TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli - Sezione lavoro e previdenza - in persona della dott.
Maria Rosaria Elmino all'udienza di discussione del 17 aprile 2025, sentite le parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4820 del Ruolo gen. affari Previdenza dell'anno 2023
TRA
, nata a [...], il [...] - cod. fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Campegna – Viale Privato 5\b, presso lo studio dell'Avv. Marina Colicchio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
L' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di giusta procura ad lites per Notar del 23.01.23 Persona_1
repertorio n. 37590, raccolta n. 7131, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, CP_1
55
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia in deroga ex dlgsl n. 503/92
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato il 10.3.2023 e ritualmente notificato, deduceva: che in data 02.05.2022 aveva presentato domanda per ottenere la pensione di vecchiaia in applicazione della deroga prevista dall'art. 2, comma
3, lettera b, del dlgs.vo n. 503/1992; checon nota del 3.5.2022 l' aveva CP_1
respinto tale domanda, con la seguente motivazione “non risultano almeno n.
1040 contributi settimanali. Risultano, infatti, complessivamente nel periodo dal
01.04.1973 al 29.01.2005 n. 892 contributi settimanali di cui: n. 868 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 24 figurativi DS non agricoli Al 31.12.1992 risultano
689 contributi settimanali”; che con ricorso amministrativo del 14.7.2022 aveva impugnato detto provvedimento di rigetto, adducendo di avere, nel periodo compreso tra l'inizio dell'attività lavorativa - 1.4.1973 - e la fine della attività lavorativa - 31.1.2005 - maturato almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane negli anni solari: 1985, 1986, 1989, 1991, 1992, 1994,
1996, 1997, 1998, 1999, 2002; che il ricorso tuttavia rimaneva privo di riscontro.
Deduceva di possedere tutti i requisiti richiesti, avendo un'anzianità assicurativa superiore ai 25 anni (1973-2005), 15 anni di contribuzione ed essendo stata occupata per almeno 10 anni per periodi inferiori alle 52 settimane nell'anno solare (prendendo in considerazione gli anni 1985, 1986,
1989, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002).
Concludeva pertanto chiedendo “1) ….dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia in applicazione della deroga ex art. 2, comma 3, lettera b, dlgs.vo n. 503/1992; 2) Per l'effetto, condannare l' alla costituzione della detta CP_1
pensione e, di conseguenza, condannare l' al pagamento dei relativi ratei, con CP_1
decorrenza dall' 1.7.2022, o con la decorrenza ritenuta di giustizia, oltre interessi sui singoli ratei dalla data della maturazione degli stessi e fino al soddisfo, oltre rivalutazione”, con vittoria di spese e compensi di giudizio, ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l' opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto per i CP_1
motivi tutti esposti nella propria memoria. Acquisito estratto conto con valore certificativo, ritenuta la causa CP_1
matura per la decisione, la stessa all'esito dell'odierna udienza di discussione
è stata decisa con la seguente sentenza, redatta e telematicamente depositata in data odierna.
La ricorrente ha avanzato la propria domanda invocando l'applicazione della deroga prevista dall'art. 2, comma 3, lettera b, del dlgs n. 503/92.
La cd. Legge Amato n. 503/1992 difatti prevede tre diverse deroghe, con ognuna delle quali vi è la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi.
La prima lo consente qualora tutti i 15 anni di contributi, ovvero 780 settimane contributive, facciano riferimento a periodi antecedenti al 31 dicembre 1992, tenendo conto di tutte le tipologie di contributi, quindi anche quelli figurativi, quelli volontari e quelli da riscatto.
In tal caso il lavoratore deve essere iscritto al Fondo lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell' Possono richiederlo CP_1
anche gli ex Enpals e gli ex CP_2
La seconda deroga riconosciuta dalla Legge Amato, invece, consente di andare in pensione con 15 anni di contributi qualora con un provvedimento antecedente alla suddetta data (31 dicembre 1992) si sia stati autorizzati al versamento dei contributi volontari, anche nel caso in cui non si sia proceduto a farlo.
Infine la cd. terza deroga – che è quella invocata dalla ricorrente – CP_3
prevede che il requisito contributivo venga abbassato per coloro che possiedono un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni. Ciò significa che il primo contributo deve essere stato versato almeno 25 anni dalla data del raggiungimento dei requisiti per la pensione.
Alla stregua di tale previsione, inoltre, è necessario avere 15 anni di contributi da lavoro dipendente versati all'Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo. Inoltre, di questi 15 anni, almeno 10 devono essere stati lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane.
L'età anagrafica, all'attualità, è quella di 67 anni, in considerazione dell'incremento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2019.
Ad avviso dell' non ricorrono nella fattispecie i requisiti per l'accesso CP_1
della ricorrente al pensionamento alla stregua della disciplina innanzi riportata.
In particolare, l' ha dedotto che “L'assicurata non raggiunge i 20 anni di CP_1
contributi e pur applicando deroga di cui all'ex art 2 comma 3 lettera b del Dlgs
503/92 non è soddisfatto il requisito contributivo che qui integralmente si conferma.
In riferimento ai chiarimenti forniti con il messaggio Hermes 6797 del 25/3/2009 si precisa che, contrariamente a quanto asserito in ricorso da controparte, gli anni 1985
(per il quale non risulta coperto il mese di novembre) 1986 e 1992 non rientrano nella casistica di cui al punto 3.1 che prevede: “ Qualora il soggetto inizi o termini la propria attività lavorativa in un periodo infra annuale, l'anno di inizio e fine assicurazione potrà essere computato, ai fini della deroga in oggetto, solo se il dipendente risulti occupato per un periodo inferiore alla capienza di settimane del periodo stesso. Esempio. Soggetto che inizia a lavorare il 1° aprile dell'anno di riferimento: l'anno in questione è computabile ai fini della deroga se risulta occupato per un periodo inferiore alle 39 settimane”.
Con messaggio n. 13717 del 16.6.2009, successivo a quello citato nella difesa dell' (n. 6797 del 25 marzo 2009), l' ha poi chiarito che “la verifica CP_1 CP_1
del requisito dell'occupazione per un periodo inferiore alla capienza di settimane del periodo di riferimento deve essere condotta unicamente in relazione al primo e all'ultimo anno di assicurazione dei soggetti interessati e non con riferimento agli anni intermedi di attività lavorativa degli stessi”.
Alla luce della documentazione in atti la parte ricorrente, in possesso del requisito anagrafico e di quello di anzianità assicurativa di 25 anni (in quanto il primo anno nel quale risulta avvenuto versamento della contribuzione al
FLD è il 1973, cfr. in atti), ha versato contribuzioni per almeno 15 anni;
tuttavia non appare sussistente l'ulteriore requisito dei 10 anni – nell'arco della complessiva anzianità assicurativa – con versamenti inferiori alle 52 settimane/anno.
Ciò sia considerando, a tale fine, soltanto il primo e l'ultimo anno di anzianità contributiva (in quanto per il 1973 i contributi versati risultano pari o superiori alle settimane lavorate), sia considerando gli anni “intermedi” che – secondo le prospettazioni di parte ricorrente - sono stati presi in considerazione (anni 1985, 1986, 1989, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999,
2002).
Alcuni anni indicati in ricorso difatti non presentano versamenti contributivi per un numero di settimane di occupazione inferiori a 52 (cfr. estratto contributivo certificativo in atti), in quanto per alcuni di essi il versamento di contributi inferiori alle 52 settimane all'anno è dovuto al fatto che la retribuzione non raggiungeva il minimale retributivo ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 463/1983, convertito con legge 638/83 (cfr. note estratto contributivo, in atti).
In proposito, invero, la Corte di Cassazione ha affermato anche che “In tema di requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall'art. 2, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare, non può essere estesa ai lavoratori occupati per l'intero anno, poiché l'intento del legislatore è quello di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, non possano far valere una contribuzione sufficiente” (cfr in termini Cass n. 10272 del 27/04/2018 ).
La domanda va pertanto rigettata. In considerazione della complessità della materia trattata e in una ottica costituzionalmente orientata dell'interpretazione dell'art. 92 cpc si compensano tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così decide:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 17.4.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli - Sezione lavoro e previdenza - in persona della dott.
Maria Rosaria Elmino all'udienza di discussione del 17 aprile 2025, sentite le parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4820 del Ruolo gen. affari Previdenza dell'anno 2023
TRA
, nata a [...], il [...] - cod. fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Campegna – Viale Privato 5\b, presso lo studio dell'Avv. Marina Colicchio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
L' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di giusta procura ad lites per Notar del 23.01.23 Persona_1
repertorio n. 37590, raccolta n. 7131, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, CP_1
55
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia in deroga ex dlgsl n. 503/92
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato il 10.3.2023 e ritualmente notificato, deduceva: che in data 02.05.2022 aveva presentato domanda per ottenere la pensione di vecchiaia in applicazione della deroga prevista dall'art. 2, comma
3, lettera b, del dlgs.vo n. 503/1992; checon nota del 3.5.2022 l' aveva CP_1
respinto tale domanda, con la seguente motivazione “non risultano almeno n.
1040 contributi settimanali. Risultano, infatti, complessivamente nel periodo dal
01.04.1973 al 29.01.2005 n. 892 contributi settimanali di cui: n. 868 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 24 figurativi DS non agricoli Al 31.12.1992 risultano
689 contributi settimanali”; che con ricorso amministrativo del 14.7.2022 aveva impugnato detto provvedimento di rigetto, adducendo di avere, nel periodo compreso tra l'inizio dell'attività lavorativa - 1.4.1973 - e la fine della attività lavorativa - 31.1.2005 - maturato almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane negli anni solari: 1985, 1986, 1989, 1991, 1992, 1994,
1996, 1997, 1998, 1999, 2002; che il ricorso tuttavia rimaneva privo di riscontro.
Deduceva di possedere tutti i requisiti richiesti, avendo un'anzianità assicurativa superiore ai 25 anni (1973-2005), 15 anni di contribuzione ed essendo stata occupata per almeno 10 anni per periodi inferiori alle 52 settimane nell'anno solare (prendendo in considerazione gli anni 1985, 1986,
1989, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002).
Concludeva pertanto chiedendo “1) ….dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia in applicazione della deroga ex art. 2, comma 3, lettera b, dlgs.vo n. 503/1992; 2) Per l'effetto, condannare l' alla costituzione della detta CP_1
pensione e, di conseguenza, condannare l' al pagamento dei relativi ratei, con CP_1
decorrenza dall' 1.7.2022, o con la decorrenza ritenuta di giustizia, oltre interessi sui singoli ratei dalla data della maturazione degli stessi e fino al soddisfo, oltre rivalutazione”, con vittoria di spese e compensi di giudizio, ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l' opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto per i CP_1
motivi tutti esposti nella propria memoria. Acquisito estratto conto con valore certificativo, ritenuta la causa CP_1
matura per la decisione, la stessa all'esito dell'odierna udienza di discussione
è stata decisa con la seguente sentenza, redatta e telematicamente depositata in data odierna.
La ricorrente ha avanzato la propria domanda invocando l'applicazione della deroga prevista dall'art. 2, comma 3, lettera b, del dlgs n. 503/92.
La cd. Legge Amato n. 503/1992 difatti prevede tre diverse deroghe, con ognuna delle quali vi è la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi.
La prima lo consente qualora tutti i 15 anni di contributi, ovvero 780 settimane contributive, facciano riferimento a periodi antecedenti al 31 dicembre 1992, tenendo conto di tutte le tipologie di contributi, quindi anche quelli figurativi, quelli volontari e quelli da riscatto.
In tal caso il lavoratore deve essere iscritto al Fondo lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell' Possono richiederlo CP_1
anche gli ex Enpals e gli ex CP_2
La seconda deroga riconosciuta dalla Legge Amato, invece, consente di andare in pensione con 15 anni di contributi qualora con un provvedimento antecedente alla suddetta data (31 dicembre 1992) si sia stati autorizzati al versamento dei contributi volontari, anche nel caso in cui non si sia proceduto a farlo.
Infine la cd. terza deroga – che è quella invocata dalla ricorrente – CP_3
prevede che il requisito contributivo venga abbassato per coloro che possiedono un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni. Ciò significa che il primo contributo deve essere stato versato almeno 25 anni dalla data del raggiungimento dei requisiti per la pensione.
Alla stregua di tale previsione, inoltre, è necessario avere 15 anni di contributi da lavoro dipendente versati all'Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo. Inoltre, di questi 15 anni, almeno 10 devono essere stati lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane.
L'età anagrafica, all'attualità, è quella di 67 anni, in considerazione dell'incremento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2019.
Ad avviso dell' non ricorrono nella fattispecie i requisiti per l'accesso CP_1
della ricorrente al pensionamento alla stregua della disciplina innanzi riportata.
In particolare, l' ha dedotto che “L'assicurata non raggiunge i 20 anni di CP_1
contributi e pur applicando deroga di cui all'ex art 2 comma 3 lettera b del Dlgs
503/92 non è soddisfatto il requisito contributivo che qui integralmente si conferma.
In riferimento ai chiarimenti forniti con il messaggio Hermes 6797 del 25/3/2009 si precisa che, contrariamente a quanto asserito in ricorso da controparte, gli anni 1985
(per il quale non risulta coperto il mese di novembre) 1986 e 1992 non rientrano nella casistica di cui al punto 3.1 che prevede: “ Qualora il soggetto inizi o termini la propria attività lavorativa in un periodo infra annuale, l'anno di inizio e fine assicurazione potrà essere computato, ai fini della deroga in oggetto, solo se il dipendente risulti occupato per un periodo inferiore alla capienza di settimane del periodo stesso. Esempio. Soggetto che inizia a lavorare il 1° aprile dell'anno di riferimento: l'anno in questione è computabile ai fini della deroga se risulta occupato per un periodo inferiore alle 39 settimane”.
Con messaggio n. 13717 del 16.6.2009, successivo a quello citato nella difesa dell' (n. 6797 del 25 marzo 2009), l' ha poi chiarito che “la verifica CP_1 CP_1
del requisito dell'occupazione per un periodo inferiore alla capienza di settimane del periodo di riferimento deve essere condotta unicamente in relazione al primo e all'ultimo anno di assicurazione dei soggetti interessati e non con riferimento agli anni intermedi di attività lavorativa degli stessi”.
Alla luce della documentazione in atti la parte ricorrente, in possesso del requisito anagrafico e di quello di anzianità assicurativa di 25 anni (in quanto il primo anno nel quale risulta avvenuto versamento della contribuzione al
FLD è il 1973, cfr. in atti), ha versato contribuzioni per almeno 15 anni;
tuttavia non appare sussistente l'ulteriore requisito dei 10 anni – nell'arco della complessiva anzianità assicurativa – con versamenti inferiori alle 52 settimane/anno.
Ciò sia considerando, a tale fine, soltanto il primo e l'ultimo anno di anzianità contributiva (in quanto per il 1973 i contributi versati risultano pari o superiori alle settimane lavorate), sia considerando gli anni “intermedi” che – secondo le prospettazioni di parte ricorrente - sono stati presi in considerazione (anni 1985, 1986, 1989, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999,
2002).
Alcuni anni indicati in ricorso difatti non presentano versamenti contributivi per un numero di settimane di occupazione inferiori a 52 (cfr. estratto contributivo certificativo in atti), in quanto per alcuni di essi il versamento di contributi inferiori alle 52 settimane all'anno è dovuto al fatto che la retribuzione non raggiungeva il minimale retributivo ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 463/1983, convertito con legge 638/83 (cfr. note estratto contributivo, in atti).
In proposito, invero, la Corte di Cassazione ha affermato anche che “In tema di requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall'art. 2, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare, non può essere estesa ai lavoratori occupati per l'intero anno, poiché l'intento del legislatore è quello di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, non possano far valere una contribuzione sufficiente” (cfr in termini Cass n. 10272 del 27/04/2018 ).
La domanda va pertanto rigettata. In considerazione della complessità della materia trattata e in una ottica costituzionalmente orientata dell'interpretazione dell'art. 92 cpc si compensano tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così decide:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 17.4.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino