CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 12 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2919/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente in [...]
n.43, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
e residente in [...]
n.43 n.q. di eredi ed aventi causa di , nata a [...] il Persona_1
19.12.1947 (c.f. ) e deceduta in data 10.01.2019, C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Irollo (CF ), presso il C.F._4 quale elett.te domiciliano in Napoli alla Via T. Caravita, 25 – giusta procura in calce materialmente congiunta ex art. 83 III comma cpc al ricorso di primo grado avente RG 8544/2022 - Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro - (ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o presso il proprio recapito telefax 081- Email_1
5513785); APPELLANTI
CONTRO
in persona del Presidente Controparte_1
p.t., tutti rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella (pec: t - C.F.: , Email_2 CodiceFiscale_5 in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37875 del 22.03.2024 del notaio di Roma e domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Napoli, in via A. Persona_2
De Gasperi, n.55
APPELLATO
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 3339/23 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il 12.07.2023, pubblicata in pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato il 24.06.2022 i ricorrenti , odierni appellanti ,nella qualità in epigrafe agivano per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento. A fondamento della domanda deducevano che il Tribunale di Napoli Nord con decreto di omologa del 06.02.2017 e la Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa il 05.06.2020 e depositata in data 16.06.2020, dichiaravano il diritto della propria dante causa all'indennità di accompagnamento dal Persona_1
01.07.2015; che nelle more del giudizio di Appello, la sig.ra decedeva in Per_1 data 10.01.2019 lasciando a sé gli attuali ricorrenti che si costituivano in giudizio;
che nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo, le provvidenze economiche (ratei di indennità di accompagnamento) statuite in detta sentenza non venivano corrisposte dall' , obbligando gli stessi a mettere in CP_1 esecuzione detta sentenza;
difatti il Tribunale di Napoli – sezione esecuzioni mobiliari- con ordinanza del 06.04.2022, a conclusione del procedimento Rge. N. 3913/21, assegnava agli istanti la somma di € 15.893,81, oltre interessi, relativi al periodo coperto dalla sentenza in oggetto, ovvero dal 01.07.2015 al 14.09.2017; che l'Istituto previdenziale , nonostante il regolare svolgimento di diverse procedure giudiziarie, non aveva mai messo in pagamento la prestazione de qua. Tanto premesso chiedevano il pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.10.2017 al 10.1.2019 (data del decesso), oltre interessi, vinte le spese. Si costituiva l' che resisteva alla domanda. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva : “Dichiara che la sig.ra aveva diritto all'indennità di accompagnamento dal Persona_1
1.10.2017 al 10.1.2019 ( data del decesso); Condanna l' al pagamento dei ratei maturati con la decorrenza di cui al CP_1 capo precedente a favore degli eredi in epigrafe;
Condanna l' a corrispondere dalla insorgenza del diritto alla prestazione gli CP_1 interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
990,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avvocato antistatario.
Avverso detta decisione ha interposto appello parziale l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.11.2023. Ha lamentato parte appellante la erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014 , come modificato dal D.M. 13.08.2022 n. 147 – atteso che le stesse avrebbero dovuto essere pari quantomeno ad € 2.424,50, in virtù dei minimi applicabili alle fasi richieste di studio , introduttiva e decisionale con aumento del 30% stante la presenza di più parti. Concludeva, pertanto, come in atti per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza, con liquidazione delle spese relative al primo grado di giudizio nella misura sopra indicata ,oltre che di quelle successive con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contraddittorio l' si costituiva , eccependo in CP_1 particolare la non debenza dei compensi per la fase istruttoria, atteso che alcuna attività istruttoria era stata compiuta, nonché per la fase decisionale.Instava , pertanto , per il rigetto del gravame stante la congruità della somma riconosciuta nella gravata sentenza.; vinte le spese del grado .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe il solo governo delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
In particolare la doglianza attiene alla quantificazione dei compensi professionali liquidati dal primo giudice in euro 990,00. Sul punto l'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 come modificato dal D.M. 13.08.2022 n. 147 avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione delle fasi richieste ( fase di studio , introduttiva, e decisionale ) nonché del valore della controversia compresa nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00”, oltre, ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, la maggiorazione del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art.4, comma 2)
E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 , come modificato dal D.M. 13.08.2022 n. 147 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti
Al riguardo l'art. 4 del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria/trattazione: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”. In generale, dunque, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Quanto ai criteri generali per la liquidazione del compenso, come si è detto, questo essere individuato tenendo conto: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
-dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
-delle condizioni soggettive del cliente,- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Va anche detto che le soglie numeriche sopra indicate a mezzo percentuale , sia nei minimi che nei massimi ,non sono vincolanti per la liquidazione stessa come si desume dall'art. 4 , comma 1 , che utilizza la locuzione “ di regola”. Del resto l'art. 1 comma 7 del DM 140/2012 stabiliva espressamente che :” In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha avuto ampiamente modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo, non richiede una specifica motivazione ( si veda Cassazione n. 14198/2022).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che le fasi richieste di studio , introduttiva e decisionale siano state espletate. Venendo adesso alla quantificazione dei compensi professionali ,il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed individuato tra euro € 5.201,00 ad € CP_1
26.000,00. Parte appellante ha chiesto la liquidazione dei parametri minimi stabiliti: Fase Studio ………..€ 465,00 Fase Introduttiva…. .€ 389,00 Fase Decisionale…...€ 1.011,00
Aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art.4, comma 2)….€ 559,50 per un totale di euro € 2.424,50, Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata di euro 990,00 , e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Ne consegue che l' va condannato al pagamento delle spese e dei CP_1 compensi professionali del primo grado rideterminati in complessivi € 2.424,50 ( già comprensivi dell'aumento del 30% per la presenza di più parti, non contestato dall' ) . CP_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo tenuto conto del valore della causa limitato alle sole spese (valore rientrante nello scaglione tra €1.101,00 ed €5.200,00 nonché comprensive anche dell'aumento del 30% per la presenza di più parti).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna, l' al pagamento delle spese e dei compensi professionali del primo CP_1 grado così rideterminati in complessivi € 2.424,50 (già comprensivi della maggiorazione del 30% ) , oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al procuratore anticipatario;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del secondo grado che CP_1 liquida in complessivi euro 1.250,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, li 12.5.2025
Il Presidente est. rel.
Dr Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 12 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2919/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente in [...]
n.43, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
e residente in [...]
n.43 n.q. di eredi ed aventi causa di , nata a [...] il Persona_1
19.12.1947 (c.f. ) e deceduta in data 10.01.2019, C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Irollo (CF ), presso il C.F._4 quale elett.te domiciliano in Napoli alla Via T. Caravita, 25 – giusta procura in calce materialmente congiunta ex art. 83 III comma cpc al ricorso di primo grado avente RG 8544/2022 - Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro - (ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o presso il proprio recapito telefax 081- Email_1
5513785); APPELLANTI
CONTRO
in persona del Presidente Controparte_1
p.t., tutti rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella (pec: t - C.F.: , Email_2 CodiceFiscale_5 in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37875 del 22.03.2024 del notaio di Roma e domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Napoli, in via A. Persona_2
De Gasperi, n.55
APPELLATO
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 3339/23 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il 12.07.2023, pubblicata in pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato il 24.06.2022 i ricorrenti , odierni appellanti ,nella qualità in epigrafe agivano per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento. A fondamento della domanda deducevano che il Tribunale di Napoli Nord con decreto di omologa del 06.02.2017 e la Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa il 05.06.2020 e depositata in data 16.06.2020, dichiaravano il diritto della propria dante causa all'indennità di accompagnamento dal Persona_1
01.07.2015; che nelle more del giudizio di Appello, la sig.ra decedeva in Per_1 data 10.01.2019 lasciando a sé gli attuali ricorrenti che si costituivano in giudizio;
che nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo, le provvidenze economiche (ratei di indennità di accompagnamento) statuite in detta sentenza non venivano corrisposte dall' , obbligando gli stessi a mettere in CP_1 esecuzione detta sentenza;
difatti il Tribunale di Napoli – sezione esecuzioni mobiliari- con ordinanza del 06.04.2022, a conclusione del procedimento Rge. N. 3913/21, assegnava agli istanti la somma di € 15.893,81, oltre interessi, relativi al periodo coperto dalla sentenza in oggetto, ovvero dal 01.07.2015 al 14.09.2017; che l'Istituto previdenziale , nonostante il regolare svolgimento di diverse procedure giudiziarie, non aveva mai messo in pagamento la prestazione de qua. Tanto premesso chiedevano il pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.10.2017 al 10.1.2019 (data del decesso), oltre interessi, vinte le spese. Si costituiva l' che resisteva alla domanda. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva : “Dichiara che la sig.ra aveva diritto all'indennità di accompagnamento dal Persona_1
1.10.2017 al 10.1.2019 ( data del decesso); Condanna l' al pagamento dei ratei maturati con la decorrenza di cui al CP_1 capo precedente a favore degli eredi in epigrafe;
Condanna l' a corrispondere dalla insorgenza del diritto alla prestazione gli CP_1 interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
990,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avvocato antistatario.
Avverso detta decisione ha interposto appello parziale l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.11.2023. Ha lamentato parte appellante la erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014 , come modificato dal D.M. 13.08.2022 n. 147 – atteso che le stesse avrebbero dovuto essere pari quantomeno ad € 2.424,50, in virtù dei minimi applicabili alle fasi richieste di studio , introduttiva e decisionale con aumento del 30% stante la presenza di più parti. Concludeva, pertanto, come in atti per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza, con liquidazione delle spese relative al primo grado di giudizio nella misura sopra indicata ,oltre che di quelle successive con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contraddittorio l' si costituiva , eccependo in CP_1 particolare la non debenza dei compensi per la fase istruttoria, atteso che alcuna attività istruttoria era stata compiuta, nonché per la fase decisionale.Instava , pertanto , per il rigetto del gravame stante la congruità della somma riconosciuta nella gravata sentenza.; vinte le spese del grado .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe il solo governo delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
In particolare la doglianza attiene alla quantificazione dei compensi professionali liquidati dal primo giudice in euro 990,00. Sul punto l'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 come modificato dal D.M. 13.08.2022 n. 147 avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione delle fasi richieste ( fase di studio , introduttiva, e decisionale ) nonché del valore della controversia compresa nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00”, oltre, ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, la maggiorazione del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art.4, comma 2)
E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 , come modificato dal D.M. 13.08.2022 n. 147 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti
Al riguardo l'art. 4 del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria/trattazione: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”. In generale, dunque, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Quanto ai criteri generali per la liquidazione del compenso, come si è detto, questo essere individuato tenendo conto: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
-dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
-delle condizioni soggettive del cliente,- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Va anche detto che le soglie numeriche sopra indicate a mezzo percentuale , sia nei minimi che nei massimi ,non sono vincolanti per la liquidazione stessa come si desume dall'art. 4 , comma 1 , che utilizza la locuzione “ di regola”. Del resto l'art. 1 comma 7 del DM 140/2012 stabiliva espressamente che :” In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha avuto ampiamente modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo, non richiede una specifica motivazione ( si veda Cassazione n. 14198/2022).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che le fasi richieste di studio , introduttiva e decisionale siano state espletate. Venendo adesso alla quantificazione dei compensi professionali ,il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed individuato tra euro € 5.201,00 ad € CP_1
26.000,00. Parte appellante ha chiesto la liquidazione dei parametri minimi stabiliti: Fase Studio ………..€ 465,00 Fase Introduttiva…. .€ 389,00 Fase Decisionale…...€ 1.011,00
Aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art.4, comma 2)….€ 559,50 per un totale di euro € 2.424,50, Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata di euro 990,00 , e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Ne consegue che l' va condannato al pagamento delle spese e dei CP_1 compensi professionali del primo grado rideterminati in complessivi € 2.424,50 ( già comprensivi dell'aumento del 30% per la presenza di più parti, non contestato dall' ) . CP_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo tenuto conto del valore della causa limitato alle sole spese (valore rientrante nello scaglione tra €1.101,00 ed €5.200,00 nonché comprensive anche dell'aumento del 30% per la presenza di più parti).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna, l' al pagamento delle spese e dei compensi professionali del primo CP_1 grado così rideterminati in complessivi € 2.424,50 (già comprensivi della maggiorazione del 30% ) , oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al procuratore anticipatario;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del secondo grado che CP_1 liquida in complessivi euro 1.250,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, li 12.5.2025
Il Presidente est. rel.
Dr Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.