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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1262/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3967/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale A. Diaz, 30-32 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 380/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 2 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239000628635 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01T100114 2012 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore dell'ufficio insiste e si riporta agli atti di appello
Resistente/Appellato: il difensore della parte appellata insiste e si rimette agli atti depositati
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Enna, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420239000628635/000, notificata il 28.03.2023, con cui l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione ha richiesto, tra le diverse pretese, il pagamento delle somme derivanti dall'avviso di accertamento esecutivo n. TYU01T100114/2012, sostenendo l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi dedotti in ricorso:
1. Difetto di competenza e carenza di potere dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – sede di Enna, in violazione degli artt. 26 e 46 del D.P.R. n. 602/1973;
2. Mancata notifica dell'avviso di accertamento;
3. Decadenza dal potere di accertamento – violazione dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973;
4. Intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei pretesi tributi per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. ovvero decennale ex art. 2946 c.c.;
5. Intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione di sanzioni ed interessi ex art. 20, comma 3, del D.
Lgs. n. 472/1997, la C.G.T. di Enna, con la sentenza n. 380/02/2024 pubblicata in data 21 giugno 2024, in accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti impugnati, condannando l'Agenzia resistente al pagamento delle spese di lite, così statuendo: “Nel caso di specie il ricorrente, nel formulare anche l'eccezione di prescrizione, sostiene che la notifica dell'avviso in questione, asseritamente effettuata in data 7 febbraio 2011, è stata in realtà omessa del tutto, e pertanto all'intervenuta decadenza consegue l'illegittimità della procedura di riscossione del credito azionata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la nullità di entrambi gli atti impugnati.
Dal canto suo l'amministrazione non ha dato prova di avere regolarmente notificato l'avviso e pertanto si deve concludere per l'accoglimento del ricorso stante la eccepita decadenza dal potere impositivo, considerato che il primo atto che risulta ritualmente notificato al ricorrente è l'intimazione di pagamento oggi impugnata, di cui lo stesso ha avuto conoscenza in data 28 marzo 2023.
In ogni caso si è consumato anche il termine di prescrizione, in quanto come sopra evidenziato l'annualità di riferimento del tributo è il 2007, per cui, in assenza della prova circa la notifica tempestiva dell'avviso precedente l'intimazione, il termine di prescrizione risulta essersi ormai consumato in quanto sono trascorsi 16 anni, dando atto che il documento allegato da controparte al fine di comprovare l'avvenuta notificazione, ovvero la schermata meccanografica, non può costituire prova della regolarità della stessa – in quanto mero tabulato meccanografico - a fronte della puntuale contestazione formulata dalla ricorrente al riguardo.
La natura assorbente dei motivi di ricorso sin qui valutati esime il Collegio dallo scrutinio dei restanti profili di impugnazione, pertanto, facendo ricorso al principio della ragione più liquida, in ragione del quale il giudice è libero di definire il contenzioso individuando la questione, appunto “più liquida”, da porre a base della decisione (ex multis, Cassazione, n. 30507 del 3 novembre 2023), il ricorso è accolto. Le spese, ex art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione al difensore antistatario”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Enna), rimasta soccombente nel primo grado di giudizio, contestando la ricostruzione, in fatto e in diritto, operata dai primi Giudici e concludendo per la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
3.- Costituendosi in giudizio, il contribuente appellato, con le proprie controdeduzioni ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello di questi, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio;
ha riproposto, in via devolutiva, le doglianze, rimaste assorbite nel precedente grado di giudizio e ha, infine, richiesto la declaratoria di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., a carico dell'Agenzia appellante.
4.- All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- l'appello agenziale è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
6.- Precisato che la data di presunta notifica dell'avviso di accertamento impugnato non è il 7 febbraio 2011 – come indicato nella sopra trascritta motivazione della decisione impugnata, bensì il 12 marzo 2012 – come risulta nell'intimazione di pagamento, il Collegio ritiene che vada confermata la decisione dei primi Giudici, dal momento che, anche prendendo in considerazione e in esame la documentazione prodotta dall'Agenzia appellante, la pretesa erariale non sfugge alla intervenuta prescrizione, già statuita dai primi Giudici, se non altro, per prescrizione “sopravvenuta”.
7.- Infatti, nella fattispecie, non può trovare applicazione la normativa emergenziale COVID-19.
7.1.- Anche ammessa la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento di cui trattasi che dovrebbe essere avvenuta in data 12 marzo 2012, l'intimazione di pagamento – oggetto della presente controversia,
è stata notificata in data 28 marzo 2023, quindi decorsi oltre dieci anni dalla notifica della cartella in discorso.
8.- Come già anticipato, sul punto l'Agenzia appellante, negando l'avverarsi della prescrizione della pretesa erariale de qua, in buona sostanza, invoca l'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il quale ha previsto:
- al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e nl'on tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”;
- al comma 2 che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del d.l. 02.03.2012 n. 16, …e alle ingiunzioni di cui al r.d. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27.12.2019 n. 160”;
- al comma 2-bis che “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21.02.2020”;
- e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di ventiquattro mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8.1.- Il Collegio non condivide tale ricostruzione delle norme di riferimento, come già precisato dalla Sezione con sentenza n. 9581 del 20.12.2024 (ed altre).
Il fatto è che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore … degli agenti della riscossione …”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
8.2.- Questo Giudice conosce l'ordinanza n. 960 del 15/01/2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica … l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che: - “occorre … interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159 del 2015…”. Però, in applicazione dello stesso principio invocato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, riferito al tenore letterale della disposizione, non può non essere rilevato che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già "emesse". E pertanto, in questi casi non
è ipotizzabile la sospensione “a catena” legittimata invece dalla Corte di Cassazione in fattispecie ben diversa.
8.3.- Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, … sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi … i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche il comma 4-bis, quindi, da una parte fa riferimento a un presupposto specifico affinché la descritta proroga possa trovare applicazione, e cioè che si tratti di carichi affidati all'agente della riscossione “durante il suddetto periodo di sospensione” “e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a),
b), e c), del d.l. 19.05.2020 n. 34”; dall'altra, disciplina tutt'altra fattispecie rispetto al comma 1, e cioè il caso in cui una cartella non sia ancora stata emessa, e si tratti quindi di carichi “affidati all'agente della riscossione” durante i descritti periodi.
Cosicché, non avendo ancora il concessionario emesso la cartella, visto che si tratta di carichi a esso affidati nel citato periodo, può usufruire della descritta proroga per emetterla.
Pertanto, come non è possibile ritenere applicabile al caso in esame la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 68, analogamente non è possibile ritenere che il concessionario possa fruire di una proroga di termini pensata per fattispecie completamente diverse.
Nel caso in esame, non soltanto la pretesa de qua non era in scadenza nel periodo per il quale era scattata la sospensione dei termini, ma si tratta anche di ruoli consegnati evidentemente ben prima del citato periodo di sospensione, cosicché (anche) la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, per cui la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 28 marzo 2023, non è coperta dalla proroga, ed è quindi tardiva
(rispetto all'anno 2012 in cui venne notificata l'avviso di accertamento e, conseguentemente, è intervenuta la prescrizione di tale pretesa.
9.- Per le considerazioni, in fatto e in diritto, sopra espresse, pertanto, deve essere respinto l'appello agenziale e, conseguentemente, va confermata la decisione impugnata.
10.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario del contribuente. Non si reputano sussistenti le ragioni per la declaratoria di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., richiesta dall'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, respinge l'appello e conferma la decisione impugnata.
Condanna l'Agenzia appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.200,00 (tremiladuecento/00), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del suo difensore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EU MIRABELLI VI SALVUCCI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3967/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale A. Diaz, 30-32 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 380/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 2 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239000628635 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01T100114 2012 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore dell'ufficio insiste e si riporta agli atti di appello
Resistente/Appellato: il difensore della parte appellata insiste e si rimette agli atti depositati
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Enna, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420239000628635/000, notificata il 28.03.2023, con cui l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione ha richiesto, tra le diverse pretese, il pagamento delle somme derivanti dall'avviso di accertamento esecutivo n. TYU01T100114/2012, sostenendo l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi dedotti in ricorso:
1. Difetto di competenza e carenza di potere dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – sede di Enna, in violazione degli artt. 26 e 46 del D.P.R. n. 602/1973;
2. Mancata notifica dell'avviso di accertamento;
3. Decadenza dal potere di accertamento – violazione dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973;
4. Intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei pretesi tributi per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. ovvero decennale ex art. 2946 c.c.;
5. Intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione di sanzioni ed interessi ex art. 20, comma 3, del D.
Lgs. n. 472/1997, la C.G.T. di Enna, con la sentenza n. 380/02/2024 pubblicata in data 21 giugno 2024, in accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti impugnati, condannando l'Agenzia resistente al pagamento delle spese di lite, così statuendo: “Nel caso di specie il ricorrente, nel formulare anche l'eccezione di prescrizione, sostiene che la notifica dell'avviso in questione, asseritamente effettuata in data 7 febbraio 2011, è stata in realtà omessa del tutto, e pertanto all'intervenuta decadenza consegue l'illegittimità della procedura di riscossione del credito azionata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la nullità di entrambi gli atti impugnati.
Dal canto suo l'amministrazione non ha dato prova di avere regolarmente notificato l'avviso e pertanto si deve concludere per l'accoglimento del ricorso stante la eccepita decadenza dal potere impositivo, considerato che il primo atto che risulta ritualmente notificato al ricorrente è l'intimazione di pagamento oggi impugnata, di cui lo stesso ha avuto conoscenza in data 28 marzo 2023.
In ogni caso si è consumato anche il termine di prescrizione, in quanto come sopra evidenziato l'annualità di riferimento del tributo è il 2007, per cui, in assenza della prova circa la notifica tempestiva dell'avviso precedente l'intimazione, il termine di prescrizione risulta essersi ormai consumato in quanto sono trascorsi 16 anni, dando atto che il documento allegato da controparte al fine di comprovare l'avvenuta notificazione, ovvero la schermata meccanografica, non può costituire prova della regolarità della stessa – in quanto mero tabulato meccanografico - a fronte della puntuale contestazione formulata dalla ricorrente al riguardo.
La natura assorbente dei motivi di ricorso sin qui valutati esime il Collegio dallo scrutinio dei restanti profili di impugnazione, pertanto, facendo ricorso al principio della ragione più liquida, in ragione del quale il giudice è libero di definire il contenzioso individuando la questione, appunto “più liquida”, da porre a base della decisione (ex multis, Cassazione, n. 30507 del 3 novembre 2023), il ricorso è accolto. Le spese, ex art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione al difensore antistatario”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Enna), rimasta soccombente nel primo grado di giudizio, contestando la ricostruzione, in fatto e in diritto, operata dai primi Giudici e concludendo per la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
3.- Costituendosi in giudizio, il contribuente appellato, con le proprie controdeduzioni ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello di questi, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio;
ha riproposto, in via devolutiva, le doglianze, rimaste assorbite nel precedente grado di giudizio e ha, infine, richiesto la declaratoria di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., a carico dell'Agenzia appellante.
4.- All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- l'appello agenziale è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
6.- Precisato che la data di presunta notifica dell'avviso di accertamento impugnato non è il 7 febbraio 2011 – come indicato nella sopra trascritta motivazione della decisione impugnata, bensì il 12 marzo 2012 – come risulta nell'intimazione di pagamento, il Collegio ritiene che vada confermata la decisione dei primi Giudici, dal momento che, anche prendendo in considerazione e in esame la documentazione prodotta dall'Agenzia appellante, la pretesa erariale non sfugge alla intervenuta prescrizione, già statuita dai primi Giudici, se non altro, per prescrizione “sopravvenuta”.
7.- Infatti, nella fattispecie, non può trovare applicazione la normativa emergenziale COVID-19.
7.1.- Anche ammessa la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento di cui trattasi che dovrebbe essere avvenuta in data 12 marzo 2012, l'intimazione di pagamento – oggetto della presente controversia,
è stata notificata in data 28 marzo 2023, quindi decorsi oltre dieci anni dalla notifica della cartella in discorso.
8.- Come già anticipato, sul punto l'Agenzia appellante, negando l'avverarsi della prescrizione della pretesa erariale de qua, in buona sostanza, invoca l'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il quale ha previsto:
- al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e nl'on tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”;
- al comma 2 che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del d.l. 02.03.2012 n. 16, …e alle ingiunzioni di cui al r.d. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27.12.2019 n. 160”;
- al comma 2-bis che “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21.02.2020”;
- e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di ventiquattro mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8.1.- Il Collegio non condivide tale ricostruzione delle norme di riferimento, come già precisato dalla Sezione con sentenza n. 9581 del 20.12.2024 (ed altre).
Il fatto è che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore … degli agenti della riscossione …”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
8.2.- Questo Giudice conosce l'ordinanza n. 960 del 15/01/2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica … l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che: - “occorre … interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159 del 2015…”. Però, in applicazione dello stesso principio invocato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, riferito al tenore letterale della disposizione, non può non essere rilevato che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già "emesse". E pertanto, in questi casi non
è ipotizzabile la sospensione “a catena” legittimata invece dalla Corte di Cassazione in fattispecie ben diversa.
8.3.- Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, … sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi … i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche il comma 4-bis, quindi, da una parte fa riferimento a un presupposto specifico affinché la descritta proroga possa trovare applicazione, e cioè che si tratti di carichi affidati all'agente della riscossione “durante il suddetto periodo di sospensione” “e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a),
b), e c), del d.l. 19.05.2020 n. 34”; dall'altra, disciplina tutt'altra fattispecie rispetto al comma 1, e cioè il caso in cui una cartella non sia ancora stata emessa, e si tratti quindi di carichi “affidati all'agente della riscossione” durante i descritti periodi.
Cosicché, non avendo ancora il concessionario emesso la cartella, visto che si tratta di carichi a esso affidati nel citato periodo, può usufruire della descritta proroga per emetterla.
Pertanto, come non è possibile ritenere applicabile al caso in esame la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 68, analogamente non è possibile ritenere che il concessionario possa fruire di una proroga di termini pensata per fattispecie completamente diverse.
Nel caso in esame, non soltanto la pretesa de qua non era in scadenza nel periodo per il quale era scattata la sospensione dei termini, ma si tratta anche di ruoli consegnati evidentemente ben prima del citato periodo di sospensione, cosicché (anche) la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, per cui la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 28 marzo 2023, non è coperta dalla proroga, ed è quindi tardiva
(rispetto all'anno 2012 in cui venne notificata l'avviso di accertamento e, conseguentemente, è intervenuta la prescrizione di tale pretesa.
9.- Per le considerazioni, in fatto e in diritto, sopra espresse, pertanto, deve essere respinto l'appello agenziale e, conseguentemente, va confermata la decisione impugnata.
10.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario del contribuente. Non si reputano sussistenti le ragioni per la declaratoria di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., richiesta dall'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, respinge l'appello e conferma la decisione impugnata.
Condanna l'Agenzia appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.200,00 (tremiladuecento/00), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del suo difensore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EU MIRABELLI VI SALVUCCI