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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°13607 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, cf. , col ministero dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
Niccolò Alessandro Fava, ricorrente
E
, cf. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, col ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, resistente
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, chiamata contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha agito per Parte_1
l'annullamento (previa sospensione dell'efficacia esecutiva) dell'intimazione di pagamento n. 29620239005302301/000 e della presupposta cartella di pagamento n. 2962017002277665000 (che lo sollecitava al pagamento dell'importo di € 122.201,84), emessa sulla scorta di un'iscrizione a ruolo eseguita dalla Corte di Appello di Palermo-Ufficio Recupero Crediti del 2011.
Espone l'attore che la cartella gli è stata notificata il 17.5.2017 a mezzo pec, in verità mai ricevuta e comunque effettuata in violazione dell'art. 156 c.p.p., trovandosi a quella data recluso presso la cara circondariale , Controparte_3 sita in Termini Imerese, sicché – aggiunge – «la suddetta notifica non può che essere considerata come non effettuata ed il primo atto di notifica coincide con l'intimazione ricevuta nel corso del mese di giugno 2023, ben oltre il termine decennale di prescrizione previsto per le suddette spese processuali, divenuta definitiva nel 2011, come, peraltro si evince dall'estratto di ruolo della predetta cartella di pagamento» (v. pag. 3 del ricorso).
2. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto di Controparte_1 chiamare in giudizio l' . Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, l' ha omesso di costituirsi. CP_2
3. Sospesa l'efficacia dell'atto impugnato, all'udienza del 16.12.2024, la causa
è stata rinviata per la discussione orale, ex art 281-sexies c.p.c., all'udienza del 24 marzo 2025, all'esito della quale è stata decisa come appresso.
4. Nel merito, la domanda va accolta.
Acclarata la legittimazione passiva e del (quale Controparte_1 titolare del credito di cui si invoca la prescrizione) e dell' Controparte_4
(facendosi valere con la presente azione vizi comunque inficianti la
[...] procedura di riscossione), assume valore dirimente la mancata integrale produzione della relata di notifica della cartella di pagamento n.
2962017002277665000, sottesa all'intimazione aggredita in parte qua. 3
Da uno screenshot parziale, riportato a pag. 2 del ricorso, si intuisce che una notifica dell'atto sia occorsa nella data del 17.5.2017, allorché, però, il era Pt_1 in stato di detenzione presso la casa circondariale di Termini Imerese, da cui uscì per scarcerazione il 26.10.2017 (v. doc. 5 accluso al ricorso). Perciò, a tacere della lacuna documentale di cui si è detto, la notifica della cartella avrebbe dovuto essere effettuata presso il luogo di detenzione (ex art. 156 c.p.p.), e non presso un domicilio digitale rispetto al quale è difficile affermare la sussistenza di un qualsivoglia collegamento con il destinatario, viste le notorie restrizioni all'utilizzo di dispositivi mobili da parte dei soggetti reclusi.
Dal difetto di prova della notifica della cartella, che deve essere fornita mediante produzione dell'adempimento prescritto, non ammettendosi equipollenti («In tema di notifica della cartella esattoriale del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale (...)»: così Cass. 23213.2014), e comunque dal mancato perfezionamento del procedimento di notificazione, discende l'impossibilità di ritenere raggiunta quella presunzione di conoscenza dell'atto che ogni fattispecie notificatoria sottende, sì che, a tutto concedere, la notifica della cartella, scrutinabile come nulla, non ha alcuna validità ed efficacia ai fini interruttivi della prescrizione ex art 2943, co. 1, c.c.
Con riferimento all'art. 2943 c.c., peraltro, è orientamento espresso da diversi precedenti della Cassazione (pur se riguardanti l'atto di citazione) che, qualora un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione sia stato notificato invalidamente, esso non può produrre alcun effetto interruttivo, attesa la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell'atto e considerato che il mancato compimento delle formalità del procedimento 4
notificatorio inficia proprio la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione medesima (cfr. Cass. n. 7617.1997: 'La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943 c.c., comma 1) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art.
291 c.p.c., comma 1, la quale, stabilendo che “la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza”, ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione' (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 16692.2002, n.
154892006, n. 11985.2013).
In difetto di prova utile dell'intervenuta notifica dell'atto presupposto, da cui discende la prescrizione del credito per cui è causa (iscritto a ruolo nel 2011),
a fronte di un'intimazione notificata nel 2023, va, dunque, dichiarata l'invalidità dell'atto conseguente.
5. Il governo delle spese va operato secondo soccombenza. I compensi vanno liquidati in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore sino ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
DICHIARA non dovuta (per prescrizione) la somma di cui alla cartella di pagamento n. 2962017002277665000 e inefficace, per la parte in cui richiama la 5
predetta cartella, l'intimazione di pagamento n. 29620239005302301/000, notificata a;
Parte_1
CONDANNA le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA.
Così deciso, il 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi