TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/12/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 507/2025 promossa da:
, di cittadinanza italiana, nata a [...] il [...], cf: Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Uccelli
e di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...], cf: CP_1
, residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Citti
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 14/02/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi a, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 02/08/2017 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio al n. 85, Parte 2, Serie A, anno 2017;
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La casa familiare, sita in Livorno, Via delle Pianacce 80/E, di proprietà esclusiva della sig.ra , viene alla stessa assegnata e continuerà ad abitarla unitamente alla Pt_1 figlia minore;
Per_1
2) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
pagina 2 di 3 3) Allegra frequenterà i genitori in misura paritaria, secondo lo schema 2 giorni con la madre, 2 giorni con il padre e 3 giorni con la madre;
la settimana successiva il calendario sarà invertito e così via con alternanza settimanale;
Le maggiori festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dalla figlia un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
le vacanze pasquali di una settimana saranno trascorse un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà due Per_1 settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento della figlia;
le Per_1 spese scolastiche (ivi compresa la mensa ed eventuali rette di scuole private), mediche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%;
5) L'assegno unico ed universale (od equivalenti) sarà percepito integralmente dalla madre.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 4.12.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 507/2025 promossa da:
, di cittadinanza italiana, nata a [...] il [...], cf: Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Uccelli
e di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...], cf: CP_1
, residente in [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Citti
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 14/02/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi a, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 02/08/2017 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio al n. 85, Parte 2, Serie A, anno 2017;
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La casa familiare, sita in Livorno, Via delle Pianacce 80/E, di proprietà esclusiva della sig.ra , viene alla stessa assegnata e continuerà ad abitarla unitamente alla Pt_1 figlia minore;
Per_1
2) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
pagina 2 di 3 3) Allegra frequenterà i genitori in misura paritaria, secondo lo schema 2 giorni con la madre, 2 giorni con il padre e 3 giorni con la madre;
la settimana successiva il calendario sarà invertito e così via con alternanza settimanale;
Le maggiori festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dalla figlia un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
le vacanze pasquali di una settimana saranno trascorse un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà due Per_1 settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento della figlia;
le Per_1 spese scolastiche (ivi compresa la mensa ed eventuali rette di scuole private), mediche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%;
5) L'assegno unico ed universale (od equivalenti) sarà percepito integralmente dalla madre.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 4.12.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3