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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6333/2023 R.G.
Tribunale Civile di Genova Sezione Prima
All'udienza del 15/04/2025 avanti al giudice designato sono comparsi
- Per parte appellante , l'Avv. Parte_1
Eugenio Costa
- Per l'appellata , l'Avv. Parte_2
Testino Si dà atto della presenza ai fini della p.f. della dott.ssa Francesca Scotto e del dott. Andrea Nalli Le parti insistono come in atti e precisano le conclusioni come in atto d'appello e comparsa di risposta. L'Avv. Testino chiede la distrazione delle spese.
Il Giudice invita le parti alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c. A questo punto il Giudice, udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE I CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 6333/2023 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto:
- che proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
569/23 del Giudice di Pace di che aveva accolto l'impugnazione Pt_1 dell'ordinanza prefettizia di conferma del verbale di accertamento con cui veniva contestato all'appellato il Parte_2 superamento dei limiti di velocità oltre 10 km/h (ma non oltre 40 km/h) il limite massimo consentito;
- che il GdP accoglieva il ricorso rilevando la mancata produzione in atti della taratura dell'apparecchio autovelox;
- che in questa sede l'appellante lamentava che il GdP non avesse:
• rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione del provvedimento amministrativo;
• attribuito natura fidefaciente al verbale di accertamento ove lo stesso dava atto dell'avvenuta taratura dell'autovelox;
• attivato i propri poteri d'ufficio del Giudice ai fini di acquisire in atti il relativo certificato;
- che si costituiva , eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto tardivamente, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza;
- che preliminarmente va rilevato il tempestivo deposito dell'appello;
- che infatti la sentenza impugnata veniva notificata in data 30.5.23 (cfr. notifica PEC doc. 3 appellato) e l'atto introduttivo del presente giudizio di appello veniva depositato in data 29.6.23 (cfr. PCT) e che pertanto quest'ultimo risulta tempestivo;
- che l'eccezione di impugnazione tardiva del provvedimento amministrativo è stata rinunciata da parte appellante (cfr. mem. replica 24.9.24);
- che nel merito l'appello va accolto;
- che infatti è noto che “Nelle controversie di lavoro (…) la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze e potendo financo disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pistaprobatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi” (Cassazione civile sez. lav. 06/07/2023 n. 19208);
- che l'odierna controversia è regolata dal processo lavoristico (D.lgs. 150/2011 artt. 2 e 7);
- che la citata “pista probatoria” nel caso di specie è rappresentata dalle risultanze del verbale di accertamento, dove si legge il riferimento a
“apparecchio Celeritas EVO 1506 matricole AK0764H e AK 0766H approvato con decreto n. 4018 del 21/6/2017 sottoposto a revisione periodica della taratura e corretto funzionamento”;
- che – a sollecitazione del Giudice - parte appellante ha provveduto in corso di causa al deposito del certificato di taratura del modello di serie AK0764H e AK 0766H (in sede di appello detta parte aveva depositato certificato riguardante altro apparecchio) in corso di validità (del 20.1.21) al momento dell'infrazione (1.3.21, cfr. verbale);
- che comunque la produzione del certificato di taratura effettuata in sede d'appello è ritenuta legittima da questo Giudice in quanto imprescindibile per la soluzione della controversia (Cassazione civile sez. lav. 07/03/2024 n. 6201);
- che conseguentemente il provvedimento amministrativo impugnato è legittimo;
- che ogni altra diversa questione relativa all'omologazione e approvazione dell'apparecchio autovelox non è stata dedotta in primo grado;
- che il mancato deposito della taratura in sede di primo grado giustifica la statuizione sulle spese di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e – in riforma dell'impugnata sentenza – dichiara la legittimità dell'ordinanza prefettizia qui impugnata;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso e letto in udienza in Genova, addì 15/04/2025
Il Giudice
(Daniele Bianchi)