Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 5937 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del
21.01.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Ricciardelli e dall' avv. Parte_1
Luigi Ricciardelli, giusta delega in atti;
-Attore opponente
, rappresentato e difeso dall' avv Alberto Ianniello, giusta Parte_2 delega in atti;
-Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1552/022 dell' 8.08.2022 e notificato in data 8.10.2022;
CONCLUSIONI: le parti concludevano all'udienza del 21.01.2025 come da verbale in atti in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Occorre brevemente premettere in fatto che l'odierno giudizio deriva dall'opposizione spiegata dal sig. avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale Parte_1
Deduce l' opponente, con unico motivo di opposizione a fondamento della richiesta di revoca del d.i. opposto, la sua estraneità al . Parte_2
Si costituiva l' opposto contestando in toto gli avversi assunti, concludeva Parte_2 pertanto chiedendo il rigetto dell' opposizione e la conferma del d.i. emesso, rilevando la qualità di consorziato dell' opponente.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il costituito tra Parte_2 proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere comuni realizzate a seguito dell'attuazione di un piano di lottizzazione costituisce una figura atipica e, quindi, il rapporto consortile è disciplinato anzitutto dalle pattuizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto del;
soltanto qualora in tali atti manchi una disciplina Parte_2 specifica sono applicabili le disposizioni più confacenti alla regolamentazione degli interessi coinvolti dalla controversia che, nel caso in cui il abbia ad oggetto la Parte_2 gestione dei beni e dei servizi comuni di una zona residenziale, devono individuarsi nelle norme concernenti il condominio(Cass. civ., Sez. I, 10/01/2005, n. 286).
In ogni caso, poi, in materia di controversie che si instaurano tra i consorzi costituiti su base reale tra i proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni, va tenuto presente che, se anche tali consorzi sono assimilabili ai condomini, conservano, tuttavia, la loro natura tipica di associazioni non riconosciute, costituite e rette sulla base pattizia dello statuto, vincolante per tutti i consorziati e le cui regole assumono rilievo preminente per la regolamentazione della vita del consorzio, i rapporti tra i consorziati e tra questi e l'associazione. Non sono, quindi, meccanicamente applicabili al consorzio tutte le regole del condominio(Cass. civ., Sez. II, 14/02/2005, n. 2960).
Dunque, nella fattispecie, aspetto centrale ai fini del decidere è stabilire se il sia Parte_1 qualificabile come soggetto consorziato al quale pertanto sarebbe applicabile, per effetto del rinvio contenuto nello Statuto consortile, le disposizioni assembleari in merito alla ripartizione delle spese, fondato su in criterio di ripartizione millesimale ( rectius proporzionale all' estensione delle rispettive proprietà dei consorziati).
Ritiene questo giudicante che il sia senz' altro qualificabile come soggetto Parte_1 consorziato atteso che salvo che la legge o lo statuto richiedano la forma espressa o addirittura quella scritta, la volontà di partecipare alla costituzione del o di Parte_2 aderire al già costituito può essere manifestata anche tacitamente e desumersi Parte_2 da presunzioni o fatti concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un oppure l'utilizzazione in concreto dei servizi posti a Parte_2 disposizione dei consorziati. Solo la partecipazione al può determinare Parte_2
l'obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti, legittimando la pretesa di pagamento ( Cass. civ. 03/1277).
Nella fattispecie, è pacifico che l' attore a seguito di procedura esecutiva abbia acquistato un immobile sito all' interno del complesso consortile come da allegata ed abbia Pt_3 usufruito dei servizi messi a disposizione del , illuminazione strade, energia Parte_2 pozzo, derattizzazione, manutenzione strade, manutenzione aree verdi;
né, in applicazione analogica della disciplina condominiale, il potrebbe rinunciare Parte_1 ex art 1118 secondo comma c,c,, al fine di sottrarsi al pagamento degli oneri consortili, ai diritto sui beni comuni, ovvero le opere di urbanizzazione primaria e secondaria strumentali alla fruizione di questi servizi ( CFR Cass. Civ. n. 28611/2022, pronuncia che esclude il cd “abbandono liberatorio” del consorziato-condomino ).
Per quanto concerne l' assenza nel decreto di trasferimento allegato di qualsiasi riferimento all' adesione al , si osserva che secondo la più recente
Parte_2 giurisprudenza della Suprema Corte in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al predisposto dall'autonomia
Parte_2 privata, che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di un'unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al , sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione
Parte_2 della volontà del nuovo acquirente di partecipare al ( Cass. Civ. n.
Parte_2
14407/2024).
Nella fattispecie, l' art 4 dello Statuto prevede l' adesione al consorzio dei CP_1 soggetti che sono proprietari dei terreni siti nella lottizzazione, ne consegue che con il trasferimento dell' immobile l' acquirente è subentrato automaticamente nel , Parte_2 in quanto le spese ordinarie e straordinarie per la gestione, conservazione e manutenzione dei beni comuni gestita dall' ente consortile che eroga servizi dei quali l' opponente si avvale, sono qualificabili come obbligazioni contrattuali in forza del contratto associativo consortile cui il ha aderito in forza dell' atto d' acquisto. Parte_1
E' accertata dunque la qualifica di consorziato del , sia in ragione della Parte_1 previsione di cui all' art 4 dello Statuto Consortile, sia in ogni caso, in ragione di un' adesione implicita al , in forza dell' acquisto di compendi immobiliari facenti Parte_2 parte della relativa lottizzazione ed per aver di fatto fruito dei servizi messi a disposizione dell' Ente, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria comuni ( vialetti interni, aree verdi, pali di illuminazione, pozzo ecc. ecc.)
Dalla natura di soggetto consorziato da parte dell' opponente consegue l' obbligo di contribuire, nella misura determinata dalle delibere assembleari approvate e non impugnate, al pagamento degli oneri consortili così come approvati dall' organo collegiale dell' ente.
Alla luce di quanto sopra l' opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Le spese di lite come di norma seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte opponente.
PQM
il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l' opposizione e conferma il d.i. opposto.
Condanna l' opponente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €
1900,00 per competenze , oltre accessori in favore di parte opposta
Latina, 16.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli