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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 715/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. GIOVANNI GUELI DI STEFANO;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. MANLIO
GALEANO;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 120/2023, pronunciata in data 21.2.2023, il Tribunale di
US, decidendo sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' e volto alla condanna di quest'ultimo alla liquidazione del T.F.R. CP_2
in relazione all'intercorso rapporto lavorativo svolto a tempo determinato, con la mansione di Coadiutore Amministrativo – Categoria B, presso l di CP_3
US, dichiarava cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuto pagamento dell'emolumento richiesto, compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello , Parte_1
con ricorso depositato in data 8.8.2023, cui resisteva l'ente appellato.
La causa veniva decisa all'udienza del 12 giugno 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierna appellante, con il primo ed unico motivo di gravame, richiamato il disposto normativo dell'art. 91 c.p.c., disciplinante il principio generale di soccombenza, e dell'art. 92 c.p.c., che stabilisce le deroghe al principio generale della soccombenza, censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il decidente ha compensato le spese processuali “(…) non potendosi ravvisare alcuna soccombenza in capo all' ”. CP_4
Rileva, invero, che l'ente previdenziale appellato ha deciso di effettuare il pagamento del T.F.R. per i lavoratori che hanno lavorato alle dipendenze della
P.A. con contratto di lavoro a tempo determinato, successivamente stabilizzati, solo a seguito della proposizione di procedimento giudiziale e che, in ogni caso, nella specie l' di US non ha prodotto alcuna documentazione a CP_2
riprova del proprio incolpevole ritardo nel pagamento del TFR. In particolare, evidenzia che l' avrebbe dovuto produrre la certificazione, riportante CP_2
data certa, con cui il datore di lavoro avrebbe comunicato tardivamente ad esso ente i dati utili al pagamento del TFR, ragione posta a fondamento della tardiva liquidazione.
2. La doglianza è fondata.
2.1. La giustificazione posta dal primo giudice a fondamento della compensazione delle spese di lite contrasta, infatti, con il quadro normativo delineato dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Ed invero, ove la controversia sia definita con sentenza di cessazione della materia del contendere, il giudice deve regolamentare le spese processuali secondo il principio della “soccombenza virtuale”, esaminando la fondatezza o meno dell'originaria domanda.
Inoltre, com'è noto, per pacifico orientamento della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n.132 del
2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, nella eventualità di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla norma (cfr., ex multis,
Cass.4696/2019; Cass. 13706/2020; 1373/2021).
Il giudice di primo grado, dichiarata la cessazione della materia del contendere, quanto alle spese di lite, ha attribuito rilievo, al fine della compensazione, all'allegazione dell'ente previdenziale, secondo cui “la prestazione non era stata liquidata non avendo il datore di lavoro tempestivamente trasmesso la necessaria documentazione” e al comportamento dello stesso ente, che ha provveduto a effettuare il pagamento non appena ricevuta la predetta documentazione.
Tuttavia, nella specie non ricorrono né le prime due ipotesi espresse di cui all'art. 92 c.p.c., né “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese processuali. Anche di recente, infatti, la Corte di cassazione (ord. n. 14036/2024) ha ribadito, in un caso analogo di sopravvenuto riconoscimento del diritto giudizialmente azionato, che tale sopravvenienza “non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione … non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione”.
Rileva il collegio, infatti, che in virtù del principio di causalità, di cui è espressione il principio di soccombenza, non può dubitarsi che sia stata l'inerzia dell' a rendere necessario il ricorso al giudice, atteso che il CP_2
predetto ente, per un verso, non ha dato riscontro positivo alla diffida ricevuta dall'appellante in data 20.10.2022, mentre, per altro verso, non ha fornito prova alcuna di aver ricevuto tardivamente dal datore di lavoro la documentazione utile alla liquidazione del TFR.
L'adempimento successivo alla notifica del ricorso non giustifica, dunque, la compensazione delle spese.
3. Per le ragioni che precedono, in riforma della sentenza appellata, l CP_2
va condannato a pagare per intero le spese processuali del primo grado, da liquidarsi secondo i parametri del DM 147/2022 e dello scaglione di valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono anch'esse la soccombenza in relazione al valore del devolutum
(scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle CP_2
spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA e IVA;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese CP_2
processuali del presente grado, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA e IVA. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese