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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Dora Alessia Limongelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150/11 la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente numero R.G. 9083 /2023, vertente:
TRA
AVV. nato a [...] il Parte_1
06.04.1975 e residente in [...], C.F.
, quale procuratore di se stesso, elettivamente C.F._1 domiciliato presso il proprio studio in Napoli al Centro Direzionale is. G8, c
RICORRENTE
E
C.F. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
NO (Na) ed ivi residente a[...] rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Gaetano Del Noce
C.F. , e con lui elettivamente domiciliato presso il proprio C.F._3 studio legale sito in San Marcellino (CE) alla via Campania, n. 40
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 18 ottobre 2023, l'Avv. Parte_1 chiedeva liquidarsi il compenso professionale nella misura
[...] complessiva di Euro 24061,05 da cui veniva decurtato l'importo corrisposto di €
2540,00 – o altra ritenuta corretta – spettante per l'attività espletata nella fase di mediazione e nel giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, rg. 2316/21, intentato nei confronti di avente ad oggetto accertamento del Controparte_1 contenuto di scrittura privata, di valore indeterminabile di particolare importanza.
Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improcedibilità della domanda non preceduta dall'invito alla negoziazione assistita;
altresì che non era stato pattuito il compenso mediante approvazione di un preventivo poiché il professionista incaricato deduceva la necessità di
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quantificarlo in base all'attività effettivamente svolta, ma al contempo assicurando che l'importo sarebbe stato irrisorio;
che venivano corrisposti a mezzo bonifico più acconti per l'importo totale di euro 5000,00; ancora che il legale percepiva anche le spese di lite dichiarandosi anticipatario per € 2540,00, pur non sussistendone i presupposti avendo già ricevuto il compenso;
infine che il valore della causa non poteva considerarsi indeterminabile e di particolare importanza, visto l'importo delle spese liquidate dal giudice e che in ogni caso per l'attività prestata dal professionista i conteggi erano errati ed eccessivi. In via del tutto preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato espletamento della negoziazione assistita.
Ora in disparte ogni considerazione sulla circostanza che il professionista ricorrente ha notificato l'invito alla negoziazione in data 01.03.24, mette conto evidenziare che la detta procedura non è applicabile al giudizio in oggetto stante la qualifica di consumatore del resistente. Peraltro, vertendosi in materia di contratto d'opera, la controversia sarebbe stata soggetta alla diversa condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria a seguito della modifica operata dal
Dlgs 149/2022 con applicazione a partire dal 30.6.2023.
Nella specie, tuttavia non vi è stato alcun tempestivo rilievo di parte o d'ufficio della relativa questione.
Nel merito, la domanda è fondata.
Invero, il ricorrente ha fornito piena prova circa lo svolgimento dell'attività professionale nella fase di mediazione conclusasi con verbale negativo per mancato accordo e dell'attività difensiva nel successivo giudizio RG 2316/2021 svoltosi presso il Tribunale di Napoli Nord I Sezione civile, producendo in copia sia la comparsa di costituzione, sia la procura sottoscritta dal resistente, le note in sostituzione dell'udienza, i verbali di causa, le memorie istruttorie, la comparsa conclusionale e infine la sentenza.
A fronte di tali univoci dati documentali, parte resistente non ha contestato il conferimento dell'incarico, limitandosi ad eccepire l'intervenuto versamento di acconti a mezzo bonifico e la mancanza di un accordo sul compenso nonché la erronea quantificazione dello stesso sulla base di uno scaglione di valore non corrispondente alla complessità della causa.
Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi che è rimasta del tutto indimostrata la riferibilità dei dedotti pagamenti all'attività professionale oggetto di causa. Ed invero, la ricevuta di pagamento in contanti di Euro 2.000,00 prodotta dal resistente contiene l'imputazione all'assistenza stragiudiziale inerente le procure speciali rilasciate al sig. ; la ricevuta di bonifico dell'aprile 2021 Persona_1 reca come causale acconto esproprio” e quindi riferita con Controparte_1 tutta evidenza ad altro contenzioso e la disposizione di bonifico di cui non vi è prova dell'esecuzione reca la causale “acconto giudizio Controparte_1 imputata al giudizio incardinato dinanzi alla CEDU, avente ad oggetto l'esproprio del terreno, come si evince dalla documentazione prodotta dal ricorrente.
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Pertanto, alcuna prova del fatto estintivo (o parzialmente estintivo) del pagamento allegata dal resistente è stata fornita. In proposito, la prova testimoniale richiesta nella comparsa di costituzione e risposta non è stata ammessa in quanto vertente su circostanze irrilevanti oltre che inammissibili.
Ciò chiarito, e assodata la mancata conclusione di un accordo tra le parti sull'entità del compenso, occorre far riferimento ai criteri sussidiari dell'art 2230
c.c.
In ordine ai criteri utilizzabili per la determinazione del compenso, deve osservarsi che in mancanza di accordo tra le parti in ordine all'entità del compenso, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (cfr. Cass. Civ., Sez.III, 11 marzo 2005, n.5426).
Nella specie, l'attività professionale è stata completata dopo l'entrata in vigore dei parametri di cui al DM 55/14 (cfr. sentenza del 14.1.2023) con la conseguenza che per la liquidazione va applicata la tabella per l'attività giudiziale di cui al
D.M. n. 55/14 come modificata a seguito dell'aggiornamento operato dal DM 147 del 13.8.2022 e precisamente i parametri relativi ai procedimenti dinanzi al
Tribunale.
Inoltre, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, la controversia deve ritenersi di valore indeterminabile ma di complessità bassa.
In merito alla determinazione dei compensi tra i valori minimi e massimi, la giurisprudenza ha chiarito che, con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. 55/2014 se ne deve rilevare la insussistenza nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (è stato anche chiarito, con riferimento al DM 140/2012, che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che la giustificavano solo in caso di deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato DM 140/2012, cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225).
Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato in indeterminabile di bassa complessità, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi tranne l'istruttoria non particolarmente complessa documentale, così il compenso dovuto è di € 6713,00 risultanti dalla somma di € 1701,00 per studio
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della controversia € 1204,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione e € 2905,00 per la decisione.
Quanto alla assistenza prestata nella antecedente fase di mediazione conclusasi prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri, in considerazione dello scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, il compenso tenuto conto dell'assistenza prestata può essere quantificato secondo i valori minimi in €
1530,00.
Pertanto, l'importo complessivamente dovuto al ricorrente decurtato l'importo di
€ 2540,00 percepito in qualità di anticipatario, è pari ad € 5703,00.
A tali importi si aggiungono le spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge nonché gli interessi legali dalla data della costituzione in mora (14.1.2023) al saldo effettivo, non essendo andata a buon fine la costituzione in mora effettuata con racc. a/r non recapitata, in quanto il destinatario risultava sconosciuto (cfr. racc. a/r del 17.10.2023).
In merito alla decorrenza degli interessi, è di recente intervenuta la giurisprudenza chiarendo che «Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore» (Cass. Ord. 8611/2022).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, aggiornati al
DM 147 del 13.8.2022 in vigore dal 23.10.2022, avuto riguardo al valore della causa e discostandosi dai valori medi in considerazione dell'attività effettivamente svolta, e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del GU dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) liquida in favore in favore dell'Avv. Massimiliano di Palma Caccioppoli ed a carico del resistente per l'attività Controparte_1 professionale svolta nella fase di mediazione e per l'attività professionale svolta in riferimento al giudizio R.G. 2316/2021, la complessiva somma di euro 8243,00 (di cui € 6713,00 per attività giudiziale ed € 1530,00 per mediazione) da cui va decurtato l'importo di € 2540,00;
2) liquida in favore dell'Avv. Massimiliano di Palma Caccioppoli ed a
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carico del resistente sull'importo di € 5703,00, le Controparte_1 spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge e interessi legali dalla data della costituzione in mora al saldo effettivo;
3) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
Massimiliano Di Palma Caccioppoli delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 276,61 per spese ed in euro 2540,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, 13/3/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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