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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere rel.
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
EG AE BR (C.F. [...]), difeso in proprio e dall'avv.
MARIAGRAZIA STRIGNANO, con elezione di domicilio in VIA PODGORA N. 5, 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. MARIAGRAZIA STRIGNANO
APPELLANTE
CONTRO
SS SA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FELICE MURDOLO, con elezione di domicilio in VIA FATEBENEFRATELLI N. 13, 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. FELICE MURDOLO
APPELLATO
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI
Per EG AE BR
pagina 1 di 12 “Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, in accoglimento del presente atto di appello e respinta ogni contraria eccezione, domanda o istanza, in riforma dell'impugnata sentenza, così statuire:
IN VIA PRINCIPALE
1. Respingere, in quanto illegittime e comunque infondate in fatto e diritto, le domande proposte dall'appellato.
2. Vittoria di spese, onorari e competenze di entrambi i gradi di causa aumentate per la redazione dell'atto con modalità telematiche, così come previsto dall'art. 4, comma 1-bis e commi 6-9 del dm
n.55/2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018”.
Per SS SA
“Voglia questa Corte Ill.ma, ogni deduzione ed eccezione contraria respinta, ritenuto quanto esposto,
RIGETTARE l'impugnazione promossa dall'avv. Braghò in quanto inammissibile per manifesta infondatezza e temeraria;
CONDANNARE l'appellante ex art. 96 c.p.c. ad una somma pari alle spese legali che si vorranno liquidare e alla rifusione delle spese e dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come da DM
147/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3 febbraio 2023, l'avv. Alessandro Sala conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'avv. Gaetano Braghò per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 40.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per essere stato vittima di calunnia, per effetto della querela e dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione della stessa presentati dal resistente nei suoi confronti.
Assumeva il ricorrente che, a seguito di sentenza n. 3612/2019 emessa in data 10.04.2019 dal Tribunale di Milano, la sua assistita, Immobiliare Domus Excelsior s.r.l., risultata soccombente nel giudizio promosso
contro
Garage Sabaudia s.a.s., veniva condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell'avv. Braghò, difensore della convenuta, dichiaratosi antistatario.
Ricevuto un primo sollecito di pagamento in data 10.04.2019, l'avv. Sala in data 24.04.2019 inviava allo studio del collega Braghò, a mezzo raccomandata a/r, l'assegno Unicredit di € 5.531,04 emesso in pari data dalla sua assistita. Tuttavia, detta raccomandata in data 07.05.2019, alle ore 14:30, veniva restituita presso lo studio del mittente, perché rifiutata dal destinatario, come attestato dall'ufficiale postale in data 29.04.2019.
pagina 2 di 12 Alle ore 17:23 del medesimo giorno l'avv. Braghò inviava una PEC al ricorrente e alla società
Immobiliare Domus Excelsior s.r.l., sollecitando per la seconda volta il pagamento delle spese di lite entro la mattina successiva, riservandosi di inviare le coordinate IBAN se richieste.
L'avv. Sala, con PEC inviata di seguito, alle ore 18:10, informava il collega Braghò dell'avvenuto rifiuto del plico inviatogli, invitandolo a ritirare la predetta raccomandata presso il proprio studio, ubicato anch'esso in Milano, entro la mattina del giorno seguente, avvertendolo che in difetto,
l'avrebbe consegnata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e che, in caso di avvio dell'azione esecutiva, l'A.G. avrebbe valutato la mora credendi del resistente, insieme al di lui comportamento.
L'avv. Braghò, proseguiva il ricorrente, al suo invito opponeva un ulteriore rifiuto, rispondendo, sempre tramite PEC immediatamente successiva delle ore 18:18, che il “disguido” postale non era a lui attribuibile e comunicando, nel contempo, che, non essendo stato informato in tempo di tale disguido, era stato costretto a scrivere direttamente alla cliente del ricorrente, la quale poteva utilizzare il numero
IBAN che contestualmente gli trasmetteva.
Con successiva PEC delle ore 18:30 l'avv. Sala replicava che il rifiuto della raccomandata non poteva essere considerato un “disguido”, ma una precisa responsabilità dello stesso avv. Braghò. Ribadiva, nel contempo, che, se l'indomani nessuno si fosse presentato a ritirare l'assegno, egli lo avrebbe consegnato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano.
Seguiva un'ulteriore controreplica dell'avv. Braghò, sempre a mezzo PEC del 07.05. 2019, ore 18:43, nella quale lo stesso affermava di non avere rifiutato la raccomandata, ma di essere stato nell'impossibilità di riceverla (“perché il 24 aprile ero fuori Milano”). Contestava, inoltre, l'idoneità dell'assegno bancario ad estinguere l'obbligazione pecuniaria, dichiarando, quindi, di avere anche titolo a rifiutare tale forma di pagamento, nonché di non essere tenuto a recarsi presso lo studio del ricorrente per ritirare il suddetto assegno. Ribadiva l'invito alla cliente dell'avv. Sala a pagare le sue competenze a mezzo bonifico bancario.
In risposta, l'avv. Sala il giorno seguente, 08.05.2019 alle ore 9:38, inviava altra PEC con cui dichiarava che l'assegno era perfettamente idoneo ad estinguere il credito e che, essendo la raccomandata stata rifiutata e non essendo giustificabile il suo rifiuto di ritirare l'assegno, egli si sarebbe recato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano per la consegna dell'assegno.
Nella mattina dello stesso giorno l'avv. Braghò depositava un esposto presso l'Ordine degli Avvocati di Milano con il quale chiedeva provvedimenti urgenti nei confronti dell'avv. Sala, per avere quest'ultimo trattenuto, senza motivo, l'assegno a lui destinato. Nell'esposto aggiungeva, tra l'altro,
pagina 3 di 12 che non vi era prova alcuna del fatto che la raccomandata contenesse l'assegno e non altro tipo di comunicazione.
Seguiva, dopo due giorni, precisamente in data 10.05.2019 alle ore 6:55, altra PEC inviata al ricorrente in cui l'avv. Braghò gli intimava di consegnare, entro le ore 11:00 dello stesso giorno, l'assegno e la raccomandata di cui sopra;
quindi, alle ore 11:17, seguiva un'ulteriore PEC, con cui il resistente dichiarava di prendere atto dell'intenzione dell'avv. Sala di disattendere il suo ultimo invito a consegnare l'assegno presso il proprio studio.
Alle ore 12:30 dello stesso giorno l'avv. Braghò si recava presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano per sporgere querela nei confronti del ricorrente per il reato di furto, con richiesta di sequestro dell'assegno.
Pochi giorni dopo, in data 14.05.2019, l'avv. Braghò notificava alla società Immobiliare Domus
Excelsior srl, traente l'assegno in possesso dell'avv. Sala, un atto di precetto redatto in data 07.05.2019.
Conseguentemente, l'avv. Sala depositava, in pari data, presso l'Ordine degli Avvocati di Milano un'istanza di tentativo di conciliazione con cui chiedeva al Consiglio dell'Ordine di convocare l'avv.
Braghò al fine di potergli consegnare il titolo destinato ad estinguere l'obbligazione.
Detto titolo veniva, in seguito, di fatto consegnato dal ricorrente all'avv. Braghò alla presenza del
Consigliere dell'Ordine Antonino La Lumia in data 16.05.2019. Dell'avvenuta consegna veniva redatto apposito verbale di conciliazione, sottoscritto da entrambe le parti.
Successivamente, in data 28.05.2019, l'avv. Braghò, a mezzo PEC, nel comunicare al ricorrente che avrebbe portato all'incasso l'assegno bancario precedentemente restituitogli, gli dava notizia delle indagini pendenti a suo carico per effetto della querela presentata nei suoi confronti.
In pari data, l'avv. Braghò, compariva innanzi alla P.G. delegata per le sommarie informazioni e, pur dando atto di aver ricevuto l'assegno in data 16.05.2019 presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, dichiarava di voler persistere nell'istanza punitiva contro il ricorrente.
Il 29 maggio 2019 il P.M. formulava una richiesta di archiviazione della querela, qualificando il fatto come appropriazione indebita anziché furto, non ritenendo sussistente la fattispecie di reato di cui all'art. 646 c.p.
In data 13 settembre 2019, l'avv. Braghò depositava opposizione, ex art. 410 c.p.p., alla richiesta di archiviazione, insistendo affinchè il ricorrente venisse punito per l'appropriazione del titolo di credito ex art. 646 c.p., aggravata ex art. 61 n. 11 c.p.
Il G.I.P. disponeva in ogni caso l'archiviazione del procedimento in data 13 dicembre 2019.
L'avv. Sala, pertanto, considerata la condotta dell'avv. Braghò tesa ad imputargli di essersi appropriato dell'assegno innanzi detto, pur nella consapevolezza che ciò non era vero, e considerando che le pagina 4 di 12 plurime condotte del resistente integravano il reato di calunnia previsto e punito dall'art. 368 c.p., chiedeva in giudizio il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto delle accuse calunniose e per essere stato costretto a difendersi senza una obiettiva ragione.
Si costituiva in giudizio il resistente con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, nella quale forniva la propria versione dei fatti di causa e commentava le circostanze emergenti dai documenti prodotti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Milano pronunciava ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. depositata in data 12 agosto 2024, n.
4742/2023 R.G., con il seguente dispositivo:
“- dichiara tenuto e condanna il resistente a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al ricorrente l'importo di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza al saldo;
-dichiara tenuto e condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge”.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello l'avv. Braghò con citazione notificata il 22.08.2024, chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata per i motivi dedotti. Si è costituito l'avv. Sala contestando l'appello e chiedendo la conferma dell'ordinanza.
All'udienza del 28.01.2025 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 350 bis c.p.c., ha fissato per la discussione l'udienza del 18.02.2025, dando termine alle parti sino al 10.02.2025 per il deposito di memorie e sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle note sostitutive, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Soltanto il difensore dell'appellato ha depositato note conclusionali in data 07.02.2025. Entrambe le parti hanno depositato note scritte sostitutive d'udienza nei termini indicati e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26.02.2025 dal collegio dell'udienza del 18.02.2024.
È opportuno premettere una sintesi concisa della decisione impugnata, avendo già esposto la vicenda nella parte fattuale.
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda del ricorrente ritenendo sussistenti, “[...] a livello di cognizione incidentale a fini risarcitori, gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di calunnia, atteso che le concrete modalità dell'incolpazione di cui alla querela penale, consistite in una rappresentazione dei fatti non veritiera, o quanto meno arbitraria e forzata dal punto di vista giuridico, consentono di risalire alla sfera volitiva dell'avv. Braghò, qualificandola in termini di dolo, ovvero di consapevolezza della falsità delle accuse mosse.”.
pagina 5 di 12 Ha rilevato il Giudice di prime cure “[...] che appare assai arduo ipotizzare, anche per chi non sia esperto di diritto, che qualcuno possa appropriarsi indebitamente di un assegno bancario non trasferibile intestato ad altra persona, cui ha già tentato di farlo recapitare per raccomandata, non potendo porlo all'incasso in quanto non ne è l'intestatario”. Il resistente, pertanto, proprio in virtù della sua competenza giuridica, “[...] in ragione della professione di avvocato da lui esercitata [...]”, avrebbe dovuto usare maggiore ponderazione e comprendere autonomamente che, nel caso di specie, non potevano ricorrere gli elementi tipici del reato di furto per l'impossibilità di configurare l'elemento soggettivo del dolo.
Ha aggiunto, inoltre, il giudice di primo grado che il resistente neppure poteva considerarsi “[...] titolare del diritto di querela rispetto all'ipotesi delittuosa erroneamente prospettata, essendolo semmai la società che aveva emesso l'assegno, ovvero Immobiliare Domus Excelsior s.r.l.”, in qualità di persona offesa.
In merito alla prova del danno subito, il Tribunale ha ritenuto che la stessa poteva essere raggiunta anche ricorrendo alle presunzioni semplici e, pertanto, ha reputato verosimile che il ricorrente abbia vissuto uno stato di profonda preoccupazione e sofferenza vedendo lesa la propria onorabilità professionale di avvocato in seguito all'avvio di un procedimento penale a suo carico.
Infine, nel liquidare il danno in via equitativa, il Giudice di primo grado ha applicato in via analogica i criteri elaborati dall'Osservatorio milanese sulla giustizia civile per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, limitatamente al range più basso, avendo il G.I.P. prontamente archiviato la querela.
L'appellante ha impugnato l'ordinanza per un unico motivo, ossia
“Errata interpretazione e qualificazione dei fatti accaduti” articolato in sette sottomotivi desumibili dalla narrativa dell'atto, ove vengono censurate distinte parti dell'Ordinanza impugnata:
I) con il primo, l'avv. Braghò lamenta l'erroneità dell'ordinanza limitatamente alla ricostruzione e qualificazione dei fatti accaduti. In particolare, censura la decisione del Tribunale nella parte in cui afferma che la giustificazione del rifiuto della raccomandata dedotta dall'appellante “[...] non vale ad escludere l'effettiva volontà dell'Avv. Sala di far recapitare l'assegno al suo intestatario [...]”, tanto più che “[...] la ragione del rifiuto non viene attribuita neppure dal resistente a colpa del ricorrente
[...]”, motivo per cui l'appellante avrebbe dovuto avere “[...] un contegno meno rigido e più attendista
[...]”.
Osserva, inoltre, che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che l'avv. Braghò aveva richiesto il pagamento delle sue competenze a mezzo bonifico, mentre l'avv. Sala non lo aveva pagina 6 di 12 neppure preavvisato della sua intenzione di pagare con assegno bancario, né del mancato recapito della raccomandata contenente l'assegno, circostanza di cui era venuto a conoscenza, incidentalmente, solo in seguito al sollecito del 07.05.2019. Prosegue sostenendo che l'avv. Sala non si era presentato spontaneamente presso l'Ordine degli Avvocati al fine di consegnare l'assegno, ma solo a seguito dell'istanza all'Ordine presentata dall'appellante.
II) Con il secondo, l'avv. Braghò si duole della decisione del primo Giudice nella parte in cui ha tratto dallo scambio di PEC susseguitesi nei giorni 7 e 8 maggio 2019 elementi decisivi per desumere la volontà dell'appellato di consegnare l'assegno e di estinguere l'obbligazione. Secondo l'appellante,
l'avv. Sala intendeva, invece, procrastinare il possesso dell'assegno, utilizzando il pretesto di volerlo depositare presso l'Ordine degli Avvocati, omettendo, peraltro, di indicare una precisa data.
Circostanza quest'ultima che ha indotto l'appellante a presentare l'esposto al Consiglio dell'Ordine; esposto impropriamente qualificato dal primo Giudice come ricorso disciplinare di cui, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, l'appellato è stato messo a conoscenza prima del deposito della sua domanda di conciliazione.
III) Con un terzo, l'avv. Braghò censura l'ordinanza impugnata per non avere il Giudice di prime cure tenuto correttamente conto delle ragioni che lo avevano indotto a presentare sia l'istanza al Consiglio dell'Ordine, sia la querela con richiesta di sequestro dell'assegno, il cui scopo era di porre rimedio alla volontà dell'appellato di trattenere l'assegno. Ribadisce che l'avv. Sala non si sarebbe presentato spontaneamente presso il Consiglio dell'Ordine, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. Afferma che, avendo l'appellante in data 10.05.2019 già presentato la querela, allorquando poi in data
28.05.2019 veniva convocato in Procura per sommarie informazioni, il medesimo dichiarava alla P.G. di non volere rinunciare alla querela, pur dando atto di aver ricevuto l'assegno in sede di conciliazione dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ciò in quanto permaneva in lui la convinzione della colpevolezza dell'appellato e che il reato di furto, alla data della presentazione della querela, era già stato consumato, visto che l'appellato non aveva restituito l'assegno, nonostante le intimazioni ricevute. Ribadisce di avere ipotizzato nella querela il reato di furto e non quello di appropriazione indebita, come successivamente qualificato dal P.M., per cui non può essergli contestata la falsità di tale accusa.
IV) Con il quarto, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui afferma che
“L'avv. Braghò in data 13.9.2019 si opponeva a tale richiesta di archiviazione (doc. 19 ric.), e insisteva affinché l'avv. Sala venisse punito per l'appropriazione indebita dell'assegno aggravata ex art. 61 n. 11 c.p sostenendo come il dolo specifico fosse ravvisabile nell'avere l'indagato utilizzato
pagina 7 di 12 l'assegno come pretesto per raggiungere un vantaggio personale..., ossia la conciliazione sull'esposto
[...]”.
Il Tribunale, secondo l'appellante, ha erroneamente attribuito valenza di querela all'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, il quale, invece, a suo dire, non è atto idoneo, al pari della querela, a comunicare fatti costituenti reato e, dunque, a calunniare, non rientrando tra gli atti tipici indicati dall'art. 368 c.p.
Aggiunge che la suddetta opposizione, poi respinta dal GIP, non è idonea neppure a modificare la qualificazione del reato, avendo natura di atto endo-processuale, con l'unica finalità di rappresentare nuove richieste istruttorie.
Non rientrando tale atto di opposizione tra gli atti tipici individuati dall'art. 368 c.p. per la commissione del reato di calunnia, conclude l'appellante, quanto da lui scritto nella suddetta opposizione, per legge, non può considerarsi calunnia.
V) Con il quinto, l'avv. Braghò censura la decisione del Tribunale nella parte in cui identifica il dolo del reato di calunnia nella competenza giuridica dell'appellante che, esercitando la professione di avvocato, avrebbe dovuto risolvere in autonomia i dubbi circa la configurabilità del reato di furto di assegno.
Sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente presupposto l'esistenza di una denuncia per appropriazione indebita dell'assegno, mentre in realtà la querela è stata presentata per il furto della lettera raccomandata e dell'assegno in esso contenuto.
Sostiene che, contrariamente a quanto asserito dall'ordinanza, l'appellante aveva titolo a presentare la querela, visto che l'assegno bancario e la lettera raccomandata erano a lui intestati e indirizzati. Infine, osserva che il Giudice non ha considerato che la consumazione del furto è istantanea per cui la querela alla data del 10 maggio 2019 trovava le sue ragioni nel fatto che l'avv. Sala tratteneva l'assegno presso il proprio ufficio, senza riscontrare le richieste dell'appellante, in violazione anche dell'art. 30 del
Codice Deontologico.
VI) Con il sesto, l'appellante si duole della decisione impugnata nella parte in cui afferma che la querela presentata dall'appellante contiene una rappresentazione dei fatti non veritiera, o quanto meno arbitraria e forzata dal punto di vista giuridico. Inoltre, sostiene che il Tribunale ha violato il divieto di ultra petita ex art. 112 c.p.c., per avere considerato anche il contenuto della querela, laddove le conclusioni del ricorrente chiedevano di valutare solo il deposito della querela stessa e dell'atto di opposizione alla sua archiviazione.
VII) Con il settimo e ultimo sottomotivo, l'appellante si duole per avere il primo Giudice, in assenza di elementi probatori, quantificato il danno applicando i criteri dell'Osservatorio milanese sulla giustizia civile per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa e per avere ritenuto che pagina 8 di 12 nell'appellato sia insorto uno stato di sofferenza e di turbamento a causa del procedimento penale, essendo quest'ultimo in realtà neppure instaurato, bensì archiviato.
I motivi vengono congiuntamente trattati, in quanto logicamente connessi e sono infondati.
Ritiene la Corte che dalla puntuale ricostruzione dei fatti come emerge dai documenti versati in atti sopra riportata, emerge che l'avv. Gaetano Braghò, sporgendo querela in data 10.05.2019, ha accusato l'appellato del reato di furto (poi riqualificato dal P.M. come reato di appropriazione indebita), alterando la realtà dei fatti e imputandogli accuse non veritiere, sì da configurare il reato di calunnia.
Si osserva che l'avv. Sala, nel momento in cui ha spedito al collega Braghò la raccomandata, contenente l'assegno di importo pari alle competenze a lui spettanti, ha, inequivocabilmente, manifestato la volontà di consegnargli il titolo diretto ad estinguere l'obbligazione. La circostanza che il plico venisse, in seguito, restituito al mittente, a causa del rifiuto a riceverlo opposto dal custode del condominio ove ha sede lo studio legale dell'appellante, ha rappresentato un evento di cui l'avv. Sala non è stato responsabile, come lo stesso avv. Braghò ha riconosciuto.
Dallo scambio della corrispondenza prodotta in giudizio emerge, inoltre, che l'appellato sin dalla PEC del 07.05.2019 delle ore 18:10, preso atto del rifiuto della raccomandata, ha messo a disposizione dell'appellante l'assegno della propria cliente, invitando l'avv. Braghò a recarsi presso il suo studio per il ritiro del plico. Infatti, nella citata PEC l'appellato testualmente scriveva: “[...] La invito pertanto entro domani mattina a recarsi presso il mio studio per il ritiro della raccomandata che è stata rifiutata. [...]” (cfr. documento n. 4, fascicolo di primo grado di Alessandro Sala).
L'appellante non poteva, quindi, non essere consapevole che l'intenzione del collega Sala era di consegnargli l'assegno per estinguere l'obbligazione e non, di certo, di trattenere indebitamente il titolo, perché tale è la volontà che traspare dal tenore e dalle espressioni verbali contenute nella corrispondenza prodotta in giudizio.
Non sussistendo, pertanto, né gli elementi costitutivi del reato di furto, né dell'appropriazione indebita, la querela sin dall'inizio risultava destituita di ogni fondamento e non aderente alla condotta dell'appellato, il quale, una volta tornata indietro la raccomandata, e preso atto del rifiuto dell'appellante di aderire all'invito rivoltogli, aveva anche espresso più volte la volontà di incontrare il collega presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano per consegnargli il plico originariamente spedito. In proposito, si rileva che nella PEC del 07.05.2019 delle ore 18.30 l'avv. Sala così scriveva: “[...] Nel caso domani non si presenti alcuno per il ritiro dell'assegno lo consegnerò presso l'Ordine degli Avvocati [...]” (cfr. documento n. 6, fascicolo di primo grado di Alessandro Sala).
In seguito, nella PEC del giorno seguente delle ore 9.38 l'appellato ribadiva: “Egregio Collega, non
pagina 9 di 12 appena la mia attività me lo consentirà mi recherò presso l'Ordine degli Avvocati [...]”. (cfr. documento n. 8, fascicolo di primo grado di Alessandro Sala).
Se, pertanto, dalla documentazione prodotta in giudizio si evince la non colpevolezza dell'appellato e l'infondatezza delle accuse mosse contro di lui, al contrario dalla stessa documentazione è possibile desumere la volontà dell'appellante di accusare pretestuosamente l'avv. Sala, ledendo la sua onorabilità.
L'avv. Braghò, infatti, dopo aver rifiutato anche l'invito a ritirare l'assegno recandosi presso lo studio dell'appellato, assumendo un contegno poco attendista come correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata, presentava in data 08.05.2019 un esposto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Milano, nel quale accusava l'avv. Sala di trattenere indebitamente l'assegno (cfr. documento n. 1, fascicolo di primo grado di Alessandro Sala).
E dopo due giorni dal deposito dell'esposto, con PEC in data 10.05.2019, delle ore 6:55, esigeva perentoriamente, con toni che non lasciavano intravvedere volontà di cooperare all'adempimento, che il pagamento avvenisse in tempi ristrettissimi (“Le intimo di consegnare questa mattina entro le 11.00, presso il mio studio in Milano, l'assegno…”, cfr. documento n. 9, fascicolo di primo grado di
Alessandro Sala), non agevolando in tal modo l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'appellato.
La Suprema Corte ha più volte statuito che “la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza” (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 12209).
Nel caso di specie, non è dato rilevare elementi oggettivi e seri tali che potessero far sorgere nell'appellante, anche in ragione della sua competenza professionale, fondati dubbi sulla non colpevolezza dell'avv. Sala, sicchè la Corte ritiene che l'avv. Gaetano Braghò sporgendo querela si sia reso responsabile del reato di calunnia previsto dall'art. 368 c.p.
L'elemento psicologico del reato di calunnia, rappresentato dal dolo generico, consiste nella volontà di incolpare taluno pur essendo consapevole dell'innocenza dell'accusato, della rilevanza penale del fatto addebitato e della circostanza che lo stesso non l'abbia commesso. L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l'elemento soggettivo, ma solo se tale convincimento si fondi su elementi precisi, seri, concreti nonché verificati e non solo su mere supposizioni (Cass. pen. n. 29117/2012).
Nel caso di specie, l'ulteriore prova del dolo generico richiesto per il reato di calunnia è da rinvenirsi nella circostanza che l'avv. Braghò, anche dopo aver ricevuto la consegna dell'assegno, anzichè ritirare pagina 10 di 12 la querela, ha fatto espressa richiesta di proseguire nell'azione punitiva, presentando finanche opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. Sebbene in quel momento non esistesse alcuna ragione oggettiva per accusare l'avv. Sala nè del reato di furto nè del reato di appropriazione indebita, come riqualificato dal P.M., l'avv. Braghò ha inteso insistere nell'azione punitiva, pur nella piena consapevolezza della falsità delle sue accuse.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto sussistenti “a livello di cognizione incidentale a fini risarcitori, gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di calunnia, atteso che le concrete modalità dell'incolpazione di cui alla querela penale, consistite in una rappresentazione dei fatti non veritiera, o quanto meno arbitraria e forzata dal punto di vista giuridico, consentono di risalire alla sfera volitiva dell'avv. Braghò, qualificandola in termini di dolo, ovvero di consapevolezza della falsità delle accuse mosse”.
Le deduzioni contrarie dell'appellante sono smentite dall'esame della corrispondenza avvenuta tramite
PEC, nei giorni immediatamente precedenti la decisione di sporgere querela, nonché dal dato oggettivo della restituzione dell'assegno avvenuta in data antecedente l'atto di opposizione all'istanza di archiviazione del P.M.
Infatti, pur prescindendo dal rimarcare l'atteggiamento di scarsa cooperazione all'adempimento manifestato dall'appellante nella presente vicenda, ciò che qui rileva maggiormente è che alla data del
28.05.2019 l'avv. Braghò era nel possesso del titolo, consegnatogli il 16.05.2019, e ciononostante egli, pur nella consapevolezza della non sussistenza del reato di appropriazione indebita e quindi della innocenza dell'avv. Sala, ha dichiarato dinanzi alla P.G. di essere intenzionato a persistere nell'istanza punitiva. Persino, a fronte della richiesta di archiviazione formulata dal P.M., l'appellante ha perseverato nel suo intento presentando opposizione all'istanza del P.M. e specificando, altresì, di volere perseguire l'appellato per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 c.p., ponendo in essere, inequivocabilmente, l'azione calunniosa.
In conclusione, la Corte ritiene di dover confermare la decisione del Giudice di primo grado, laddove ha riconosciuto nelle plurime condotte accusatorie poste in essere dall'appellante ai danni dell'avv.
Sala gli estremi della fattispecie del reato di calunnia.
Anche con riferimento alla censura inerente il quantum debeatur, all'appello non è fondato, condividendola Corte il parametro utilizzato dal tribunale della Tabella dell'osservatorio del Tribunale di Milano per il danno da diffamazione di tenue gravità, sussitendo i presupposti previsti dalle stesse tabelle e specificamente indicati dal Tribunale, quali fatti equiparabili ad una diffusione mediatica rappresentati dalla presentazione di querela penale, archiviazione da parte del Gip ed opposizione alla pagina 11 di 12 archiviazione, in relazione alla professione di avvocato e notorietà nell'ambito professionale delle parti
.
L'appello non merita, quindi, accoglimento e viene rigettato, con conferma dell'impugnata ordinanza.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Viene, inoltre, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'AVV. AE
BARGHO' contro l'AVV. SS SA avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del
Tribunale di Milano depositata in data 12 agosto 2024, n. 4742/2023 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed €
1.911,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere rel.
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
EG AE BR (C.F. [...]), difeso in proprio e dall'avv.
MARIAGRAZIA STRIGNANO, con elezione di domicilio in VIA PODGORA N. 5, 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. MARIAGRAZIA STRIGNANO
APPELLANTE
CONTRO
SS SA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FELICE MURDOLO, con elezione di domicilio in VIA FATEBENEFRATELLI N. 13, 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. FELICE MURDOLO
APPELLATO
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI
Per EG AE BR
pagina 1 di 12 “Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, in accoglimento del presente atto di appello e respinta ogni contraria eccezione, domanda o istanza, in riforma dell'impugnata sentenza, così statuire:
IN VIA PRINCIPALE
1. Respingere, in quanto illegittime e comunque infondate in fatto e diritto, le domande proposte dall'appellato.
2. Vittoria di spese, onorari e competenze di entrambi i gradi di causa aumentate per la redazione dell'atto con modalità telematiche, così come previsto dall'art. 4, comma 1-bis e commi 6-9 del dm
n.55/2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018”.
Per SS SA
“Voglia questa Corte Ill.ma, ogni deduzione ed eccezione contraria respinta, ritenuto quanto esposto,
RIGETTARE l'impugnazione promossa dall'avv. Braghò in quanto inammissibile per manifesta infondatezza e temeraria;
CONDANNARE l'appellante ex art. 96 c.p.c. ad una somma pari alle spese legali che si vorranno liquidare e alla rifusione delle spese e dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come da DM
147/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3 febbraio 2023, l'avv. Alessandro Sala conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'avv. Gaetano Braghò per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 40.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per essere stato vittima di calunnia, per effetto della querela e dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione della stessa presentati dal resistente nei suoi confronti.
Assumeva il ricorrente che, a seguito di sentenza n. 3612/2019 emessa in data 10.04.2019 dal Tribunale di Milano, la sua assistita, Immobiliare Domus Excelsior s.r.l., risultata soccombente nel giudizio promosso
contro
Garage Sabaudia s.a.s., veniva condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell'avv. Braghò, difensore della convenuta, dichiaratosi antistatario.
Ricevuto un primo sollecito di pagamento in data 10.04.2019, l'avv. Sala in data 24.04.2019 inviava allo studio del collega Braghò, a mezzo raccomandata a/r, l'assegno Unicredit di € 5.531,04 emesso in pari data dalla sua assistita. Tuttavia, detta raccomandata in data 07.05.2019, alle ore 14:30, veniva restituita presso lo studio del mittente, perché rifiutata dal destinatario, come attestato dall'ufficiale postale in data 29.04.2019.
pagina 2 di 12 Alle ore 17:23 del medesimo giorno l'avv. Braghò inviava una PEC al ricorrente e alla società
Immobiliare Domus Excelsior s.r.l., sollecitando per la seconda volta il pagamento delle spese di lite entro la mattina successiva, riservandosi di inviare le coordinate IBAN se richieste.
L'avv. Sala, con PEC inviata di seguito, alle ore 18:10, informava il collega Braghò dell'avvenuto rifiuto del plico inviatogli, invitandolo a ritirare la predetta raccomandata presso il proprio studio, ubicato anch'esso in Milano, entro la mattina del giorno seguente, avvertendolo che in difetto,
l'avrebbe consegnata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e che, in caso di avvio dell'azione esecutiva, l'A.G. avrebbe valutato la mora credendi del resistente, insieme al di lui comportamento.
L'avv. Braghò, proseguiva il ricorrente, al suo invito opponeva un ulteriore rifiuto, rispondendo, sempre tramite PEC immediatamente successiva delle ore 18:18, che il “disguido” postale non era a lui attribuibile e comunicando, nel contempo, che, non essendo stato informato in tempo di tale disguido, era stato costretto a scrivere direttamente alla cliente del ricorrente, la quale poteva utilizzare il numero
IBAN che contestualmente gli trasmetteva.
Con successiva PEC delle ore 18:30 l'avv. Sala replicava che il rifiuto della raccomandata non poteva essere considerato un “disguido”, ma una precisa responsabilità dello stesso avv. Braghò. Ribadiva, nel contempo, che, se l'indomani nessuno si fosse presentato a ritirare l'assegno, egli lo avrebbe consegnato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano.
Seguiva un'ulteriore controreplica dell'avv. Braghò, sempre a mezzo PEC del 07.05. 2019, ore 18:43, nella quale lo stesso affermava di non avere rifiutato la raccomandata, ma di essere stato nell'impossibilità di riceverla (“perché il 24 aprile ero fuori Milano”). Contestava, inoltre, l'idoneità dell'assegno bancario ad estinguere l'obbligazione pecuniaria, dichiarando, quindi, di avere anche titolo a rifiutare tale forma di pagamento, nonché di non essere tenuto a recarsi presso lo studio del ricorrente per ritirare il suddetto assegno. Ribadiva l'invito alla cliente dell'avv. Sala a pagare le sue competenze a mezzo bonifico bancario.
In risposta, l'avv. Sala il giorno seguente, 08.05.2019 alle ore 9:38, inviava altra PEC con cui dichiarava che l'assegno era perfettamente idoneo ad estinguere il credito e che, essendo la raccomandata stata rifiutata e non essendo giustificabile il suo rifiuto di ritirare l'assegno, egli si sarebbe recato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano per la consegna dell'assegno.
Nella mattina dello stesso giorno l'avv. Braghò depositava un esposto presso l'Ordine degli Avvocati di Milano con il quale chiedeva provvedimenti urgenti nei confronti dell'avv. Sala, per avere quest'ultimo trattenuto, senza motivo, l'assegno a lui destinato. Nell'esposto aggiungeva, tra l'altro,
pagina 3 di 12 che non vi era prova alcuna del fatto che la raccomandata contenesse l'assegno e non altro tipo di comunicazione.
Seguiva, dopo due giorni, precisamente in data 10.05.2019 alle ore 6:55, altra PEC inviata al ricorrente in cui l'avv. Braghò gli intimava di consegnare, entro le ore 11:00 dello stesso giorno, l'assegno e la raccomandata di cui sopra;
quindi, alle ore 11:17, seguiva un'ulteriore PEC, con cui il resistente dichiarava di prendere atto dell'intenzione dell'avv. Sala di disattendere il suo ultimo invito a consegnare l'assegno presso il proprio studio.
Alle ore 12:30 dello stesso giorno l'avv. Braghò si recava presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano per sporgere querela nei confronti del ricorrente per il reato di furto, con richiesta di sequestro dell'assegno.
Pochi giorni dopo, in data 14.05.2019, l'avv. Braghò notificava alla società Immobiliare Domus
Excelsior srl, traente l'assegno in possesso dell'avv. Sala, un atto di precetto redatto in data 07.05.2019.
Conseguentemente, l'avv. Sala depositava, in pari data, presso l'Ordine degli Avvocati di Milano un'istanza di tentativo di conciliazione con cui chiedeva al Consiglio dell'Ordine di convocare l'avv.
Braghò al fine di potergli consegnare il titolo destinato ad estinguere l'obbligazione.
Detto titolo veniva, in seguito, di fatto consegnato dal ricorrente all'avv. Braghò alla presenza del
Consigliere dell'Ordine Antonino La Lumia in data 16.05.2019. Dell'avvenuta consegna veniva redatto apposito verbale di conciliazione, sottoscritto da entrambe le parti.
Successivamente, in data 28.05.2019, l'avv. Braghò, a mezzo PEC, nel comunicare al ricorrente che avrebbe portato all'incasso l'assegno bancario precedentemente restituitogli, gli dava notizia delle indagini pendenti a suo carico per effetto della querela presentata nei suoi confronti.
In pari data, l'avv. Braghò, compariva innanzi alla P.G. delegata per le sommarie informazioni e, pur dando atto di aver ricevuto l'assegno in data 16.05.2019 presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, dichiarava di voler persistere nell'istanza punitiva contro il ricorrente.
Il 29 maggio 2019 il P.M. formulava una richiesta di archiviazione della querela, qualificando il fatto come appropriazione indebita anziché furto, non ritenendo sussistente la fattispecie di reato di cui all'art. 646 c.p.
In data 13 settembre 2019, l'avv. Braghò depositava opposizione, ex art. 410 c.p.p., alla richiesta di archiviazione, insistendo affinchè il ricorrente venisse punito per l'appropriazione del titolo di credito ex art. 646 c.p., aggravata ex art. 61 n. 11 c.p.
Il G.I.P. disponeva in ogni caso l'archiviazione del procedimento in data 13 dicembre 2019.
L'avv. Sala, pertanto, considerata la condotta dell'avv. Braghò tesa ad imputargli di essersi appropriato dell'assegno innanzi detto, pur nella consapevolezza che ciò non era vero, e considerando che le pagina 4 di 12 plurime condotte del resistente integravano il reato di calunnia previsto e punito dall'art. 368 c.p., chiedeva in giudizio il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto delle accuse calunniose e per essere stato costretto a difendersi senza una obiettiva ragione.
Si costituiva in giudizio il resistente con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, nella quale forniva la propria versione dei fatti di causa e commentava le circostanze emergenti dai documenti prodotti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Milano pronunciava ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. depositata in data 12 agosto 2024, n.
4742/2023 R.G., con il seguente dispositivo:
“- dichiara tenuto e condanna il resistente a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al ricorrente l'importo di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza al saldo;
-dichiara tenuto e condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge”.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello l'avv. Braghò con citazione notificata il 22.08.2024, chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata per i motivi dedotti. Si è costituito l'avv. Sala contestando l'appello e chiedendo la conferma dell'ordinanza.
All'udienza del 28.01.2025 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 350 bis c.p.c., ha fissato per la discussione l'udienza del 18.02.2025, dando termine alle parti sino al 10.02.2025 per il deposito di memorie e sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle note sostitutive, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Soltanto il difensore dell'appellato ha depositato note conclusionali in data 07.02.2025. Entrambe le parti hanno depositato note scritte sostitutive d'udienza nei termini indicati e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26.02.2025 dal collegio dell'udienza del 18.02.2024.
È opportuno premettere una sintesi concisa della decisione impugnata, avendo già esposto la vicenda nella parte fattuale.
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda del ricorrente ritenendo sussistenti, “[...] a livello di cognizione incidentale a fini risarcitori, gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di calunnia, atteso che le concrete modalità dell'incolpazione di cui alla querela penale, consistite in una rappresentazione dei fatti non veritiera, o quanto meno arbitraria e forzata dal punto di vista giuridico, consentono di risalire alla sfera volitiva dell'avv. Braghò, qualificandola in termini di dolo, ovvero di consapevolezza della falsità delle accuse mosse.”.
pagina 5 di 12 Ha rilevato il Giudice di prime cure “[...] che appare assai arduo ipotizzare, anche per chi non sia esperto di diritto, che qualcuno possa appropriarsi indebitamente di un assegno bancario non trasferibile intestato ad altra persona, cui ha già tentato di farlo recapitare per raccomandata, non potendo porlo all'incasso in quanto non ne è l'intestatario”. Il resistente, pertanto, proprio in virtù della sua competenza giuridica, “[...] in ragione della professione di avvocato da lui esercitata [...]”, avrebbe dovuto usare maggiore ponderazione e comprendere autonomamente che, nel caso di specie, non potevano ricorrere gli elementi tipici del reato di furto per l'impossibilità di configurare l'elemento soggettivo del dolo.
Ha aggiunto, inoltre, il giudice di primo grado che il resistente neppure poteva considerarsi “[...] titolare del diritto di querela rispetto all'ipotesi delittuosa erroneamente prospettata, essendolo semmai la società che aveva emesso l'assegno, ovvero Immobiliare Domus Excelsior s.r.l.”, in qualità di persona offesa.
In merito alla prova del danno subito, il Tribunale ha ritenuto che la stessa poteva essere raggiunta anche ricorrendo alle presunzioni semplici e, pertanto, ha reputato verosimile che il ricorrente abbia vissuto uno stato di profonda preoccupazione e sofferenza vedendo lesa la propria onorabilità professionale di avvocato in seguito all'avvio di un procedimento penale a suo carico.
Infine, nel liquidare il danno in via equitativa, il Giudice di primo grado ha applicato in via analogica i criteri elaborati dall'Osservatorio milanese sulla giustizia civile per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, limitatamente al range più basso, avendo il G.I.P. prontamente archiviato la querela.
L'appellante ha impugnato l'ordinanza per un unico motivo, ossia
“Errata interpretazione e qualificazione dei fatti accaduti” articolato in sette sottomotivi desumibili dalla narrativa dell'atto, ove vengono censurate distinte parti dell'Ordinanza impugnata:
I) con il primo, l'avv. Braghò lamenta l'erroneità dell'ordinanza limitatamente alla ricostruzione e qualificazione dei fatti accaduti. In particolare, censura la decisione del Tribunale nella parte in cui afferma che la giustificazione del rifiuto della raccomandata dedotta dall'appellante “[...] non vale ad escludere l'effettiva volontà dell'Avv. Sala di far recapitare l'assegno al suo intestatario [...]”, tanto più che “[...] la ragione del rifiuto non viene attribuita neppure dal resistente a colpa del ricorrente
[...]”, motivo per cui l'appellante avrebbe dovuto avere “[...] un contegno meno rigido e più attendista
[...]”.
Osserva, inoltre, che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che l'avv. Braghò aveva richiesto il pagamento delle sue competenze a mezzo bonifico, mentre l'avv. Sala non lo aveva pagina 6 di 12 neppure preavvisato della sua intenzione di pagare con assegno bancario, né del mancato recapito della raccomandata contenente l'assegno, circostanza di cui era venuto a conoscenza, incidentalmente, solo in seguito al sollecito del 07.05.2019. Prosegue sostenendo che l'avv. Sala non si era presentato spontaneamente presso l'Ordine degli Avvocati al fine di consegnare l'assegno, ma solo a seguito dell'istanza all'Ordine presentata dall'appellante.
II) Con il secondo, l'avv. Braghò si duole della decisione del primo Giudice nella parte in cui ha tratto dallo scambio di PEC susseguitesi nei giorni 7 e 8 maggio 2019 elementi decisivi per desumere la volontà dell'appellato di consegnare l'assegno e di estinguere l'obbligazione. Secondo l'appellante,
l'avv. Sala intendeva, invece, procrastinare il possesso dell'assegno, utilizzando il pretesto di volerlo depositare presso l'Ordine degli Avvocati, omettendo, peraltro, di indicare una precisa data.
Circostanza quest'ultima che ha indotto l'appellante a presentare l'esposto al Consiglio dell'Ordine; esposto impropriamente qualificato dal primo Giudice come ricorso disciplinare di cui, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, l'appellato è stato messo a conoscenza prima del deposito della sua domanda di conciliazione.
III) Con un terzo, l'avv. Braghò censura l'ordinanza impugnata per non avere il Giudice di prime cure tenuto correttamente conto delle ragioni che lo avevano indotto a presentare sia l'istanza al Consiglio dell'Ordine, sia la querela con richiesta di sequestro dell'assegno, il cui scopo era di porre rimedio alla volontà dell'appellato di trattenere l'assegno. Ribadisce che l'avv. Sala non si sarebbe presentato spontaneamente presso il Consiglio dell'Ordine, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. Afferma che, avendo l'appellante in data 10.05.2019 già presentato la querela, allorquando poi in data
28.05.2019 veniva convocato in Procura per sommarie informazioni, il medesimo dichiarava alla P.G. di non volere rinunciare alla querela, pur dando atto di aver ricevuto l'assegno in sede di conciliazione dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ciò in quanto permaneva in lui la convinzione della colpevolezza dell'appellato e che il reato di furto, alla data della presentazione della querela, era già stato consumato, visto che l'appellato non aveva restituito l'assegno, nonostante le intimazioni ricevute. Ribadisce di avere ipotizzato nella querela il reato di furto e non quello di appropriazione indebita, come successivamente qualificato dal P.M., per cui non può essergli contestata la falsità di tale accusa.
IV) Con il quarto, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui afferma che
“L'avv. Braghò in data 13.9.2019 si opponeva a tale richiesta di archiviazione (doc. 19 ric.), e insisteva affinché l'avv. Sala venisse punito per l'appropriazione indebita dell'assegno aggravata ex art. 61 n. 11 c.p sostenendo come il dolo specifico fosse ravvisabile nell'avere l'indagato utilizzato
pagina 7 di 12 l'assegno come pretesto per raggiungere un vantaggio personale..., ossia la conciliazione sull'esposto
[...]”.
Il Tribunale, secondo l'appellante, ha erroneamente attribuito valenza di querela all'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, il quale, invece, a suo dire, non è atto idoneo, al pari della querela, a comunicare fatti costituenti reato e, dunque, a calunniare, non rientrando tra gli atti tipici indicati dall'art. 368 c.p.
Aggiunge che la suddetta opposizione, poi respinta dal GIP, non è idonea neppure a modificare la qualificazione del reato, avendo natura di atto endo-processuale, con l'unica finalità di rappresentare nuove richieste istruttorie.
Non rientrando tale atto di opposizione tra gli atti tipici individuati dall'art. 368 c.p. per la commissione del reato di calunnia, conclude l'appellante, quanto da lui scritto nella suddetta opposizione, per legge, non può considerarsi calunnia.
V) Con il quinto, l'avv. Braghò censura la decisione del Tribunale nella parte in cui identifica il dolo del reato di calunnia nella competenza giuridica dell'appellante che, esercitando la professione di avvocato, avrebbe dovuto risolvere in autonomia i dubbi circa la configurabilità del reato di furto di assegno.
Sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente presupposto l'esistenza di una denuncia per appropriazione indebita dell'assegno, mentre in realtà la querela è stata presentata per il furto della lettera raccomandata e dell'assegno in esso contenuto.
Sostiene che, contrariamente a quanto asserito dall'ordinanza, l'appellante aveva titolo a presentare la querela, visto che l'assegno bancario e la lettera raccomandata erano a lui intestati e indirizzati. Infine, osserva che il Giudice non ha considerato che la consumazione del furto è istantanea per cui la querela alla data del 10 maggio 2019 trovava le sue ragioni nel fatto che l'avv. Sala tratteneva l'assegno presso il proprio ufficio, senza riscontrare le richieste dell'appellante, in violazione anche dell'art. 30 del
Codice Deontologico.
VI) Con il sesto, l'appellante si duole della decisione impugnata nella parte in cui afferma che la querela presentata dall'appellante contiene una rappresentazione dei fatti non veritiera, o quanto meno arbitraria e forzata dal punto di vista giuridico. Inoltre, sostiene che il Tribunale ha violato il divieto di ultra petita ex art. 112 c.p.c., per avere considerato anche il contenuto della querela, laddove le conclusioni del ricorrente chiedevano di valutare solo il deposito della querela stessa e dell'atto di opposizione alla sua archiviazione.
VII) Con il settimo e ultimo sottomotivo, l'appellante si duole per avere il primo Giudice, in assenza di elementi probatori, quantificato il danno applicando i criteri dell'Osservatorio milanese sulla giustizia civile per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa e per avere ritenuto che pagina 8 di 12 nell'appellato sia insorto uno stato di sofferenza e di turbamento a causa del procedimento penale, essendo quest'ultimo in realtà neppure instaurato, bensì archiviato.
I motivi vengono congiuntamente trattati, in quanto logicamente connessi e sono infondati.
Ritiene la Corte che dalla puntuale ricostruzione dei fatti come emerge dai documenti versati in atti sopra riportata, emerge che l'avv. Gaetano Braghò, sporgendo querela in data 10.05.2019, ha accusato l'appellato del reato di furto (poi riqualificato dal P.M. come reato di appropriazione indebita), alterando la realtà dei fatti e imputandogli accuse non veritiere, sì da configurare il reato di calunnia.
Si osserva che l'avv. Sala, nel momento in cui ha spedito al collega Braghò la raccomandata, contenente l'assegno di importo pari alle competenze a lui spettanti, ha, inequivocabilmente, manifestato la volontà di consegnargli il titolo diretto ad estinguere l'obbligazione. La circostanza che il plico venisse, in seguito, restituito al mittente, a causa del rifiuto a riceverlo opposto dal custode del condominio ove ha sede lo studio legale dell'appellante, ha rappresentato un evento di cui l'avv. Sala non è stato responsabile, come lo stesso avv. Braghò ha riconosciuto.
Dallo scambio della corrispondenza prodotta in giudizio emerge, inoltre, che l'appellato sin dalla PEC del 07.05.2019 delle ore 18:10, preso atto del rifiuto della raccomandata, ha messo a disposizione dell'appellante l'assegno della propria cliente, invitando l'avv. Braghò a recarsi presso il suo studio per il ritiro del plico. Infatti, nella citata PEC l'appellato testualmente scriveva: “[...] La invito pertanto entro domani mattina a recarsi presso il mio studio per il ritiro della raccomandata che è stata rifiutata. [...]” (cfr. documento n. 4, fascicolo di primo grado di Alessandro Sala).
L'appellante non poteva, quindi, non essere consapevole che l'intenzione del collega Sala era di consegnargli l'assegno per estinguere l'obbligazione e non, di certo, di trattenere indebitamente il titolo, perché tale è la volontà che traspare dal tenore e dalle espressioni verbali contenute nella corrispondenza prodotta in giudizio.
Non sussistendo, pertanto, né gli elementi costitutivi del reato di furto, né dell'appropriazione indebita, la querela sin dall'inizio risultava destituita di ogni fondamento e non aderente alla condotta dell'appellato, il quale, una volta tornata indietro la raccomandata, e preso atto del rifiuto dell'appellante di aderire all'invito rivoltogli, aveva anche espresso più volte la volontà di incontrare il collega presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano per consegnargli il plico originariamente spedito. In proposito, si rileva che nella PEC del 07.05.2019 delle ore 18.30 l'avv. Sala così scriveva: “[...] Nel caso domani non si presenti alcuno per il ritiro dell'assegno lo consegnerò presso l'Ordine degli Avvocati [...]” (cfr. documento n. 6, fascicolo di primo grado di Alessandro Sala).
In seguito, nella PEC del giorno seguente delle ore 9.38 l'appellato ribadiva: “Egregio Collega, non
pagina 9 di 12 appena la mia attività me lo consentirà mi recherò presso l'Ordine degli Avvocati [...]”. (cfr. documento n. 8, fascicolo di primo grado di Alessandro Sala).
Se, pertanto, dalla documentazione prodotta in giudizio si evince la non colpevolezza dell'appellato e l'infondatezza delle accuse mosse contro di lui, al contrario dalla stessa documentazione è possibile desumere la volontà dell'appellante di accusare pretestuosamente l'avv. Sala, ledendo la sua onorabilità.
L'avv. Braghò, infatti, dopo aver rifiutato anche l'invito a ritirare l'assegno recandosi presso lo studio dell'appellato, assumendo un contegno poco attendista come correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata, presentava in data 08.05.2019 un esposto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Milano, nel quale accusava l'avv. Sala di trattenere indebitamente l'assegno (cfr. documento n. 1, fascicolo di primo grado di Alessandro Sala).
E dopo due giorni dal deposito dell'esposto, con PEC in data 10.05.2019, delle ore 6:55, esigeva perentoriamente, con toni che non lasciavano intravvedere volontà di cooperare all'adempimento, che il pagamento avvenisse in tempi ristrettissimi (“Le intimo di consegnare questa mattina entro le 11.00, presso il mio studio in Milano, l'assegno…”, cfr. documento n. 9, fascicolo di primo grado di
Alessandro Sala), non agevolando in tal modo l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'appellato.
La Suprema Corte ha più volte statuito che “la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza” (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 12209).
Nel caso di specie, non è dato rilevare elementi oggettivi e seri tali che potessero far sorgere nell'appellante, anche in ragione della sua competenza professionale, fondati dubbi sulla non colpevolezza dell'avv. Sala, sicchè la Corte ritiene che l'avv. Gaetano Braghò sporgendo querela si sia reso responsabile del reato di calunnia previsto dall'art. 368 c.p.
L'elemento psicologico del reato di calunnia, rappresentato dal dolo generico, consiste nella volontà di incolpare taluno pur essendo consapevole dell'innocenza dell'accusato, della rilevanza penale del fatto addebitato e della circostanza che lo stesso non l'abbia commesso. L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l'elemento soggettivo, ma solo se tale convincimento si fondi su elementi precisi, seri, concreti nonché verificati e non solo su mere supposizioni (Cass. pen. n. 29117/2012).
Nel caso di specie, l'ulteriore prova del dolo generico richiesto per il reato di calunnia è da rinvenirsi nella circostanza che l'avv. Braghò, anche dopo aver ricevuto la consegna dell'assegno, anzichè ritirare pagina 10 di 12 la querela, ha fatto espressa richiesta di proseguire nell'azione punitiva, presentando finanche opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. Sebbene in quel momento non esistesse alcuna ragione oggettiva per accusare l'avv. Sala nè del reato di furto nè del reato di appropriazione indebita, come riqualificato dal P.M., l'avv. Braghò ha inteso insistere nell'azione punitiva, pur nella piena consapevolezza della falsità delle sue accuse.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto sussistenti “a livello di cognizione incidentale a fini risarcitori, gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di calunnia, atteso che le concrete modalità dell'incolpazione di cui alla querela penale, consistite in una rappresentazione dei fatti non veritiera, o quanto meno arbitraria e forzata dal punto di vista giuridico, consentono di risalire alla sfera volitiva dell'avv. Braghò, qualificandola in termini di dolo, ovvero di consapevolezza della falsità delle accuse mosse”.
Le deduzioni contrarie dell'appellante sono smentite dall'esame della corrispondenza avvenuta tramite
PEC, nei giorni immediatamente precedenti la decisione di sporgere querela, nonché dal dato oggettivo della restituzione dell'assegno avvenuta in data antecedente l'atto di opposizione all'istanza di archiviazione del P.M.
Infatti, pur prescindendo dal rimarcare l'atteggiamento di scarsa cooperazione all'adempimento manifestato dall'appellante nella presente vicenda, ciò che qui rileva maggiormente è che alla data del
28.05.2019 l'avv. Braghò era nel possesso del titolo, consegnatogli il 16.05.2019, e ciononostante egli, pur nella consapevolezza della non sussistenza del reato di appropriazione indebita e quindi della innocenza dell'avv. Sala, ha dichiarato dinanzi alla P.G. di essere intenzionato a persistere nell'istanza punitiva. Persino, a fronte della richiesta di archiviazione formulata dal P.M., l'appellante ha perseverato nel suo intento presentando opposizione all'istanza del P.M. e specificando, altresì, di volere perseguire l'appellato per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 c.p., ponendo in essere, inequivocabilmente, l'azione calunniosa.
In conclusione, la Corte ritiene di dover confermare la decisione del Giudice di primo grado, laddove ha riconosciuto nelle plurime condotte accusatorie poste in essere dall'appellante ai danni dell'avv.
Sala gli estremi della fattispecie del reato di calunnia.
Anche con riferimento alla censura inerente il quantum debeatur, all'appello non è fondato, condividendola Corte il parametro utilizzato dal tribunale della Tabella dell'osservatorio del Tribunale di Milano per il danno da diffamazione di tenue gravità, sussitendo i presupposti previsti dalle stesse tabelle e specificamente indicati dal Tribunale, quali fatti equiparabili ad una diffusione mediatica rappresentati dalla presentazione di querela penale, archiviazione da parte del Gip ed opposizione alla pagina 11 di 12 archiviazione, in relazione alla professione di avvocato e notorietà nell'ambito professionale delle parti
.
L'appello non merita, quindi, accoglimento e viene rigettato, con conferma dell'impugnata ordinanza.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Viene, inoltre, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'AVV. AE
BARGHO' contro l'AVV. SS SA avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del
Tribunale di Milano depositata in data 12 agosto 2024, n. 4742/2023 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed €
1.911,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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