Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 26.03.2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 7909/2024 R.G. , cui è riunito l'ATP n.
14392/2023 R.G., promossa da:
( ), rapp.to e dif. dall'Avv. Luciano Parte_1 CodiceFiscale_1
Savino ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. GIANFRANCO PEPE VIA ALCIDE DE CP_1
GASPERI, 55 80133 NAPOLI ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :Indennita di accompagnamento
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP, riunito al presente giudizio, depositato in data
29.03.2024, il ricorrente, in epigrafe rappresentato , ha esposto di aver presentato domanda amministrativa il 22/06/2022 al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile per l'indennità di accompagnamento. All'esito della procedura di atp ( dep.il 25.07.2023) promossa avverso il verbale da parte dell' veniva CP_1
riconosciuta invalido al 100% senza diritto alla suddetta prestazione sanitaria richiesta avendo il C.T.U. nominato ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto CP_1
Veniva disposto il rinnovo della CTU con la nomina del dr. . Persona_1
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., all'esito dell'udienza di discussione la causa ritenuta matura per la decisione è stata decisa con la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti della motivazione che segue.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. Nel caso di specie, le censure proposte in ricorso riguardano la valutazione delle patologie ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento compiuta dal ctu, che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
In sede di ATP veniva accertato che il ricorrente fosse affetto da una percentuale di invalidità civile del 100% e che non avesse diritto al riconoscimento dei benefici richiesti. Il dr. aveva infatti così concluso “ Il Sig. è affetto Persona_2 Pt_1
da: - Artrosi polidistrettuale, - Polipectomia colon, - Prostatectomia parziale, -
Cerebrovasculopatia cronica - Ipertensione arteriosa. La cerebrovasculopatia cronica determina rallentamento ideo-motorio e lieve deficit della memoria ma non altri segni di decadimento cognitivo né alcuna alterazione del comportamento, L'artrosi polidistrettuale a maggiore localizzazione a livello del rachide permette una deambulazione autonoma, con ricerca di appoggio di sicurezza e cambi posturali sufficientemente spediti (è salito da solo sulla bilancia e ne è disceso senza alcun problema). La prostatectomia parziale per IPB subita nel luglio 2019 è perfettamente riuscita. La polipectomia del colon subita nel giugno 2016 e perfettamente riuscita e non risultano recidive. L'ipertensione arteriosa risulta in discreto equilibrio emodinamico. Tali patologie rendono il Sig. soggetto Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (invalidità 100%) senza la necessità di assistenza continua in quanto autonomo nelle quotidiane azioni della vita e nella deambulazione.”
Condividendo, quindi, le censure attoree, si è ritenuto rinnovare la ctu affidando l'incarico ad un nuovo CTU.
All'esito del disposto rinnovo peritale il dr. nominato, ha così concluso : Per_1
In risposta ai quesiti posti dall'Ecc.mo Magistrato si può affermare che: 1) il ricorrente presenta le seguenti infermità: a) Sovrappeso con complicanze artrosiche polidistrettuali in parkinsonismo Secondario b) Ipertensione arteriosa c) Deficit masticatorio d) Esiti intervento di polipectomia del colon e) Esiti intervento di TURP per IPB f) Cerebrovasculopatia cronica;
2) le suddette infermità possono considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa fatta eccezione per il sovrappeso (già in essere in sede di ATP), nonché il deficit masticatorio ed il parkinsonismo secondario, emersi in occasione dell'attuale riscontro medico-legale;
3) successivamente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa si è verificato aggravamento delle patologie osteoarticolare e cerebrovascolare e sono insorte infermità di altra natura, quali: sovrappeso, deficit masticatorio e parkinsonismo secondario;
4) tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza funzionale;
tenuto conto dell'età, del sesso, si può affermare che: - l'istante, a parere del C.T.U., sostenuto dalla disposta consulenza specialistica, ha bisogno di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. La necessità di assistenza continua, a giudizio del C.T.U., si concretizza soprattutto nell'espletamento delle attività extradomestiche: è, infatti, ritenuto verosimile che il ricorrente non sia in grado di uscire e camminare da solo per strada senza incorrere in rischi, che potrebbero essere anche gravi, correlati all'incertezza della marcia e, quindi, alla perdita, più che probabile, dell'equilibrio. L'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, all'aprile 2024.”
Il ricorrente ha documentato la sussistenza delle condizioni socioeconomiche e sanitarie di legge per la erogazione della detta provvidenza, posta in discussione dall' resistente, che insisteva per la conferma della valutazione sanitaria di cui CP_2
alla fase di ATP e per il rigetto del ricorso.
È stata, peraltro, versata in atti la documentazione attestante la sussistenza delle ulteriori condizioni poste dal legislatore all'art. 1, comma 3 e 1, comma 5, né risulta sussistente alcuna delle situazioni di incompatibilità per la fruizione del beneficio.
Il consulente tecnico ha, in definitiva, riconosciuto al ricorrente un'invalidità civile pari al 100% con la necessità di assistenza continua, in quanto il tipo ed il grado delle patologie riscontrate sono tali da poterle riconoscere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01/04/2024, successiva alla domanda amministrativa.
Quanto alla domanda di condanna della parte resistente al pagamento dei ratei maturati si osserva quanto segue: Secondo un primo orientamento ermeneutico, si sostiene che al detto accertamento non possa seguire la condanna al pagamento dei ratei poiché la procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c. è diretta al solo accertamento del requisito sanitario, laddove gli ulteriori elementi costituitivi del diritto, i c.d. requisito socio economici, devono essere comprovati in via amministrativa e possono formare oggetto di ulteriore accertamento giurisdizionale soltanto ove contestati.
Secondo altra opzione ricostruttiva, a mente del primo comma dell'art. 445 bis c.p.c.
(“chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta ....istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”) l'oggetto del giudizio di opposizione è invece costituito dall'accertamento del diritto alla prestazione, nel mentre le condizioni sanitarie costituiscono l'oggetto soltanto della verifica preventiva e, dunque, del procedimento disciplinato dai commi IV e V dell'art. 445 bis.
In sostanza l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. ad avviso di taluni interpreti, costituisce un sub-procedimento, obbligatorio per legge, nell'ambito del giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali.
La questione della domanda di condanna della parte resistente al pagamento dei ratei della prestazione, tuttavia, alla luce dell'orientamento ermeneutico più recente della
Suprema Corte (cfr. sentenza 8 aprile 2019, n. 9755) cui questo giudicante intende prestare convinta adesione facendo alla motivazione della stessa formale rinvio, deve ritenersi inammissibile.
In definitiva deve essere dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile a decorrere dal 01/04/2024 successivamente alla domanda amministrativa del 22/06/2022, restando rimessa alla competente sede amministrativa la fase di liquidazione dei ratei da parte dell' . CP_2 Alla luce di tali considerazioni, visto il riconoscimento parziale il ricorso va parzialmente accolto e le spese sono compensate al 50% per lo spostamento della data di decorrenza successivamente alla domanda amministrativa, ed il residuo 50% va posto a carico dell' liquidate come da dispositivo;
CP_1
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate anche nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, GOP dr.ssa Adele Di
Lorenzo, così provvede :
- accoglie la domanda come in parte motiva e dichiara il diritto del ricorrente Pt_2
a percepire l'indennità di accompagnamento dalla data del 01/04/2024 ;
[...]
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze, nella misura del 40% che CP_1
liquida in €.1000,00, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con attribuzione all'avv. Luciano Savino;
- pone le spese di ctu anche della fase di atp a carico dell' come da separato CP_1
decreto.
Napoli, così deciso in data 26.03.2025
Il GOP
dott.ssa Adele Di Lorenzo