TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite nn. 2666/2024 + 2667/2024 RG promosse con ricorso in opposizione a DI
da
(2666/2024 RG) e (2667/2024 RG) Parte_1 Parte_2
con avvocato Elena Eugenia Ruggiero
- opponenti -
contro
CP_1
con l' avv. Sergio Aprile
- opposto -
in punto: opposizione a decreto ingiuntivo – ripetizione spese di lite discussa e decisa all' udienza del 3.6.2025
FATTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia in data
19.12.2024 gli avvocati e hanno opposto i DI rispettivamente n. Parte_1 Parte_2
CP_ 769/2024 e n. 716/2024 ottenuti nei loro confronti dall' a titolo di restituzione Pt_1 Pt_2 del maggior importo per spese legali agli stessi riconosciuto quali difensori distrattari di AR TR all' esito della parziale riforma con sentenza n. 463/2015 della Corte di Appello di Venezia della sentenza n. 394/2011 del TL di Venezia in RG n. 1187/2009 RG CP_ La pretesa deriva dal fatto che il TL di Venezia con sentenza n. 394/2011 in R.G. n. 1187/2009 ha condannato l' al pagamento per spese legali e accessori direttamente a favore dell'avvocato CP_1 [...] quale difensore antistatario della somma complessiva di euro 2.520,48 ( assegnata in procedura Pt_1 di pignoramento presso terzi R.G.ES. 993/2012 Tribunale di Venezia all' avvocato Augusto Gandini quale creditore degli avvocati e in solido), mentre la Corte d'Appello, sezione lavoro con Pt_1 Parte_2 sentenza n. 463/2015, di parziale riforma del primo grado, ha compensato le spese per ¾ e liquidato il residuo ¼ a favore dei medesimi distrattari e in euro 612,59. Pt_1 Parte_2
CP_ Da cio un credito restitutorio dell' di euro 1.907,89 ( = differenza tra 2.520,48 euro liquidato per spese dal TL di Venezia e quanto effettivamente dovuto in conformita alla pronuncia della Corte
d'Appello di Venezia, pari a euro 612,59 euro);
CP_ La presente opposizione riguarda il duplice provvedimento ingiunzionale ottenuto dall' per il recupero di tale importo ( = DI opposti n. 769/2024 verso e n. 716/2024 verso , e si Pt_1 Pt_2 fonda su :
a) incompetenza per valore del giudice adito poiche la somma da ripetere e costituita da onorari professionali di patrocinatore legate di importo inferiore ad euro 5.000,00 con conseguente radicamento della competenza innanzi al Gdp ex art 7 cpc;
b) incompetenza per territorio del giudice adito in favore della residenza dell'attore in TI;
c) carenza di legittimazione passiva dell'opponente;
d) inammissibilita della domanda di ripetizione di indebito per mancata prova del pagamento al creditore assegnatario Augusto Gandini;
CP_ e) infondatezza nel merito della pretesa per sussistenza di controcrediti per decine di migliaia di euro tutti portati da statuizioni giudiziali, peraltro passate in giudicato, atti ad essere opposti in compensazione nei confronti dell' CP_2
[.. si e costituito in entrambe le cause contestando ogni eccezione e difesa avversaria. CP_1
I ricorsi alla prima udienza in data 1.4.2025 sono stati riuniti (portante Tralicci n. 2666/2024 RG con riunito Staniscia n. 2667/2024 RG)
La causa e stata istruita con acquisizione di documentazione offerta, e' stato quindi autorizzato il deposito di note finali e all'odierna udienza e stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La duplice opposizione va rigettata poiche : CP_ A) la pretesa azionata dall' in sede monitoria trova fondamento nel seguente iter, pacifico e CP_ documentale (vd. docc da 1 a 8 allegati dall' al ricorso monitorio) :
➢ il TL di Venezia con sentenza n. 394/2011 in R.G. n. 1187/2009 ha condannato l' al pagamento CP_1 per spese legali e accessori della somma complessiva di euro 2.520,48 direttamente a favore dell'avvocato quale difensore antistatario;
Parte_1
➢ tale somma e stata oggetto di pignoramento presso terzi n. R.G.ES. 993/2012 Tribunale di Venezia da parte dell' avvocato Augusto Gandini quale creditore degli avvocati e in solido Pt_1 Parte_2 ed e stata allo stesso assegnata con ordinanza 06/07/2012 n. R.G.ES. 993/2012, il Tribunale di
Venezia e in concreto versata dall' Istituto con ordine di pagamento datato 17/10/2012;
➢ la Corte d'Appello, Sezione Lavoro, con sentenza n. 463/2015 in R.G. n. 81/2012 ha parzialmente CP_ riformato a favore dell' la sentenza n. 394/2011 del Tribunale di Venezia, disponendo la compensazione per ¾ delle spese di lite di primo grado e condannando l' a pagare il residuo CP_1 quarto per euro 612,59 ;
CP_
➢ a seguito di tale pronuncia della Corte d'Appello di Venezia a favore dell' e dunque maturato un credito restitutorio nei confronti degli avvocati e Straniscia di euro 1.907,89 ( = differenza Pt_1 tra 2.520,48 euro liquidato per spese dal TL di Venezia e quanto effettivamente dovuto in conformita alla pronuncia della Corte d'Appello di Venezia, parei a euro 612,59 euro);
➢ con intimazione inviata tramite raccomandata A/R in data 25/11/2015 e ricevuta in data
03/12/2015, l' ha dunque chiesto agli avvocati e la ripetizione di tale somma CP_1 Pt_1 Parte_2
( euro 1.907,89), ha poi, in assenza di riscontro, rinnovato l' intimazione con PEC 01/10/2024, e infine, dato il persistente esito negativo, ha ottenuto i DI opposti n. 769/2024 verso e n. Pt_1
716/2024 verso Pt_2
B) I formulati motivi di opposizione sono infondati.
L' incompetenza per valore del giudice adito a favore del DP di TI ( in base ad asserita residenza
“dell' attore”) per essere la somma da ripetere costituita da onorari professionali di patrocinatore legate di importo inferiore ad euro 5.000,00 va esclusa trattandosi di restituzione di somme versate (in concreto oggetto di assegnazione in pignoramento presso terzi – creditore procedente avv. Augusto
Gandini) dalla parte soccombente ( ai difensori distrattari della parte vittoriosa sulla base di CP_1 statuizione della sentenza del TL di Venezia e parzialmente non spettanti per effetto di parziale riforma da parte della Corte d'Appello di tale sentenza
E' d' altro canto pacifico che : - in caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario, tenuto alla restituzione e personalmente il medesimo avvocato distrattario ( cfr Cass. sez. VI, 03/04/2019, n. 9280);
- la restituzione di quanto corrisposto in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva poi riformata in grado di appello, in mancanza di una espressa condanna della Corte di Appello, puo essere intimata alla parte anche con decreto ingiuntivo (cfr Cass. n. 28167 del 17 dicembre 2013).
CP_ L' ha dunque correttamente adito il TL di Venezia e altrettanto legittimamente ha azionato la restituzione nei confronti dei legali distrattari personalmente e mediante ricorso monitorio.
Parimenti infondato e il rilievo di mancata prova del pagamento al creditore assegnatario Augusto CP_ Gandini essendo stati dall' allegati ordinanza di assegnazione del GL 6.7.2012 e il seguente relativo ordine di pagamento 17.10.2021 (docc 3 e 4 ricorso monitorio):
Il rilievo di sussistenza di asserito ingente credito atto ad essere opposto in compensazione va rigettato CP_ in quanto l' ha contestato l' esistenza di tale controcredito e parte opponente nulla ha aggiunto all' eccezione formulata in modo del tutto generico e indeterminato.
Quanto, infine, alla carenza di legittimazione passiva degli opponenti, la stessa e priva di fondamento in quanto i debitori esecutati oggi opponenti avrebbero dovuto opporre l' ordinanza di assegnazione mediante opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c. come confermato da Cass n. 17021/23, richiamata dagli stessi opponenti nelle note finali autorizzate, che contempla sì la possibilita di azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore assegnatario, ma sul presupposto - nel caso di specie inesistente - della reazione da parte del debitore esecutato alla procedura esecutiva incardinata nei suoi confronti mediante l' unico rimedio esperibile, costituito dall' opposizione ex art 617 c.p.c.
La duplice opposizione va quindi rigettata. Le spese del giudizio in base al principio di soccombenza vanno poste per intero e in via interna solidale a carico degli opponenti, liquidazione come in dispositivo.
p.q.m.
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la duplice opposizione e per l' effetto conferma i D.I. opposti e li dichiara esecutivi ex art
653 comma 1 cpc;
2) condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in complessivi € 3.000,00.
Così deciso in Venezia – udienza 3.6.2025.
Il Giudice