
24. Per l'effetto, compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' nella misura di 1/4 e CP_2 condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_1 nella misura di 3/4, liquidate in € 259,00 per spese, in € 3471,37 per onorari, oltre 15% sugli onorari per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Spese compensate nei confronti dell' . CP_3
25. Poiché in ordine alle domande relative alla progressione di carriera e alle differenze retributive – domande per cui è stata necessaria la CTU - la parte ricorrente è stata interamente vittoriosa, condanna l' al pagamento delle spese di CTU liquidate con CP_2 separato decreto, salvo il vincolo di solidarietà tra le parti in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire con riferimento alle domande formulate nelle conclusioni sub Capo
B;
- accerta e dichiara che tra e l Parte_1 Controparte_4 sono intervenuti plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa
[...] nel periodo dall'1/9/1997 al 23/6/2017 fittizi, dissimulanti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con esclusione dei periodi svolti come borsista e come dipendente di altro ente di ricerca;
- accerta e dichiara che il periodo di precariato prestato dal ricorrente presso l' CP_2 deve essere considerato ai fini dell'anzianità di servizio ed è stato pari a 4097 giorni
16 effettivamente lavorati pari ad ANNI 11 (undici) MESI 2 (due) GIORNI 22
(ventidue);
- accerta e dichiara che il ricorrente al momento della domanda aveva maturato il diritto al riconoscimento dell'inquadramento nella Terza Fascia 8-12 anni, con diritto al passaggio alla Quarta Fascia stipendiale 13-16 anni con decorrenza dal 17/4/2022;
- condanna l' al riconoscimento nei confronti del ricorrente dell'anzianità di CP_2 servizio maturata prima della stabilizzazione con riconoscimento alla data del
10/5/2021 (data della domanda) dell'inquadramento nella Terza Fascia 8-12 anni e con diritto al passaggio alla Quarta Fascia stipendiale 13-16 anni con decorrenza dal
17/4/2022;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive maturate durante il precariato prestato non coperte dalla prescrizione pari ad €
31.876,57 lorde di cui € 11.131,37 per differenze contributive da versare all' ; CP_3
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive CP_2 maturate durante il periodo di precariato prestato non coperte dalla prescrizione pari ad € 31.876,57 lorde di cui € 11.131,37 per differenze contributive da versare all' , oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
CP_3
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' nella misura di 1/4 e condanna CP_2
l' al pagamento delle spese di lite in favore di nella CP_2 Parte_1 misura di 3/4, liquidate in € 259,00 per spese, in € 3471,37 per onorari, oltre 15% sugli onorari per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Spese compensate nei confronti dell' . Condanna l' al pagamento delle spese di CTU liquidate con CP_3 CP_2 separato decreto, salvo il vincolo di solidarietà tra le parti in favore del CTU.
Così deciso in Velletri, il 6 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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