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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 623 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Sepe, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata difesa dall'avv. Angelo Sepe, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.03.25 e Parte_1 [...] hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, CP_1
Per_ collocamento e mantenimento della figlia (18.01.2008), nata dalla loro relazione
“more uxorio" e riconosciuta da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno dedotto di aver convissuto in Civitavecchia (RM) dal 1998 al
2016 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della minore.
I ricorrenti hanno dedotto, inoltre, di avere entrambi un'occupazione lavorativa e hanno depositato documentazione economico-reddituale.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 09.05.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note scritte depositate il 16.10.25 con cui il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia minore.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 623 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
Per_ A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
2 tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere di entrambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare in via disgiunta la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La
Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la CP_1
Per propria residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra arà tenuta a CP_1 darne notizia al Sig. con congruo preavviso. Pt_1
B) Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Pt_1 tenere con sé la figlia almeno un giorno feriale ogni settimana;
il padre potrà in aggiunta a questo, ogni fine settimana, tenere con sé la figlia alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle Per_ volontà di
C) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di Pt_1 trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio. Durante le vacanze pasquali il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia l'intero Pt_1 pomeriggio di un giorno feriale ed inoltre, alternativamente, un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e viceversa. In ordine alle vacanze estive, il
Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni Pt_1 consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig.
. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di Pt_1 vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la Sig.ra ecida di trascorrere CP_1 dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia al Sig. con congruo Pt_1 preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) Il Sig. , così come già regolarmente avvenuto dal mese di febbraio 2016, Pt_1 si impegna a continuare a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di euro 150,00=
(centocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli
3 indici ISTAT, a far luogo dalla data di deposito del ricorso giudiziale. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra o, in alternativa, mediante bonifico ordinario su CP_1
c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno CP_1
5 di ogni mese solare. Le parti, concordemente, decidono che l'assegno unico per i figli venga completamente devoluto alla Sig.ra CP_1
E) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per Pt_1 CP_1
Per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse di , dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, diverse da quelle sopra elencate, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche
(compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione.
F) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_1 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e, anche se maggiorenne, non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto
4 reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre,
a tutelare le rispettive figure paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno di loro possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 29 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 623 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Sepe, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata difesa dall'avv. Angelo Sepe, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11.03.25 e Parte_1 [...] hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, CP_1
Per_ collocamento e mantenimento della figlia (18.01.2008), nata dalla loro relazione
“more uxorio" e riconosciuta da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno dedotto di aver convissuto in Civitavecchia (RM) dal 1998 al
2016 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della minore.
I ricorrenti hanno dedotto, inoltre, di avere entrambi un'occupazione lavorativa e hanno depositato documentazione economico-reddituale.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 09.05.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note scritte depositate il 16.10.25 con cui il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia minore.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 623 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
Per_ A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
2 tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere di entrambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare in via disgiunta la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La
Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la CP_1
Per propria residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra arà tenuta a CP_1 darne notizia al Sig. con congruo preavviso. Pt_1
B) Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Pt_1 tenere con sé la figlia almeno un giorno feriale ogni settimana;
il padre potrà in aggiunta a questo, ogni fine settimana, tenere con sé la figlia alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle Per_ volontà di
C) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di Pt_1 trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio. Durante le vacanze pasquali il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia l'intero Pt_1 pomeriggio di un giorno feriale ed inoltre, alternativamente, un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e viceversa. In ordine alle vacanze estive, il
Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni Pt_1 consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig.
. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di Pt_1 vacanza dove porteranno la figlia. Qualora la Sig.ra ecida di trascorrere CP_1 dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia al Sig. con congruo Pt_1 preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) Il Sig. , così come già regolarmente avvenuto dal mese di febbraio 2016, Pt_1 si impegna a continuare a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di euro 150,00=
(centocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli
3 indici ISTAT, a far luogo dalla data di deposito del ricorso giudiziale. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra o, in alternativa, mediante bonifico ordinario su CP_1
c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno CP_1
5 di ogni mese solare. Le parti, concordemente, decidono che l'assegno unico per i figli venga completamente devoluto alla Sig.ra CP_1
E) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per Pt_1 CP_1
Per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse di , dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, diverse da quelle sopra elencate, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche
(compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione.
F) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_1 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e, anche se maggiorenne, non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto
4 reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre,
a tutelare le rispettive figure paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno di loro possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 29 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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