Articolo 6 della Legge 17 aprile 1985, n. 141
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 maggio 1985
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Versione
12 maggio 1988
Art. 6.
Gli aumenti, in misura percentuale e fissa, previsti dal secondo comma del precedente articolo 1 ed indicati nella tabella allegata alla presente legge, sono maggiorati a decorrere dal 1 luglio 1985 in ragione del 20 per cento, dal 1 gennaio 1986 in ragione del 55 per cento e dal 1 luglio 1987 in ragione del 100 per cento. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 501 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ("Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti"), nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonche' dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1› luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), con decorrenza dalla data del 1› gennaio 1988."
Entrata in vigore il 12 maggio 1988
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