Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 506/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Annalisa MULTARI Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 25 agosto 2023, da
(c.f.: ), assistito, difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato, per mandato allegato all'atto di appello dall'Avvocato Emanuele
Zanarello (pec: , Email_1 appellante contro
(p.i. ),in persona del Responsabile di TR P.IVA_1 [...]
, Avv. Marco Catello, rappresentata e difesa come da delega CP_2 depositata telematicamente nel giudizio di primo grado Avv.ti Angelo Zambelli
(pec: , Barbara Grasselli (pec: Email_2
, Alberto Testi (pec: Email_3
e Hana Akaike (pec: Email_4
, Email_5 appellata
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa per procura allegata alla memoria di
1
), Email_6 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in funzione di
Giudice del lavoro n. 219/2023 d.d. 29.03.2023, non notificata.-
In punto: differenze retributive;
responsabilità del committente ex art. 29 comma 2° del Dlgs. n. 276/2023.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
IN VIA PRINCIPALE,
1) REVOCARE e/o e/o la sentenza del CP_4 Controparte_5
Tribunale di Venezia n. 219/2023 pubbl. il 29/03/2023 RG n. 1039/2022 -Sezione
Lavoro- Giudice Dott.ssa Barbara Bortot qui impugnata, e conseguentemente
IN VIA PRINCIPALE
1) ACCERTARE il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla CATEGORIA/LIVELLO
4a del CCNL METALMECCANICA PMI dalla data di assunzione a FEBBRAIO 2020 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia).
2) CONDANNARE la (P.IVA ) in persona del Parte_2 P.IVA_3 legale rappresentante “pro tempore” con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100-
Ancona (AN) al pagamento della somma lorda di €.13.663,53 (diconsi euro tredicimilaseicentosessantatre/53) (a titolo di differenze retributive per errata categoria- tfr, 13ma, retribuzione ecc) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3) ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA. ) e della società TR P.IVA_4
(P.IVA e per l'effetto 4) CONDANNARE la società CP_3 P.IVA_2
(P.IVA. ) e la società (P.IVA TR P.IVA_4 CP_3
) ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al P.IVA_2
PAGAMENTO d della somma lorda di €.13.663,53 (diconsi euro tredicimilaseicentosessantatre/53) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
IN VIA SUBORDINATA
Qualora non fosse accertato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla 4 A categoria.
2 5) ACCERTARE il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla CATEGORIA/LIVELLO
3A del CCNL METALMECCANICA PMI dalla data di assunzione a FEBBRAIO 2020 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia).
6) CONDANNARE la (P.IVA ) in persona Parte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante “pro tempore” con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100-
Ancona (AN) al pagamento della somma lorda €. 11.730,07 (diconsi euro undicimilasettecentotrenta/07) (a titolo di differenze retributive per errata categoria- tfr, 13ma, retribuzione ecc) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
7) ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA. e della TR P.IVA_4 società (P.IVA ) e per l'effetto 8) CONDANNARE la società CP_3 P.IVA_2
(P.IVA. ) e la società (P.IVA TR P.IVA_4 CP_3
) ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al P.IVA_2
PAGAMENTO di €. 11.730,07 (diconsi euro undicimilasettecentotrenta/07) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Qualora non fosse accertato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla 4 A/3A
9) ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA. ) e della società TR P.IVA_4
(P.IVA e per l'effetto CP_3 P.IVA_2
10) CONDANNARE la società (P.IVA. e la società TR P.IVA_4
(P.IVA ) ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex CP_3 P.IVA_2 art 1676 cc al PAGAMENTO di €. 4.818,79 (diconsi euro quattromilaottocentodiciotto/79) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
IN OGNI CASO
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30% per links ipertestuali di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
IN OGNI CASO
1) Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30% per links ipertestuali di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
3 TR
“nel merito, respingere il ricorso ex art. 433 c.p.c. presentato dal Sig. Parte_1
e, per l'effetto, confermare la della sentenza n. 219/2023 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 1039/2022 dal Tribunale del Lavoro di Venezia, Giudice
Dott.ssa Barbara Bortot, pubblicata in data 29 marzo 2023, non notificata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio”
CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro, respingere l'appello proposto dal Sig. siccome infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto Parte_3 confermare la sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro n. 219/2023 pubblicata il 29.03.2023 Dr.ssa Barbara Bortot nella causa di RG 1039/2022. Vinte le spese del grado. In subordine, contrariis reiectis e previa ogni occorrente declaratoria, respingere ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti di siccome CP_3 infondata in fatto ed in diritto, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, respingere la domanda del ricorrente di condanna in solido di
per tutti i crediti prescritti, decaduti ex art. 29 c. 2 D.lgs 276/03, non dovuti, CP_3 non documentati e/o provati, respinta in ogni caso la domanda ex art. 1676 c.c. ovvero in denegata ipotesi limitandola ai soli eventuali crediti documentati e dimostrati derivanti da lavoro espletato dal ricorrente relativamente alla costruzione 6278 nel periodo giugno 2020-luglio 2021, respinta ogni altra domanda”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Venezia si pronunciava sulla domanda proposta da , dipendente della dal Parte_1 Parte_2
09.07.2018 con mansioni di coordinatore e capo verniciatore, il quale rivendicava il mancato riconoscimento del IV livello del CCNL e il pagamento di alcune voci retributive nei confronti della datrice di lavoro, della committente e della sub-committente TR Controparte_3
Nello specifico, in virtù del rapporto d'appalto tra e TR CP_3
e del subappalto tra quest'ultima e chiedeva
[...] Parte_2
l'accertamento della responsabilità di e ex TR Controparte_3 art. 29 del Dlgs. n. 276/2003 e anche ai sensi dell'art. 1676 c.c., in relazione ai crediti maturati dal 09.07.2018 al 11.02.2020.
4 Il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia – istruita la causa per testi - accoglieva parzialmente il ricorso nei confronti di parte datoriale Parte_2
e lo rigettava invece nei confronti delle altre resistenti - cosi disponendo:
[...]
1) condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di Parte_2
4.818,79, oltre alle differenze retributive maturate sulla retribuzione ordinaria per aver conseguito il 2° livello dopo 4 mesi di anzianità e il 3° livello dopo 18 mesi di anzianità;
2) rigetta tutte le domande proposte nei confronti delle altre convenute;
Contro
3) Condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, distratte a favore del procuratore ricorrente, che liquida in €3.050,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
4) Compensa le spese integralmente con e ”. TR CP_3
In parte motiva - in relazione alle domande svolte nei confronti di CP_1
e - il giudice lagunare così motivava:
[...] CP_3
a) dalle buste paga in atti risulta poi che per tutto il periodo di causa fosse Pt_3 residente in [...], circostanza questa del tutto incompatibile con
l'asserita attività presso Porto Marghera, che dista da Monfalcone circa 130
Km…...
b) la tesi attorea che coinvolge la responsabilità di e , muovendo CP_1 CP_3 dal presupposto che abbia sempre lavorato presso a Pt_3 CP_1
Marghera, è smentita dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente, che palesemente contraddice l'assunto….
c) né sul punto sono sufficienti le deposizioni dei testi assunti, troppo coinvolti personalmente nell'annosa vicenda degli appalti per essere credibili” CP_1
d) deve quindi escludersi ogni responsabilità di ed , mancando CP_1 CP_3 la prova che l'attività del ricorrente sia stata resa in maniera continuativa nell'ambito degli appalti intercorsi con le due società a Marghera;
d'altro canto Contro è pacifico che lavorasse in cantieri dislocati in varie zone ed è quindi possibile che il rapporto di lavoro di , quand'anche sorto a Marghera, Pt_3 sia poi continuato presso cantieri diversi, ed in particolare ad Ancona e
Monfalcone;
e) nel 2019 il ricorrente sicuramente non lavorava a Marghera, posto che ha tenuto un corso di formazione (v. doc. 12 ricorso) a Massa Carrara;
5 f) le mansioni descritte non rientrano nel 4° livello che richiede cognizioni tecnico- pratiche inerenti la tecnologia del lavoro e l'interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente o mediante il necessario tirocinio, circostanze queste ultime tutte sfornite di prova. Il ricorrente possiede solamente, quale titolo di istruzione, una «licenza media», sicuramente non parificabile alle qualifiche richieste e non sufficiente per espletare le mansioni proprie dei lavoratori appartenenti al 4° livello;
d'altro canto l'attività di coordinamento non dà ex se diritto al superiore inquadramento, che compete viceversa solo ai lavoratori “qualificati”, tali essendo coloro che siano in possesso di particolari “cognizioni tecnico pratiche”
o amministrative e del relativo titolo studio o tirocinio;
neppure è fondata la domanda di inquadramento nel 3° livello, che richiede comunque una specifica preparazione, risultante “da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”. , come Pt_3 già detto, non è in possesso di diploma di qualifica di istituti professionali, ma non ha nemmeno dimostrato di aver acquisito una corrispondente esperienza
“sul campo”, non essendo descritta in maniera puntuale l'attività svolta nel corso degli anni, evidenziandone i particolari profili di responsabilità, autonomia
e complessità”.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello parziale il lavoratore ricorrente in primo grado insistendo per la condanna delle appellate - in solido fra loro ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 comma 2° del Dlgs. n. 276/2003 - al pagamento delle differenze retributive come da conteggio. Sul punto dava atto che rispetto a quello prodotto in primo grado è stato epurato da quanto preteso a titolo di ferie e permessi non dovuti (avendo la sentenza rigettato le relative pretese nei confronti di parte datoriale).
2.1. Con il primo articolato motivi di gravame il lavoratore si doleva, in particolare, della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provato la sua adibizione agli appalti svolti a favore di e essendo illogiche TR CP_3 le conclusioni raggiunte dal giudicante in ordine all'incompatibilità della residenza in Monfalcone con lo svolgimento dell'attività lavorativa presso il cantiere di Porto Marghera.
6 Evidenziava che era onere delle controparti contestare specificamente le puntuali allegazioni attoree relative all'attività svolta nel cantiere di Porto Marghera laddove anche i testi escussi avevano confermato la fondatezza dei fatti costitutivi della pretesa attorea.
2.2. Con il secondo motivo censura la sentenza laddove non riconosce l'adibizione né al livello IV, né al III livello, ritenendo che le attività di coordinamento svolte dal ricorrente non diano automatico diritto al riconoscimento all'inquadramento superiore laddove non era in possesso dei requisiti tecnico pratici necessari all'inquadramento superiore.
3. Si costituivano ritualmente in giudizio e TR CP_3 instando per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza.
Nella denegata ipotesi che la Corte ritenesse provata l'adibizione dell'appellante all'appalto presso il cantiere di Porto Marghera insistevano, ex art. 346 c.p.c. le eccezioni svolte in primo grado e rimaste assorbite relative:
a) all'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. in difetto di prova della sussistenza di crediti a favore di Parte_2
b) all'eccezione di decadenza, ai sensi del comma 2° dell'art. 29 comma 2° del
Dlgs. n. 276/2003, per tutti i crediti pretesi che sarebbero maturati nell'ambito di subappalti cessati da oltre due anni dalla notifica del ricorso introduttivo o comunque, a tutto voler concedere, dal deposito del ricorso introduttivo (12.10.2022);
c) alla prescrizione maturata per i crediti risalenti ad oltre cinque anni prima la notifica del ricorso (11.11.2022-11-11.2017), in assenza di altri atti interruttivi;
d) la non debenza di tutti i crediti aventi natura diversa da quella retributiva, che non rientrano nell'alveo delle garanzie di cui all'art. 29 comma 2° del
Dlgs. n. 276/2003, fra cui l'elemento perequativo e quello aggiuntivo della retribuzione.
4. (già contumace in primo grado) non si costituiva. Parte_2
5. La causa subiva un rinvio su richiesta delle parti motivata dalla esigenza di trattazione congiunta con altre cause analoghe pendenti in appello;
indi all'udienza del 12 settembre 2024, il Collegio che in altra controversia analoga
7 aveva emesso sentenza non definitiva, invitava le parti a trovare un componimento bonario o comunque a depositare conteggi condivisi.
Disponeva altresì l'interruzione della causa rispetto alla società
[...] che si trovava in stato di liquidazione giudiziale per pronuncia del Parte_2 tribunale di Ancona dimessa dal lavoratore.
Indi con il consenso delle parti disponeva la trattazione cartolare delle controversie ex art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ottenute le note conclusionali, all'esito della camera di consiglio del 28 novembre
2024, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
La sentenza per contro è passata in giudicato rispetto alle domande di pagamento azionate nei confronti di Parte_2
7. Con il gravame l'appellante ha censurato la prova della applicabilità della solidarietà invocata in ragione della mancata prova della adibizione agli appalti.
Trattasi di motivo fondato.
7.1. Come è noto la disposizione pone a carico del lavoratore l'onere di provare di aver operato nell'appalto per il quale sono azionate le poste retributive e che le stesse sono rimaste inadempiute da parte del datore di lavoro.
L'inadempimento contrattuale di come allegato e Parte_2 documentato anche con l'intervento delle parti sindacali non è stato contrastato in giudizio dalle parti convenute;
il ricorrente peraltro ha prodotto i pagamenti percepiti dalla datrice di lavoro e pertanto in ragione dell'inversione dell'onere della prova per i crediti rimasti insoddisfatti di cui all'art. 1218 c.c., era onere delle controparti provare l'estinzione delle obbligazioni.
Estinzione non provata utilmente da alcuno dei convenuti.
Quanto poi alla prova dell'adibizione del lavoratore all'appalto, in primo grado le parti resistenti si erano limitate a contestare che l'indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro (ove era riportato anche Marghera), oltre alla indicazione nella scheda professionale ove era menzionata la datrice di lavoro la comunicazione da cui risultava Parte_4 CP_7
l'assunzione in per le buste paga che riportavano come Pt_4 Parte_2
8 domicilio addirittura Monfalcone, fossero elementi insufficienti a superare l'onere probatorio incombente sul lavoratore.
7.2. Questa Corte ritiene che le circostanze valorizzate dal lavoratore – inquadramento come responsabile di l'esistenza di Parte_5 contratti tra e di quel periodo attestanti che Controparte_3 Parte_2 il tipo di lavorazione subappaltata imponesse l'utilizzo di dipendenti con inquadramento simile a quello dell'istante, la monocommittenza di CP_3 rispetto a le prove orali assunte in questo giudizio,
[...] Parte_2 concretino un quadro di presunzioni gravi precise e concordanti che consentano di ritenere provata l'adibizione dell'odierno appellato, nei periodi rivendicati, negli appalti di cui era committente principale e sub- TR committente Controparte_3
7.3. A ciò si aggiunga che dalla lettura delle clausole normative disciplinanti gli appalti, stabilite da risulta provato che per la legittimità del TR subappalto fosse necessario il consenso di e che nell'ambito TR del subappalto per cui è causa fosse previsto l'obbligo da parte della società
[...] di comunicare alla e i nominativi dei Parte_2 CP_3 CP_1 lavoratori impiegati nell'appalto insieme ai contratti di assunzione e alla relativa documentazione inerente i singoli dipendenti (cfr. art. 6 contratti di subappalto dimessi e condizioni generali appalto1).
Come evidenziato anche in sede di discussione dall'appellante e non contestato dagli appellati quale fatto di esperienza e conoscenza comune - inquadrabile nell'ambito dell'art. 115 comma secondo c.p.c.- per accedere all'area cantieristica, area sensibile e protetta, ogni soggetto deve essere dotato di un tesserino e cartellino di riconoscimento che nel caso di specie era rilasciato dalla società TR Le società convenute erano quindi nella condizione di poter contestare in modo specifico le allegazioni dell'appellato - ricorrente in primo grado - producendo l'elenco dei lavoratori inviati da ai quali era necessario Parte_2 rilasciare il tesserino di riconoscimento;
d'altra parte in via istruttoria il ricorrente
– odierno appellante - aveva chiesto l'esibizione di questi elenchi2 .
In applicazione pertanto anche del principio generale del criterio di vicinanza o prossimità della prova, trattandosi di fatti negativi nella disponibilità piena delle parti convenute, era loro onere darne prova3 al fine di paralizzare l'azione avversaria;
conseguentemente va ritenuto infondata l'eccezione proposta sul punto dalle resistenti ed accolta dal giudice di prime cure.
8. Il motivo di appello relativo all'operativa delle garanzie previste ex art. 1676
c.c.. è infondato dovendo essere sussunta la vicenda in esame nel paradigma della responsabilità di cui all'art. 29 comma 2° del Dlgs. n. 276/2003.
8.1. Non emerge, infatti, dagli atti di causa, con riferimento agli appalti o meglio subappalti de quibus, prova di ragioni di credito insoddisfatte di Parte_2 nei confronti delle appellate al momento dell'azione proposta dal ricorrente.
[...]
9. Quanto poi alla decadenza biennale, di cui all'art. 29 comma 2° del Dlgs. n.
276/2003, questo Collegio ritiene infondate le eccezioni svolte dalle appellate alla luce di quanto espresso da questa Corte di Appello nei precedenti citati dal lavoratore (sentenza n. 229/16) e recente precedente espresso in contenzioso analogo (cfr. sentenza n. 494/24).
9.1. In punto di fatto l'appellante - ricorrente in primo grado- lamentava di aver operato nel cantiere di come dipendente di TR [...]
e di non essere stato retribuito completamente dalla datrice di Parte_2 lavoro, con conseguente responsabilità solidale ex art. 29 Dlgs. n. 276/2003 delle società committenti evocate in giudizio.
2 “4) si chiede che il GL ordini a la produzione in giudizio dei nominativi dei dipendenti TR autorizzati ad entrare nel cantiere di Marghera dal 2016 alla data dell'ordine”. Parte_2 3 In tema di diritti di credito del lavoratore e onere della prova ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. va richiamata Cass. 20484/08:”. La ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa “. 10 9.2. All'epoca esisteva un rapporto contrattuale di appalto tra la società CP_1
e la società di cui, con riferimento alle attività di
[...] Controparte_3
“verniciatura e coibentazione”, era subappaltatrice la società
[...]
che aveva come committente esclusivo Parte_2 Controparte_3
Per quanto provato in atti, il ricorrente era dipendente della
[...]
(cfr. contratti di assunzione depositati dal ricorrente, contratti di Parte_2 appalto dimessi da e contratti di subappalto dimessi dalla TR parte , per la quale avrebbero operato in quanto meno CP_3 Pt_4 fino al mese di febbraio 2020.
Formalmente esistevano una pluralità di contratti di appalto : ogni contratto dimesso riporta infatti un numero distintivo e identificativo della nave sulla quale dovevano essere svolte le lavorazioni commissionate - aventi ad oggetto rispettivamente “REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI
TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI” per la costruzione
6243; REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE
E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6244; REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU
PARATIE E PONTI per la 6251;analoga lavorazione per la 6252 prevedente
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI,ISOLAZIONI PASSAGGI, RIPRISTINI E
RIFACIMENTI come per la 6273 e così pure per la 6278 (cfr. docc. da 1 a 5
. CP_1
Contratti che si distinguevano l'uno dall'altro per i tempi di consegna (spesso prorogati), per l'entità del compenso pattuito, per la necessità di applicazione della normativa di sicurezza;
ogni ordine-contratto richiamava altresì in via generale le condizioni di appalto stabilite da e pubblicate nel TR proprio sito (cfr. doc. 3, 4 . TR
Per quanto provato in via documentale dal lavoratore (cfr. contratti di assunzione in atti e riconoscimento di di cui al doc. 13 e 14 prodotti dal Parte_2 ricorrente in primo grado) aveva sempre operato in con mansioni di Pt_4 coordinatore e capo verniciatore (circostanze non specificatamente contestate dalle convenute in primo grado) all'interno del cantiere di TR
11 Dall'esame dei documenti dimessi da (in particolare contratti di CP_3 subappalto 2016-2020 contenenti le fatture e i pagamenti di CP_3 verso suddivisi per anno e in relazione alle singole commesse Parte_2 cui corrispondevano i contratti di subappalto),emerge chiaramente una continuità temporale dei singoli contratti di appalto tanto che, come evidenziato dall'appellato, esisteva una contemporaneità di appalti.
La sovrapposizione e continuità temporale lamentata dal lavoratore e emerge dalla documentazione in atti tanto che come evidenziato dal ricorrente in primo grado: “2016 Koningsdam - nave da crociera (Holland America Line) 2018 Carnival
Horizon - nave da crociera (Car - nival Cruise Line) 2018 Nieuw Statendam- nave da crociera (Holland America Line) 2019 Carnival Panorama - nave da crociera
(Carnival Cruise Line) 2020 Costa Firenze- nave da crociera (Costa Crociere)”, elementi utili a far ritenere che difficilmente lavoratori stranieri potessero avere contezza della cessazione definitiva di un appalto tra una nave e l'altra e dell'esistenza di una pluralità di contratti da impugnare autonomamente.
9.3. A questo punto considerate le esigenze di tutela del lavoratore sottese alla ratio della disposizione per cui è causa e che, come sottolineato anche dalla Corte
Costituzionale nella nota sentenza interpretativa di rigetto n. 254/2017, hanno indotto il legislatore e l'interprete ad ampliare le aree di applicazione della protezione solidale dei dipendenti per cui è causa, ritiene il Collegio di poter confermare l'orientamento già assunto in altro precedente (cfr. C.d.A. Venezia sentenza n. 454/2023 in causa sub. r.g.. n. 670/2021), di decorrenza della decadenza dalla cessazione effettiva del rapporto contrattuale tra la datrice di lavoro ed il committente.
Orientamento espresso in adesione ex art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 7815/2022 secondo cui: “ In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo
"ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo 12 appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
9.4. Nel caso di specie, per quanto evidenziato nei punti che precedono, i lavoratori sono sempre stati utilizzati per lo svolgimento delle stesse prestazioni lavorative indipendentemente dalla nave su cui erano impiegati;
non vi era una cesura temporale tra un appalto e l'altro percepibile dagli interessati poiché si era verificata anche una sovrapposizione temporale delle attività di appalto e le circostanze di luogo di lavoro, modalità orarie, mezzi di lavoro, sono sempre rimaste immutate nel tempo.
Tutti elementi in fatto valorizzabili da questa Corte al fine di ritenere che la consapevolezza di essere impiegati dapprima su una nave e poi su un'altra riconosciuta dai testimoni escussi in altre controversie e valorizzata dal lavoratore, non costituisca un elemento sufficiente per far ritenere sussistente quella consapevolezza della effettiva cessazione del rapporto contrattuale tra la propria datrice di lavoro e la committente (nel caso de quo la , CP_3 cui la legge ha ancorato la decorrenza del termine decadenziale.
Tanto più che se conviene il Collegio che l'istituto de quo sia posto dal legislatore a tutela della certezza del diritto, va altresì considerato che trattasi di disposizione di stretta interpretazione che pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti, incidendo direttamente sull'azionabilità dei diritti di credito fondamentali per il lavoratore.
9.5. Ne consegue che alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale n.
254/2017 e della giurisprudenza di legittimità, va considerata la peculiare posizione dei lavoratori i quali non avevano accesso alla documentazione contrattuale ed i quali sostanzialmente hanno percepito una continuità temporale della prestazione contrattuale resa in favore della propria datrice di lavoro che aveva operato con appalti continui per all'interno Controparte_3
13 della stessa area cantieristica, indipendentemente dalle navi sulle quali di periodo in periodo, hanno prestato attività.
Tanto più che, come evidenziato dall'oggetto dei singoli contratti sopra riportati, le attività appaltate da alla nel tempo sono CP_3 CP_1 Parte_2 sempre state più o meno le stesse, con modificazioni particolari soltanto dei termini di adempimento;
modifiche che non incidevano in modo sensibile sulla percezione dei dipendenti della effettività della cessazione del rapporto contrattuale nel senso imposto dal legislatore.
In applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte - non essendo sostanzialmente mai cessato, durante il periodo per cui è causa, il rapporto di appalto tra e e nello stesso tempo tra TR CP_3
e (che aveva quale unica CP_3 Parte_2 committente per quanto allegato dagli attori e non contestato in giudizio esclusivamente , quand'anche formalmente articolato in una CP_3 pluralità di commesse/appalti corrispondenti alle singole navi, considerata la date di cessazione dell'appalto e la data di proposizione dell'azione giudiziale in primo grado (29.07.2022), l'eccezione sollevata in primo grado dalle resistenti, va rigettata siccome infondata.
10. L'eccezione relativa alla decorrenza della prescrizione maturata per i crediti risalenti ad oltre cinque anni prima la notifica del ricorso, sul cui accoglimento insiste genericamente la sola appellata è infondata. CP_3
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n.
588/2021 nonché n. 673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022
(recentemente confermata con ordinanza n. 4321/2023).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
14 momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
11. Vanno riconosciuti i crediti per differenze retributive del quarto livello.
Le allegazioni attoree in ordine alle mansioni svolte sono state anche confermate dai testi e . Testimone_1 Tes_2
Emerge dunque che : Parte_1
a) operava da solo e non erano affiancato da nessun collega;
b) era caposquadra e coordinava un gruppo di 30-40 verniciatori;
c) era in possesso di qualifica – attestato come capo squadra/preposto (cfr. doc. 12 ricorrente).
Si tratta allora di mansioni (profilo: Caposquadra/coordinatore) sussumibili alla
4° categoria del CCNL di riferimento “lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo” 4ª categoria Appartengono a questa categoria: - i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti la propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
12. Residua la questione degli importi retributivi azionati in primo grado in ragione di conteggi e richieste specifiche e contestati genericamente dalle parti convenute, con l'unica eccezione dell'elemento perequativo e di quello retributivo aggiuntivo (cfr. art. 48, 52 e 53 CCNL applicato).
12.1. Rispetto alle richieste di saldo 13° e TFR, le contestazioni delle parti convenute odierne appellate sono superabili poiché le pretese azionate ed accolte riguardavano le sole differenze retributive, nel senso che - come emerge dai conteggi dimessi dal ricorrente in primo grado - tanto per le retribuzioni e per la tredicesima, quanto per il saldo del trattamento di fine rapporto, il lavoratore 15 ha azionato esclusivamente il saldo detraendo quanto corrisposto nel tempo dalla datrice di lavoro;
né è stato provato in causa, come era onere delle parti convenute, il pagamento integrale del trattamento di fine rapporto.
12.2. In merito alle poste retributive è costante l'orientamento della Corte di
Cassazione , condiviso da questa Corte, che l'interpretazione degli elementi da porre a carico del committente in regime di solidarietà debba essere rigorosa, comprendendovi soltanto le poste aventi natura strettamente retributiva e non risarcitoria (cfr. Cass. n, 28517/2019).
12.3. Pertanto, accanto alle differenze stipendiali conseguenti al livello di inquadramento ( differenze tra 1° e 2°), vanno ricomprese nel dovuto anche i ratei di 13° e saldo Tfr, e il cosiddetto elemento perequativo di cui all'art. 48
CCNL applicato.
12.4. Trattasi di elemento previsto dall'art. 48 che prevede “A decorrere dall'anno
2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti
a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto”.
16 La lettura della norma collettiva consente di escludere che l'emolumento abbia natura diversa;
le parti sociali lo hanno definitivo coma quota da corrispondere per perequare la retribuzione;
pertanto l'eccezione dell'appellante va disattesa.
Inoltre, nel caso in esame, dalle buste paga dimesse dal ricorrente, anche se non continuative a causa di inadempimento della società, appare chiaro che
[...] non avesse o non aderisse ad una contrattazione Parte_2 integrativa. Quanto ai superminimi, parte attrice allegava di aver sempre detratto i superminimi corrisposti nel tempo .
Né ulteriori contestazioni sui conteggi sono ammissibili attese le decadenze proprie del rito lavoro;
come evidenziato dal tribunale in primo grado a fronte di richieste di pagamento specifiche da parte del ricorrente, nessuna contestazione espressa era stata formulata dalle resistenti per gli anni azionati.
D'altra parte, l'unica condizione per la percezione dell'elemento che le parti contrattuali definivano retributivo era l'essere in forza nell'anno; le richieste del ricorrente sono state limitate ai periodi in cui era dipendente e in forza di
[...]
e laddove era intervenuta la cessazione anticipata la Parte_2 richiesta è stata riparametrata e riproporzionata.
La disposizione contrattuale infatti prevede che l'elemento sia corrisposto “in funzione della durata, anche non consecutiva del rapporto di lavoro nell'anno precedente”. “La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.” “Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione…, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze”.
12.5. Rispetto all'elemento retributivo aggiuntivo di cui all'art. 52 e 53 del CCNL nulla
è dovuto trattandosi di emolumenti aventi natura non retributiva.
Trattasi di emolumenti quelli del 52 e 53 previsti a titolo di welfare (i 25 euro come sostitutivi della bilateralità prevista per welfare), con finalità assistenziale, che non avendo natura retributiva non possono rientrare nell'obbligo solidale per cui è causa.
Infatti, trattasi di misura economica prevista in favore dei lavoratori dipendenti di imprese che non aderiscono al sistema di bilateralità e dunque che non beneficiano degli strumenti di welfare garantiti dall'art. 52 del ccnl (beni e servizi
17 in natura come buoni spesa ovvero buoni carburante, ricariche telefoniche , servizi di trasporto o noleggio per il raggiungimento del posto di lavoro).
Pertanto, sono emolumenti che hanno natura assistenziale come pure i servizi citati la cui mancanza e non aderenza al sistema di bilateralità è monetizzato dalle parti collettive con il versamento della somma di € 25,00 di cui all'art. 53
(cd. EAR), dal marzo 2018 in 150 euro sostitutivi di questo strumento “ welfare” di cui all'art. 52; quindi in aderenza all'orientamento restrittivo sopra riportato della Suprema Corte (cfr. in particolare Cass. 28517/2018), questo elemento non poteva rientrare nella obbligazione solidale azionata nei confronti di
(laddove la statuizione è passata in giudicato nei confronti TR di . CP_3
Secondo il primo giudice invece essendo provata la non adesione della
[...] al sistema di bilateralità CONFAPI, anche a fronte della disposizione Parte_2 contrattuale che indica questo elemento come un elemento retributivo che incide su tutti gli elementi contrattuali ad esclusione del TFR dovrebbe per ciò solo giustificare l'inclusione dell'elemento nell'obbligazione solidale per cui è causa.
Questa Corte, pur consapevole dell'esistenza di orientamento diverso adottato dallo stesso tribunale lagunare in altre controversie analoghe, ritiene che la ratio della dazione prevista dalle parti contrattuali di cui agli artt.. 53 e 52 per come inteso dal primo giudice, per quanto esposto nel punto che precede, debba essere individuata nella mancata previsione e adempimento di un obbligo assistenziale in favore dei lavoratori che non può pertanto essere posta a carico dei committenti.
E' la stessa disposizione contrattuale che definisce questo elemento come
“prestazione di welfare”; ne consegue che trattandosi di obbligo di bilateralità alla cui mancanza viene collegato il versamento di questo elemento integrativo della retribuzione con finalità assistenziale - per quanto voluto dalle parti collettive - anche in adesione con quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23303/194, nulla è dovuto al lavoratore a tale titolo.
4 In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio 18 12.6. Analogamente ritiene il Collegio fondata la richiesta delle resistenti di stralcio delle somme dovute e richieste dal lavoratore a titolo di Rol.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza invocata da TR
(cfr. tra le altre Cass. 10354/16), il mancato godimento dei permessi orari impone al datore di lavoro un obbligo di carattere risarcitorio nei confronti del dipendente;
obbligo che per ciò solo esula dall'ambito di applicazione della domanda di garanzia solidale azionata dal ricorrente in primo grado.
13. Tanto premesso il credito (comprensivo di differenze retributive per mansioni superiori, elemento perequativo ex art. 48 CCNL, ratei di 13° mensilità e TFR) viene determinato nella somma di € 4.830,41, come da conteggio d.d.
18.11.2024 dimesso dal lavoratore redatto come da indicazioni di cui all'ordinanza d.d. 12.09.2024, con conseguente condanna in solido fra loro di e al pagamento in favore di TR CP_3 T_
, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla
[...] singola maturazione al saldo.
14. Nei rapporti fra l'appellante e gli appellati sussistono i presupposti per disporre compensazione parziale nella misura di 1/3 ritenuta la controvertibilità delle questioni e il diverso orientamento assunto dallo stesso Tribunale in altre controversie analoghe in punto decadenza e quantum dovuto.
Le spese che sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore di causa dichiarato dalle parti (€ 13.663,53), secondo i criteri minimi attesa la serialità del contenzioso, con aumento previsto dal DM 55/14 e s.s. modificazioni per i collegamenti ipertestuali e sono poste a carico di e TR CP_3
con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario
[...] dell'appellante avv. ZANARELLO Emanuele.
Le spese fra e di entrambi i gradi di giudizio TR CP_3 sono compensate, laddove l'inadempimento all'obbligazione retributiva del lavoratore è comunque imputabile ad entrambe le resistenti.
p.q.m.
della prestazione lavorativa, per la mancanza di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro svolto, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto. 19 La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza - così decide:
1) accerta il credito, ex art. 29 comma 2° del Dlgs. 276/2003 di T_
, comprensivo di differenze retributive per mansioni superiori,
[...] elemento perequativo ex art. 48 CCNL, ratei di 13° mensilità e TFR;
2) condanna in solido fra loro e al TR CP_3 pagamento in favore di della somma di € 4.830,41, oltre Parte_1 agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla singola maturazione al saldo;
3) compensa per un terzo (1/3) le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna e al pagamento in favore TR CP_3
dei restanti due terzi (2/3), frazione liquidata quanto al Parte_1 primo grado in € 1.200,00 e quanto al presente grado in € 1.000,00 per compensi oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. ZANARELLO Emanuele dichiaratosi antistatario;
4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra CP_1
e
[...] Controparte_3
Venezia, 28.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo MULTARI Annalisa
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 le condizioni generali 6.4 prevedono che “L'impresa appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, fornire l'elenco del personale impiegato (…) nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali” Leggendo il documento in questione al punto 7.7 si precisa che “Nel caso di documentazione omessa
o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero nel caso in cui venga comunque a conoscenza di un inadempimento dell'impresa appaltatrice ai propri CP_1 obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associate o consorziate), quest'ultima autorizza sin d'ora a trattenere sui propri compensi maturati gli importi corrispondenti alle somme dovute e che CP_1 non risultino corrisposte.” 9