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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/07/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2756/2015 del Tribunale di Genova, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carmela Carbonaro, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Innocenzo Frugoni, 15/7, come da mandato in atti
Attore in riassunzione
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Viola Parodi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Colombo 12/14, come da mandato in atti
Convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello adita, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, contariis reiectis, previo rigetto dell'avversaria istanza di rinnovazione delle prove dedotte con il testimone , in ottemperanza ai principi enucleati nell'ordinanza N. Testimone_1
31949 del 12.10 -16.11.2023, emessa inter partes dalla Sez. III Civile della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Genova, Sez.
II, n. 328/2020, del 29.01.2020, resa nel giudizio RG 390/2016, pubblicata in data
17.03.2020, previa conferma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2756/2015, pubblicata il 6.10.2015, accertare e dichiarare che la , in Parte_2 persona del suo Presidente, e/o del Responsabile della Direzione legale pro tempore, e/o del legale rappresentante pro- tempore, è responsabile dell'evento dedotto in giudizio e, conseguentemente, dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento dei danni tutti subiti dall'esponente ex artt. 2051, 2043, 1218 c.c., e/o come meglio, in conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, nella misura di Euro 11.040,00 liquidata dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 2756/2015 pubblicata il 6.10.2015, riformata dalla Corte d'Appello di Genova con la sentenza Sez. II, n. 328/2020, del 29.01.2020, resa nel giudizio RG 390/2016, pubblicata in data 17.03.2020, poi cassata dalla Suprema Corte, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, c. 4, cod. civ. intervenuti medio tempore, condannando, quindi,
, in persona del suo Presidente, e/o del Responsabile della Controparte_1
Direzione legale pro- tempore, e/o del legale rappresentante pro- tempore, alla restituzione della somma di Euro 28.000,00 ventottomila) pari a quanto ad essa corrisposto dall'esponente Prof. in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Parte_1
Genova, Sez. II, n. 328/2020, del 29.01.2020, resa nel giudizio RG 390/2016, pubblicata in data 17.03.2020, poi cassata (doc. ti 6 e 7), il tutto dalla data della domanda oltre interessi ex art. 1284, c. 4, cod. civ. e rivalutazione, medio tempore intervenuti. Condannare, quindi,
, in persona del suo Presidente, e/o del Responsabile della Controparte_1
Direzione legale pro tempore, e/o del legale rappresentante pro- tempore, a rifondere mediante restituzione all'esponente la somma capitale versata, le spese legali del primo grado del giudizio prima liquidate al Prof. e quindi ad esso corrisposte e poi Parte_1 restituite dallo stesso Prof. in forza della sentenza della Corte d'Appello di Parte_1
Genova n. 328/2020 poi cassata, nonché condannare , in persona Controparte_1 del suo Presidente, e/o del Responsabile della Direzione legale pro tempore, e/o del legale rappresentante pro- tempore alla restituzione delle spese legali alla stessa pagate dal Prof. per il primo ed il secondo grado d'appello in forza della sentenza cassata, Parte_1 nonché condannare, inoltre, , in persona del suo Presidente, e/o Controparte_1 del Responsabile della Direzione legale pro tempore, e/o del legale rappresentante pro- tempore a rifondere allo stesso Prof. le spese del grado d'appello definito con Parte_1 la sentenza cassata, le spese del giudizio di legittimità nanti la Suprema Corte, le spese del presente giudizio, nonchè tutte le spese di giudizio in esse comprese quelle relative ai contributi unificati per tutti i gradi ( primo grado, legittimità e presente giudizio) e per l'imposta di registro dei provvedimenti. Con vittoria, quindi, delle spese di tutti gradi di giudizio, compreso il presente.”
Per la convenuta in riassunzione:
“La Corte d'Appello, previa se del caso rinnovazione delle prove dedotte col testimone
: - nel merito, in via principale, rigetti integralmente le domande tutte Testimone_1 formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate sia nell'an che nel quantum, mandando esente da ogni responsabilità la società Controparte_1
confermando la Sentenza della Corte di Appello n. 328/2020 resa nel giudizio
[...]
R.G. 390/2016 in totale riforma della sentenza n. 2756/2015 del 6.10.2015 emessa dal
Tribunale di Genova. - Il tutto con vittoria di spese, onorari e oneri di legge del presente giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, come statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Genova, per sentirla condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti in conseguenza della collisione avvenuta tra la vettura dell'attore ed uno pneumatico, corredato di cerchione e di supporto di sostegno, che si trovava abbandonato sulla carreggiata del tratto autostradale A12 nei pressi del casello di Genova Est, di pertinenza della I danni erano indicati nella misura di Parte_2 euro 10.470 per danni patrimoniali ed euro 1000 per danni da fermo tecnico della vettura, e così in totale ad euro 11.470.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che in data 26.11.2012, alle ore 00.05, suo figlio si trovava alla guida della vettura Toyota Land Cruiser tg. ZA865LV, Controparte_2 di proprietà attorea, sul tratto autostradale dell'A12 e, mentre procedeva in direzione
Genova Nervi, si imbatteva in uno pneumatico che si trovava abbandonato sulla carreggiata di marcia, collidendo con esso. In conseguenza di detta collisione, si verificavano gravi danni alla vettura di proprietà dell'attore e venivano coinvolte anche altre vetture che non avevano potuto evitare l'ostacolo posto sulla carreggiata stradale. Chiedeva, pertanto, i danni per omessa custodia del tratto stradale.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda in relazione sia all'an che al quantum, ed osservava che lo pneumatico che aveva cagionato l'incidente non era di sua pertinenza e che essa, pur avendo approntato un servizio di controllo e pattugliamento costante delle tratte, effettuato autonomamente anche dalla Polizia Stradale, non aveva avuto notizia dell'esistenza dell'ostacolo prima dell'incidente.
Il Tribunale riteneva assolto l'onere della prova da parte dell'attore ed osservava, in merito al caso fortuito invocato da , che dati il colore dell'oggetto, l'ora notturna, la CP_1 pioggia, la contemporanea presenza di più veicoli che coprivano la visuale, non era ravvisabile l'imprudenza o l'imperizia del conducente Osservava anche Controparte_2 che, poiché le autostrade sono per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'attività di controllo che doveva essere predisposta dal concessionario doveva essere adeguata e concreta, e che nel caso di specie non era stata provata l'esistenza di un sistema di controllo e pattugliamento della tratta, né che quel controllo e quel pattugliamento fossero stati eseguiti anche quella sera.
Pertanto, il Giudice di primo grado, istruita la causa mediante escussione testi sui capitoli di prova ammessi, con l'impugnata sentenza, così statuiva: “Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede;
1. condanna
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attore che liquida nella complessiva somma di €. 11.040,00 di cui €. 500,00 per danni da fermo tecnico;
2. condanna , a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio che liquida nella somma complessiva di €. 4.200,00 per compenso, €.
214,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando rigettare Controparte_1 le domande tutte formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, mandando esente da ogni responsabilità la società Controparte_1
e dichiarando, di conseguenza, tenuto alla restituzione di tutte le somme a Parte_1 qualunque titolo percepite o pagate da n esecuzione della sentenza di primo grado, CP_3 con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado per: 1) Errata e/o mancata motivazione sul caso fortuito derivante da fatto del terzo repentino e imprevedibile.
Travisamento delle prove orali e documentali dedotte e prodotte da Inesistenza del CP_3 pericolo occulto: negligenza del conducente tale da spezzare l'eventuale nesso causale - altra ipotesi di caso fortuito;
2) Errata e/o mancata motivazione sulla raggiunta prova a carico dell'attore dei fatti costitutivi - inesistente ed errata valutazione degli atti e/o contraddittoria motivazione in punto quantum.
Si costituiva in giudizio contestando in toto l'avversario atto di appello. Parte_1
La Corte d'Appello rilevava che non vi era alcun elemento per ritenere che la società responsabile per omessa custodia per non avere rimosso l'ostacolo che intralciava la circolazione, poiché dalle dichiarazioni rese dal TE , operatore di sala radio Testimone_1 per emergeva che nessuna segnalazione era stata fatta prima Controparte_1 dell'incidente e che la società convenuta aveva predisposto un servizio di controllo adeguato.
Così, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 328/2020 statuiva: “-in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda formulata da
-condanna alla rifusione a favore dell'appellante delle spese Parte_1 Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 4.000,00, oltre accessori di legge, quanto al presente grado, in € 382,00 per esborsi e € 3.200,00, oltre accessori di legge, per compensi da avvocato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
-condanna alla restituzione ad di Parte_1 Controparte_1 quanto ricevuto per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza gravata.”
Contro tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione chiedendo Parte_1 annullare la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) Nullità della sentenza ex art. 360, c. 1 n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 132 c.p.c. e 111 Cost., 118 disp. att. al c.p.c., e violazione art. 115 c.p.c. ed anche per motivazione apparente e/o perplessa, e/o illogica e per errore di percezione;
2) Nullità per violazione dell'art. 132, c.p.c. e 111 Cost., 118 disp. att. al c.p.c., ed anche per motivazione apparente e/o perplessa, e/o illogica e per violazione dell'art. 116, c.p.c., in relazione all'art. 360, c.
1.n. 4, c.p.c.; 3) Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ex art. 360,
c.1, n. 5 c.p.c. violazione dell'art. 115 c.p.c.; 4) Omesso esame di un fatto decisivo della controversia violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, c.1, n. 5 c.p.c.; 5) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione ai dedotti profili di responsabilità ex artt. 2043 c.c. e/o 1218 c.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4
c.p.c.; 6) violazione degli artt. 91 e 92, c.p.c., in relazione all'art. 360, c.1, n. 3 c.p.c..
Resisteva, con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 proposto e la conferma della sentenza della Corte d'Appello di Genova.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31949/2023 del 16.11.2023, accoglieva il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi. Cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. provvedeva alla Parte_1 riassunzione del giudizio, cui veniva assegnato rg. 145/2024, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione dell'evento dedotto in Controparte_1 giudizio e, conseguentemente, dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento in suo favore dei danni subiti ex artt. 2051, 2043, 1218 c.c. e/o come meglio, nella misura di € 11.040,00 liquidata dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 2756/2015, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, c. 4, cod. civ. intervenuti medio tempore, condannando, quindi, alla restituzione della somma di € 28.000,00 pari a quanto ad Controparte_1 essa corrisposto da in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Parte_1
Genova n. 328/2020, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo respingere integralmente le Controparte_1 domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non Parte_1 provate sia nell'an che nel quantum, mandando esente da ogni responsabilità la società
confermando la Sentenza della Corte di Appello n. 328/2020 Controparte_1 resa nel giudizio R.G. 390/2016 in totale riforma della sentenza n. 2756/2015 del 6.10.2015 emessa dal Tribunale di Genova.
Con provvedimento del 28.01.2025, dato atto dell'avvenuto decesso del difensore di parte convenuta in riassunzione, veniva interrotto il giudizio, poi riassunto da che si Parte_1 costituiva nuovamente, con il patrocinio di nuovo difensore.
Con provvedimento del 3.6.2025 il Consigliere istruttore, concessi i termini per le difese conclusive, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 03.06.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di doglianza formulati da Parte_1 avverso la sentenza della Corte d'Appello, afferenti alla “Nullità della sentenza ex art. 360, c. 1 n. 4, cpc per violazione dell'art. 132 cpc e 111 Cost., 118 disp. att. al cpc, e violazione art. 115 cpc ed anche per motivazione apparente e/o perplessa, e/o illogica e per errore di percezione;
” 2. “Nullità per violazione dell'art. 132, cpc e 111 Cost., 118 disp. att. al cpc, ed anche per motivazione apparente e/o perplessa, e/o illogica e per violazione dell' art. 116 cpc, in relazione all'art. 360, c.
1.n. 4, cpc;
”, trattandoli unitamente in quanto connessi.
nel riassumere il giudizio, richiama in particolare la statuizione di legittimità secondo Pt_1 la quale “la Corte d'appello di Genova ha proceduto ad un esame meramente formale dell'assolvimento dell'obbligo di vigilanza gravante sul custode della cosa, ai sensi dell'art.
2051 cod. civ, ritenendo sufficiente che vesse predisposto un servizio di controllo sul CP_3 tratto autostradale, di circa trenta chilometri, nel quale si è verificata la collisione tra
l'autovettura condotta dal figlio di e una ruota verosimilmente staccatasi dal Parte_1 treno di gomme di un autoarticolato, senza accertare se effettivamente detto servizio di vigilanza fosse stato espletato adeguatamente anche nelle ore notturne, in quanto l'impatto si è verificato nel corso della notte del 25/11/2012 e in concomitanza con gli eventi atmosferici avversi, quali la pioggia, che avevano colpito l'autostrada nelle ore dell'impatto tra l'autovettura del e la ruota, oltre al fatto che “invece, la corte territoriale avrebbe Pt_1 dovuto accertare, per escludere la responsabilità altrimenti inevitabilmente incombente sul custode della cosa, che la modifica sia stata così repentina ed improvvisa che non sia stato possibile, secondo un criterio di normalità causale, esigere in concreto dal custode un intervento di ripristino od eliminazione della modifica pericolosa, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro questi vi fossero stati e fossero stati idonei ad elidere la responsabilità del custode.
Ribadisce, quindi, che non aveva fornito la prova dell'effettivo ed adeguato CP_1 svolgimento del controllo anche nelle ore notturne in cui si era verificato il sinistro, come già ritenuto da Tribunale, in quanto dall'istruttoria svolta era emerso unicamentel'obbligo di controllo.
Sottolinea il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul custode ai sensi del 2051 cc, non avendo provato di aver adottato tutte le misure idonee a CP_1 prevenire una situazione di pericolo occulto per l'utente.
Evidenzia la pericolosità legata alla caratteristica del tratto autostradale in questione, privo di corsie emergenza, come verbalizzato dagli agenti interventi, che alla pag 2 del verbale descrivono la “strada senza corsia di emergenza”. Richiama la statuizione di legittimità laddove definisce la sentenza della Corte D'Appello
“palesemente errata” nell'affermare l'assenza di prova del nesso causale, senza considerare che era pacifico che la ruota fosse sulla carreggiata, mentre non era in alcun modo rilevante che l'ostacolo fosse stato o meno urtato da altro mezzo prima di collidere con il veicolo del circostanza che peraltro avrebbe dovuto essere provata da Pt_1
, mentre ciò non era avvenuto. Altrettanto avrebbe dovuto essere provata da CP_1
la velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo tenuta dal CP_1 conducente del mezzo danneggiato, per consentire al custode di andare esente da responsabilità, in ragione del disposto di cui all'art. 2051 c.c.
Parte convenuta assume che “non è chiaro, invero, perché la Controparte_1
Suprema Corte ritenga che dal punto di vista del nesso causale la sentenza della Corte di
Appello sia errata”. Ritiene che le prove svolte abbiamo confermato la diligenza nella custodia, e che la Corte di Appello abbia fatto corretta applicazione delle regole processuali ex art. 115 c.p.c., inferendo la velocità non congrua dai danni riportati dal mezzo.
Ribadisce, comunque, l'istanza di rinnovazione della assunzione della prova testimoniale del TE , riportando i capitoli di prova dedotti le risposte del medesimo (“Domande Tes_1
ASPI – memoria 183 n. 2 , operatore SR – ud. 28.11.2014 1. Vero che la Testimone_1 presenza di un ostacolo in carreggiata è stata segnalata ad er la prima volta alle ore CP_3
00:05 dalla PS in concomitanza con il sinistro per cui è causa, come da GSR che si mostra al TE;
Confermo il giornale sala radio prod. 3 che mi viene mostrato ed in particolare la mia matricola è il n. 666326 e le annotazioni all'interno della segnalazione celeste riguardano tutte il medesimo evento. Nel viadotto “Bisagno” non vi è un sistema di telecamere a ripresa video - sorveglianza. Al momento della segnalazione da parte della
Polizia l'incidente si era già verificato.
2. vero che l'ostacolo era uno pneumatico di un mezzo pesante perso da un mezzo sconosciuto (come da verbale PS);
3. vero che il servizio di controllo e pattugliamento delle autostrade viene eseguito dalla viabilità autostradale 24 h su 24 con turni di 8 ore;
ADR “il personale di hanno l'obbligo di percorrere il tratto CP_3 autostradale di circa 30 km con continuità. Direi in 8 ore il personale percorre il tratto 4 o 5 volte.” 4. vero che lo steso servizio è effettuato dalla PS.)”
Parte attrice si oppone all'istanza di rinnovare l'escussione del TE in quanto formulata per la prima volta in atto d'appello introduttivo del giudizio definito con la sentenza cassata dalla
Suprema Corte, e non riproposta con il controricorso.
Orbene, la pronuncia della Suprema Corte ha rinviato al presente giudizio affinchè siano compiuti gli accertamenti di fatto. Gli accertamenti devono essere esaminati alla luce delle violazioni in diritto da parte della pronuncia di secondo grado accertate dall'organo remittente e va quindi valutato l'onere probatorio incombente sulle parti, come chiarito dalla Suprema Corte, non potendosi fare gravare in concreto l'onere della prova dell'insussistenza del caso fortuito sulla parte che ha proposto la domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 cc.
Orbene, occorre anzitutto dare atto del fatto accertato dal verbale di Polizia secondo il quale
“appare chiaro che il sinistro è stato provocato dal pneumatico e cerchione nonché dal supporto dello stesso come ruota di scorta, perso accidentalmente da veicolo industriale in transito ed urtato dai veicoli degli attori. Si precisa che ambedue gli ostacoli presenti in carreggiata sono stati da noi rimossi e messi a lato in una piazzola lì esistente, in sicurezza in attesa della loro definitiva rimozione da parte della manutenzione autostradale.”
Quanto alla condotta di guida del non vi sono elementi per ritenere che sia stata Pt_1 connotata da imprudenza o negligenza, circostanze che avrebbero potuto – ove provate dalla convenuta – interrompere il nesso causale.
Anzi, sono emersi pacifici elementi che depongono a favore del fatto che l'impatto sia avvenuto nonostante la regolare condotta di guida. Essi sono da individuarsi nel fatto che l'incidente è avvenuto in ora notturna, con pioggia, e gli ostacoli presenti sulla carreggiata erano dello stesso colore del fondo stradale, oltre al fatto che era presenti diverse autovetture nel medesimo tratto di strada ed il viadotto è privo di illuminazione. Ciò all'evidenza determina, come già ritenuto dal Tribunale, l'impossibilità di tempestivo avvistamento dell'ostacolo da parte del conducente.
Il fatto che il dovere di custodia implichi necessariamente una capillare attività di controllo sul tratto è circostanza neppure contestata da che ha affermato l'obbligo in capo CP_1 al personale dipendente di percorrere il tratto autostradale di circa 30 km con continuità.
Ciò che rileva è però la mancanza di prova che tale controllo sia avvenuto, non potendo questo inferirsi dalla testimonianza del TE , che (come sopra riportata) si limita ad Tes_1 affermare appunto la sussistenza dell'obbligo di controllo, senza fornire alcuna indicazione utile in ordine al suo effettivo svolgimento (“Nel viadotto Bisagno non vi è un sistema di telecamere e ripresa video – sorveglianza”).
Né sussistono ragioni per procedere ad una nuova escussione del TE, alla luce delle chiare affermazioni rese per quanto a sua conoscenza.
Del resto, l'assenza di prova in ordine all'effettuazione del controllo in concreto neppure consente di fare emergere la repentinità della presenza dell'ingombro, dal momento che non è dato conoscere da quanto tempo prima della segnalazione lo stesso fosse presente. Ne consegue che alla luce della prova del nesso causale tra la presenza dello pneumatico e l'incidente e dell'esclusione di circostanze idonee ad integrare il caso fortuito, deve ravvisarsi la responsabilità della convenuta quale custode ex art. 2051 cc. CP_1
In relazione alla quantificazione del risarcimento del danno al mezzo è priva di pregio la considerazione dell'attore in ordine al fatto che sarebbe sceso il giudicato sulla sentenza di primo grado che si è espressa sul punto, non essendo stata riproposta la questione in sede di legittimità. In realtà la quantificazione del danno operata dalla sentenza di primo grado non è passata in giudicato alla luce della riforma operata dalla Corte d'Appello, che ha rigettato la domanda del Il giudizio di legittimità, nel rilevare la fondatezza dei primi Pt_1 due motivi del ricorso proposto da quest'ultimo, ha rimesso al presente giudizio ogni accertamento di fatto. Ne consegue l'infondatezza dell'assunto attoreo.
Parte convenuta deduce invece la carenza assoluta di prova sul quantum. Assume che il danno come richiesto sia sproporzionato rispetto al valore dell'auto, immatricolata nel 2001, che la riparazione come prospettata appare antieconomica;
che alcuni danni (es. al tetto, parabrezza) non sono ricollegabili il sinistro;
che non è stata prodotta alcuna fotografia dell'auto danneggiata. Quanto al fermo tecnico eccepisce la mancata prova dell'utilizzo del mezzo a fini lavorativi e l'assenza di indicazione del criterio liquidatorio al riguardo.
Si duole del fatto che il Tribunale abbia liquidato il danno “in € 10.540,00 sulla base del valore delle riparazioni, che ha erroneamente ritenuto provato mentre avrebbe dovuto semmai attenersi al valore dell'auto di € 8500/9500”.
Parte convenuta contesta l'esistenza della prova della effettuazione delle riparazioni (“i due preventivi prodotti (docc. 6-7 , confusi e con lavorazioni che si sovrapponevano nei Pt_1 due documenti, per complessivi € 18.380, non sono stati confermati in giudizio dai loro redattori e ”). CP_4 CP_5
Effettivamente il Tribunale ha statuito che: “Vi è prova documentale e testimoniale della misura del danno pari ad €. 10.540,00 e va considerato che – tenuto conto delle fotografie della autovettura durante la riparazione prodotte da parte attrice – le somme maggiori siano conseguenti al riequilibrio dell'assetto della vettura per deformazioni del telaio. Il danno da fermo tecnico costituisce risarcimento per l'indisponibilità del veicolo nel tempo necessario alla sua riparazione e conseguente sua inutilizzabilità Tale danno va determinato – in via equitativa e sulla base del tempo presumibilmente necessario alla riparazione - in € 500,00.
Non sono provati né ravvisabili ulteriori danni”. La statuizione non individua le voci computate, e, pervero, neppure i preventivi e le fatture prodotte - unitamente alla svolta istruttoria orale - consentono di addivenire ad una chiara indicazione dei costi conseguenti al ripristino del mezzo a seguito dei danni derivanti da sinistro.
Invece, il prezzo di acquisto per offerte in rete indicato tra 8.500,00 e 9.500 euro, indicato dalla sentenza di primo grado considerato il tipo di autovettura e le caratteristiche della stessa, soltanto genericamente contestato nel presente giudizio di rinvio dalla parte convenuta, consente di ritenere equa la liquidazione mediana da individuarsi in € 9000,00, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, considerando la somma liquidata all'attualità al momento dell'instaurazione del giudizio (Cass 10376/2024).
La Suprema Corte (Cass. 19 settembre 2022, n. 27389; e Cass n 15262 del 2023) si è espressa, quanto al fermo tecnico, nel senso che il danno da fermo tecnico non è in re ipsa, ma può essere provato anche in via presuntiva, valutando le circostanze del caso e gli elementi forniti dal danneggiato. Nella fattispecie non è stato fornito alcun elemento (il fatto che il veicolo venisse utilizzato per il lavoro, la necessità di ricorrere a mezzi alternativi) che consenta di inferire il danno da fermo tecnico, neppure in via presuntiva.
Ne consegue che non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata sotto questo profilo, vieppiù considerato il mancato raggiungimento della prova in ordine alle riparazioni effettivamente svolte sul mezzo.
Parte attrice insiste per la condanna della convenuta alla estituzione della somma di Euro
28.000,00, pari a quanto ad essa corrisposto in esecuzione della sentenza della Corte
d'Appello di Genova, Sez. II, n. 328/2020, del 29.01.2020.
A fronte della produzione di documentazione (doc 7) attestante l'avvenuta corresponsione di tale somma all'odierna convenuta, deve essere ordinata la restituzione dell'importo di €
28.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi dal pagamento al saldo.
Alla luce dell'accoglimento delle domande formulate da le spese di lite di tutti Parte_1
i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità, seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto, in conformità al DM 55/2014.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, condanna , in persona del suo legale rappresentante, al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dall'attore che liquida nella somma di € 9000,00, oltre interessi legali al sinistro al saldo.
Condanna a restituire a l'importo di € 28.000,00, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida: Controparte_1 Parte_1 quanto al giudizio di primo grado nella somma complessiva di €. 4.000,00 per competenze, oltre esborsi, 12% rimb forfet, iva e cpa come per legge;
quanto al giudizio di secondo grado nella somma di €. 3.200,00 per competenze, oltre esborsi, 12% rimb forfet, iva e cpa come per legge;
quanto al giudizio di Cassazione nella somma di €. 2.700,00 per competenze, oltre esborsi,
12% rimb forfet, iva e cpa come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio nella somma di €. 4.000,00 per competenze, oltre esborsi, 12% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Genova, 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2756/2015 del Tribunale di Genova, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carmela Carbonaro, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Innocenzo Frugoni, 15/7, come da mandato in atti
Attore in riassunzione
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Viola Parodi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Colombo 12/14, come da mandato in atti
Convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello adita, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, contariis reiectis, previo rigetto dell'avversaria istanza di rinnovazione delle prove dedotte con il testimone , in ottemperanza ai principi enucleati nell'ordinanza N. Testimone_1
31949 del 12.10 -16.11.2023, emessa inter partes dalla Sez. III Civile della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Genova, Sez.
II, n. 328/2020, del 29.01.2020, resa nel giudizio RG 390/2016, pubblicata in data
17.03.2020, previa conferma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2756/2015, pubblicata il 6.10.2015, accertare e dichiarare che la , in Parte_2 persona del suo Presidente, e/o del Responsabile della Direzione legale pro tempore, e/o del legale rappresentante pro- tempore, è responsabile dell'evento dedotto in giudizio e, conseguentemente, dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento dei danni tutti subiti dall'esponente ex artt. 2051, 2043, 1218 c.c., e/o come meglio, in conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, nella misura di Euro 11.040,00 liquidata dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 2756/2015 pubblicata il 6.10.2015, riformata dalla Corte d'Appello di Genova con la sentenza Sez. II, n. 328/2020, del 29.01.2020, resa nel giudizio RG 390/2016, pubblicata in data 17.03.2020, poi cassata dalla Suprema Corte, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, c. 4, cod. civ. intervenuti medio tempore, condannando, quindi,
, in persona del suo Presidente, e/o del Responsabile della Controparte_1
Direzione legale pro- tempore, e/o del legale rappresentante pro- tempore, alla restituzione della somma di Euro 28.000,00 ventottomila) pari a quanto ad essa corrisposto dall'esponente Prof. in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Parte_1
Genova, Sez. II, n. 328/2020, del 29.01.2020, resa nel giudizio RG 390/2016, pubblicata in data 17.03.2020, poi cassata (doc. ti 6 e 7), il tutto dalla data della domanda oltre interessi ex art. 1284, c. 4, cod. civ. e rivalutazione, medio tempore intervenuti. Condannare, quindi,
, in persona del suo Presidente, e/o del Responsabile della Controparte_1
Direzione legale pro tempore, e/o del legale rappresentante pro- tempore, a rifondere mediante restituzione all'esponente la somma capitale versata, le spese legali del primo grado del giudizio prima liquidate al Prof. e quindi ad esso corrisposte e poi Parte_1 restituite dallo stesso Prof. in forza della sentenza della Corte d'Appello di Parte_1
Genova n. 328/2020 poi cassata, nonché condannare , in persona Controparte_1 del suo Presidente, e/o del Responsabile della Direzione legale pro tempore, e/o del legale rappresentante pro- tempore alla restituzione delle spese legali alla stessa pagate dal Prof. per il primo ed il secondo grado d'appello in forza della sentenza cassata, Parte_1 nonché condannare, inoltre, , in persona del suo Presidente, e/o Controparte_1 del Responsabile della Direzione legale pro tempore, e/o del legale rappresentante pro- tempore a rifondere allo stesso Prof. le spese del grado d'appello definito con Parte_1 la sentenza cassata, le spese del giudizio di legittimità nanti la Suprema Corte, le spese del presente giudizio, nonchè tutte le spese di giudizio in esse comprese quelle relative ai contributi unificati per tutti i gradi ( primo grado, legittimità e presente giudizio) e per l'imposta di registro dei provvedimenti. Con vittoria, quindi, delle spese di tutti gradi di giudizio, compreso il presente.”
Per la convenuta in riassunzione:
“La Corte d'Appello, previa se del caso rinnovazione delle prove dedotte col testimone
: - nel merito, in via principale, rigetti integralmente le domande tutte Testimone_1 formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate sia nell'an che nel quantum, mandando esente da ogni responsabilità la società Controparte_1
confermando la Sentenza della Corte di Appello n. 328/2020 resa nel giudizio
[...]
R.G. 390/2016 in totale riforma della sentenza n. 2756/2015 del 6.10.2015 emessa dal
Tribunale di Genova. - Il tutto con vittoria di spese, onorari e oneri di legge del presente giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, come statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Genova, per sentirla condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti in conseguenza della collisione avvenuta tra la vettura dell'attore ed uno pneumatico, corredato di cerchione e di supporto di sostegno, che si trovava abbandonato sulla carreggiata del tratto autostradale A12 nei pressi del casello di Genova Est, di pertinenza della I danni erano indicati nella misura di Parte_2 euro 10.470 per danni patrimoniali ed euro 1000 per danni da fermo tecnico della vettura, e così in totale ad euro 11.470.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che in data 26.11.2012, alle ore 00.05, suo figlio si trovava alla guida della vettura Toyota Land Cruiser tg. ZA865LV, Controparte_2 di proprietà attorea, sul tratto autostradale dell'A12 e, mentre procedeva in direzione
Genova Nervi, si imbatteva in uno pneumatico che si trovava abbandonato sulla carreggiata di marcia, collidendo con esso. In conseguenza di detta collisione, si verificavano gravi danni alla vettura di proprietà dell'attore e venivano coinvolte anche altre vetture che non avevano potuto evitare l'ostacolo posto sulla carreggiata stradale. Chiedeva, pertanto, i danni per omessa custodia del tratto stradale.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda in relazione sia all'an che al quantum, ed osservava che lo pneumatico che aveva cagionato l'incidente non era di sua pertinenza e che essa, pur avendo approntato un servizio di controllo e pattugliamento costante delle tratte, effettuato autonomamente anche dalla Polizia Stradale, non aveva avuto notizia dell'esistenza dell'ostacolo prima dell'incidente.
Il Tribunale riteneva assolto l'onere della prova da parte dell'attore ed osservava, in merito al caso fortuito invocato da , che dati il colore dell'oggetto, l'ora notturna, la CP_1 pioggia, la contemporanea presenza di più veicoli che coprivano la visuale, non era ravvisabile l'imprudenza o l'imperizia del conducente Osservava anche Controparte_2 che, poiché le autostrade sono per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'attività di controllo che doveva essere predisposta dal concessionario doveva essere adeguata e concreta, e che nel caso di specie non era stata provata l'esistenza di un sistema di controllo e pattugliamento della tratta, né che quel controllo e quel pattugliamento fossero stati eseguiti anche quella sera.
Pertanto, il Giudice di primo grado, istruita la causa mediante escussione testi sui capitoli di prova ammessi, con l'impugnata sentenza, così statuiva: “Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede;
1. condanna
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attore che liquida nella complessiva somma di €. 11.040,00 di cui €. 500,00 per danni da fermo tecnico;
2. condanna , a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio che liquida nella somma complessiva di €. 4.200,00 per compenso, €.
214,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando rigettare Controparte_1 le domande tutte formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, mandando esente da ogni responsabilità la società Controparte_1
e dichiarando, di conseguenza, tenuto alla restituzione di tutte le somme a Parte_1 qualunque titolo percepite o pagate da n esecuzione della sentenza di primo grado, CP_3 con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado per: 1) Errata e/o mancata motivazione sul caso fortuito derivante da fatto del terzo repentino e imprevedibile.
Travisamento delle prove orali e documentali dedotte e prodotte da Inesistenza del CP_3 pericolo occulto: negligenza del conducente tale da spezzare l'eventuale nesso causale - altra ipotesi di caso fortuito;
2) Errata e/o mancata motivazione sulla raggiunta prova a carico dell'attore dei fatti costitutivi - inesistente ed errata valutazione degli atti e/o contraddittoria motivazione in punto quantum.
Si costituiva in giudizio contestando in toto l'avversario atto di appello. Parte_1
La Corte d'Appello rilevava che non vi era alcun elemento per ritenere che la società responsabile per omessa custodia per non avere rimosso l'ostacolo che intralciava la circolazione, poiché dalle dichiarazioni rese dal TE , operatore di sala radio Testimone_1 per emergeva che nessuna segnalazione era stata fatta prima Controparte_1 dell'incidente e che la società convenuta aveva predisposto un servizio di controllo adeguato.
Così, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 328/2020 statuiva: “-in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda formulata da
-condanna alla rifusione a favore dell'appellante delle spese Parte_1 Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 4.000,00, oltre accessori di legge, quanto al presente grado, in € 382,00 per esborsi e € 3.200,00, oltre accessori di legge, per compensi da avvocato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
-condanna alla restituzione ad di Parte_1 Controparte_1 quanto ricevuto per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza gravata.”
Contro tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione chiedendo Parte_1 annullare la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) Nullità della sentenza ex art. 360, c. 1 n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 132 c.p.c. e 111 Cost., 118 disp. att. al c.p.c., e violazione art. 115 c.p.c. ed anche per motivazione apparente e/o perplessa, e/o illogica e per errore di percezione;
2) Nullità per violazione dell'art. 132, c.p.c. e 111 Cost., 118 disp. att. al c.p.c., ed anche per motivazione apparente e/o perplessa, e/o illogica e per violazione dell'art. 116, c.p.c., in relazione all'art. 360, c.
1.n. 4, c.p.c.; 3) Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ex art. 360,
c.1, n. 5 c.p.c. violazione dell'art. 115 c.p.c.; 4) Omesso esame di un fatto decisivo della controversia violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, c.1, n. 5 c.p.c.; 5) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione ai dedotti profili di responsabilità ex artt. 2043 c.c. e/o 1218 c.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4
c.p.c.; 6) violazione degli artt. 91 e 92, c.p.c., in relazione all'art. 360, c.1, n. 3 c.p.c..
Resisteva, con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 proposto e la conferma della sentenza della Corte d'Appello di Genova.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31949/2023 del 16.11.2023, accoglieva il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi. Cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. provvedeva alla Parte_1 riassunzione del giudizio, cui veniva assegnato rg. 145/2024, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione dell'evento dedotto in Controparte_1 giudizio e, conseguentemente, dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento in suo favore dei danni subiti ex artt. 2051, 2043, 1218 c.c. e/o come meglio, nella misura di € 11.040,00 liquidata dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 2756/2015, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, c. 4, cod. civ. intervenuti medio tempore, condannando, quindi, alla restituzione della somma di € 28.000,00 pari a quanto ad Controparte_1 essa corrisposto da in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Parte_1
Genova n. 328/2020, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo respingere integralmente le Controparte_1 domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non Parte_1 provate sia nell'an che nel quantum, mandando esente da ogni responsabilità la società
confermando la Sentenza della Corte di Appello n. 328/2020 Controparte_1 resa nel giudizio R.G. 390/2016 in totale riforma della sentenza n. 2756/2015 del 6.10.2015 emessa dal Tribunale di Genova.
Con provvedimento del 28.01.2025, dato atto dell'avvenuto decesso del difensore di parte convenuta in riassunzione, veniva interrotto il giudizio, poi riassunto da che si Parte_1 costituiva nuovamente, con il patrocinio di nuovo difensore.
Con provvedimento del 3.6.2025 il Consigliere istruttore, concessi i termini per le difese conclusive, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 03.06.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di doglianza formulati da Parte_1 avverso la sentenza della Corte d'Appello, afferenti alla “Nullità della sentenza ex art. 360, c. 1 n. 4, cpc per violazione dell'art. 132 cpc e 111 Cost., 118 disp. att. al cpc, e violazione art. 115 cpc ed anche per motivazione apparente e/o perplessa, e/o illogica e per errore di percezione;
” 2. “Nullità per violazione dell'art. 132, cpc e 111 Cost., 118 disp. att. al cpc, ed anche per motivazione apparente e/o perplessa, e/o illogica e per violazione dell' art. 116 cpc, in relazione all'art. 360, c.
1.n. 4, cpc;
”, trattandoli unitamente in quanto connessi.
nel riassumere il giudizio, richiama in particolare la statuizione di legittimità secondo Pt_1 la quale “la Corte d'appello di Genova ha proceduto ad un esame meramente formale dell'assolvimento dell'obbligo di vigilanza gravante sul custode della cosa, ai sensi dell'art.
2051 cod. civ, ritenendo sufficiente che vesse predisposto un servizio di controllo sul CP_3 tratto autostradale, di circa trenta chilometri, nel quale si è verificata la collisione tra
l'autovettura condotta dal figlio di e una ruota verosimilmente staccatasi dal Parte_1 treno di gomme di un autoarticolato, senza accertare se effettivamente detto servizio di vigilanza fosse stato espletato adeguatamente anche nelle ore notturne, in quanto l'impatto si è verificato nel corso della notte del 25/11/2012 e in concomitanza con gli eventi atmosferici avversi, quali la pioggia, che avevano colpito l'autostrada nelle ore dell'impatto tra l'autovettura del e la ruota, oltre al fatto che “invece, la corte territoriale avrebbe Pt_1 dovuto accertare, per escludere la responsabilità altrimenti inevitabilmente incombente sul custode della cosa, che la modifica sia stata così repentina ed improvvisa che non sia stato possibile, secondo un criterio di normalità causale, esigere in concreto dal custode un intervento di ripristino od eliminazione della modifica pericolosa, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro questi vi fossero stati e fossero stati idonei ad elidere la responsabilità del custode.
Ribadisce, quindi, che non aveva fornito la prova dell'effettivo ed adeguato CP_1 svolgimento del controllo anche nelle ore notturne in cui si era verificato il sinistro, come già ritenuto da Tribunale, in quanto dall'istruttoria svolta era emerso unicamentel'obbligo di controllo.
Sottolinea il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul custode ai sensi del 2051 cc, non avendo provato di aver adottato tutte le misure idonee a CP_1 prevenire una situazione di pericolo occulto per l'utente.
Evidenzia la pericolosità legata alla caratteristica del tratto autostradale in questione, privo di corsie emergenza, come verbalizzato dagli agenti interventi, che alla pag 2 del verbale descrivono la “strada senza corsia di emergenza”. Richiama la statuizione di legittimità laddove definisce la sentenza della Corte D'Appello
“palesemente errata” nell'affermare l'assenza di prova del nesso causale, senza considerare che era pacifico che la ruota fosse sulla carreggiata, mentre non era in alcun modo rilevante che l'ostacolo fosse stato o meno urtato da altro mezzo prima di collidere con il veicolo del circostanza che peraltro avrebbe dovuto essere provata da Pt_1
, mentre ciò non era avvenuto. Altrettanto avrebbe dovuto essere provata da CP_1
la velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo tenuta dal CP_1 conducente del mezzo danneggiato, per consentire al custode di andare esente da responsabilità, in ragione del disposto di cui all'art. 2051 c.c.
Parte convenuta assume che “non è chiaro, invero, perché la Controparte_1
Suprema Corte ritenga che dal punto di vista del nesso causale la sentenza della Corte di
Appello sia errata”. Ritiene che le prove svolte abbiamo confermato la diligenza nella custodia, e che la Corte di Appello abbia fatto corretta applicazione delle regole processuali ex art. 115 c.p.c., inferendo la velocità non congrua dai danni riportati dal mezzo.
Ribadisce, comunque, l'istanza di rinnovazione della assunzione della prova testimoniale del TE , riportando i capitoli di prova dedotti le risposte del medesimo (“Domande Tes_1
ASPI – memoria 183 n. 2 , operatore SR – ud. 28.11.2014 1. Vero che la Testimone_1 presenza di un ostacolo in carreggiata è stata segnalata ad er la prima volta alle ore CP_3
00:05 dalla PS in concomitanza con il sinistro per cui è causa, come da GSR che si mostra al TE;
Confermo il giornale sala radio prod. 3 che mi viene mostrato ed in particolare la mia matricola è il n. 666326 e le annotazioni all'interno della segnalazione celeste riguardano tutte il medesimo evento. Nel viadotto “Bisagno” non vi è un sistema di telecamere a ripresa video - sorveglianza. Al momento della segnalazione da parte della
Polizia l'incidente si era già verificato.
2. vero che l'ostacolo era uno pneumatico di un mezzo pesante perso da un mezzo sconosciuto (come da verbale PS);
3. vero che il servizio di controllo e pattugliamento delle autostrade viene eseguito dalla viabilità autostradale 24 h su 24 con turni di 8 ore;
ADR “il personale di hanno l'obbligo di percorrere il tratto CP_3 autostradale di circa 30 km con continuità. Direi in 8 ore il personale percorre il tratto 4 o 5 volte.” 4. vero che lo steso servizio è effettuato dalla PS.)”
Parte attrice si oppone all'istanza di rinnovare l'escussione del TE in quanto formulata per la prima volta in atto d'appello introduttivo del giudizio definito con la sentenza cassata dalla
Suprema Corte, e non riproposta con il controricorso.
Orbene, la pronuncia della Suprema Corte ha rinviato al presente giudizio affinchè siano compiuti gli accertamenti di fatto. Gli accertamenti devono essere esaminati alla luce delle violazioni in diritto da parte della pronuncia di secondo grado accertate dall'organo remittente e va quindi valutato l'onere probatorio incombente sulle parti, come chiarito dalla Suprema Corte, non potendosi fare gravare in concreto l'onere della prova dell'insussistenza del caso fortuito sulla parte che ha proposto la domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 cc.
Orbene, occorre anzitutto dare atto del fatto accertato dal verbale di Polizia secondo il quale
“appare chiaro che il sinistro è stato provocato dal pneumatico e cerchione nonché dal supporto dello stesso come ruota di scorta, perso accidentalmente da veicolo industriale in transito ed urtato dai veicoli degli attori. Si precisa che ambedue gli ostacoli presenti in carreggiata sono stati da noi rimossi e messi a lato in una piazzola lì esistente, in sicurezza in attesa della loro definitiva rimozione da parte della manutenzione autostradale.”
Quanto alla condotta di guida del non vi sono elementi per ritenere che sia stata Pt_1 connotata da imprudenza o negligenza, circostanze che avrebbero potuto – ove provate dalla convenuta – interrompere il nesso causale.
Anzi, sono emersi pacifici elementi che depongono a favore del fatto che l'impatto sia avvenuto nonostante la regolare condotta di guida. Essi sono da individuarsi nel fatto che l'incidente è avvenuto in ora notturna, con pioggia, e gli ostacoli presenti sulla carreggiata erano dello stesso colore del fondo stradale, oltre al fatto che era presenti diverse autovetture nel medesimo tratto di strada ed il viadotto è privo di illuminazione. Ciò all'evidenza determina, come già ritenuto dal Tribunale, l'impossibilità di tempestivo avvistamento dell'ostacolo da parte del conducente.
Il fatto che il dovere di custodia implichi necessariamente una capillare attività di controllo sul tratto è circostanza neppure contestata da che ha affermato l'obbligo in capo CP_1 al personale dipendente di percorrere il tratto autostradale di circa 30 km con continuità.
Ciò che rileva è però la mancanza di prova che tale controllo sia avvenuto, non potendo questo inferirsi dalla testimonianza del TE , che (come sopra riportata) si limita ad Tes_1 affermare appunto la sussistenza dell'obbligo di controllo, senza fornire alcuna indicazione utile in ordine al suo effettivo svolgimento (“Nel viadotto Bisagno non vi è un sistema di telecamere e ripresa video – sorveglianza”).
Né sussistono ragioni per procedere ad una nuova escussione del TE, alla luce delle chiare affermazioni rese per quanto a sua conoscenza.
Del resto, l'assenza di prova in ordine all'effettuazione del controllo in concreto neppure consente di fare emergere la repentinità della presenza dell'ingombro, dal momento che non è dato conoscere da quanto tempo prima della segnalazione lo stesso fosse presente. Ne consegue che alla luce della prova del nesso causale tra la presenza dello pneumatico e l'incidente e dell'esclusione di circostanze idonee ad integrare il caso fortuito, deve ravvisarsi la responsabilità della convenuta quale custode ex art. 2051 cc. CP_1
In relazione alla quantificazione del risarcimento del danno al mezzo è priva di pregio la considerazione dell'attore in ordine al fatto che sarebbe sceso il giudicato sulla sentenza di primo grado che si è espressa sul punto, non essendo stata riproposta la questione in sede di legittimità. In realtà la quantificazione del danno operata dalla sentenza di primo grado non è passata in giudicato alla luce della riforma operata dalla Corte d'Appello, che ha rigettato la domanda del Il giudizio di legittimità, nel rilevare la fondatezza dei primi Pt_1 due motivi del ricorso proposto da quest'ultimo, ha rimesso al presente giudizio ogni accertamento di fatto. Ne consegue l'infondatezza dell'assunto attoreo.
Parte convenuta deduce invece la carenza assoluta di prova sul quantum. Assume che il danno come richiesto sia sproporzionato rispetto al valore dell'auto, immatricolata nel 2001, che la riparazione come prospettata appare antieconomica;
che alcuni danni (es. al tetto, parabrezza) non sono ricollegabili il sinistro;
che non è stata prodotta alcuna fotografia dell'auto danneggiata. Quanto al fermo tecnico eccepisce la mancata prova dell'utilizzo del mezzo a fini lavorativi e l'assenza di indicazione del criterio liquidatorio al riguardo.
Si duole del fatto che il Tribunale abbia liquidato il danno “in € 10.540,00 sulla base del valore delle riparazioni, che ha erroneamente ritenuto provato mentre avrebbe dovuto semmai attenersi al valore dell'auto di € 8500/9500”.
Parte convenuta contesta l'esistenza della prova della effettuazione delle riparazioni (“i due preventivi prodotti (docc. 6-7 , confusi e con lavorazioni che si sovrapponevano nei Pt_1 due documenti, per complessivi € 18.380, non sono stati confermati in giudizio dai loro redattori e ”). CP_4 CP_5
Effettivamente il Tribunale ha statuito che: “Vi è prova documentale e testimoniale della misura del danno pari ad €. 10.540,00 e va considerato che – tenuto conto delle fotografie della autovettura durante la riparazione prodotte da parte attrice – le somme maggiori siano conseguenti al riequilibrio dell'assetto della vettura per deformazioni del telaio. Il danno da fermo tecnico costituisce risarcimento per l'indisponibilità del veicolo nel tempo necessario alla sua riparazione e conseguente sua inutilizzabilità Tale danno va determinato – in via equitativa e sulla base del tempo presumibilmente necessario alla riparazione - in € 500,00.
Non sono provati né ravvisabili ulteriori danni”. La statuizione non individua le voci computate, e, pervero, neppure i preventivi e le fatture prodotte - unitamente alla svolta istruttoria orale - consentono di addivenire ad una chiara indicazione dei costi conseguenti al ripristino del mezzo a seguito dei danni derivanti da sinistro.
Invece, il prezzo di acquisto per offerte in rete indicato tra 8.500,00 e 9.500 euro, indicato dalla sentenza di primo grado considerato il tipo di autovettura e le caratteristiche della stessa, soltanto genericamente contestato nel presente giudizio di rinvio dalla parte convenuta, consente di ritenere equa la liquidazione mediana da individuarsi in € 9000,00, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, considerando la somma liquidata all'attualità al momento dell'instaurazione del giudizio (Cass 10376/2024).
La Suprema Corte (Cass. 19 settembre 2022, n. 27389; e Cass n 15262 del 2023) si è espressa, quanto al fermo tecnico, nel senso che il danno da fermo tecnico non è in re ipsa, ma può essere provato anche in via presuntiva, valutando le circostanze del caso e gli elementi forniti dal danneggiato. Nella fattispecie non è stato fornito alcun elemento (il fatto che il veicolo venisse utilizzato per il lavoro, la necessità di ricorrere a mezzi alternativi) che consenta di inferire il danno da fermo tecnico, neppure in via presuntiva.
Ne consegue che non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata sotto questo profilo, vieppiù considerato il mancato raggiungimento della prova in ordine alle riparazioni effettivamente svolte sul mezzo.
Parte attrice insiste per la condanna della convenuta alla estituzione della somma di Euro
28.000,00, pari a quanto ad essa corrisposto in esecuzione della sentenza della Corte
d'Appello di Genova, Sez. II, n. 328/2020, del 29.01.2020.
A fronte della produzione di documentazione (doc 7) attestante l'avvenuta corresponsione di tale somma all'odierna convenuta, deve essere ordinata la restituzione dell'importo di €
28.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi dal pagamento al saldo.
Alla luce dell'accoglimento delle domande formulate da le spese di lite di tutti Parte_1
i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità, seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto, in conformità al DM 55/2014.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, condanna , in persona del suo legale rappresentante, al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dall'attore che liquida nella somma di € 9000,00, oltre interessi legali al sinistro al saldo.
Condanna a restituire a l'importo di € 28.000,00, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida: Controparte_1 Parte_1 quanto al giudizio di primo grado nella somma complessiva di €. 4.000,00 per competenze, oltre esborsi, 12% rimb forfet, iva e cpa come per legge;
quanto al giudizio di secondo grado nella somma di €. 3.200,00 per competenze, oltre esborsi, 12% rimb forfet, iva e cpa come per legge;
quanto al giudizio di Cassazione nella somma di €. 2.700,00 per competenze, oltre esborsi,
12% rimb forfet, iva e cpa come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio nella somma di €. 4.000,00 per competenze, oltre esborsi, 12% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Genova, 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno