Art. 19.
Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianita' tutti gli ufficiali idonei;
b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.
Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.
I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono.
Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianita' tutti gli ufficiali idonei;
b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.
Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.
I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono.