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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
900/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 900/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1
Rinaldi Cristina e Gualfetti Domenica, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bigi Controparte_1
Federica, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successiva cessazione effetti civili del matrimonio contratto il
30/04/2000 in RN (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli:
, nato a [...] il [...] e nata a Controparte_2 Controparte_3
RN (TR) il 23/08/2006 entrambi maggiorenni e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 111/24 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio:
1) i coniugi vivranno separati serbandosi il reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in RN, Via dell'Argine n. 9, di proprietà del ricorrente rimarrà nella disponibilità della IG.ra che vi abiterà insieme ai figli, sino a quando i Controparte_1 predetti, non saranno economicamente autosufficienti o trasferiranno altrove la residenza;
3) il IG. già lasciata la casa coniugale provvederà a trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e a portare con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
4) gli arredi presenti nella casa coniugale verranno divisi concordemente secondo separata scrittura privata sottoscritta dalle parti e materialmente consegnati nel momento in cui l'immobile rientrerà nella disponibilità del proprietario;
5) la IG.ra provvederà a far fronte a tutte le spese afferenti la gestione dell'immobile CP_1
(spese condominiali ordinarie, utenze, etc.) impegnandosi ad effettuare la voltura delle utenze;
6) il IG. provvederà a versare a titolo di assegno divorzile alla IG.ra la Parte_1 CP_1 somma mensile di euro 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
7) il IG. verserà alla IG.ra per il mantenimento dei figli, la somma Parte_1 CP_1 mensile di euro 700,00 (ovvero euro 350,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
8) le spese straordinarie dei figli verranno corrisposte nella misura del 60% dal IG.
e nella misura del 40% dalla IG.ra , come da Protocollo Parte_1 Controparte_1 del 28.06.2018 in uso presso il Tribunale di Terni;
9) la IG.ra percepirà per intero l'assegno unico che verrà corrispostole dall'Inps; CP_1
10) i coniugi si impegnano a provvedere con sollecitudine alla chiusura dei n. 2 conti correnti cointestati ed a suddividere nella misura del 50% ciascuno, tutti i risparmi/titoli ai predetti intestati. In egual misura, ovvero, al 50% provvederanno a far fronte ai pagamenti di eventuali contratti di finanziamento in essere, così, da addivenire alla loro estinzione;
11) i coniugi dichiarano di mantenere la disponibilità delle vetture attualmente in uso e di provvedere in via autonoma alla loro gestione”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 30/04/2000 tra
e in RN (TR) alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
NA (TR) (atto n. 11, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2000);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 900/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1
Rinaldi Cristina e Gualfetti Domenica, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bigi Controparte_1
Federica, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successiva cessazione effetti civili del matrimonio contratto il
30/04/2000 in RN (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli:
, nato a [...] il [...] e nata a Controparte_2 Controparte_3
RN (TR) il 23/08/2006 entrambi maggiorenni e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 111/24 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio:
1) i coniugi vivranno separati serbandosi il reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in RN, Via dell'Argine n. 9, di proprietà del ricorrente rimarrà nella disponibilità della IG.ra che vi abiterà insieme ai figli, sino a quando i Controparte_1 predetti, non saranno economicamente autosufficienti o trasferiranno altrove la residenza;
3) il IG. già lasciata la casa coniugale provvederà a trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e a portare con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
4) gli arredi presenti nella casa coniugale verranno divisi concordemente secondo separata scrittura privata sottoscritta dalle parti e materialmente consegnati nel momento in cui l'immobile rientrerà nella disponibilità del proprietario;
5) la IG.ra provvederà a far fronte a tutte le spese afferenti la gestione dell'immobile CP_1
(spese condominiali ordinarie, utenze, etc.) impegnandosi ad effettuare la voltura delle utenze;
6) il IG. provvederà a versare a titolo di assegno divorzile alla IG.ra la Parte_1 CP_1 somma mensile di euro 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
7) il IG. verserà alla IG.ra per il mantenimento dei figli, la somma Parte_1 CP_1 mensile di euro 700,00 (ovvero euro 350,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
8) le spese straordinarie dei figli verranno corrisposte nella misura del 60% dal IG.
e nella misura del 40% dalla IG.ra , come da Protocollo Parte_1 Controparte_1 del 28.06.2018 in uso presso il Tribunale di Terni;
9) la IG.ra percepirà per intero l'assegno unico che verrà corrispostole dall'Inps; CP_1
10) i coniugi si impegnano a provvedere con sollecitudine alla chiusura dei n. 2 conti correnti cointestati ed a suddividere nella misura del 50% ciascuno, tutti i risparmi/titoli ai predetti intestati. In egual misura, ovvero, al 50% provvederanno a far fronte ai pagamenti di eventuali contratti di finanziamento in essere, così, da addivenire alla loro estinzione;
11) i coniugi dichiarano di mantenere la disponibilità delle vetture attualmente in uso e di provvedere in via autonoma alla loro gestione”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 30/04/2000 tra
e in RN (TR) alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
NA (TR) (atto n. 11, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2000);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti