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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14049 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in questa via Monti Iblei n° 51
opponente
E
e per essa quale procuratrice Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata
[...]
presso il suo studio in Benevento nella via Pacevecchia n° 14C
opposto
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento nella via Pacevecchia n° 14C
interveniente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario
1 procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1
ha agito in sede monitoria per ottenere da CP_2 Controparte_2
il pagamento dell'importo di € 14.557,91 ( oltre interessi e spese Parte_1
della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato in ragione di finanziamento originariamente stipulato con AGOS Ducato S.p.a. e sottoscritto dal credito pervenuto quanto a titolarità a seguito di cessione prima alla Pt_1
e poi alla che a sua volta in seno ad Controparte_4 Controparte_5
un'operazione di cartolarizzazione lo cedeva alla ( v. Controparte_1
documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, l'odierno opponente, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, ha in primo luogo chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per nullità della procura generale rilasciata al difensore.
Ora, risulta ex actis che la incaricata in via Controparte_2
generale e sino a revoca futura dell'attività di recupero di tutti i crediti di titolarità della in virtù di apposita procura rilasciata in data 15.12.2016, Controparte_1
ha conferito, anche essa in via generale e sino a successiva revoca, con apposita procura rilasciata in data 29.09.15, incarico al difensore dell'odierna parte opposta per il recupero, sia stragiudiziale che giudiziale, dei crediti, di guisa che, ritenuta sufficiente l'allegazione documentale offerta in tal senso in sede monitoria, andrà respinta la superiore censura.
Va poi disattesa l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per esser stata effettuata presso indirizzo diverso da quello di residenza dell'opponente allo stato della notifica medesima. Risulta, invero, dalla documentazione in atti come parte opposta abbia provveduto regolarmente in
2 data 9.09.21 a notificare a il provvedimento monitorio Parte_1
all'indirizzo indicato nel contratto di finanziamento ( via Monte Iblei n° 51
Palermo ) e, attesa la temporanea assenza del destinatario, in data 15.08.21 veniva emesso CAD regolarmente ritirato dal come emerge dalla firma apposta Pt_1
sulla cartolina di ricevimento, in data 22.09.21. E ciò, a fronte della tempestiva proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del e Pt_1
deduzione del suindicato vizio di notifica, va ritenuto sufficiente al fine di disattendere detta censura, atteso che la notifica di un atto presso il precedente indirizzo di residenza o altro indirizzo con cui il destinatario della notifica conserva un legame è sì nulla ( e non già giuridicamente inesistente ) e tuttavia per tale ragione il relativo vizio è sanabile dalla costituzione di controparte ( v.
Cass. civ. ord. n. 4529/19 ).
Con riguardo alla ulteriore eccezione di prescrizione del credito mossa dall'opponente, va osservato che anche essa non risulta meritevole di accoglimento, atteso che laddove si ponga riferimento, come nella specie, ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale che inizia a decorrere dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale ( cfr. Cass. civ. n. 25047/09 ), di guisa che, stante la decorrenza nel caso in esame di detto termine a far data dall'ottobre 2008
( scadenza dell'ultima delle 35 rate previste, come attestato dal contratto prodotto in sede monitoria ), esso non risulterà spirato in ragione della raccomandata a/r del 14.02.18 di messa in mora e diffida ad adempiere regolarmente ricevuta dall'opponente il 21.02.18, da valersi quale atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. ( v. produzione in atti ).
Per ciò che attiene poi a quanto adombrato da parte opponente in tema di usurarietà degli interessi applicati, va osservato come tale rilievo appare talmente generico da non consentirne una seria disamina. In particolare qualora, difatti, si contesti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/96, vi è
3 l'onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante e ciò anche mediante la produzione dei decreti ministeriali previsti dalla predetta legge e delle rilevazioni della Banca d'Italia. D'altro canto, la genericità della contestazione in esame, sfornita di adeguato supporto probatorio ha precluso l'ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe finito per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
Va, infine, osservato come parte opposta, in adempimento dell'onere probatorio da cui era gravata, ha dimostrato, anche a fronte delle contestazioni invero generiche mosse ex adverso sul punto, la sussistenza del credito azionato in sede monitoria producendo ( sin da tale fase ) – unitamente all'estratto conto analitico della AGOS Ducato S.p.a. avente ad oggetto movimenti relativi all'intera durata del rapporto e al successivo estratto conto munito di certificazione ex art. 50 T.U.B. e riepilogativo del complessivo saldo debitorio, comprensivo di capitale e interessi – copia del contratto di finanziamento, completa delle relative condizioni concretamente applicate e di quelle generali, nonché recante le sottoscrizioni non disconosciute dall'opponente, contratto che, assunto carattere di incontestabilità, è conseguentemente idoneo a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall'opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell'onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/01 ), principi che non soffrono deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo;
dall'altro nessuna specifica censura è stata mossa da parte opponente in ordine alla avvenuta erogazione del finanziamento oggetto del relativo contratto da questi sottoscritto, né alcuna prova è stata offerta dell'avvenuta estinzione del debito maturato nelle forme del residuo importo finanziato per capitale e interessi non pagato, oggetto della domanda d'ingiunzione.
Respinte, pertanto, le superiori doglianze, alla luce delle argomentazioni
4 suesposte andrà rigettata l'opposizione proposta e, conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore della Controparte_1
Per il principio della soccombenza, dovrà rifondere alla Parte_1 [...]
( intervenuta nel presente giudizio in qualità di nuova titolare del CP_3
credito, cedutole pro soluto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti dalla come documentato ) le spese della presente fase Controparte_1
di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre oneri accessori come per legge, mentre andrà disattesa la domanda, formulata dall'opposta, di condanna di parte avversa ex art. 96 c.p.c., dovendosi ritenere non idoneamente dimostrata nella condotta di quest'ultima la sussistenza di quei requisiti soggettivi di imputabilità atti a consentire la formulazione di una pronuncia di responsabilità aggravata della stessa.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 22.10.21 avverso il decreto ingiuntivo n. 3495/21 emesso, su ricorso della dal Tribunale di Palermo in data 22.07.21, che Controparte_1
per l'effetto conferma;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della Controparte_3
delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.500,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 23.01.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14049 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in questa via Monti Iblei n° 51
opponente
E
e per essa quale procuratrice Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata
[...]
presso il suo studio in Benevento nella via Pacevecchia n° 14C
opposto
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento nella via Pacevecchia n° 14C
interveniente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario
1 procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1
ha agito in sede monitoria per ottenere da CP_2 Controparte_2
il pagamento dell'importo di € 14.557,91 ( oltre interessi e spese Parte_1
della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato in ragione di finanziamento originariamente stipulato con AGOS Ducato S.p.a. e sottoscritto dal credito pervenuto quanto a titolarità a seguito di cessione prima alla Pt_1
e poi alla che a sua volta in seno ad Controparte_4 Controparte_5
un'operazione di cartolarizzazione lo cedeva alla ( v. Controparte_1
documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, l'odierno opponente, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, ha in primo luogo chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per nullità della procura generale rilasciata al difensore.
Ora, risulta ex actis che la incaricata in via Controparte_2
generale e sino a revoca futura dell'attività di recupero di tutti i crediti di titolarità della in virtù di apposita procura rilasciata in data 15.12.2016, Controparte_1
ha conferito, anche essa in via generale e sino a successiva revoca, con apposita procura rilasciata in data 29.09.15, incarico al difensore dell'odierna parte opposta per il recupero, sia stragiudiziale che giudiziale, dei crediti, di guisa che, ritenuta sufficiente l'allegazione documentale offerta in tal senso in sede monitoria, andrà respinta la superiore censura.
Va poi disattesa l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per esser stata effettuata presso indirizzo diverso da quello di residenza dell'opponente allo stato della notifica medesima. Risulta, invero, dalla documentazione in atti come parte opposta abbia provveduto regolarmente in
2 data 9.09.21 a notificare a il provvedimento monitorio Parte_1
all'indirizzo indicato nel contratto di finanziamento ( via Monte Iblei n° 51
Palermo ) e, attesa la temporanea assenza del destinatario, in data 15.08.21 veniva emesso CAD regolarmente ritirato dal come emerge dalla firma apposta Pt_1
sulla cartolina di ricevimento, in data 22.09.21. E ciò, a fronte della tempestiva proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del e Pt_1
deduzione del suindicato vizio di notifica, va ritenuto sufficiente al fine di disattendere detta censura, atteso che la notifica di un atto presso il precedente indirizzo di residenza o altro indirizzo con cui il destinatario della notifica conserva un legame è sì nulla ( e non già giuridicamente inesistente ) e tuttavia per tale ragione il relativo vizio è sanabile dalla costituzione di controparte ( v.
Cass. civ. ord. n. 4529/19 ).
Con riguardo alla ulteriore eccezione di prescrizione del credito mossa dall'opponente, va osservato che anche essa non risulta meritevole di accoglimento, atteso che laddove si ponga riferimento, come nella specie, ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale che inizia a decorrere dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale ( cfr. Cass. civ. n. 25047/09 ), di guisa che, stante la decorrenza nel caso in esame di detto termine a far data dall'ottobre 2008
( scadenza dell'ultima delle 35 rate previste, come attestato dal contratto prodotto in sede monitoria ), esso non risulterà spirato in ragione della raccomandata a/r del 14.02.18 di messa in mora e diffida ad adempiere regolarmente ricevuta dall'opponente il 21.02.18, da valersi quale atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. ( v. produzione in atti ).
Per ciò che attiene poi a quanto adombrato da parte opponente in tema di usurarietà degli interessi applicati, va osservato come tale rilievo appare talmente generico da non consentirne una seria disamina. In particolare qualora, difatti, si contesti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/96, vi è
3 l'onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante e ciò anche mediante la produzione dei decreti ministeriali previsti dalla predetta legge e delle rilevazioni della Banca d'Italia. D'altro canto, la genericità della contestazione in esame, sfornita di adeguato supporto probatorio ha precluso l'ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe finito per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
Va, infine, osservato come parte opposta, in adempimento dell'onere probatorio da cui era gravata, ha dimostrato, anche a fronte delle contestazioni invero generiche mosse ex adverso sul punto, la sussistenza del credito azionato in sede monitoria producendo ( sin da tale fase ) – unitamente all'estratto conto analitico della AGOS Ducato S.p.a. avente ad oggetto movimenti relativi all'intera durata del rapporto e al successivo estratto conto munito di certificazione ex art. 50 T.U.B. e riepilogativo del complessivo saldo debitorio, comprensivo di capitale e interessi – copia del contratto di finanziamento, completa delle relative condizioni concretamente applicate e di quelle generali, nonché recante le sottoscrizioni non disconosciute dall'opponente, contratto che, assunto carattere di incontestabilità, è conseguentemente idoneo a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall'opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell'onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/01 ), principi che non soffrono deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo;
dall'altro nessuna specifica censura è stata mossa da parte opponente in ordine alla avvenuta erogazione del finanziamento oggetto del relativo contratto da questi sottoscritto, né alcuna prova è stata offerta dell'avvenuta estinzione del debito maturato nelle forme del residuo importo finanziato per capitale e interessi non pagato, oggetto della domanda d'ingiunzione.
Respinte, pertanto, le superiori doglianze, alla luce delle argomentazioni
4 suesposte andrà rigettata l'opposizione proposta e, conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore della Controparte_1
Per il principio della soccombenza, dovrà rifondere alla Parte_1 [...]
( intervenuta nel presente giudizio in qualità di nuova titolare del CP_3
credito, cedutole pro soluto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti dalla come documentato ) le spese della presente fase Controparte_1
di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre oneri accessori come per legge, mentre andrà disattesa la domanda, formulata dall'opposta, di condanna di parte avversa ex art. 96 c.p.c., dovendosi ritenere non idoneamente dimostrata nella condotta di quest'ultima la sussistenza di quei requisiti soggettivi di imputabilità atti a consentire la formulazione di una pronuncia di responsabilità aggravata della stessa.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 22.10.21 avverso il decreto ingiuntivo n. 3495/21 emesso, su ricorso della dal Tribunale di Palermo in data 22.07.21, che Controparte_1
per l'effetto conferma;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della Controparte_3
delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.500,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 23.01.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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