Art. 3.
Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, viene provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.
Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, viene provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.