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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 22.5.25, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 19922/24
Tra
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in
[...]
80138 - Napoli al Corso Umberto I, 237 Scala D, presso lo studio dell'Avv. Orsola Maria
Rossi, C.F. , che la rappresenta e difende unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Giovanni Di Dio, C.F. C.F._3
RICORRENTE
E
– COD. FISC. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.
Antonella Trovati - C.F. – PEC. C.F._4
t - e Avv. Erminio Capasso, in virtù di procura Email_1
generale alle liti notaio in Fiumicino (RM) del 22/03/2024 - Persona_1
Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313 - ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli al Viale A. De
Gasperi, n. 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.9.24 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
- che con sentenza n. 2028/2024, pubblicata il 14/03/2024 dal Tribunale di Napoli,
CP_ veniva dichiarata non dovuta la somma di € 7.079,02, richiestale dall' con avviso bonario notificato il 16.11.2021;
- che, in data 27.03.2024, la suddetta sentenza veniva notificata all' ; CP_1
- che l' resistente non provvedeva alla restituzione degli importi nelle more CP_1
trattenuti;
- che, invero, sin dal gennaio 2022, sulla sigla di pensione SO n.
003.5104.29241576, veniva emessa una trattenuta con la causale “… Recupero
Indebiti …” di € 30.00 circa;
- che, precisamente, risultavano trattenuti : € 32.46 (gennaio/2022); € 31.94
(febbraio/2022); € 32.49 (marzo/2022); € 20.36 (aprile/2022): € 20.36
(maggio/2022); € 20.36 (giugno/2022); € 37.41 (luglio/2022); € 35.25
(agosto/2022); € 35.25 (settembre/2022); € 35.25 (ottobre/2022); € 36.35
(novembre/2022); € 36.35 (dicembre/2022); € 37.45 (gennaio/2023); € 37.45
(febbraio/2023); € 37.45 (marzo/2023); € 37.45 (aprile/2023); € 37.45
(maggio/2023); € 37.45 (giugno/2023); € 37.45 (luglio/2023); € 37.45
(agosto/2023); € 37.45 (settembre/2023); € 37.45 (ottobre/2023); € 37.45
(novembre/2023); € 37.45 (dicembre/2023); € 37.45 (gennaio/2024); € 37.45
(febbraio/2024); € 37.45 (marzo/2024); € 37.45 (aprile/2024);
- che dal maggio 2024 l'ente pubblico bloccava la trattenuta, che a quella data ammontava ad una complessiva somma di € 973.04
(novecentosettantatreeuro/04).
- di aver diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' . CP_1
Concludeva: al Signor Giudice Unico in funzione del Giudice del Lavoro perché, fissata
l'udienza di comparizione, voglia così provvedere: I – Rilevata la dichiarazione di annullamento dell'avviso bonario di rideterminazione della pensione categoria SO n.
29241576 contenente l'indebito elaborato in data 20 ottobre 2021 e notificato il 16 novembre 2021 richiedente € 7.079,02, avvenuta con la sentenza n. 2028/2024 avente n.
R.G. 10614/2023 del Tribunale di Napoli, condannare l'Ente resistente alla CP_1
restituzione della somma di € 973,04 oltre interessi dalla maturazione al saldo e o alla maggiore somma accertata in corso di causa oltre interessi;
II – In ogni caso e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari (D.M. 147/2022).
Si costituiva l' , rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, CP_1
contrariis reiectis: Nel merito, dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l' provvederà alla restituzione della somma trattenuta, considerando CP_1
questa richiesta come richiesta di rimborso delle somme trattenute. Si chiede la compensazione delle spese, quantomeno parziale, tenuto conto che l' informa CP_1 sempre la sua attività ai principi di legittimità, legalità e correttezza dell'agire amministrativo nonché del comportamento processuale ugualmente tenuto dall' CP_1
che non ha reso necessaria alcuna attività ulteriore, tantomeno istruttoria.
All'udienza del 22.5.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso, nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere
(rilevabile anche d'ufficio, cfr. Cass. n. 3664/82), perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Orbene, con note del 20.5.2025, ha dedotto che l' , in data Parte_1 CP_1
24.03.2025, ha corrisposto la somma di € 973,04, in completa adesione alla richiesta di cui al ricorso introduttivo (cfr. documentazione agli atti).
Tanto premesso, essendo intervenuto il pagamento in corso di causa, il Giudice dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il Giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda, per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). In applicazione del suddetto principio, posto che il pagamento di quanto dovuto dal resistente avveniva in pendenza del giudizio, in data successiva al deposito del ricorso e alla notifica dello stesso, le spese processuali vanno poste a carico dell' e liquidate CP_1
come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
euro 900,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
Napoli, 22.05.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Maria Pia Mazzocca