Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Allorché il terzo abbia fondato l'opposizione all'esecuzione nei confronti del debitore sull'assunto di essere proprietario dei beni pignorati per averli acquistati dallo stesso debitore in epoca anteriore al pignoramento e sia risultato soccombente in primo grado, non può dedurre per la prima volta in appello che le cose di cui si afferma proprietario sono state ricercate e pignorate in un luogo che si trovava nella disponibilità non del debitore ma propria, giacché in tal modo il tema di indagine viene esteso a circostanze sulle quali non si è instaurato il contraddittorio in primo grado, in contrasto con il divieto del "novum" in appello, posto dall'art. 345 cod.proc.civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MIT SPA, in persona dell'Amministratore unico Sig. MI ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL SEMINARIO 85, presso lo studio dell'avvocato SRUBEK TOMASSY CARLO, che la difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DE MARCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOCAMION SPA, in persona del suo liquidatore pro tempore Signor TA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato MARINA LUCIDI, difeso dall'avvocato PIERO SPALLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AN NO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 963/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 7/6/96 depositata il 24/07/96; RG.58/95. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato SRUBEK TOMASSY CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Piacenza del 5.9.1991, la MIT S.p.A. propose opposizione all'esecuzione promossa dalla Autocamion S.r.l.
contro
ST AN nell'assunto che i beni mobili (un computer, una macchina da scrivere ed una calcolatrice) pignorati all'AN con atto del 17.4.1991 erano di sua proprietà per averli la MIT stessa acquistati in data anteriore al pignoramento, secondo quanto risultava da fattura del 15.3.1991.
Il pretore sospese l'esecuzione e rimise le parti innanzi al tribunale di Piacenza competente per valore, davanti al quale la società MIT riassunse la causa instando per la declaratoria della sua esclusiva proprietà dei beni pignorati e per la condanna del creditore procedente al risarcimento dei danni.
Resistette l'Autocamion nella contumacia dell'AN. Con sentenza del 7.7.1994 il tribunale rigettò l'opposizione e la domanda di risarcimento sul rilievo che la vendita doveva ritenersi simulata, non avendo la società MIT offerto la prova del titolo in base al quale i beni mobili asseritamente da essa acquistati dall'AN si trovassero ancora presso il venditore (debitore dell'Autocamion) ad oltre un mese dalla presunta vendita. Tanto in applicazione del principio secondo il quale la permanenza del bene, che il terzo pretende di aver acquistato, presso il domicilio o l'azienda del venditore, pur a fronte di produzioni documentali attestanti l'avvenuto acquisto della proprietà in data anteriore al pignoramento, non consente tuttavia di ritenere superata la presunzione di appartenenza al debitore del bene rinvenuto nei predetti luoghi allorché sia disgiunta dalla prova del diverso titolo giustificativo della detenzione del bene da parte del debitore stesso.
La MIT propose appello, cui resistette l'Autocamion. Non si costituì l'AN.
Con sentenza n. 963 del 24.7.1996 la corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello nella parte in cui la MIT aveva, per la prima volta in sede di gravame, dedotto che i beni non erano stati pignorati presso il debitore, ma presso la stessa MIT, che conduceva in locazione i locali nei quali essi erano contenuti. E lo ha rigettato per il resto rilevando, tra l'altro, che la società opponente non aveva neppure tentato di assolvere l'onere probatorio in ordine al titolo in base al quale i beni pignorati si trovavano presso il debitore esecutato.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Società MIT affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l'Autocamion S.p.A. Non ha svolto attività difensiva l'intimato ST AN. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Si duole col primo motivo la ricorrente società MIT- deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - che la corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che l'allegazione relativa alla conduzione da parte sua dell'immobile nel quale erano contenuti i beni pignorati introducesse una domanda nuova, in quanto fondata su una diversa causa petendi.
Sostiene che, invece, essa si era limitata in appello a dimostrare l'insussistenza di una circostanza di fatto valorizzata dai primi giudici, solo arricchendo il materiale probatorio e non già introducendo nuovi temi di indagine.
1.2. La doglianza non ha fondamento.
La MIT aveva basato l'opposizione all'esecuzione nei confronti dell'AN sull'assunto di essere proprietaria dei beni pignorati presso il debitore per averli da questo acquistati in epoca antecedente al pignoramento.
Non aveva invece sostenuto che i beni fossero stati pignorati non presso il debitore, ma presso se stessa. Nel qual caso avrebbe dovuto, tra l'altro, dolersi del mancato rispetto delle forme di cui all'art. 543 e ss. c.p.c., relative all'espropriazione presso terzi. Correttamente dunque la corte di merito ha ritenuto che fosse stato, in tal modo, inammissibilmente introdotto nel processo un nuovo tema di indagine, con sostanziale alterazione dei termini della controversia, tutta incentrata in primo grado sulla sufficienza delle allegazioni della opponente in ordine alla prova dell'acquisto da parte sua dei beni pignorati, in epoca anteriore al pignoramento;
ovvero alla simulazione assoluta della compravendita. Deve, infatti, affermarsi che allorché il terzo abbia fondato l'opposizione all'esecuzione nei confronti del debitore sull'assunto di essere proprietario dei beni pignorati per averli acquistati dallo stesso debitore in epoca anteriore al pignoramento e sia risultato soccombente in primo grado, non può dedurre per la prima volta in appello che le cose di cui si afferma proprietario erano state ricercate e pignorate in un luogo che si trovava nella disponibilità non del debitore ma propria, giacché in tal modo il tema d'indagine verrebbe esteso a circostanze sulle quali non si era instaurato il contraddittorio in primo grado, in contrasto col divieto del novum in appello, posto dall'art. 345 c.p.c.. 2.1. Col secondo motivo di ricorso la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 619 e ss. c.p.c., nonché per vizio di motivazione.
Affermando che, "in definitiva, può dirsi che la appellante (società MIT) ha offerto vari elementi per dimostrare che i beni pignorati le appartenevano, ma tali elementi non possono essere efficacemente utilizzati, stanti le limitazioni probatorie di cui al citato art.621 c.p.c.", i giudici di secondo grado avevano erroneamente ritenuto di applicare la predetta disposizione, che fissa dei limiti alla possibilità di far ricorso alla prova testimoniale, ad una fattispecie nella quale gli elementi probatori offerti dal terzo opponente erano esclusivamente costituiti da documenti (fatture emesse dall'AN, assegni emessi dalla MIT, registrazioni nei libri contabili).
2.2. La censura è infondata.
Dopo aver rilevato che per il disposto dell'art. 2729, comma 2, c.c., non è consentito il ricorso alle presunzioni nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni e che la fattura prodotta dal suo destinatario (MIT) ma non sottoscritta da chi la abbia emessa (Abani) può rappresentare solo fonte di presunzione, in quanto tale inidonea a sostenere l'opposizione, la corte di merito ha escluso che gli elementi indiziari dell'acquisto (fra i quali gli assegni emessi dall'AN, ma, recte, dalla MIT) potessero essere efficacemente utilizzati, in relazione al disposto del citato art.621 c.p.c. Ma ha anche soggiunto, testualmente: "oltre tutto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la MIT non ha neppure tentato di assolvere l'onere probatorio con riguardo all'altro aspetto della prova a suo carico, ossia quello riguardante il titolo in base al quale i beni si trovavano presso il debitore esecutato" (pag. 12, capoverso, della gravata sentenza).
La censura della MIT non concerne quella parte della motivazione della sentenza con la quale la corte di merito, condividendo quanto ritenuto dal tribunale, aveva affermato che per vincere la presunzione di appartenenza al debitore dei beni mobili pignorati nella sua casa o nella sua azienda, non è sufficiente che il creditore provi di averne acquistato la proprietà prima del pignoramento, ma occorre anche che dimostri di aver conservato il diritto esercitandolo con un negozio che giustifichi la presenza di quei beni nel luogo dove sono stati legittimamente pignorati contro il debitore (pp. 9 e 10 della sentenza).
Ne consegue che, quand'anche fosse in ipotesi fondata la doglianza relativa alle conclusioni cui è addivenuta la corte di merito in ordine all'insufficienza degli elementi offerti dal terzo opponente ai fini della prova dell'acquisto da parte sua dei beni pignorati, la sentenza non potrebbe essere comunque cassata, stante la ritenuta (e non contestata) inidoneità di tale esclusiva circostanza a giustificare l'accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta dall'opponente.
3. Il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in L.371.000, oltre a L.
2.500.000 per onorari. Roma, 18 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999.